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Decisione

30.2006.291

Motoveicolo che sorpassa ripetutamente delle autovetture che sono a loro volta in fase di sorpasso

20 agosto 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

“Alla guida del motoveicolo

TI __________ eseguiva ripetute manovre di sorpasso di autoveicoli già in fase

di sorpasso”.

Fatti accertati il 16

settembre 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 11 cpv. 2 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. Con comunicazione 14

novembre 2006 la Sezione della circolazione nelle osservazioni si astiene dal

formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di

giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 106 cpv. 1

LCStr il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della

LCStr e designa le autorità federali competenti per eseguirla (prima frase). In

tal senso, l’art. 11 cpv. 2 ONC stabilisce che il conducente non deve

sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro, salvo che i due veicoli

sorpassati non siano ciascuno più largo di un metro e la carreggiata sia larga

e con buona visibilità (lett. a), rispettivamente circoli su una strada i cui

sensi di circolazione siano separati e vi siano almeno tre corsie nello stesso

senso (lett. b).

Il Consiglio federale può

comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione

alla LCStr (art. 103 cpv. 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al

multato di aver eseguito ripetute manovre di sorpasso di autoveicoli già in

fase di sorpasso.

L’infrazione è stata accertata

da un agente della polizia cantonale che si apprestava a prendere servizio a __________

e che si trovava a circolare sul tratto di autostrada tra __________ e __________

al momento dei fatti. Quest’ultimo, nel suo rapporto di contro-osservazioni 11

novembre 2006 ha così descritto i fatti:

“In data 16.09.2006, verso

le ore 11.05, mi trovavo a circolare alla guida del mio veicolo privato,

sull’autostrada A2, direzione nord, in territorio di __________ (inizio turno

di servizio alle 1145 a __________). A ca. 300 m dal portale nord della

galleria autostradale __________”, dopo aver esposto l’indicatore di direzione

sinistro, mi spostavo sulla corsia di sorpasso e mi “accodavo” a distanza di

sicurezza ad altri veicoli già in fase di sorpasso. Poco oltre il portale nord

del manufatto, a mezzo di specchietti retrovisori, notavo il sopraggiungere da

tergo di un motoveicolo il quale si “accodava” alla mia vettura (ca. 5-6 metri)

sul lato sinistro della corsia. Alcuni istanti dopo, il motoveicolo eseguiva il

sorpasso, prima del mio veicolo e in seguito degli altri due circolanti davanti

a me, passando tra le nostre rispettive fiancate sinistre e la linea di margine

sinistra della corsia di sorpasso”.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure negando di

aver sorpassato veicoli che si trovavano in fase di sorpasso. Nel gravame si

legge in particolare che:

“A. (…) Giunto in zona __________

ha scorto un veicolo di colore scuro verde o blu, forse una Seat o una Rover di

piccola cilindrata, che circolava sulla corsia di sorpasso, benché sulla

normale corsia di marcia non fosse presente alcun veicolo. Raggiunto il veicolo

che circolava ad una velocità attorno ai 90-100 km/h, dove è permessa la

velocità di 120 km/h, il ricorrente è rimasto accodato a questo veicolo fino al

momento in cui il suo conducente si è accorto di essere in manifesta violazione

dell’art. 34 LCS ed è rientrato sulla normale corsia di marcia. Vista libera la

corsia di sorpasso, il signor RI 1 ha proceduto al sorpasso regolare di questo

veicolo, rientrando al termine del sorpasso sulla corsia di marcia e

proseguendo in questo modo, per un buon tratto, dato che la via era libera da

veicoli.

B. Risulta quindi essere

completamente errato quanto il segnalante ha scritto nel suo rapporto. Il

signor RI 1 ha superato unicamente questo veicolo che occupava senza alcun

valido motivo la corsia di sorpasso e che circolava per altro a velocità contenuta,

creando così una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada.

C. Non ci vuole molto a

capire che questo conducente deve essere l’agente che ha stilato il fantasioso

rapporto nei confronti del qui ricorrente, ma i fatti non si sono svolti come

preteso dal denunciante. Se il denunciante intende che il signor RI 1 ha

superato diversi veicoli dopo il termine del limite di velocità fissato lungo

il tratto del cantiere di __________, allora diremo subito che ciò è realmente

accaduto, ma non nei termini pretesi dal denunciante, il quale tra l’altro non

era ancora stato sorpassato, dato che circolava lui stesso sulla corsia di

sorpasso e quindi ha potuto veder solo tramite lo specchietto retrovisore le

manovre di sorpasso del signor RI 1. Dopo il termine del cantiere, dove la

velocità consentita ritornava ad essere quella permessa in autostrada, il

ricorrente ha sorpassato regolarmente due vetture che, dopo avere terminato a

loro volta di effettuare il loro sorpasso, sono rientrate sulla normale corsia

di marcia” (…) (cfr. ricorso pag. 2 e 3).

5.

Preliminarmente è d’uopo

osservare come in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza

liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,

ritenuto che la costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé,

di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre

conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta, non

vi è motivo di dubitare della versione fornita dall’agente, il quale sostiene

di essere stato sorpassato dal ricorrente mentre già si trovava a circolare sulla

corsia adibita a tale scopo ed era preceduto da altre vetture.

Tale constatazione non può

essere frutto della sua fantasia o di un errore, il quale avrebbe potuto

riguardare il rilevamento, in corsa, del numero della targa – comunque non

contestato dal ricorrente – ma non già una circostanza del genere. Tale

considerazione non può mutare per il solo fatto che l’agente non abbia

proceduto direttamente o attraverso la collaborazione di altri agenti al fermo

del motoveicolo, bastando la successiva intimazione scritta della

contravvenzione. Si osserva peraltro che egli, come detto al considerando 3, si

apprestava a raggiungere il posto di servizio, dove ha immediatamente

provveduto ad allestire il rapporto di contravvenzione, che reca appunto la

data dei fatti. Il rapporto di contro osservazioni 11 novembre 2006 si limita

del resto a specificare i fatti descritti nel predetto rapporto, senza

“farcirlo” di elementi che rendano inverosimile il suo accertamento.

Del resto, l’agente, a

differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non

corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni

penali e amministrative.

Ora, tali dichiarazioni, nella

denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere

di (nefaste) conseguenze per l’agente denunciante che, già solo per questo

motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere

nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e,

di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta

“Beweiswürdigkeit”). Inoltre, qualora i fatti si fossero svolti come descritti

dal ricorrente, non si vede per quale motivo l’agente avrebbe dovuto avviare

una procedura contravvenzionale nei suoi confronti. Ci si chiede invero come

mai il centauro si sia accodato a un veicolo che procedeva nettamente a

rilento, anziché proseguire semplicemente diritto sulla corsia di marcia, a suo

dire, libera da veicoli per un buon tratto, manovra consentita dalla legge

(art. 8 cpv. 3 ONC) e questo a maggior ragione se il sorpasso dei due veicoli è

avvenuto prima di quello dell’agente, come da lui sostenuto.

6.

Alla

luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente

denunciante appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del

ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio

giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base dei riscontri di

tale accertamento, che risulta senz’altro essere completo e preciso e quindi

tale da potere essere considerato quale prova materiale inconfutabile o,

quantomeno, indizio sufficientemente preciso da consentire una deduzione logica

e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente.

In proposito non può essere

considerato decisivo il fatto che la Sezione della circolazione si sia astenuta

da formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di

decidere.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

7.

La multa inflitta

risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi

dalla legge.

Il ricorso deve pertanto

essere respinto, seguito da tassa e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 103 cpv. 1, 106 cpv. 1

LCStr; 11 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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