Lexipedia

Decisione

30.2006.3

Imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di una strada comunale

6 dicembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2006.3

Data decisione, Autorità:

06.12.2007, TE

Titolo:

Imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di una strada comunale

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

art. 13 cpv. 2 LCM

Incarto n.

30.2006.3

Lugano

6 dicembre 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

arch.

Alberto Canepa

arch. Claudio Morandi

segretario

giudiziario

Enzo

Barenco

statuendo

sul ricorso presentato in data 21 febbraio 2006 da

RI

1

contro

la

decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito

della procedura d'imposizione di contributi di miglioria

concernenti le opere di realizzazione della strada ai __________,

relativamente al mapp. no. 2 di __________,

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in

fatto e in diritto

- che Il Comune di __________ ha costruito la nuova

strada ai __________ individuabile nel piano della rete viaria quale strada di

servizio S1 a monte del nucleo. La strada ha una lunghezza complessiva di ca.

410 ml e si compone di due tratte; la prima, costruita a nuovo, si snoda dal

piazzale prospiciente il cimitero verso sud/ovest fino all’altezza dei mapp.

no. 185/249, punto in cui si raccorda alla strada preesistente che costituisce

la seconda tratta e che si estende fino all’estremo confine occidentale della

zona edificabile per terminare a fondo cieco;

- che il Consiglio Comunale ha stanziato i crediti di costruzione ed avallato

il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% della spesa con

risoluzioni del 24.6.2001, 18.11.2002, 10.6.2003 e 4.10.2004 (MM no. 456 del

10.5.2001, 477 del 7.10.2002, 489 del 7.5.2003 e 502 del 4.10.2004);

- che i progetti definitivi inerenti le due tratte sono stati pubblicati dal

17.12.2001 al 16.1.2001 (inc. no. 88/01) e dal 1° al 30.10.2003 (inc. no.

70/03), ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 4.4.2002

e del 4.11.2003.

- che il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di

miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 14.3 al 12.4.2005

previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti;

- che __________, __________ e __________, quali comproprietari in comunione

ereditaria del mapp. no. 2, sono stati assoggettati al pagamento di un

contributo di miglioria di fr. 11'086.73 (cfr. prospetto pubblicato ed avviso

personale del 9.3.2005);

- che il reclamo tempestivamente interposto dai comproprietari contro il

prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.1.2006;

- che nel frattempo, mediante atto di compravendita del 29.7.2005, la part. no.

Considerandi

2.

è stata ceduta a RI 1 (cfr. estratto sifti);

- che mediante ricorso 21.2.2006 RI 1 è insorto contro la decisione municipale

27.1.2006

contestando i criteri di calcolo del contributo e chiedendone la

riduzione;

- che con risposta del 3.5.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del

gravame;

- che all’udienza di conciliazione del 27.6.2007 il ricorrente ha confermato

l’impugnativa;

- che hanno qualità per interporre ricorso i soggetti lesi direttamente nei

loro legittimi interessi dalla decisione impugnata (art. 43 LPamm. applicabile in

virtù del rinvio di cui all’art. 23 LCM);

- che la legittimazione è un presupposto processuale che il giudice esamina

d’ufficio;

- che in tema di contributi di miglioria la fonte della decisione d’imposizione

è la pubblicazione del prospetto poiché determina l’obbligo contributivo del

privato (RDAT II-1998 no. 2);

- che in concreto, come risulta dalla documentazione agli atti, il ricorrente

non è destinatario della decisione d’imposizione (e neppure dell’avviso

personale né della decisione su reclamo);

- che, d’altra parte, a norma dell’art. 5 cpv. 2 LCM il contributo è dovuto dal

titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto;

- che il debito del contributo è di natura personale e dunque non è cedibile né

trasmissibile. L’unica eccezione al principio è data in caso di decesso del

contribuente poiché per legge gli eredi acquistano l’universalità delle

successione dal momento della sua apertura e pertanto subentrano di diritto

nella procedura d’imposizione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per

analogia in virtù del rinvio di cui agli art. 23 LCM e 24 LPamm.);

- che di contro nel caso di trapasso di proprietà, in particolare mediante

contratto di compravendita, il contributo resta dovuto da colui che era

iscritto come proprietario al momento della pubblicazione del prospetto (Scolari,

Tasse e contributi di miglioria, 2005, ad art. 5 LCM no. 217; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p.

76; Reitter, Les contributions d’équipement, Th. 1986, p. 75). Irrilevante

è la questione se, nel contratto, una delle parti si sia assunta l’onere

derivante da pubblici tributi poiché una siffatta clausola vale unicamente

inter partes è non è opponibile all’ente pubblico;

- che, ciò considerato, il ricorrente non è soggetto imponibile;

- che pertanto, non essendo leso nei suoi interessi, egli è privo della

legittimazione a ricorrere;

- che di conseguenza il ricorso è irricevibile;

- che, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a

carico del ricorrente (art. 23 LCM e 31 Lpamm.).

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster