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Decisione

30.2006.283

Datore di lavoro che autorizza un proprio dipendente a svolgere delle mansioni, per cui è richiesto un apposito permesso, senza possederlo; utilizzo di apparecchiatura elettrica non idonea

10 agosto 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisioni 13

ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 due distinte multe di fr. 100.- cadauna, oltre

alle rispettive tasse di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il

seguente motivo:

“Ha autorizzato il suo

dipendente __________ ad eseguire lavori di manutenzione (pulizia argini con

decespugliatore) con il trattore agricolo __________ senza essere in possesso

del richiesto permesso speciale. Inoltre il veicolo aveva l’apparecchiatura

elettrica non conforme alle prescrizioni”.

Fatti accertati il 27 luglio

2006 in territorio di __________, rispettivamente il 10 agosto 2006 in

territorio di __________.

Le risoluzioni sono state rese

in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 90 cpv. 1 lett. a

ONC; 161 cpv. 1, 165 cpv. 1 e 4, 219 cpv. 1 OETV.

B. Contro le predette pronunce

dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice con un unico

gravame, in cui chiede l’annullamento delle multe, limitatamente alla mancata richiesta

di permesso speciale.

C. Con comunicazione 8

novembre 2006 CRTE 1 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo

giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 29 LCStr i

veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e

conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che

le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i

passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la

strada non venga danneggiata. Invece dei catarifrangenti possono essere usati

rivestimenti riflettenti con una superficie luminosa di almeno 100 cm2. Se

attrezzi di lavoro coprono i catarifrangenti o le luci, di notte o in caso di

cattivo tempo devono essere applicati dispositivi sostitutivi equivalenti (art.

165.

cpv. 4 OETV).

Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta

l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni,

è punito con la multa. La stessa pena è comminata al detentore o a colui che è

responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera

intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle

prescrizioni (art. 219 cpv. 1 OETV; cfr. art. 93 cifra 2 LCStr).

Per l’art. 90 cpv. 1 lett. a

ONC l’autorità cantonale può permettere l’uso industriale di un veicolo

agricolo per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in

relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sentieri, per il

trasporto delle immondizie e per lo sgombero della neve. Sono «veicoli a motore

agricoli» i trattori, i carri con motore, i carri di lavoro e i monoassi

adoperati soltanto in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola o simile

(art. 86 ONC; art. 161 cpv. 1 prima frase OETV).

Chiunque senza permesso

effettua viaggi subordinati dalla LCStr a un permesso speciale è punito con la

multa (art. 96 cifra 1 LCStr).

3.

CRTE 1 – in applicazione

delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver autorizzato il

suo dipendente a eseguire lavori di manutenzione con il trattore agricolo senza

essere in possesso del necessario permesso speciale. Ha inoltre sanzionato il

ricorrente per aver circolato con un veicolo con l’apparecchiatura elettrica

non conforme.

4.

Il ricorrente così si

esprime a sostegno della sua richiesta di annullamento della decisione

dell’autorità di prime cure: “a seguito delle mie osservazioni in merito del

09.08

e del 31.08.06, e ulteriori richieste da parte mia ai responsabili

dell’ufficio __________ per ottenere il permesso speciale per il taglio

scarpate da voi richiesto, dopo aver riempito e ritornato debitamente compilati

dei formulari con i relativi committenti cantone e comuni per la delibera dei

lavori, sono venuto a conoscenza che a livello cantonale non esiste a tutt’oggi

un permesso speciale in merito”.

Quanto all’apparecchiatura

elettrica non conforme, l’insorgente non contesta l’addebito mossogli,

limitandosi a dichiarare che la stessa è stata sistemata e messa in funzione

(cfr. osservazioni 31 agosto 2006, inc. __________), circostanza che non è tale

da esimerlo da ogni e qualsivoglia responsabilità, per cui su questo punto la

decisione merita senz’altro conferma.

5.

Preliminarmente

all’esame di merito è necessario precisare il contesto nel quale sono avvenute

le fattispecie in esame.

Come già esposto in

precedenza, il Consiglio federale ha attribuito ai Cantoni la competenza per il

rilascio di permessi speciali nell’ambito dell’uso industriale di un veicolo

agricolo per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in

relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sentieri, per il

trasporto delle immondizie e per lo sgombero della neve (art. 90 cpv. 1 lett. a

ONC). Nel nostro Cantone, l’autorità competente al rilascio di permessi e

d’autorizzazioni speciali previsti dalla legislazione federale è CRTE 1,

Ufficio tecnico (art. 3 lett. c RLACS).

Al momento dei fatti in esame,

il predetto ufficio non aveva ancora predisposto l’iter procedurale per

l’ottenimento del permesso speciale relativo alla pulizia di bordi tramite

trinciatrice da parte di persone private, asserendo che si trattava di uno dei

primi casi sottopostogli. Presso l’Ufficio tecnico della CRTE 1 era unicamente in

atto uno studio di modifica del progetto per il rilascio di permessi speciali

in tale ambito. Dopo discussione con i rappresentanti dei Cantoni della

Svizzera interna e dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), in data 20

ottobre 2006, é stato raggiunto un accordo in materia. A seguito di tale

accordo, in data 26 ottobre 2006 al ricorrente è stato rilasciato il permesso

speciale con validità annuale (cfr. lettera Ufficio tecnico 7 novembre 2006,

inc. 30.06.283).

Nondimeno, gli accertamenti di

questo giudice hanno permesso di stabilire che, in occasione del primo rapporto

di contravvenzione 4 agosto 2006 – intimato per i fatti del 27 luglio 2006 – e

delle relative osservazioni 9 agosto 2006, il ricorrente, ammettendo di ignorare

la necessità di essere a beneficio di un permesso speciale per quel tipo di

attività, ha preso contatto con il capo servizio veicoli speciali presso

l’Ufficio tecnico della CRTE 1 al fine di assumere informazioni sulle modalità

per l’ottenimento dello stesso.

Dopo discussione con il

funzionario preposto, l’insorgente ha ottenuto un’autorizzazione verbale per il

proseguo dei lavori (cfr. lettera Ufficio tecnico 7 novembre 2006, inc.

30.06

). Da informazioni assunte presso il predetto ufficio risulta che questa

autorizzazione verbale è stata rilasciata in data 10 agosto 2006.

6.

In data 4 agosto 2006 la

Polizia Cantonale ha intimato il rapporto di contravvenzione 31 luglio 2006 relativo

all’infrazione costatata il 27 luglio 2006 (cfr. inc. 30.06.287). Con

osservazioni 9 agosto 2006 l’insorgente si era rivolto alla medesima autorità

dichiarando di non essere a conoscenza dell’obbligo di ottenere un permesso

speciale per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’intimazione di

contravvenzione (cfr. osservazioni 09.08.2006, inc. 30.06.287).

Successivamente alla prima

contravvenzione, e più precisamente in data 18 agosto 2006, la Polizia

Cantonale ha proceduto a un’ulteriore intimazione di contravvenzione 14 agosto

2006, sempre per i medesimi fatti occorsi il 10 agosto 2006. Con osservazioni

31.

agosto 2006, l’insorgente esponeva – anche se in modo poco chiaro – la

situazione di stallo in cui si trovava la prassi cantonale. Di transenna si

rileva che nessun accenno è stato fatto a un eventuale rilascio

dell’autorizzazione verbale da parte del competente Ufficio tecnico.

Con rapporto di

contro-osservazioni 13 e 26 settembre 2006, la Polizia Cantonale ha confermato

il proprio rapporto di contravvenzione CRTE 1, ritenendo che quanto sostenuto

dal ricorrente non fosse sufficiente ad abbandonare il procedimento

contravvenzionale, ha emesso le decisioni 13 ottobre 2006.

7.

Quanto stabilito

dall’autorità di prime cure può essere condiviso solo in parte.

L’esecuzione dei lavori di

pulizia degli argini con decespugliatore soggiace al rilascio di un permesso

speciale. Ogni e qualsiasi lavoro soggetto a permesso speciale svolto senza

l’ottenimento dello stesso costituisce un’infrazione alle norme della _______.

Si ricorda inoltre che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi

citata DTA 11 novembre 1999 in re B.).

Per ossequiare la legge sia i

lavori del 27 luglio sia quelli del 10 agosto 2006 necessitavano del permesso

dell’autorità. Per quanto concerne i primi, nessuna autorizzazione, come visto,

era data e peraltro neppure era stata chiesta. Per contro, i secondi sono stati

compiuti previa autorizzazione verbale del medesimo giorno. Per questi ultimi

non è quindi realizzata alcuna violazione della legge. In conclusione,

l’insorgente deve essere ritenuto colpevole di contravvenzione alla __________

unicamente per i fatti di cui al rapporto di contravvenzione 31 luglio 2006,

dovendo invece essere prosciolto per l’identico addebito accertato il 10 agosto

2006.

Quanto alla multa relativa

all’apparecchiatura elettrica non conforme alle prescrizioni, essa non è

contestata dall’insorgente e deve pertanto essere mantenuta.

8.

Il ricorso, nella misura

in cui verte sulla contravvenzione di cui al rapporto 31 luglio 2006, deve

essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese di questa sede, che data

la particolarità del caso, devono essere contenute (art. 15 LPContr).

Il ricorso per quanto concerne

la contravvenzione 10 agosto 2006 deve, al contrario, essere accolto e la

decisione impugnata annullata limitatamente al mancato ottenimento del

necessario permesso speciale.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29, 93 cifra 2, 96

cifra 1 LCStr; 90 cpv. 1 lett. a ONC; 161 cpv. 1, 165 cpv. 1 4, 219 cpv. 1 OETV;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso nella misura in cui

verte sulla decisione 13 ottobre 2006 n. 25395/601, è respinto e la

decisione impugnata confermata.

2. Il ricorso, nella misura

in cui verte sulla decisione 13 ottobre 2006 n. 25392/605, è accolto e

la decisione impugnata riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di

fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-.

3. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- dei presenti giudizi sono a carico del

ricorrente.

4. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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