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Decisione

30.2006.286

Circolare con un veicolo al quale sono state apportate delle modifiche senza averlo sottoposto ad un nuovo esame

3 settembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 20 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i

seguenti motivi:

“Ha messo in circolazione la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (tubo di scarico) senza

sottoporla a nuovo esame”.

Fatti accertati il 23 agosto 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2

OETV.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione con comunicazione 16 novembre 2006 si astiene dal formulare

osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 13 cpv. 3

LCStr, il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere

sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è

dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. In proposito l’art

29.

LCStr precisa che i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto

stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni (prima frase).

Per l’art. 34 cpv. 2 OETV il

detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche

apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame

successivo prima di un ulteriore impiego, ritenuto che l’esame concerne

segnatamente i dispositivi di scappamento non omologati per il tipo di veicolo

(lett. d).

Chiunque conduce un veicolo,

di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle

circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con la multa (art.

93.

cifra 2 prima frase LCStr). Parimenti, è punito con la multa, a meno che sia

applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del veicolo non

annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione secondo l’art.

219.

cpv. 2 OETV (lett. f).

3.

In applicazione delle

predette disposizioni, la Sezione della circolazione ha multato l’insorgente

per aver messo in circolazione il veicolo, al quale erano state apportate delle

modifiche (tubo di scarico), senza sottoporlo a nuovo esame.

L’autorità di prime cure,

nell’emanare la propria decisione si è basata sul rapporto di contravvenzione

25.

agosto 2006, dal quale risulta che il tubo di scarico della vettura non era

né omologato né notificato. Nel rapporto di contro-osservazioni 10 novembre

2006, l’agente denunciante ha precisato che “al momento del controllo, il

conducente ha presentato un’omologazione per il tubo di scarico sulla quale non

figurava il certificato tipo e relativa potenza del motore”.

4.

Il ricorrente - in un

gravame identico a quello presentato dal figlio __________, che è stato fermato

alla guida del veicolo immatricolato a nome del padre - contesta quanto

ascrittogli dall’autorità di prime cure asserendo che “alla vettura TI __________

non sono state apportate modifiche (tubo di scarico) non omologate. Lo conferma

il fatto che all’esame delle vettura (collaudo) il 2 ottobre 2006 non è stata

trovata alcuna illegalità sulla vettura, anzi uno degli esaminatori ha reso

noto che nel precedete esame è stato evidenziato sul foglio del tubo di scarico

la sua regolarità” (cfr. ricorso 22 ottobre 2006).

5.

Come già menzionato in

precedenza, il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le

modifiche apportate ai veicoli e sottoporlo a esame successivo prima di un

ulteriore impiego (art. 34 cpv. 2 OETV); in particolare, soggiacciono al

collaudo successivo le vetture sulle quali è stato montato un dispositivo di

scappamento non omologato per il tipo di veicolo (art. 34 cpv. 2 lett. d OETV).

A contrario, qualora sulla vettura viene montato un dispositivo conforme al

tipo di veicolo, l’esame successivo non è necessario. In tal caso, tuttavia, il

detentore del veicolo deve allegare il certificato di omologazione alla licenza

di circolazione da portare seco. Su quest’ultima deve inoltre essere riportato

il medesimo numero di certificato tipo, attestante così che il dispositivo

montato è idoneo al tipo di vettura.

Nella fattispecie, sul

certificato di omologazione prodotto dal ricorrente datato 05.09.2000 sono

stati evidenziati i dati relativi alla vettura in oggetto. Più precisamente,

questo documento fornisce i dati riguardanti il tipo di tubo di scarico (S3),

di vettura (Golf III 2,0), di motore (AGG), così come la potenza del motore

(85/5400) e la sigla del certificato tipo (IV6671). Il certificato di

omologazione riporta inoltre la menzione secondo cui il documento è da allegare

alla licenza di circolazione con la conseguenza che un’iscrizione su

quest’ultima non è necessaria.

Accertamenti esperiti da

questo giudice hanno permesso di stabilire, in primo luogo, che la sigla del

certificato tipo (IV6671) presente sul certificato di omologazione, come pure

la potenza-motore (85 kw), corrispondono a quelli riportati sulla licenza di

circolazione. Le decisioni di autorità relative alla licenza di circolazione

menzionano inoltre espressamente che ad essa deve essere allegato il

certificato di omologazione.

In secondo luogo, l’Ufficio

immatricolazioni, previa verifica, ha confermato che il suddetto certificato

tipo figurava già sulla licenza di circolazione nel 2004, quando il ricorrente

si era rivolto all’Ufficio tecnico per il collaudo del veicolo, dopo che erano

stati modificati i cerchi e l’assetto. Di transenna si rilevi come quanto

affermato dal sopra citato Ufficio renda verosimile l’assunto dell’insorgente

secondo cui in un precedente esame “è stato evidenziato sul foglio del tubo

di scarico la sua regolarità” (cfr. ricorso 22 ottobre 2006).

Certo permane il dubbio che il

certificato mostrato dal conducente durante il controllo non sia quello

prodotto con il gravame, tuttavia in difetto di elementi che attestino il

contrario occorre tutelare la versione documentata dal ricorrente e concludere

che il tubo di scarico montato sulla propria vettura è omologato e idoneo per

quel tipo di veicolo.

La conformità del dispositivo

di scappamento con il tipo di veicolo ha inoltre quale conseguenza che un

successivo collaudo prima di un ulteriore impiego non è necessario, bastando portare

seco la relativa omologazione da accludere alla licenza di circolazione.

6.

Il ricorso deve pertanto

essere accolto e la decisione impugnata annullata.

Visto l’esito del gravame non

si prelevano tasse di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2

LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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