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Decisione

30.2006.279

eccesso di velocità in autostrada

13 agosto 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 13 ottobre 2006 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 180.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il

veicolo __________ superando da 16 a 20 km/h, su un’autostrada, il limite

massimo di velocità di 80 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza

accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 100 km/h”.

Fatti accertati il 27 aprile

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.

1 lett. d e 4 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. CRTE 1 nelle

osservazioni 31 ottobre 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Preliminarmente occorre

chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del

ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della

decisione impugnata.

La

portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle

norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità

cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost

(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).

Ora,

la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità

amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta

pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra

parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato

disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere

una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente

quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato

nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in

piena conoscenza di causa a un'istanza superiore: in altre parole,

l'interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve

potersi difendere adeguatamente.

L'ampiezza

della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere

determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli

interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c; 112 Ia 107 segg.).

Contrariamente

a quanto assume il ricorrente, CRTE 1 ha sufficientemente motivato la propria

decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l’autorità ha precisato che il multato

circolava ad una velocità superiore al limite consentito e ha ritenuto che le

osservazioni presentate dallo stesso non fossero tali da giustificare un

abbandono del procedimento. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai

sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato

limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli

addebiti mossigli dall'autorità dipartimentale.

La

censura si rivela pertanto priva di fondamento.

3.

Con atto ricorsuale

l’insorgente postula l’audizione di due testi - da assumere in sede di

dibattimento - allo scopo di indicare l’inadeguatezza, l’illegittimità e la

sproporzionalità della segnaletica stradale. Si noti anzitutto che la LPContr

stabilisce che la procedura contravvenzionale è scritta, non facendosi luogo a

dibattimento, come avviene in caso di opposizione al decreto di accusa.

Ciò premesso, va detto che

l’art. 12 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di

completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare,

nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non

porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125

I135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, 124 I 211

consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

Nella fattispecie le prove

chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili d’influire sull’esito del

giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da

permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Nulla osta

pertanto all’esame del ricorso nel merito.

4.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.

Per l’art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr

il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le

strade. La velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta

o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente

soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere

eccezioni. Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate dai Cantoni

in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati

dall’inquinamento fonico od atmosferico, l’eliminazione di svantaggi per i

disabili, la sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la

protezione della strada od altre condizioni locali (art. 3 LCStr).

La velocità massima generale

dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione

e della visibilità sono favorevoli 120 km/h sulle autostrade (art. 4a cpv. 1

lett. d ONC). La limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire

dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell’autostrada»

(4.02) (art. 4a cpv. 4 ONC), fermo restando che se dei segnali indicano altre

velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di

velocità di cui al cpv. 1 (art. 4a cpv. 5 ONC). Per quanto qui interessa, i

segnali «Velocità massima» (2.30) indicano in km/h, la velocità che i veicoli

non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e

della visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è soppressa dal

segnale «Fine della velocità massima» (2.53) (art. 22 cpv. 1 OSStr). Analogamente

il segnale «Via libera» (2.58) indica che sono soppresse più limitazioni di

circolazione segnalate in precedenza e che sono di nuovo valide le norme

generali della circolazione. Sulle autostrade la fine di un cantiere è indicata

con questo segnale, purché non sussista o non inizi una restrizione segnalata

(art. 32 cpv. 2 prima e seconda frase OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

Per il superamento, su un’autostrada, della velocità massima consentita,

fissata a titolo generale, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto

alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA, l’allegato 1 all’ordinanza

sulle multe disciplinari (OMD) commina - da 16 a 20 km/h - una sanzione

pecuniaria di fr. 180.- (infrazione n. 303.3 lett. d).

5.

CRTE 1 – in applicazione

delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver circolato su

un’autostrada superando da 16 a 20 km/h il limite massimo di velocità di 80

km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche.

Il rapporto di contro osservazioni

24.

luglio 2006 della polizia cantonale precisa che “per motivi di lavori

all’interno della galleria __________, carreggiata __________ (__________),

direzione sud, veniva esposta la segnaletica come dal piano allegato. Si

precisa che il limite di km/h 80, visibile a tutti gli utenti, era posto al

centro del portale situato al Km 43.000. Inoltre, la corsia di sorpasso era

sbarrata. Il controllo è stato effettuato all’interno della galleria al Km

41.

, sulla corsia di sorpasso, in presenza di operai”.

6.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta quanto ascrittogli dall’autorità di prime cure, ritenendo che “la

mia velocità era corretta secondo la segnaletica abituale sennonché in

quei giorni la stessa è stata modificata da 100 a 80 km orari elettronicamente.

In base alla Legge Federale sulla circolazione e alla rispettiva legge sulla

segnaletica stradale ho fatto notare che detta segnaletica non era conforme

poiché non in prescrizione e assolutamente insufficiente” (cfr. ricorso 15

ottobre 2006, pag. 1).

Più precisamente l’insorgente

sostiene che “in quella occasione, e successivamente ancora, i segnali in

basso al __________ rimangono spenti. Successivamente riportano l’indicazione

del 100km orari, in basso sia a destra che ha sinistra, in prescrizione, per

poi indicare i 80 km orari successivamente in alto al centro della strada.

All’imbocco della galleria i segnali indicavano sia sulla destra che sulla

sinistra il semaforo con altri cartelli. Solo al centro, con i numerosi TIR, lo

stesso cartello non è ne chiaro ne visibile ed essendo in questo modo solo

«ripetitivo», non essendo la segnaletica adeguata, la contravvenzione va

annullata” (cfr. osservazioni 12 luglio 2006, pag. 1 e 2).

7.

Per legge, i segnali e

le demarcazioni devono essere posati laddove ciò è reso necessario dalle

circostanze concrete delle vie di comunicazione; le limitazioni e le prescrizioni

della circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi che non valgono per

tutto il territorio svizzero devono essere indicate esclusivamente con

l’apposita segnaletica stabilita dal Consiglio federale (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, ad art. 5 LCStr, n. 4.1 e 4.4).

Affinché sia valido, un

segnale deve essere facilmente riconoscibile e con sufficiente anticipo, essere

leggibile, non dare adito a confusione.

L’art. 103 OSStr – che

disciplina l’ubicazione dei segnali – sancisce che questi sono collocati sul

lato destro della carreggiata, ma possono anche essere ripetuti sul lato

sinistro, appesi al di sopra della carreggiata, istallato su isole o, in caso

di necessità assoluta, collocati unicamente a sinistra (cpv. 1). Inoltre, devono

essere situati a un’altezza variabile tra i 60 cm e i 2.50 m dal punto più alto

delle carreggiata; questa distanza è di almeno 1,50 m nel caso di autostrade e

semiautostrade e di almeno 4,50 m se i segnali sono sospesi al di sopra della

carreggiata (cpv. 3 prima frase).

Il Tribunale federale,

pronunciandosi sulla forza obbligatoria della segnaletica stradale, ha tuttavia

relativizzato la portata delle condizioni di validità della medesima. Nella DTF

99.

IV 164 i giudici dell’Alta corte hanno infatti precisato che i segnali e le

demarcazioni esistenti devono essere osservati così come posti, in quanto, di

principio, esprimono la forza obbligatoria della decisione di regolamentazione,

ciò che costituisce un caso d’applicazione del principio della sicurezza del

diritto; in altri termini, i segnali devono essere rispettati anche se non sono

posizionati regolarmente e valevolmente, il loro aspetto esteriore non

permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Fanno

unicamente eccezione quei casi in cui la posa della segnaletica è

manifestamente dovuta a un errore o a una dimenticanza.

8.

Nella fattispecie, non

vi sono dubbi che la posa della segnaletica era necessaria e posata secondo i predetti

criteri sanciti dalla legge. Come riportato dalla polizia cantonale nelle

contro osservazioni 24 luglio 2006, nella galleria del __________ erano in

corso lavori di manutenzione del marciapiede e sulla carreggiata erano presenti

degli operai, circostanza che il ricorrente non ha contestato. Checché ne dica quest’ultimo,

data la momentanea soppressione di una corsia e il tipo di intervento previsto all’interno

della galleria, era quindi necessario limitare la velocità su quel tratto,

relativamente breve, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei conducenti.

Ininfluente è quindi il fatto che tale segnaletica fosse posata sul lato destro

o sinistro della strada, o ancora, come in specie, sopra la stessa, ciò che è

comunque concesso dalla legge.

Ad ogni buon conto, la sua

importanza è tale che andava rispettata quand’anche fosse stata posata in modo

non conforme alle prescrizioni in materia. Si noti, inoltre, che per l’art. 16

cpv. 2 seconda frase OSStr - che sancisce i principi generali applicabili ai

segnali di prescrizione – i segnali che prescrivono una «Velocità massima»

(2.30) sono valevoli fino al segnale corrispondente che indica la fine della

prescrizione (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58), ma al massimo fino alla fine della

prossima intersezione. In casu, il segnale non andava quindi ripetuto.

Di fatto, contrariamente a

quanto sostiene l’insorgente, la segnaletica così come posta era chiara e ben

visibile a tutti gli utenti della strada, anche e soprattutto, in presenza di

veicoli pesanti sulla carreggiata.

9.

In siffatte

evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene

sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso

l’infrazioni rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

A giusta ragione CRTE 1 ha

quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 180.- pari all’importo previsto

dall’OMD per tale infrazione, oltre agli oneri processuali di primo grado.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e 4 ONC; 22 cpv. 1 OSStr, 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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