30.2006.279
eccesso di velocità in autostrada
13 agosto 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
30.2006.279
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, PRPEN
Titolo:
eccesso di velocità in autostrada
VELOCITÀ
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 e 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 1 LPCONTR
art. 4 ONCS
art. 4 cpv. 1 let. d ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2006.279
25449/690
Bellinzona
13
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 ottobre 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
13 ottobre 2006 n. 25449/690 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 31 ottobre 2006 presentate CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 13 ottobre 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 180.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il
veicolo __________ superando da 16 a 20 km/h, su un’autostrada, il limite
massimo di velocità di 80 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza
accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 100 km/h”.
Fatti accertati il 27 aprile
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.
1 lett. d e 4 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. CRTE 1 nelle
osservazioni 31 ottobre 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Preliminarmente occorre
chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della
decisione impugnata.
La
portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle
norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità
cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost
(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).
Ora,
la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità
amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta
pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra
parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato
disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere
una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato
nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in
piena conoscenza di causa a un'istanza superiore: in altre parole,
l'interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve
potersi difendere adeguatamente.
L'ampiezza
della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere
determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli
interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c; 112 Ia 107 segg.).
Contrariamente
a quanto assume il ricorrente, CRTE 1 ha sufficientemente motivato la propria
decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l’autorità ha precisato che il multato
circolava ad una velocità superiore al limite consentito e ha ritenuto che le
osservazioni presentate dallo stesso non fossero tali da giustificare un
abbandono del procedimento. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai
sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato
limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli
addebiti mossigli dall'autorità dipartimentale.
La
censura si rivela pertanto priva di fondamento.
3.
Con atto ricorsuale
l’insorgente postula l’audizione di due testi - da assumere in sede di
dibattimento - allo scopo di indicare l’inadeguatezza, l’illegittimità e la
sproporzionalità della segnaletica stradale. Si noti anzitutto che la LPContr
stabilisce che la procedura contravvenzionale è scritta, non facendosi luogo a
dibattimento, come avviene in caso di opposizione al decreto di accusa.
Ciò premesso, va detto che
l’art. 12 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di
completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare,
nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non
porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125
I135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, 124 I 211
consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie le prove
chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili d’influire sull’esito del
giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da
permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Nulla osta
pertanto all’esame del ricorso nel merito.
4.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.
Per l’art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr
il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le
strade. La velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta
o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente
soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere
eccezioni. Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate dai Cantoni
in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati
dall’inquinamento fonico od atmosferico, l’eliminazione di svantaggi per i
disabili, la sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la
protezione della strada od altre condizioni locali (art. 3 LCStr).
La velocità massima generale
dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione
e della visibilità sono favorevoli 120 km/h sulle autostrade (art. 4a cpv. 1
lett. d ONC). La limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire
dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell’autostrada»
(4.02) (art. 4a cpv. 4 ONC), fermo restando che se dei segnali indicano altre
velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di
velocità di cui al cpv. 1 (art. 4a cpv. 5 ONC). Per quanto qui interessa, i
segnali «Velocità massima» (2.30) indicano in km/h, la velocità che i veicoli
non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e
della visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è soppressa dal
segnale «Fine della velocità massima» (2.53) (art. 22 cpv. 1 OSStr). Analogamente
il segnale «Via libera» (2.58) indica che sono soppresse più limitazioni di
circolazione segnalate in precedenza e che sono di nuovo valide le norme
generali della circolazione. Sulle autostrade la fine di un cantiere è indicata
con questo segnale, purché non sussista o non inizi una restrizione segnalata
(art. 32 cpv. 2 prima e seconda frase OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Per il superamento, su un’autostrada, della velocità massima consentita,
fissata a titolo generale, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto
alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA, l’allegato 1 all’ordinanza
sulle multe disciplinari (OMD) commina - da 16 a 20 km/h - una sanzione
pecuniaria di fr. 180.- (infrazione n. 303.3 lett. d).
5.
CRTE 1 – in applicazione
delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver circolato su
un’autostrada superando da 16 a 20 km/h il limite massimo di velocità di 80
km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche.
Il rapporto di contro osservazioni
24.
luglio 2006 della polizia cantonale precisa che “per motivi di lavori
all’interno della galleria __________, carreggiata __________ (__________),
direzione sud, veniva esposta la segnaletica come dal piano allegato. Si
precisa che il limite di km/h 80, visibile a tutti gli utenti, era posto al
centro del portale situato al Km 43.000. Inoltre, la corsia di sorpasso era
sbarrata. Il controllo è stato effettuato all’interno della galleria al Km
41.
, sulla corsia di sorpasso, in presenza di operai”.
6.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta quanto ascrittogli dall’autorità di prime cure, ritenendo che “la
mia velocità era corretta secondo la segnaletica abituale sennonché in
quei giorni la stessa è stata modificata da 100 a 80 km orari elettronicamente.
In base alla Legge Federale sulla circolazione e alla rispettiva legge sulla
segnaletica stradale ho fatto notare che detta segnaletica non era conforme
poiché non in prescrizione e assolutamente insufficiente” (cfr. ricorso 15
ottobre 2006, pag. 1).
Più precisamente l’insorgente
sostiene che “in quella occasione, e successivamente ancora, i segnali in
basso al __________ rimangono spenti. Successivamente riportano l’indicazione
del 100km orari, in basso sia a destra che ha sinistra, in prescrizione, per
poi indicare i 80 km orari successivamente in alto al centro della strada.
All’imbocco della galleria i segnali indicavano sia sulla destra che sulla
sinistra il semaforo con altri cartelli. Solo al centro, con i numerosi TIR, lo
stesso cartello non è ne chiaro ne visibile ed essendo in questo modo solo
«ripetitivo», non essendo la segnaletica adeguata, la contravvenzione va
annullata” (cfr. osservazioni 12 luglio 2006, pag. 1 e 2).
7.
Per legge, i segnali e
le demarcazioni devono essere posati laddove ciò è reso necessario dalle
circostanze concrete delle vie di comunicazione; le limitazioni e le prescrizioni
della circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi che non valgono per
tutto il territorio svizzero devono essere indicate esclusivamente con
l’apposita segnaletica stabilita dal Consiglio federale (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, ad art. 5 LCStr, n. 4.1 e 4.4).
Affinché sia valido, un
segnale deve essere facilmente riconoscibile e con sufficiente anticipo, essere
leggibile, non dare adito a confusione.
L’art. 103 OSStr – che
disciplina l’ubicazione dei segnali – sancisce che questi sono collocati sul
lato destro della carreggiata, ma possono anche essere ripetuti sul lato
sinistro, appesi al di sopra della carreggiata, istallato su isole o, in caso
di necessità assoluta, collocati unicamente a sinistra (cpv. 1). Inoltre, devono
essere situati a un’altezza variabile tra i 60 cm e i 2.50 m dal punto più alto
delle carreggiata; questa distanza è di almeno 1,50 m nel caso di autostrade e
semiautostrade e di almeno 4,50 m se i segnali sono sospesi al di sopra della
carreggiata (cpv. 3 prima frase).
Il Tribunale federale,
pronunciandosi sulla forza obbligatoria della segnaletica stradale, ha tuttavia
relativizzato la portata delle condizioni di validità della medesima. Nella DTF
99.
IV 164 i giudici dell’Alta corte hanno infatti precisato che i segnali e le
demarcazioni esistenti devono essere osservati così come posti, in quanto, di
principio, esprimono la forza obbligatoria della decisione di regolamentazione,
ciò che costituisce un caso d’applicazione del principio della sicurezza del
diritto; in altri termini, i segnali devono essere rispettati anche se non sono
posizionati regolarmente e valevolmente, il loro aspetto esteriore non
permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Fanno
unicamente eccezione quei casi in cui la posa della segnaletica è
manifestamente dovuta a un errore o a una dimenticanza.
8.
Nella fattispecie, non
vi sono dubbi che la posa della segnaletica era necessaria e posata secondo i predetti
criteri sanciti dalla legge. Come riportato dalla polizia cantonale nelle
contro osservazioni 24 luglio 2006, nella galleria del __________ erano in
corso lavori di manutenzione del marciapiede e sulla carreggiata erano presenti
degli operai, circostanza che il ricorrente non ha contestato. Checché ne dica quest’ultimo,
data la momentanea soppressione di una corsia e il tipo di intervento previsto all’interno
della galleria, era quindi necessario limitare la velocità su quel tratto,
relativamente breve, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei conducenti.
Ininfluente è quindi il fatto che tale segnaletica fosse posata sul lato destro
o sinistro della strada, o ancora, come in specie, sopra la stessa, ciò che è
comunque concesso dalla legge.
Ad ogni buon conto, la sua
importanza è tale che andava rispettata quand’anche fosse stata posata in modo
non conforme alle prescrizioni in materia. Si noti, inoltre, che per l’art. 16
cpv. 2 seconda frase OSStr - che sancisce i principi generali applicabili ai
segnali di prescrizione – i segnali che prescrivono una «Velocità massima»
(2.30) sono valevoli fino al segnale corrispondente che indica la fine della
prescrizione (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58), ma al massimo fino alla fine della
prossima intersezione. In casu, il segnale non andava quindi ripetuto.
Di fatto, contrariamente a
quanto sostiene l’insorgente, la segnaletica così come posta era chiara e ben
visibile a tutti gli utenti della strada, anche e soprattutto, in presenza di
veicoli pesanti sulla carreggiata.
9.
In siffatte
evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene
sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso
l’infrazioni rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
A giusta ragione CRTE 1 ha
quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 180.- pari all’importo previsto
dall’OMD per tale infrazione, oltre agli oneri processuali di primo grado.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e 4 ONC; 22 cpv. 1 OSStr, 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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