30.2006.285
Parcheggiare su un marciapiede
13 agosto 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2006.285
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, PRPEN
Titolo:
Parcheggiare su un marciapiede
PARCHEGGIO
art. 29 COST
art. 43 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 1 LPCONTR
art. 41 cpv. 1bis ONCS
Incarto
n.
30.2006.285
25399/603
Bellinzona
13
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 ottobre 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
13 ottobre 2006 n. 25399/603 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 14 novembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 13 ottobre 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di
almeno 1.5 metri per i pedoni”.
Fatti accertati l’11 giugno
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
la riduzione della multa inflitta e la rateazione della stessa.
C. Con comunicazione 14
novembre 2006 CRTE 1 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo
giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr
il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni. Se non è autorizzato espressamente
mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul
marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul
marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o
scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di
almeno 1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più
breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC)
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le
multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 60 minuti – una sanzione
pecuniaria di fr. 120.- (infrazione 228.1).
3.
CRTE 1 – in applicazione
delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver parcheggiato
il proprio veicolo su di un marciapiede senza lasciare sufficiente spazio per
il transito dei pedoni.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di prime cure,
limitandosi a chiedere che l’importo della multa venga ridotto in
considerazione del suo statuto di studente e che gli sia concesso il pagamento
dilazionato dello stesso. Tale richieste erano peraltro state rivolte alla
Polizia intercomunale di __________ con scritti 6 luglio e 3 agosto 2006,
acclusi al gravame. Nel primo scritto egli descriveva, tra l’altro, le
circostanze in cui è avvenuta l’infrazione.
5.
Nella fattispecie
concreta, come si evince dal fascicolo processuale, tali scritti non sono stati
trasmessi alla CRTE 1.
È ben vero che la procedura di multa disciplinare non
prevede la possibilità per il multato di formulare osservazioni. Tuttavia, in
virtù del principio della buona fede, la polizia era tenuta a informare il
multato di tale particolarità oppure trasmettere quanto ricevuto alla CRTE 1,
che ne avrebbe potuto, se del caso, tenere conto nella commisurazione della
multa, atteso che nell’ambito della procedura ordinaria l’autorità decidente
non è vincolata dagli importi stabiliti dall’ordinanza concernente le multe
disciplinari.
6.
E’
indubbio che la mancata trasmissione degli scritti di cui sopra viola il
diritto di essere sentito del ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza
tener conto delle considerazioni da lui espresse.
Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità
dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il
diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116
Ia 455, 115 Ia 8).
In
queste circostanze la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e
riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento
contravvenzionale.
Il
ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito
del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 29 Cost; 43 cpv. 2, 90
cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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