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Decisione

30.2006.298

Impiego di un telefono durante la guida senza dispositivo mani libere

7 agosto 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti rimproverati al ricorrente sono stati constatati da un caporale della

Polizia comunale di __________;

che

le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e di fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente

apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che,

nel caso concreto, l’insorgente ha ammesso di essere stato al volante del

veicolo in questione, ma ha a più riprese contestato l’impiego di un telefono

durante la guida, sottolineando come il cellulare, intestato alla ditta della

quale è direttore con firma individuale, ma in suo uso, nel corso del mese di

giugno non sia stato utilizzato, in quanto era stato dimenticato presso un

cliente all’estero a fine maggio ed è stato recuperato unicamente ad inizio

luglio. Inoltre egli nega di essere in possesso di un altro cellulare privato (cfr. osservazioni

4 agosto 2006, allegato 5 del ricorso, nonché 3 ottobre 2006, allegato 9 del

ricorso);

che,

a sostegno di siffatte argomentazioni, il ricorrente ha prodotto la fattura del

suddetto collegamento telefonico, dalla quale risulta che nel mese di giugno

2006 non sono stati generati costi (allegato 6 del ricorso);

che

la produzione di tabulati telefonici o simili attestazioni di società

telefoniche non è, di per sé sola, per nulla concludente sul piano probatorio:

il conducente potrebbe far uso di un telefono mobile di cui non è il titolare

e, inoltre, i tabulati telefonici (ed a maggior ragione le fatture) riportano

unicamente le telefonate effettuate e non quelle ricevute, rispettivamente

andate a vuoto;

che,

per contro, l’agente denunciante, nel proprio rapporto del 6 luglio 2006, ha

Considerandi

sottolineato che “in data e ora di cui sopra (ndr: 8 giugno 2006, ore

09:46), appostato durante il mio regolare servizio su __________, notavo

transitare la vettura di marca __________ di colore rosso, con alla guida una

persona di sesso maschile intento a telefonare senza il dispositivo mani

libere. Faccio notare che tali contravvenzioni da parte mia vengono stese solo

se constatate in modo evidente, e così è stato anche in questo caso. Non metto

in dubbio che come scrive il signor RI 1 quel giorno non ha usato il suo

cellulare, ma comunque era al telefono, se non con il suo con un altro.” (cfr.

rapporto di controosservazioni 6 luglio 2006);

che

il predetto agente nel suo rapporto del 13 agosto 2006, riconfermando

integralmente il proprio rapporto di contravvenzione, ha precisato che “il

fatto che il telefono della ditta __________ assegnato al signor RI 1 non sia

stato utilizzato può corrispondere alla realtà, cosa però non provata in quanto

il resoconto allegato della __________ è quello del mese di giugno e non quello

di luglio, data in cui è stata stesa contravvenzione. Inoltre non

necessariamente il telefonino usato doveva essere quello della ditta ma bensì

poteva essere uno privato.” (cfr. rapporto di controosservazioni 13 agosto

2006);

che,

ben ponderate le due versioni, a mente di questo giudice, di fronte alla

lineare e dettagliata esposizione dei fatti dell’agente denunciante, peraltro

non inficiata dall’errore circa il mese di cui alla fattura dell’operatore

telefonico, le affermazioni del ricorrente non possono essere ritenute valido

motivo di revisione della decisione impugnata. In effetti, quest’ultimo, a sua

discolpa, si è limitato a produrre la fattura dell’utenza telefonica a sua

disposizione - che, come visto, non è sufficiente ai fini probatori - ed a

negare di possedere un collegamento cellulare privato, senza tuttavia fornire argomenti

tali da mettere in dubbio la veridicità e la fedefacenza delle constatazioni

dell’agente denunciante, il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun

interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà, con

il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative;

che,

sia detto a titolo meramente abbondanziale, pur dando per vera la versione

fornita dall’insorgente circa lo smarrimento del cellulare a sua disposizione, oggigiorno

appare poco credibile che un dirigente d’azienda sia rimasto per oltre un mese

senza un collegamento telefonico mobile;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPcontr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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