Lexipedia

Decisione

30.2006.285

Parcheggiare su un marciapiede

13 agosto 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 13 ottobre 2006 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di

almeno 1.5 metri per i pedoni”.

Fatti accertati l’11 giugno

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

la riduzione della multa inflitta e la rateazione della stessa.

C. Con comunicazione 14

novembre 2006 CRTE 1 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo

giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr

il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il

Consiglio federale può prevedere eccezioni. Se non è autorizzato espressamente

mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul

marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul

marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o

scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di

almeno 1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più

breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC)

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le

multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 60 minuti – una sanzione

pecuniaria di fr. 120.- (infrazione 228.1).

3.

CRTE 1 – in applicazione

delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver parcheggiato

il proprio veicolo su di un marciapiede senza lasciare sufficiente spazio per

il transito dei pedoni.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di prime cure,

limitandosi a chiedere che l’importo della multa venga ridotto in

considerazione del suo statuto di studente e che gli sia concesso il pagamento

dilazionato dello stesso. Tale richieste erano peraltro state rivolte alla

Polizia intercomunale di __________ con scritti 6 luglio e 3 agosto 2006,

acclusi al gravame. Nel primo scritto egli descriveva, tra l’altro, le

circostanze in cui è avvenuta l’infrazione.

5.

Nella fattispecie

concreta, come si evince dal fascicolo processuale, tali scritti non sono stati

trasmessi alla CRTE 1.

È ben vero che la procedura di multa disciplinare non

prevede la possibilità per il multato di formulare osservazioni. Tuttavia, in

virtù del principio della buona fede, la polizia era tenuta a informare il

multato di tale particolarità oppure trasmettere quanto ricevuto alla CRTE 1,

che ne avrebbe potuto, se del caso, tenere conto nella commisurazione della

multa, atteso che nell’ambito della procedura ordinaria l’autorità decidente

non è vincolata dagli importi stabiliti dall’ordinanza concernente le multe

disciplinari.

6.

E’

indubbio che la mancata trasmissione degli scritti di cui sopra viola il

diritto di essere sentito del ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza

tener conto delle considerazioni da lui espresse.

Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità

dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il

diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116

Ia 455, 115 Ia 8).

In

queste circostanze la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e

riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento

contravvenzionale.

Il

ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito

del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29 Cost; 43 cpv. 2, 90

cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster