Lexipedia

Decisione

30.2006.303

Posteggiare senza mettere in marcia il parchimetro

10 agosto 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 27

ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro”.

Fatti accertati il 14 luglio

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RA 1, in rappresentanza del padre RI 1 (cfr. procura

14.11.2006), si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza

l'annullamento. Eccepisce di aver pagato la multa in questione già in data 27

luglio 2006.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 48 cpv. 6

prima frase OSStr, il segnale “Parcheggio contro pagamento” (4.20) indica i

luoghi dove gli autoveicoli possono essere parcheggiati solo contro pagamento

di una tassa e secondo le prescrizioni indicate sui parchimetri.

Chiunque contravviene alle

norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1

all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione

pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al

multato di aver posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di mettere in

marcia il parchimetro.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, sostiene di aver pagato la multa in questione in data 27 luglio 2006,

quindi prima dell’avvio della procedura amministrativa (recte:

ordinaria; cfr. ricorso 2 novembre 2006 e avviso di addebito Banca dello Stato

27.07

).

5.

La Sezione della circolazione,

dopo aver esperito le necessarie verifiche contabili presso la Polizia comunale

di __________, con le osservazioni 29 novembre 2006 ha precisato che in data 27 luglio 2006 il ricorrente ha pagato altre contravvenzioni, tuttavia

non la nr. __________ per i fatti del 14 luglio 2007 (di cui al decreto nr. __________),

rimasta a tutt’oggi scoperta.

6.

Come anticipato, l’art.

48.

cpv. 6 prima frase OSStr prevede che nei luoghi indicati dal segnale

“Parcheggio contro pagamento” (4.20), gli autoveicoli possono essere

parcheggiati solo contro pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni

indicate sui parchimetri. Il ricorrente nel proprio gravame non contesta

l’infrazione imputatagli, ma si giustifica, sostenendo di aver già pagato la

multa; egli non produce tuttavia alcun documento rilevante, il quale provi che

la multa in questione sia stata effettivamente saldata. In particolare l’avviso

di addebito della Banca __________ valuta il 27.07.2006 non comprova, in

difetto di ulteriori dati, il pagamento della summenzionata multa.

Dall’estratto accluso al rapporto

di controsservazioni 23 novembre 2006 della Polizia della città di __________ -

della cui esattezza non vi è motivo di dubitare e sul quale il ricorrente non

si è espresso nonostante il termine assegnatogli da questo giudice a tale fine

- emerge che in data 27 luglio 2006 il ricorrente ha pagato le multe nr. __________,

__________ e __________, tutte peraltro dell’importo di fr. 40.-. Dai documenti

prodotti agli atti la multa nr. __________ appare però ancora scoperta,

circostanza che, per stessa ammissione dell’insorgente, gli era stata resa nota

con un richiamo, al quale non ha tuttavia dato seguito. Sulla base di

quest’ultimo e considerato che durante il mese di luglio 2006 è incorso in

cinque distinte infrazioni sanzionabili con la medesima pena pecuniaria, egli

avrebbe dovuto dare prova di maggiore diligenza, sincerandosi della sua

situazione presso la Polizia comunale, ciò che gli avrebbe permesso di

accorgersi della svista.

7.

A giusta ragione la

Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-

pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione, con aggiunta

degli oneri processuali previsti nell’ambito della procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster