30.2006.299
Posteggio in un'area in cui è segnalato il divieto di fermata
23 ottobre 2007Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.299
Data decisione, Autorità:
23.10.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggio in un'area in cui è segnalato il divieto di fermata
PARCHEGGIO
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 37 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 19 cpv. 2 let. a ONCS
art. 30 OSSTR
Incarto
n.
30.2006.299
26434/606
Bellinzona
23
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 ottobre 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
27 ottobre 2006 n. 26434/606 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 10 novembre 2006
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1, con decisione del 27 ottobre 2006, ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________
in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”, il 18 maggio 2006 in
territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2
lett. a ONC; 30 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle
osservazioni 10 novembre 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto
e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
L’insorgente, in uno scritto
erroneamente datato 30 ottobre 2006 (atteso che è stato spedito il 16 dicembre
2006 in reazione alle osservazioni 10 novembre 2006 dell’autorità di prime
cure; cfr. timbro postale), ha chiesto l’indizione di un dibattimento orale per
chiarire i fatti.
Ora, al di là del fatto che tale
richiesta giunge a oltre un mese di distanza dalle osservazioni della CRTE 1, per
cui appare intempestiva, la Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)
prevede che la procedura contravvenzionale si svolge in forma scritta, per cui egli
era tenuto a sollevare tutte le proprie censure ed argomentazioni con l’atto ricorsale,
in ossequio anche al principio della buona fede processuale.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito, che può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali. Per quanto qui interessa, il segnale «Divieto di
fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria dalla parte della strada provvista
di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr). L’art. 19 cpv. 2 lett. a
ONC sancisce che il parcheggio è vietato dove la fermata non è concessa.
È inoltre vietato
fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo
alla circolazione (art. 37 cpv. 2 LCStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per
l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’Ordinanza federale sulle multe
disciplinari (OMD) commina - fino a 60 minuti - una sanzione pecuniaria di fr.
120.
- (infrazione n. 230.1).
3.
La CRTE 1 - in
applicazione delle predette disposizioni - ha multato l’insorgente per avere posteggiato
il veicolo TI __________ su un’area in cui è segnalato il divieto di fermata.
La decisione si basa sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________
avvenuto il 18 maggio 2006 alle 11.05 in __________ (ricca di boutiques
e altri negozi, esercizi pubblici, saloni di coiffure ecc.) a __________,
comune di residenza del ricorrente.
4.
Nel gravame, l’insorgente
si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“Mi permetto di ricorrere
contro la decisione della CRTE 1 del 28 ottobre 2006 allegata. Il motivo è che non
ho posteggiato la mia auto [in quella data] al posto indicato. Per questo
chiedo di annullare la decisione e di mettere le tasse e spese a carico dello
Stato”.
5.
Di
fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza
delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza
della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non
fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La
valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta, trattandosi
di una violazione delle norme della circolazione nel traffico stazionario, si
può tranquillamente affermare che l’agente denunciante ha proceduto a una
constatazione di agevole momento, e quindi di facile compimento, non dovendo
fare altro che annotare il numero di targa del contravventore. In queste condizioni,
ben difficilmente si può credere che vi sia stato un errore da parte sua nel
riportare detta indicazione. Inoltre, l’accertamento non può essere frutto della
fantasia dell’agente, il quale, a differenza del multato, non ha interesse a
dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,
di subire sanzioni penali e amministrative.
D’altra parte il ricorrente si
limita in modo del tutto sommario a proclamare la sua estraneità ai fatti,
senza tuttavia spiegare per quali motivi non può aver commesso l’infrazione
ascrittagli, indicando ad esempio dove si trovava in quelle circostanze di
tempo o se avesse eventualmente concesso in uso la sua vettura a un terzo,
situazione nella quale avrebbe perlomeno dovuto indicarne il nominativo.
Considerato che dagli atti non
emerge alcun elemento che possa fare dubitare dell’esattezza dell’accertamento
dell’agente denunciante, l’onore probatorio del multato di fornire una prova
liberatoria risulta in concreto disatteso, per cui si giustifica confermare la
decisione impugnata. La richiesta di poter chiarire oralmente i fatti, irrita e
giunta, come detto, a distanza di oltre un mese dalle osservazioni 10 novembre
2006.
della CRTE 1, non può inoltre ovviare all’inadempienza dell’insorgente.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
6.
A
giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto a quest’ultimo una multa di fr.
120.
- pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione, con
aggiunta degli oneri processuali previsti dalla legge nell’ambito della
procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster