30.2006.286
Circolare con un veicolo al quale sono state apportate delle modifiche senza averlo sottoposto ad un nuovo esame
3 settembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.286
Data decisione, Autorità:
03.09.2007, PRPEN
Titolo:
Circolare con un veicolo al quale sono state apportate delle modifiche senza averlo sottoposto ad un nuovo esame
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 93 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.286
25559/609
Bellinzona
3
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità in segretaria per statuire sul ricorso 22 ottobre 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
20 ottobre 2006 n. 25559/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 16 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 20 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i
seguenti motivi:
“Ha messo in circolazione la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (tubo di scarico) senza
sottoporla a nuovo esame”.
Fatti accertati il 23 agosto 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2
OETV.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione con comunicazione 16 novembre 2006 si astiene dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 13 cpv. 3
LCStr, il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere
sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è
dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. In proposito l’art
29.
LCStr precisa che i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto
stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni (prima frase).
Per l’art. 34 cpv. 2 OETV il
detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche
apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame
successivo prima di un ulteriore impiego, ritenuto che l’esame concerne
segnatamente i dispositivi di scappamento non omologati per il tipo di veicolo
(lett. d).
Chiunque conduce un veicolo,
di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle
circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con la multa (art.
93.
cifra 2 prima frase LCStr). Parimenti, è punito con la multa, a meno che sia
applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del veicolo non
annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione secondo l’art.
219.
cpv. 2 OETV (lett. f).
3.
In applicazione delle
predette disposizioni, la Sezione della circolazione ha multato l’insorgente
per aver messo in circolazione il veicolo, al quale erano state apportate delle
modifiche (tubo di scarico), senza sottoporlo a nuovo esame.
L’autorità di prime cure,
nell’emanare la propria decisione si è basata sul rapporto di contravvenzione
25.
agosto 2006, dal quale risulta che il tubo di scarico della vettura non era
né omologato né notificato. Nel rapporto di contro-osservazioni 10 novembre
2006, l’agente denunciante ha precisato che “al momento del controllo, il
conducente ha presentato un’omologazione per il tubo di scarico sulla quale non
figurava il certificato tipo e relativa potenza del motore”.
4.
Il ricorrente - in un
gravame identico a quello presentato dal figlio __________, che è stato fermato
alla guida del veicolo immatricolato a nome del padre - contesta quanto
ascrittogli dall’autorità di prime cure asserendo che “alla vettura TI __________
non sono state apportate modifiche (tubo di scarico) non omologate. Lo conferma
il fatto che all’esame delle vettura (collaudo) il 2 ottobre 2006 non è stata
trovata alcuna illegalità sulla vettura, anzi uno degli esaminatori ha reso
noto che nel precedete esame è stato evidenziato sul foglio del tubo di scarico
la sua regolarità” (cfr. ricorso 22 ottobre 2006).
5.
Come già menzionato in
precedenza, il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le
modifiche apportate ai veicoli e sottoporlo a esame successivo prima di un
ulteriore impiego (art. 34 cpv. 2 OETV); in particolare, soggiacciono al
collaudo successivo le vetture sulle quali è stato montato un dispositivo di
scappamento non omologato per il tipo di veicolo (art. 34 cpv. 2 lett. d OETV).
A contrario, qualora sulla vettura viene montato un dispositivo conforme al
tipo di veicolo, l’esame successivo non è necessario. In tal caso, tuttavia, il
detentore del veicolo deve allegare il certificato di omologazione alla licenza
di circolazione da portare seco. Su quest’ultima deve inoltre essere riportato
il medesimo numero di certificato tipo, attestante così che il dispositivo
montato è idoneo al tipo di vettura.
Nella fattispecie, sul
certificato di omologazione prodotto dal ricorrente datato 05.09.2000 sono
stati evidenziati i dati relativi alla vettura in oggetto. Più precisamente,
questo documento fornisce i dati riguardanti il tipo di tubo di scarico (S3),
di vettura (Golf III 2,0), di motore (AGG), così come la potenza del motore
(85/5400) e la sigla del certificato tipo (IV6671). Il certificato di
omologazione riporta inoltre la menzione secondo cui il documento è da allegare
alla licenza di circolazione con la conseguenza che un’iscrizione su
quest’ultima non è necessaria.
Accertamenti esperiti da
questo giudice hanno permesso di stabilire, in primo luogo, che la sigla del
certificato tipo (IV6671) presente sul certificato di omologazione, come pure
la potenza-motore (85 kw), corrispondono a quelli riportati sulla licenza di
circolazione. Le decisioni di autorità relative alla licenza di circolazione
menzionano inoltre espressamente che ad essa deve essere allegato il
certificato di omologazione.
In secondo luogo, l’Ufficio
immatricolazioni, previa verifica, ha confermato che il suddetto certificato
tipo figurava già sulla licenza di circolazione nel 2004, quando il ricorrente
si era rivolto all’Ufficio tecnico per il collaudo del veicolo, dopo che erano
stati modificati i cerchi e l’assetto. Di transenna si rilevi come quanto
affermato dal sopra citato Ufficio renda verosimile l’assunto dell’insorgente
secondo cui in un precedente esame “è stato evidenziato sul foglio del tubo
di scarico la sua regolarità” (cfr. ricorso 22 ottobre 2006).
Certo permane il dubbio che il
certificato mostrato dal conducente durante il controllo non sia quello
prodotto con il gravame, tuttavia in difetto di elementi che attestino il
contrario occorre tutelare la versione documentata dal ricorrente e concludere
che il tubo di scarico montato sulla propria vettura è omologato e idoneo per
quel tipo di veicolo.
La conformità del dispositivo
di scappamento con il tipo di veicolo ha inoltre quale conseguenza che un
successivo collaudo prima di un ulteriore impiego non è necessario, bastando portare
seco la relativa omologazione da accludere alla licenza di circolazione.
6.
Il ricorso deve pertanto
essere accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame non
si prelevano tasse di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2
LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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