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Decisione

30.2006.29

imposizione di contributi di miglioria per opere di realizzazione di una nuova strada di PR

30 agosto 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I progetti definitivi, pubblicati dal 21.1 al 20.2.2002, sono stati approvati

dal Tribunale di espropriazione in applicazione della Legge sulle strade con

sentenza del 6.2.2003 (inc. 3/02).

1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di

miglioria pubblicando i prospetti dal 24.10 al 24.11.2005 previo invio di un

avviso personale ai soggetti imposti.

RI 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 888 ed in tale

veste sono stati inclusi nel comprensorio imponibile per la costruzione della

strada B ed assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo

di fr. 6'290.10.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con

risoluzione del 23.5.2006.

Da ciò il ricorso in esame nel quale i ricorrenti contestano di aver tratto un

vantaggio particolare ed anzi ascrivono ai lavori stradali la formazione di

crepe sul lastricato del grottino adiacente la nuova strada e l’instabilità del

muro di sostegno al fondo; essi rimproverano inoltre al Municipio l’inutile

mantenimento di un vincolo di inedificabilità a carico di una superficie di ca.

35 mq del terreno.

Con risposta del 21.7.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.

All’udienza di conciliazione del 25.4.2007, risoltasi negativamente, i

ricorrenti hanno soprasseduto alle contestazioni che esulano dal tema dei

contributi di miglioria riservandosi il diritto di farle valere all’occorrenza

nella sede opportuna.

Il Tribunale ha quindi proposto alle parti una transazione sull’ammonare dei

contributi (lettera del 29.5.2007) accettata dai ricorrenti (lettera del 12.6.2007)

ma rifiutata dal Municipio (lettera del 12.7.2007).

2.

2.1. Affinché sia imponibile

l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed

art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere

economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo

traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del

13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in

RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua

imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des

Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,

Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,

Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991

no. 64, II-1998 no. 29).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la

prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi,

piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le

proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria

(Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

2.2. La nuova strada B al mapp. no. 889 è ubicata in località __________, ha

una superficie complessiva di mq 507 ed una lunghezza di 110 ml e collega, nei

due sensi, le due strade di servizio esistenti ai mapp. no. 920 e 880. Essa

serve un comprensorio edificabile ed in parte già edificato a carattere

residenziale che, prima dei lavori, non era completamente urbanizzato e lo ha

equipaggiato con un accesso adeguato alla sua destinazione. Più particolarmente

la strada ha dotato taluni fondi, specie quelli ubicati lungo il tratto

centrale, di un accesso carrozzabile conforme così ponendo le premesse per la

loro edificazione (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1

LALPT); ad altri invece, già serviti dalle strade ai mapp. no. 920 e 880, ha

fornito una seconda possibilità di accesso veicolare migliorando lo stato di

urbanizzazione precedente. La strada è quindi fonte di indubbi vantaggi

particolari per i fondi serviti.

2.3. Il mapp. no. 888 è un terreno d’angolo, posto tra la strada B e la strada

al mapp. no. 920, sul quale sorge una casa di abitazione unifamiliare costruita

nel 1971. Il fondo è sopraelevato di ca. 2 m rispetto alla nuova strada e

sorretto da un muro lungo tutto il fronte; l’accesso veicolare e pedonale allo

stabile ed al garage è dato dalla strada al mapp. no. 920.

l ricorrenti negano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera poiché la

proprietà era già urbanizzata.

Tale argomento non basta, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio

particolare; poco importa, in particolare, che attualmente la nuova strada non

sia utilizzata e che la situazione preesistente fosse ritenuta soddisfacente

dai proprietari essendo questi elementi a connotazione puramente soggettiva e

quindi irrilevanti ai fini del giudizio.

Conta piuttosto che il fatto di essere direttamente servita anche dalla nuova

strada avvantaggia oggettivamente la proprietà sia dal profilo edilizio che da

quello commerciale. In effetti per rapporto alle potenzialità edilizie le

possibilità di sfruttamento del terreno sono ben lungi dall’essere esaurite. Tanto

è vero che l’edificio esistente potrebbe essere oggetto di un ampliamento

consistente anche recuperando in parte il terreno annesso oppure, addirittura,

essere demolito così da consentire uno sfruttamento ancora più intensivo del

fondo. In quest’ambito non è ravvisabile alcun impedimento tecnico particolare

alla formazione di un accesso verso la strada B ed eventualmente anche di

posteggi interrati.

Questa semplice possibilità d’uso della nuova opera, affatto aleatoria, basta

per ammettere che la proprietà ha tratto un concreto beneficio e pertanto l’assoggettamento

del mapp. no. 888 al contributo di miglioria è fondato.

3.

3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

Considerandi

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia

205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997

no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2

Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa

determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 198'402.65 e la

corrispondente quota del 30% (art. 7 LCM) a carico dei privati è di fr.

59'520.80. La ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta

sulla base della superficie utile lorda (SUL) e dei fattori di ponderazione

dell’interesse della distanza e del rumore completati con i rispettivi fattori

di correzione. Per il mapp. no. 888 ne è risultato un contributo complessivo di

fr. 6'290.10.

3.3

Pur considerando l’ampio margine di autonomia di cui gode il Comune il

Tribunale non può esimersi dall’esprimere alcuni appunti in merito ai fattori

di riparto applicati poiché questi conducono a risultati non del tutto

giustificabili.

Sia detto quindi che il fattore dell’interesse serve di regola a caratterizzare

la necessità d’uso dell’opera e può variare a dipendenza di opere di

urbanizzazione preesistenti. In concreto i terreni a monte della strada B,

tutti già edificati ed accessibili prima della sua costruzione, hanno manifestamente

tratto un vantaggio inferiore a quello dei fondi tutti inedificati siti a valle

della strada tra cui spiccano i terreni ubicati lungo il tratto centrale (mapp.

no. 896, 894, 895 e 892) che senza strada, vale a dire senza accesso

sufficiente, non potevano essere edificati. Inspiegabile è dunque il fatto che

a nessun fondo sia stato applicato un fattore interesse pieno (1), nemmeno a

quelli urbanizzati a nuovo. Sempre con riferimento ai terreni posto a valle

della strada è inoltre più che dubbia l’applicazione di fattori variabili da un

minimo di 0.4 ad un massimo di 0.9 considerato che in passato erano tutti nella

medesima situazione di terreni non urbanizzati e che hanno quindi beneficiato

in ugual modo dalla costruzione della strada. In questo ambito l’uso di

coefficienti progressivi e l’applicazione di quelli massimi /0.9 e 0.7) ai due

fondi centrali (mapp. no. 894 e 895) potrebbe anche far pensare ad una

correlazione con un altro paramentro, quello della percorrenza effettiva della

strada, sennonché questo criterio è applicabile di preferenza alle strade a

fondo cieco e dunque nella fattispecie in esame non può servire né giustificare

la differenziazione operata che, oltretutto, ha effetti assai incisivi sul

riparto. Infine paiono inadeguati i fattori 0.1 e 0.15 applicati ai due terreni

d’angolo mapp. no. 890 e 897 quand’anche la differenza fosse ascritta alla

presenza di una scarpata al mapp. no. 897 poiché quest’ultima non incide in

alcun modo sulle sue possibilità di sfruttamento e dunque non legittima un

trattamento diversificato. In generale il correttivo al fattore interesse, di

per sé stesso, non basta ad ovviare a tali incongruenze.

Il fattore della distanza individua normalmente la posizione del fondo rispetto

all’opera (fondo confinante o retrostante): tanto minore è la distanza, tanto

maggiore è il beneficio. In concreto tutti fondi imposti sono confinanti; se il

fattore 1 applicato senza distinzioni è quindi giustificabile non lo è invece

il correttivo e tanto meno se messo in relazione con eventuali difficoltà di

formazione di un accesso per la presenza di opere a confine (cfr. singole

schede di computo) poiché questa circostanza ha ben poco a che vedere con la

distanza tra un fondo e l’opera e, semmai, potrebbe essere connessa con l’interesse.

Nondimeno il fattore della distanza incide in maniera considerevole sul

riparto.

Infine, per concludere, il fattore del rumore dovrebbe tradurre gli

inconvenienti indotti dal traffico stradale. In concreto, tuttavia, tutte le

proprietà si sono viste assegnare il medesimo coefficiente con il medesimo

correttivo, ciò che rende solo più macchinoso il prospetto senza peraltro attuare

alcuna concreta distinzione.

Tutto ciò considerato ai mapp. no. 896, 894, 895 e 892 avrebbe dovuto essere

assegnato il fattore interesse 1 poiché, per i motivi già evidenziati, hanno tratto

il massimo vantaggio dalla strada. D’altra parte se, per confronti,

l’applicazione di un fattore interesse inferiore ai fondi situati a monte è

certamente condivisibile, non lo è invece la graduazione riportata nel

prospetto. Infatti posto che tali fondi erano tutti già edificati ed

accessibili, quelli centrali (mapp. no. 886 e 887), i cui proprietari hanno

provveduto privatamente alla formazione di un accesso, di fatto sono

penalizzati nel calcolo rispetto ai due fondi laterali (mapp. no. 883 e 888). Inoltre,

visto che i mapp. no. 886 e 887 presentano caratteristiche analoghe ed

usufruiscono dello stesso accesso privato, l’attribuzione di coefficienti

differenti risulta del tutto priva di fondamento e, per rapporto al mapp. no.

894.

(0.9) il coefficiente 0.8 applicato al mapp. no. 887 appare chiaramente

discriminante.

Il fattore interesse ridotto si giustifica purché sia applicato linearmente a

tutte le proprietà site a monte della strada in ragione delle analogie che

questi presentano a della funzionalità della nuova strada. Il Tribunale reputa

che debba essere portato a 0.1, ciò per confronti con i mapp. no. 890 e 897

poiché sono semmai questi ultimi ad avere un interesse maggiore all’opera, per

rapporto ai fondi già edificati, essendo ancora liberi e quindi privi di

condizionamenti nella scelta della posizione dell’accesso.

Ne discende che il contributo di miglioria per il mapp. no. 888 è ridotto a

complessivi fr. 1'908.40.

4.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.). I

ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale è pertanto non si

assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 888 è ridotto a

complessivi fr. 1'908.40.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del Comune per i 3/4 e dei ricorrenti in solido per 1/4. Non si

assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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