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Decisione

30.2006.306

Posteggio su una superficie vietata al traffico

8 agosto 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 3

novembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ su una superficie vietata al traffico”.

Fatti accertati il 9 giugno

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali, mentre le istruzioni della polizia

hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Per l’art. 78 OSStr le

superfici vietate al traffico (bianche, tratteggiate o bordate) servono alla

guida ottica del traffico e alla sua canalizzazione, ragione per cui non devono

essere percorse dai veicoli.

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’Ordinanza

concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr.

120.

- (infrazione n. 238.1).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al

multato di aver posteggiato il suo veicolo su una superficie vietata al

traffico.

4.

Il ricorrente nel

proprio gravame non contesta l’infrazione imputatagli, ma si limita a

giustificare il suo agire sostenendo di aver parcheggiato la sua auto “in

zona vietata” e “più precisamente sulla spazio zebrato bianco tra il

passaggio pedonale ed il primo posteggio” per potersi fermare “il più

possibile vicino al negozio” __________ per smontare l’autoradio guasta

(cfr. ricorso 9.11.2006).

5.

Come detto in

precedenza, l’art. 78 OSStr prevede che le superfici vietate al traffico

(bianche, tratteggiate o bordate) non devono essere percorse dai veicoli, poiché

servono alla guida ottica del traffico e alla sua canalizzazione. Di

conseguenza non è possibile sostarvi o parcheggiarvi sopra. Le motivazioni

addotte dal ricorrente, non sono tali da giustificare l’annullamento o anche

solo la riduzione della multa inflittagli, ben potendo egli usufruire degli

stalli presenti, per suo stesso dire, in loco; la ragione addotta per il suo

arresto non può certo essere interpretato alla stregua di un caso di necessità.

L’insorgente non evoca

peraltro ulteriori circostanze né adduce giustificazioni che inducano a

scostarsi dalla decisione impugnata, che merita pertanto conferma.

6.

A giusta ragione la

Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr.

120.

- pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 78 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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