30.2006.291
Motoveicolo che sorpassa ripetutamente delle autovetture che sono a loro volta in fase di sorpasso
20 agosto 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2006.291
Data decisione, Autorità:
20.08.2007, PRPEN
Titolo:
Motoveicolo che sorpassa ripetutamente delle autovetture che sono a loro volta in fase di sorpasso
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 103 cpv. 1 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.291
25359/606
Bellinzona
20
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 ottobre 2006
presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
13 ottobre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 14 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 13 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
“Alla guida del motoveicolo
TI __________ eseguiva ripetute manovre di sorpasso di autoveicoli già in fase
di sorpasso”.
Fatti accertati il 16
settembre 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 11 cpv. 2 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. Con comunicazione 14
novembre 2006 la Sezione della circolazione nelle osservazioni si astiene dal
formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di
giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 106 cpv. 1
LCStr il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della
LCStr e designa le autorità federali competenti per eseguirla (prima frase). In
tal senso, l’art. 11 cpv. 2 ONC stabilisce che il conducente non deve
sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro, salvo che i due veicoli
sorpassati non siano ciascuno più largo di un metro e la carreggiata sia larga
e con buona visibilità (lett. a), rispettivamente circoli su una strada i cui
sensi di circolazione siano separati e vi siano almeno tre corsie nello stesso
senso (lett. b).
Il Consiglio federale può
comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione
alla LCStr (art. 103 cpv. 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al
multato di aver eseguito ripetute manovre di sorpasso di autoveicoli già in
fase di sorpasso.
L’infrazione è stata accertata
da un agente della polizia cantonale che si apprestava a prendere servizio a __________
e che si trovava a circolare sul tratto di autostrada tra __________ e __________
al momento dei fatti. Quest’ultimo, nel suo rapporto di contro-osservazioni 11
novembre 2006 ha così descritto i fatti:
“In data 16.09.2006, verso
le ore 11.05, mi trovavo a circolare alla guida del mio veicolo privato,
sull’autostrada A2, direzione nord, in territorio di __________ (inizio turno
di servizio alle 1145 a __________). A ca. 300 m dal portale nord della
galleria autostradale __________”, dopo aver esposto l’indicatore di direzione
sinistro, mi spostavo sulla corsia di sorpasso e mi “accodavo” a distanza di
sicurezza ad altri veicoli già in fase di sorpasso. Poco oltre il portale nord
del manufatto, a mezzo di specchietti retrovisori, notavo il sopraggiungere da
tergo di un motoveicolo il quale si “accodava” alla mia vettura (ca. 5-6 metri)
sul lato sinistro della corsia. Alcuni istanti dopo, il motoveicolo eseguiva il
sorpasso, prima del mio veicolo e in seguito degli altri due circolanti davanti
a me, passando tra le nostre rispettive fiancate sinistre e la linea di margine
sinistra della corsia di sorpasso”.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure negando di
aver sorpassato veicoli che si trovavano in fase di sorpasso. Nel gravame si
legge in particolare che:
“A. (…) Giunto in zona __________
ha scorto un veicolo di colore scuro verde o blu, forse una Seat o una Rover di
piccola cilindrata, che circolava sulla corsia di sorpasso, benché sulla
normale corsia di marcia non fosse presente alcun veicolo. Raggiunto il veicolo
che circolava ad una velocità attorno ai 90-100 km/h, dove è permessa la
velocità di 120 km/h, il ricorrente è rimasto accodato a questo veicolo fino al
momento in cui il suo conducente si è accorto di essere in manifesta violazione
dell’art. 34 LCS ed è rientrato sulla normale corsia di marcia. Vista libera la
corsia di sorpasso, il signor RI 1 ha proceduto al sorpasso regolare di questo
veicolo, rientrando al termine del sorpasso sulla corsia di marcia e
proseguendo in questo modo, per un buon tratto, dato che la via era libera da
veicoli.
B. Risulta quindi essere
completamente errato quanto il segnalante ha scritto nel suo rapporto. Il
signor RI 1 ha superato unicamente questo veicolo che occupava senza alcun
valido motivo la corsia di sorpasso e che circolava per altro a velocità contenuta,
creando così una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada.
C. Non ci vuole molto a
capire che questo conducente deve essere l’agente che ha stilato il fantasioso
rapporto nei confronti del qui ricorrente, ma i fatti non si sono svolti come
preteso dal denunciante. Se il denunciante intende che il signor RI 1 ha
superato diversi veicoli dopo il termine del limite di velocità fissato lungo
il tratto del cantiere di __________, allora diremo subito che ciò è realmente
accaduto, ma non nei termini pretesi dal denunciante, il quale tra l’altro non
era ancora stato sorpassato, dato che circolava lui stesso sulla corsia di
sorpasso e quindi ha potuto veder solo tramite lo specchietto retrovisore le
manovre di sorpasso del signor RI 1. Dopo il termine del cantiere, dove la
velocità consentita ritornava ad essere quella permessa in autostrada, il
ricorrente ha sorpassato regolarmente due vetture che, dopo avere terminato a
loro volta di effettuare il loro sorpasso, sono rientrate sulla normale corsia
di marcia” (…) (cfr. ricorso pag. 2 e 3).
5.
Preliminarmente è d’uopo
osservare come in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza
liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,
ritenuto che la costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé,
di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre
conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta, non
vi è motivo di dubitare della versione fornita dall’agente, il quale sostiene
di essere stato sorpassato dal ricorrente mentre già si trovava a circolare sulla
corsia adibita a tale scopo ed era preceduto da altre vetture.
Tale constatazione non può
essere frutto della sua fantasia o di un errore, il quale avrebbe potuto
riguardare il rilevamento, in corsa, del numero della targa – comunque non
contestato dal ricorrente – ma non già una circostanza del genere. Tale
considerazione non può mutare per il solo fatto che l’agente non abbia
proceduto direttamente o attraverso la collaborazione di altri agenti al fermo
del motoveicolo, bastando la successiva intimazione scritta della
contravvenzione. Si osserva peraltro che egli, come detto al considerando 3, si
apprestava a raggiungere il posto di servizio, dove ha immediatamente
provveduto ad allestire il rapporto di contravvenzione, che reca appunto la
data dei fatti. Il rapporto di contro osservazioni 11 novembre 2006 si limita
del resto a specificare i fatti descritti nel predetto rapporto, senza
“farcirlo” di elementi che rendano inverosimile il suo accertamento.
Del resto, l’agente, a
differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni
penali e amministrative.
Ora, tali dichiarazioni, nella
denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere
di (nefaste) conseguenze per l’agente denunciante che, già solo per questo
motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere
nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e,
di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta
“Beweiswürdigkeit”). Inoltre, qualora i fatti si fossero svolti come descritti
dal ricorrente, non si vede per quale motivo l’agente avrebbe dovuto avviare
una procedura contravvenzionale nei suoi confronti. Ci si chiede invero come
mai il centauro si sia accodato a un veicolo che procedeva nettamente a
rilento, anziché proseguire semplicemente diritto sulla corsia di marcia, a suo
dire, libera da veicoli per un buon tratto, manovra consentita dalla legge
(art. 8 cpv. 3 ONC) e questo a maggior ragione se il sorpasso dei due veicoli è
avvenuto prima di quello dell’agente, come da lui sostenuto.
6.
Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente
denunciante appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del
ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio
giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base dei riscontri di
tale accertamento, che risulta senz’altro essere completo e preciso e quindi
tale da potere essere considerato quale prova materiale inconfutabile o,
quantomeno, indizio sufficientemente preciso da consentire una deduzione logica
e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente.
In proposito non può essere
considerato decisivo il fatto che la Sezione della circolazione si sia astenuta
da formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di
decidere.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
7.
La multa inflitta
risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi
dalla legge.
Il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 103 cpv. 1, 106 cpv. 1
LCStr; 11 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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