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Decisione

30.2006.277

Autovettura che collide cono cicolomotore immettendosi in strada cantonale

14 agosto 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione

29 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa

di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura __________

s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un ciclomotore

circolante sulla pubblica via”.

Fatti accertati il 12 luglio

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC.

B. Contro la predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l’annullamento, subordinatamente la riduzione della multa che ritiene eccessiva.

C. La CRTE 1 con

osservazioni 31 ottobre 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 36 cpv. 4 LCStr

il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il

veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della

strada; questi hanno la precedenza. Chi si immette in una strada principale o

secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade

dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio o simili oppure

attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su

tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi,

se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra (art. 15

cpv. 3 ONC)

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

CRTE 1 – in applicazione

delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di essersi immessa

nel flusso della circolazione collidendo con un ciclomotore circolante sulla

pubblica via.

4.

La ricorrente, dal canto

suo, non nega di per sé la fattispecie, né la sua responsabilità nell’accaduto,

ma contesta la multa inflittale dall’autorità di prime cure ritenuto come non

abbia violato nessuna legge. Secondo l’insorgente si tratta infatti di una

strada privata, dove i residenti si sono accordati sull’obbligo di precedenza. Quanto

all’importo della multa, la medesima chiede, in sostanza, una riduzione dello

stesso, considerando ingiusto di dover pagare una multa per “un ragazzino

sprovveduto” (cfr. ricorso 14 ottobre 2006 in fine).

5.

Preliminarmente è necessario determinare se le norme sulla

circolazione stradale sono applicabili alla fattispecie, fatto contestato dalla

ricorrente.

Sono strade pubbliche nel

senso della LCStr le vie di comunicazione e gli spazi utilizzabili per la

circolazione di tutti gli utenti o di alcuni tra loro, che si tratti di

traffico in movimento o in sosta, che non sono riservati unicamente a un uso

privato. Una strada è aperta alla circolazione pubblica quando,

indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del fondo (FF 1955 p. 9;

DTF 101 IV 173), è messa alla disposizione di una cerchia indeterminata di

persone anche se il suo utilizzo è limitato dalla natura della strada,

rispettivamente dal modo o dallo scopo di utilizzo (DTF 104 IV 105).

Accertamenti svolti da questo

giudice hanno permesso di stabilire che la via di comunicazione sulla quale si

sono svolti i fatti in esame costituisce una strada di quartiere, la quale

permette di raggiungere la strada principale __________. Si tratta quindi di

una strada aperta alla circolazione, sulla quale vanno rispettate le norme

della circolazione stradale.

6.

Come già anticipato, chi

si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un

cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi,

da stazioni di servizio o simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la

precedenza ai veicoli che circolano su tali strade (art. 15 cpv. 3 ONC).

Nella fattispecie, la

ricorrente usciva dal parcheggio della propria abitazione e si immetteva su __________.

Si tratta dunque di un caso d’applicazione della norma sopra citata, in cui i

veicoli che già si trovano a circolare sulla pubblica via godono del diritto di

precedenza rispetto agli altri veicoli.

Ne consegue che,

contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, vi è stata una violazione

delle norme della circolazione che ha portato alla collisione con il co-protagonista.

Si noti che il fatto che l’assicuratore responsabilità civile della ricorrente

abbia riscarito i danni patiti dal co-protagonista riguarda unicamente le

conseguenze civilistiche dell’incidente, ma non ha alcuna incidenza in merito

alla procedura contravvenzionale.

A nulla giova inoltre alla

ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri come in

ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché

l’eventuale comportamento antigiurico altrui non discrimina né attenua la

responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa

(Tribunale federale, sentenza 6s.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

Aggiungasi per di più che l’insorgente medesima ha ammesso di non aver visto

sopraggiungere il co-protagonista (cfr. verbale interrogatorio RI 1 12 luglio

2006, p. 1). Non le era quindi possibile stabilire se quest’ultimo circolava ad

una velocità elevata, cosa che appare dubbia dato che lo stesso era appena

partito dal suo domicilio (stesso indirizzo dell’insorgente) e aveva percoso, a

suo dire, unicamente 20 metri (cfr. verbale interrogatorio __________ 14 luglio

2006, p. 1).

La decisione impugnata è

quindi corretta.

7.

Quanto alla richiesta di

riduzione dell’importo della multa inflitta dall’autorità di prime cure, va

osservato che la medesima non è minimamente motivata. La ricorrente si limita

infatti a sottolineare come la stessa sia esagerata, senza addurre elementi che

potrebbero portare a una riduzione della multa.

8.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto anche su questo punto, seguito da tasse di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr;

15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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