30.2006.277
Autovettura che collide cono cicolomotore immettendosi in strada cantonale
14 agosto 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.277
Data decisione, Autorità:
14.08.2007, PRPEN
Titolo:
Autovettura che collide cono cicolomotore immettendosi in strada cantonale
MOTO / MOTOVEICOLI
art. 375 cf. bis CPC-TI
art. 375 cf. ter CPC-TI
art. 1 LPCONTR
Incarto
n.
30.2006.277
24001/601
Bellinzona
14
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 ottobre 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
29 settembre 2006 n. 24001/610 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 31 ottobre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
29 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa
di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura __________
s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un ciclomotore
circolante sulla pubblica via”.
Fatti accertati il 12 luglio
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento, subordinatamente la riduzione della multa che ritiene eccessiva.
C. La CRTE 1 con
osservazioni 31 ottobre 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 36 cpv. 4 LCStr
il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il
veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della
strada; questi hanno la precedenza. Chi si immette in una strada principale o
secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade
dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio o simili oppure
attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su
tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi,
se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra (art. 15
cpv. 3 ONC)
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
CRTE 1 – in applicazione
delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di essersi immessa
nel flusso della circolazione collidendo con un ciclomotore circolante sulla
pubblica via.
4.
La ricorrente, dal canto
suo, non nega di per sé la fattispecie, né la sua responsabilità nell’accaduto,
ma contesta la multa inflittale dall’autorità di prime cure ritenuto come non
abbia violato nessuna legge. Secondo l’insorgente si tratta infatti di una
strada privata, dove i residenti si sono accordati sull’obbligo di precedenza. Quanto
all’importo della multa, la medesima chiede, in sostanza, una riduzione dello
stesso, considerando ingiusto di dover pagare una multa per “un ragazzino
sprovveduto” (cfr. ricorso 14 ottobre 2006 in fine).
5.
Preliminarmente è necessario determinare se le norme sulla
circolazione stradale sono applicabili alla fattispecie, fatto contestato dalla
ricorrente.
Sono strade pubbliche nel
senso della LCStr le vie di comunicazione e gli spazi utilizzabili per la
circolazione di tutti gli utenti o di alcuni tra loro, che si tratti di
traffico in movimento o in sosta, che non sono riservati unicamente a un uso
privato. Una strada è aperta alla circolazione pubblica quando,
indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del fondo (FF 1955 p. 9;
DTF 101 IV 173), è messa alla disposizione di una cerchia indeterminata di
persone anche se il suo utilizzo è limitato dalla natura della strada,
rispettivamente dal modo o dallo scopo di utilizzo (DTF 104 IV 105).
Accertamenti svolti da questo
giudice hanno permesso di stabilire che la via di comunicazione sulla quale si
sono svolti i fatti in esame costituisce una strada di quartiere, la quale
permette di raggiungere la strada principale __________. Si tratta quindi di
una strada aperta alla circolazione, sulla quale vanno rispettate le norme
della circolazione stradale.
6.
Come già anticipato, chi
si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un
cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi,
da stazioni di servizio o simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la
precedenza ai veicoli che circolano su tali strade (art. 15 cpv. 3 ONC).
Nella fattispecie, la
ricorrente usciva dal parcheggio della propria abitazione e si immetteva su __________.
Si tratta dunque di un caso d’applicazione della norma sopra citata, in cui i
veicoli che già si trovano a circolare sulla pubblica via godono del diritto di
precedenza rispetto agli altri veicoli.
Ne consegue che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, vi è stata una violazione
delle norme della circolazione che ha portato alla collisione con il co-protagonista.
Si noti che il fatto che l’assicuratore responsabilità civile della ricorrente
abbia riscarito i danni patiti dal co-protagonista riguarda unicamente le
conseguenze civilistiche dell’incidente, ma non ha alcuna incidenza in merito
alla procedura contravvenzionale.
A nulla giova inoltre alla
ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri come in
ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché
l’eventuale comportamento antigiurico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa
(Tribunale federale, sentenza 6s.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).
Aggiungasi per di più che l’insorgente medesima ha ammesso di non aver visto
sopraggiungere il co-protagonista (cfr. verbale interrogatorio RI 1 12 luglio
2006, p. 1). Non le era quindi possibile stabilire se quest’ultimo circolava ad
una velocità elevata, cosa che appare dubbia dato che lo stesso era appena
partito dal suo domicilio (stesso indirizzo dell’insorgente) e aveva percoso, a
suo dire, unicamente 20 metri (cfr. verbale interrogatorio __________ 14 luglio
2006, p. 1).
La decisione impugnata è
quindi corretta.
7.
Quanto alla richiesta di
riduzione dell’importo della multa inflitta dall’autorità di prime cure, va
osservato che la medesima non è minimamente motivata. La ricorrente si limita
infatti a sottolineare come la stessa sia esagerata, senza addurre elementi che
potrebbero portare a una riduzione della multa.
8.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto anche su questo punto, seguito da tasse di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr;
15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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