30.2006.283
Datore di lavoro che autorizza un proprio dipendente a svolgere delle mansioni, per cui è richiesto un apposito permesso, senza possederlo; utilizzo di apparecchiatura elettrica non idonea
10 agosto 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2006.283
Data decisione, Autorità:
10.08.2007, PRPEN
Titolo:
Datore di lavoro che autorizza un proprio dipendente a svolgere delle mansioni, per cui è richiesto un apposito permesso, senza possederlo; utilizzo di apparecchiatura elettrica non idonea
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
MESSA A DISPOSIZIONE ILLECITA DI UN VEICOLO
art. 29 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 96 cf. 1 LCSTR
art. 1 LPCONTR
art. 161 cpv. 1 OETV
art. 165 cpv. 1 OETV
art. 219 cpv. 1 OETV
art. 90 cpv. 1 let. a ONCS
Incarto
n.
30.2006.283-287
25392/605
25395/601
Bellinzona
10
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi 21 ottobre 2006
presentati da
RI 1
contro
le decisioni
13 ottobre 2006 n. 25392/605 e n. 25395/601 emesse d CRTE 1
viste le osservazioni 8 novembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisioni 13
ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 due distinte multe di fr. 100.- cadauna, oltre
alle rispettive tasse di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il
seguente motivo:
“Ha autorizzato il suo
dipendente __________ ad eseguire lavori di manutenzione (pulizia argini con
decespugliatore) con il trattore agricolo __________ senza essere in possesso
del richiesto permesso speciale. Inoltre il veicolo aveva l’apparecchiatura
elettrica non conforme alle prescrizioni”.
Fatti accertati il 27 luglio
2006 in territorio di __________, rispettivamente il 10 agosto 2006 in
territorio di __________.
Le risoluzioni sono state rese
in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 90 cpv. 1 lett. a
ONC; 161 cpv. 1, 165 cpv. 1 e 4, 219 cpv. 1 OETV.
B. Contro le predette pronunce
dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice con un unico
gravame, in cui chiede l’annullamento delle multe, limitatamente alla mancata richiesta
di permesso speciale.
C. Con comunicazione 8
novembre 2006 CRTE 1 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo
giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 29 LCStr i
veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e
conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che
le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i
passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la
strada non venga danneggiata. Invece dei catarifrangenti possono essere usati
rivestimenti riflettenti con una superficie luminosa di almeno 100 cm2. Se
attrezzi di lavoro coprono i catarifrangenti o le luci, di notte o in caso di
cattivo tempo devono essere applicati dispositivi sostitutivi equivalenti (art.
165.
cpv. 4 OETV).
Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta
l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni,
è punito con la multa. La stessa pena è comminata al detentore o a colui che è
responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera
intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle
prescrizioni (art. 219 cpv. 1 OETV; cfr. art. 93 cifra 2 LCStr).
Per l’art. 90 cpv. 1 lett. a
ONC l’autorità cantonale può permettere l’uso industriale di un veicolo
agricolo per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in
relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sentieri, per il
trasporto delle immondizie e per lo sgombero della neve. Sono «veicoli a motore
agricoli» i trattori, i carri con motore, i carri di lavoro e i monoassi
adoperati soltanto in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola o simile
(art. 86 ONC; art. 161 cpv. 1 prima frase OETV).
Chiunque senza permesso
effettua viaggi subordinati dalla LCStr a un permesso speciale è punito con la
multa (art. 96 cifra 1 LCStr).
3.
CRTE 1 – in applicazione
delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver autorizzato il
suo dipendente a eseguire lavori di manutenzione con il trattore agricolo senza
essere in possesso del necessario permesso speciale. Ha inoltre sanzionato il
ricorrente per aver circolato con un veicolo con l’apparecchiatura elettrica
non conforme.
4.
Il ricorrente così si
esprime a sostegno della sua richiesta di annullamento della decisione
dell’autorità di prime cure: “a seguito delle mie osservazioni in merito del
09.08
e del 31.08.06, e ulteriori richieste da parte mia ai responsabili
dell’ufficio __________ per ottenere il permesso speciale per il taglio
scarpate da voi richiesto, dopo aver riempito e ritornato debitamente compilati
dei formulari con i relativi committenti cantone e comuni per la delibera dei
lavori, sono venuto a conoscenza che a livello cantonale non esiste a tutt’oggi
un permesso speciale in merito”.
Quanto all’apparecchiatura
elettrica non conforme, l’insorgente non contesta l’addebito mossogli,
limitandosi a dichiarare che la stessa è stata sistemata e messa in funzione
(cfr. osservazioni 31 agosto 2006, inc. __________), circostanza che non è tale
da esimerlo da ogni e qualsivoglia responsabilità, per cui su questo punto la
decisione merita senz’altro conferma.
5.
Preliminarmente
all’esame di merito è necessario precisare il contesto nel quale sono avvenute
le fattispecie in esame.
Come già esposto in
precedenza, il Consiglio federale ha attribuito ai Cantoni la competenza per il
rilascio di permessi speciali nell’ambito dell’uso industriale di un veicolo
agricolo per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in
relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sentieri, per il
trasporto delle immondizie e per lo sgombero della neve (art. 90 cpv. 1 lett. a
ONC). Nel nostro Cantone, l’autorità competente al rilascio di permessi e
d’autorizzazioni speciali previsti dalla legislazione federale è CRTE 1,
Ufficio tecnico (art. 3 lett. c RLACS).
Al momento dei fatti in esame,
il predetto ufficio non aveva ancora predisposto l’iter procedurale per
l’ottenimento del permesso speciale relativo alla pulizia di bordi tramite
trinciatrice da parte di persone private, asserendo che si trattava di uno dei
primi casi sottopostogli. Presso l’Ufficio tecnico della CRTE 1 era unicamente in
atto uno studio di modifica del progetto per il rilascio di permessi speciali
in tale ambito. Dopo discussione con i rappresentanti dei Cantoni della
Svizzera interna e dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), in data 20
ottobre 2006, é stato raggiunto un accordo in materia. A seguito di tale
accordo, in data 26 ottobre 2006 al ricorrente è stato rilasciato il permesso
speciale con validità annuale (cfr. lettera Ufficio tecnico 7 novembre 2006,
inc. 30.06.283).
Nondimeno, gli accertamenti di
questo giudice hanno permesso di stabilire che, in occasione del primo rapporto
di contravvenzione 4 agosto 2006 – intimato per i fatti del 27 luglio 2006 – e
delle relative osservazioni 9 agosto 2006, il ricorrente, ammettendo di ignorare
la necessità di essere a beneficio di un permesso speciale per quel tipo di
attività, ha preso contatto con il capo servizio veicoli speciali presso
l’Ufficio tecnico della CRTE 1 al fine di assumere informazioni sulle modalità
per l’ottenimento dello stesso.
Dopo discussione con il
funzionario preposto, l’insorgente ha ottenuto un’autorizzazione verbale per il
proseguo dei lavori (cfr. lettera Ufficio tecnico 7 novembre 2006, inc.
30.06
). Da informazioni assunte presso il predetto ufficio risulta che questa
autorizzazione verbale è stata rilasciata in data 10 agosto 2006.
6.
In data 4 agosto 2006 la
Polizia Cantonale ha intimato il rapporto di contravvenzione 31 luglio 2006 relativo
all’infrazione costatata il 27 luglio 2006 (cfr. inc. 30.06.287). Con
osservazioni 9 agosto 2006 l’insorgente si era rivolto alla medesima autorità
dichiarando di non essere a conoscenza dell’obbligo di ottenere un permesso
speciale per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’intimazione di
contravvenzione (cfr. osservazioni 09.08.2006, inc. 30.06.287).
Successivamente alla prima
contravvenzione, e più precisamente in data 18 agosto 2006, la Polizia
Cantonale ha proceduto a un’ulteriore intimazione di contravvenzione 14 agosto
2006, sempre per i medesimi fatti occorsi il 10 agosto 2006. Con osservazioni
31.
agosto 2006, l’insorgente esponeva – anche se in modo poco chiaro – la
situazione di stallo in cui si trovava la prassi cantonale. Di transenna si
rileva che nessun accenno è stato fatto a un eventuale rilascio
dell’autorizzazione verbale da parte del competente Ufficio tecnico.
Con rapporto di
contro-osservazioni 13 e 26 settembre 2006, la Polizia Cantonale ha confermato
il proprio rapporto di contravvenzione CRTE 1, ritenendo che quanto sostenuto
dal ricorrente non fosse sufficiente ad abbandonare il procedimento
contravvenzionale, ha emesso le decisioni 13 ottobre 2006.
7.
Quanto stabilito
dall’autorità di prime cure può essere condiviso solo in parte.
L’esecuzione dei lavori di
pulizia degli argini con decespugliatore soggiace al rilascio di un permesso
speciale. Ogni e qualsiasi lavoro soggetto a permesso speciale svolto senza
l’ottenimento dello stesso costituisce un’infrazione alle norme della _______.
Si ricorda inoltre che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi
citata DTA 11 novembre 1999 in re B.).
Per ossequiare la legge sia i
lavori del 27 luglio sia quelli del 10 agosto 2006 necessitavano del permesso
dell’autorità. Per quanto concerne i primi, nessuna autorizzazione, come visto,
era data e peraltro neppure era stata chiesta. Per contro, i secondi sono stati
compiuti previa autorizzazione verbale del medesimo giorno. Per questi ultimi
non è quindi realizzata alcuna violazione della legge. In conclusione,
l’insorgente deve essere ritenuto colpevole di contravvenzione alla __________
unicamente per i fatti di cui al rapporto di contravvenzione 31 luglio 2006,
dovendo invece essere prosciolto per l’identico addebito accertato il 10 agosto
2006.
Quanto alla multa relativa
all’apparecchiatura elettrica non conforme alle prescrizioni, essa non è
contestata dall’insorgente e deve pertanto essere mantenuta.
8.
Il ricorso, nella misura
in cui verte sulla contravvenzione di cui al rapporto 31 luglio 2006, deve
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese di questa sede, che data
la particolarità del caso, devono essere contenute (art. 15 LPContr).
Il ricorso per quanto concerne
la contravvenzione 10 agosto 2006 deve, al contrario, essere accolto e la
decisione impugnata annullata limitatamente al mancato ottenimento del
necessario permesso speciale.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29, 93 cifra 2, 96
cifra 1 LCStr; 90 cpv. 1 lett. a ONC; 161 cpv. 1, 165 cpv. 1 4, 219 cpv. 1 OETV;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso nella misura in cui
verte sulla decisione 13 ottobre 2006 n. 25395/601, è respinto e la
decisione impugnata confermata.
2. Il ricorso, nella misura
in cui verte sulla decisione 13 ottobre 2006 n. 25392/605, è accolto e
la decisione impugnata riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di
fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-.
3. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- dei presenti giudizi sono a carico del
ricorrente.
4. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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