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Decisione

30.2006.299

Posteggio in un'area in cui è segnalato il divieto di fermata

23 ottobre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1, con decisione del 27 ottobre 2006, ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________

in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”, il 18 maggio 2006 in

territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2

lett. a ONC; 30 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. La CRTE 1, nelle

osservazioni 10 novembre 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto

e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

L’insorgente, in uno scritto

erroneamente datato 30 ottobre 2006 (atteso che è stato spedito il 16 dicembre

2006 in reazione alle osservazioni 10 novembre 2006 dell’autorità di prime

cure; cfr. timbro postale), ha chiesto l’indizione di un dibattimento orale per

chiarire i fatti.

Ora, al di là del fatto che tale

richiesta giunge a oltre un mese di distanza dalle osservazioni della CRTE 1, per

cui appare intempestiva, la Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)

prevede che la procedura contravvenzionale si svolge in forma scritta, per cui egli

era tenuto a sollevare tutte le proprie censure ed argomentazioni con l’atto ricorsale,

in ossequio anche al principio della buona fede processuale.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito, che può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali. Per quanto qui interessa, il segnale «Divieto di

fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria dalla parte della strada provvista

di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr). L’art. 19 cpv. 2 lett. a

ONC sancisce che il parcheggio è vietato dove la fermata non è concessa.

È inoltre vietato

fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo

alla circolazione (art. 37 cpv. 2 LCStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per

l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’Ordinanza federale sulle multe

disciplinari (OMD) commina - fino a 60 minuti - una sanzione pecuniaria di fr.

120.

- (infrazione n. 230.1).

3.

La CRTE 1 - in

applicazione delle predette disposizioni - ha multato l’insorgente per avere posteggiato

il veicolo TI __________ su un’area in cui è segnalato il divieto di fermata.

La decisione si basa sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________

avvenuto il 18 maggio 2006 alle 11.05 in __________ (ricca di boutiques

e altri negozi, esercizi pubblici, saloni di coiffure ecc.) a __________,

comune di residenza del ricorrente.

4.

Nel gravame, l’insorgente

si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“Mi permetto di ricorrere

contro la decisione della CRTE 1 del 28 ottobre 2006 allegata. Il motivo è che non

ho posteggiato la mia auto [in quella data] al posto indicato. Per questo

chiedo di annullare la decisione e di mettere le tasse e spese a carico dello

Stato”.

5.

Di

fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza

delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza

della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non

fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La

valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta, trattandosi

di una violazione delle norme della circolazione nel traffico stazionario, si

può tranquillamente affermare che l’agente denunciante ha proceduto a una

constatazione di agevole momento, e quindi di facile compimento, non dovendo

fare altro che annotare il numero di targa del contravventore. In queste condizioni,

ben difficilmente si può credere che vi sia stato un errore da parte sua nel

riportare detta indicazione. Inoltre, l’accertamento non può essere frutto della

fantasia dell’agente, il quale, a differenza del multato, non ha interesse a

dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,

di subire sanzioni penali e amministrative.

D’altra parte il ricorrente si

limita in modo del tutto sommario a proclamare la sua estraneità ai fatti,

senza tuttavia spiegare per quali motivi non può aver commesso l’infrazione

ascrittagli, indicando ad esempio dove si trovava in quelle circostanze di

tempo o se avesse eventualmente concesso in uso la sua vettura a un terzo,

situazione nella quale avrebbe perlomeno dovuto indicarne il nominativo.

Considerato che dagli atti non

emerge alcun elemento che possa fare dubitare dell’esattezza dell’accertamento

dell’agente denunciante, l’onore probatorio del multato di fornire una prova

liberatoria risulta in concreto disatteso, per cui si giustifica confermare la

decisione impugnata. La richiesta di poter chiarire oralmente i fatti, irrita e

giunta, come detto, a distanza di oltre un mese dalle osservazioni 10 novembre

2006.

della CRTE 1, non può inoltre ovviare all’inadempienza dell’insorgente.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

6.

A

giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto a quest’ultimo una multa di fr.

120.

- pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione, con

aggiunta degli oneri processuali previsti dalla legge nell’ambito della

procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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