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Decisione

30.2006.30

imposizione contributi di miglioria per opere di realizzazione di una nuova strada di PR

30 agosto 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I progetti definitivi, pubblicati dal 21.1 al 20.2.2002, sono stati approvati

dal Tribunale di espropriazione in applicazione della Legge sulle strade con

sentenza del 6.2.2003 (inc. 3/02).

1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di

miglioria pubblicando i prospetti dal 24.10 al 24.11.2005 previo invio di un

avviso personale ai soggetti imposti.

RI 1 sono comproprietari della PPP al mapp. no. 919; in tale veste sono stati

inclusi nel comprensorio imponibile per la costruzione della strada D ed

assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr.

6'562.35.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con

risoluzione del 23.5.2006.

Da ciò il ricorso in esame nel quale i ricorrenti contestano di aver tratto un

vantaggio particolare dall’opera.

Con risposta del 21.7.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.

In esito all’udienza di conciliazione del 25.4.2007, risoltasi negativamente,

il Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 29.5.2007)

accettata dai ricorrenti (lettera del 4.6.2007) ma rifiutata dal Municipio

(lettera del 12.7.2007).

2.

2.1. Affinché sia imponibile l’opera

deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5

cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico

che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi

in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984

concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi

di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993

p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel

comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von

Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im

Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer,

Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,

Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991

no. 64, II-1998 no. 29).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la

prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi,

piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le

proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria

(Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

2.2. La nuova strada D al mapp. no. 908 è ubicata in località __________, ha

una superficie complessiva di mq 879 ed una lunghezza di ml 207.43 e collega,

nei due sensi, le due strade di servizio esistenti ai mapp. no. 833 e 920. Essa

serve un comprensorio edificabile ed in parte già edificato a carattere

Considerandi

residenziale che, prima dei lavori, non era completamente urbanizzato e lo ha

equipaggiato con un accesso adeguato alla sua destinazione. In effetti la

strada già esisteva in passato ma la parte asfaltata era circoscritta al tratto

tra l’imbocco sulla strada al mapp. no. 920 ed il confine nord del mapp. no.

917; per il resto il tracciato era ridotto ad una mulattiera in terra battuta.

La nuova strada è quindi fonte di indubbi vantaggi particolari per i fondi

serviti.

2.3

Il mapp. no. 919, sul quale sorge una casa di abitazione costruita negli

anni ’30, è un terreno d’angolo posto allo sbocco meridionale della strada D

dove confluiscono la strada di servizio al mapp. no. 920 e la strada di

raccolta al mapp. no. 853. L’accesso veicolare al fondo ed all’autorimessa è

dato dal mapp. no. 853 verso le cui infrastrutture defluiscono le acque di

scarico; i restanti allacciamenti sono invece stati eseguiti verso il mapp. no.

920.

Verso la strada D vi è solo un adito pedonale chiuso con un cancelletto e

da tempo inutilizzato.

I ricorrenti negano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera poiché

la proprietà era già urbanizzata.

La contestazione è fondata giacché complessivamente la strada D non ha

modificato in alcun modo lo stato di urbanizzazione del mapp. no. 919 che era

già adeguatamente servito, usufruisce oggi, come in passato, di un accesso

conveniente attraverso la strada di raccolta e, oggettivamente, non ha

necessità attuale o anche futura di usare la nuova strada. Perciò la

presunzione del vantaggio particolare non regge. Né basta a confortarla la sola

possibilità d’uso offerta dal confine occidentale. Infatti, pur considerando

l’opera nel suo complesso, è innegabile che il beneficio maggiore in assoluto si

sia ripercosso sui fondi ubicati lungo il tratto stradale costruito a nuovo. Di

conseguenza anche ipotizzando che la casa al mapp. no. 919 sia demolita e

ricostruita e che in tale ambito l’accesso veicolare venga realizzato sulla

strada D in quanto gerarchicamente inferiore (cfr. art. 48 cpv. 2 Lstr.) –

operazione, questa, che comunque avrebbe potuto essere attuata anche prima dei

lavori – non potrebbe essere ammesso alcun beneficio sia perché su quel lato la

proprietà era già servita sia perché continuerebbe ad utilizzerebbe le strade

ai mapp. no. 920 e 853 in quanto vie più comodi e brevi di accesso.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, il contributo dev’essere annullato per

carenza di vantaggio particolare.

3.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31

LPamm.). I ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale è

pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il

contributo di miglioria per il mapp. no. 919 è annullato.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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