30.2006.306
Posteggio su una superficie vietata al traffico
8 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2006.306
Data decisione, Autorità:
08.08.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggio su una superficie vietata al traffico
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.306
26929/603
Bellinzona
8
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Shamali
Meyer in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 novembre 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
3 novembre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 16 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 3
novembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ su una superficie vietata al traffico”.
Fatti accertati il 9 giugno
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali, mentre le istruzioni della polizia
hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Per l’art. 78 OSStr le
superfici vietate al traffico (bianche, tratteggiate o bordate) servono alla
guida ottica del traffico e alla sua canalizzazione, ragione per cui non devono
essere percorse dai veicoli.
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’Ordinanza
concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr.
120.
- (infrazione n. 238.1).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al
multato di aver posteggiato il suo veicolo su una superficie vietata al
traffico.
4.
Il ricorrente nel
proprio gravame non contesta l’infrazione imputatagli, ma si limita a
giustificare il suo agire sostenendo di aver parcheggiato la sua auto “in
zona vietata” e “più precisamente sulla spazio zebrato bianco tra il
passaggio pedonale ed il primo posteggio” per potersi fermare “il più
possibile vicino al negozio” __________ per smontare l’autoradio guasta
(cfr. ricorso 9.11.2006).
5.
Come detto in
precedenza, l’art. 78 OSStr prevede che le superfici vietate al traffico
(bianche, tratteggiate o bordate) non devono essere percorse dai veicoli, poiché
servono alla guida ottica del traffico e alla sua canalizzazione. Di
conseguenza non è possibile sostarvi o parcheggiarvi sopra. Le motivazioni
addotte dal ricorrente, non sono tali da giustificare l’annullamento o anche
solo la riduzione della multa inflittagli, ben potendo egli usufruire degli
stalli presenti, per suo stesso dire, in loco; la ragione addotta per il suo
arresto non può certo essere interpretato alla stregua di un caso di necessità.
L’insorgente non evoca
peraltro ulteriori circostanze né adduce giustificazioni che inducano a
scostarsi dalla decisione impugnata, che merita pertanto conferma.
6.
A giusta ragione la
Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr.
120.
- pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 78 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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