30.2006.298
Impiego di un telefono durante la guida senza dispositivo mani libere
7 agosto 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.298
Data decisione, Autorità:
07.08.2007, PRPEN
Titolo:
Impiego di un telefono durante la guida senza dispositivo mani libere
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
TELEFONO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.298
25756/605
Bellinzona
7 agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 30 ottobre 2006 presentato
da
RI 1
contro
la decisione 20
ottobre 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
viste le osservazioni 10 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 20 ottobre 2006, ha inflitto RI
1 una multa di fr. 100.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati l’8 giugno 2006
in territorio di __________:
“ha
circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono
senza dispositivo mani libere”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr e 3 cpv. 1 ONC;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 30 ottobre 2006, con il
quale ha chiesto l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 10 novembre 2006 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare
il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza;
che,
per l’art. 3 cpv. 1 ONC, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla
strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la
manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta
in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di
comunicazione o di informazione;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto
o la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che
per l’impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo “mani libere”,
è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 311 dell’allegato 1
dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che
Fatti
i fatti rimproverati al ricorrente sono stati constatati da un caporale della
Polizia comunale di __________;
che
le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e di fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che,
nel caso concreto, l’insorgente ha ammesso di essere stato al volante del
veicolo in questione, ma ha a più riprese contestato l’impiego di un telefono
durante la guida, sottolineando come il cellulare, intestato alla ditta della
quale è direttore con firma individuale, ma in suo uso, nel corso del mese di
giugno non sia stato utilizzato, in quanto era stato dimenticato presso un
cliente all’estero a fine maggio ed è stato recuperato unicamente ad inizio
luglio. Inoltre egli nega di essere in possesso di un altro cellulare privato (cfr. osservazioni
4 agosto 2006, allegato 5 del ricorso, nonché 3 ottobre 2006, allegato 9 del
ricorso);
che,
a sostegno di siffatte argomentazioni, il ricorrente ha prodotto la fattura del
suddetto collegamento telefonico, dalla quale risulta che nel mese di giugno
2006 non sono stati generati costi (allegato 6 del ricorso);
che
la produzione di tabulati telefonici o simili attestazioni di società
telefoniche non è, di per sé sola, per nulla concludente sul piano probatorio:
il conducente potrebbe far uso di un telefono mobile di cui non è il titolare
e, inoltre, i tabulati telefonici (ed a maggior ragione le fatture) riportano
unicamente le telefonate effettuate e non quelle ricevute, rispettivamente
andate a vuoto;
che,
per contro, l’agente denunciante, nel proprio rapporto del 6 luglio 2006, ha
Considerandi
sottolineato che “in data e ora di cui sopra (ndr: 8 giugno 2006, ore
09:46), appostato durante il mio regolare servizio su __________, notavo
transitare la vettura di marca __________ di colore rosso, con alla guida una
persona di sesso maschile intento a telefonare senza il dispositivo mani
libere. Faccio notare che tali contravvenzioni da parte mia vengono stese solo
se constatate in modo evidente, e così è stato anche in questo caso. Non metto
in dubbio che come scrive il signor RI 1 quel giorno non ha usato il suo
cellulare, ma comunque era al telefono, se non con il suo con un altro.” (cfr.
rapporto di controosservazioni 6 luglio 2006);
che
il predetto agente nel suo rapporto del 13 agosto 2006, riconfermando
integralmente il proprio rapporto di contravvenzione, ha precisato che “il
fatto che il telefono della ditta __________ assegnato al signor RI 1 non sia
stato utilizzato può corrispondere alla realtà, cosa però non provata in quanto
il resoconto allegato della __________ è quello del mese di giugno e non quello
di luglio, data in cui è stata stesa contravvenzione. Inoltre non
necessariamente il telefonino usato doveva essere quello della ditta ma bensì
poteva essere uno privato.” (cfr. rapporto di controosservazioni 13 agosto
2006);
che,
ben ponderate le due versioni, a mente di questo giudice, di fronte alla
lineare e dettagliata esposizione dei fatti dell’agente denunciante, peraltro
non inficiata dall’errore circa il mese di cui alla fattura dell’operatore
telefonico, le affermazioni del ricorrente non possono essere ritenute valido
motivo di revisione della decisione impugnata. In effetti, quest’ultimo, a sua
discolpa, si è limitato a produrre la fattura dell’utenza telefonica a sua
disposizione - che, come visto, non è sufficiente ai fini probatori - ed a
negare di possedere un collegamento cellulare privato, senza tuttavia fornire argomenti
tali da mettere in dubbio la veridicità e la fedefacenza delle constatazioni
dell’agente denunciante, il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun
interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà, con
il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative;
che,
sia detto a titolo meramente abbondanziale, pur dando per vera la versione
fornita dall’insorgente circa lo smarrimento del cellulare a sua disposizione, oggigiorno
appare poco credibile che un dirigente d’azienda sia rimasto per oltre un mese
senza un collegamento telefonico mobile;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPcontr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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