30.2006.309
Violazione dell'obbligo di notifica; notificazione tardiva del cambiamento del luogo di dimora
23 ottobre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2006.309
Data decisione, Autorità:
23.10.2007, PRPEN
Titolo:
Violazione dell'obbligo di notifica; notificazione tardiva del cambiamento del luogo di dimora
NOTIFICA TARDIVA DI DATI PERSONALI
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
art. 24 RLALPS
art. 25 cpv. 5 RLALPS
art. 38 RLALPS
Incarto
n.
30.2006.309
06 765/803
Bellinzona
23
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 novembre 2006
presentato da
RI 1, (I),
contro
la decisione
27 ottobre 2006 n. 06 765/803 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 6 dicembre 2006
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 27 ottobre 2006 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 160.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40. - e alle
spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha notificato il
08.05.2006, al competente Ufficio regionale degli stranieri, l’inizio
dell’attività lucrativa, presso [il] ristorante __________, __________,
avvenuta il 05.04.2006; inoltre, ha provveduto il 08.05.2006 a notificare al
competente Ufficio regionale degli stranieri, la modifica del luogo di
residenza (…) avvenuta il 06.02.2006. Le domande dovevano essere presentate
entro 8 giorni, rispettivamente entro 30 giorni dall’effettivo cambiamento” (con
riferimento all’intimazione di rapporto di contravvenzione 31 maggio 2006).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 24 e 25 cpv. 5, 38 RLaLPS CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
2. Con il gravame l’insorgente
si duole sostanzialmente di una violazione del suo diritto di essere sentito,
nella misura in cui non ha potuto prendere visione dell’intimazione di rapporto
di contravvenzione e di conseguenza formulare osservazioni in merito agli
addebiti mossigli. Afferma in particolare che:
“Il Ristorante__________ di
__________, ha sempre ricevuto la mia corrispondenza ma non mi aveva mai
portato a conoscenza della lettera raccomandata del 31 maggio 2006, inoltrata
dalla spettabile CRTE 1 di __________, lettera che a tutt’oggi, non mi è mai
stata consegnata. Considerato che dal 3 luglio 2006 sino a tutt’oggi sono
sempre stata inabile al lavoro, non mi è stato possibile contestare o far
pervenire le mie osservazioni alla CRTE 1”. Soggiunge che “la mia situazione finanziaria attuale non mi permette comunque di poter far fronte al
pagamento della contravvenzione, in quanto il mio caso di malattia non è stato
ancora riconosciuto dalla compagnia di assicurazioni __________, cosa che mi
sta arrecando un danno economico non indifferente”.
3. Anzitutto si rileva che
la stessa ricorrente ammette di aver sempre ricevuto tutta la corrispondenza presso
il datore di lavoro; del resto anche la decisione impugnata, a lei
personalmente indirizzata, è stata notificata presso il Ristorante __________ a
__________. In proposito, l’autorità di prime cure osserva che, per costante prassi,
le comunicazioni ai cittadini stranieri titolari di un permesso G-CE/AELS in
qualità di dipendenti, avvengono sempre per il tramite del datore di lavoro
(cfr. osservazioni 6 dicembre 2006).
Orbene, tale prassi si allinea
alle istruzioni emanate dall’Ufficio federale della migrazione in relazione
agli art. 7, 13, 28 e 32 Allegato I ALC e art. 4 cpv. 3 e 3bis OLCP,
secondo cui i frontalieri giusta l’ALC e il suo Protocollo che sono cittadini
CE-25/AELS e assumono un impiego in Svizzera soggetto a permesso, hanno
l’obbligo di notificare, oltre al domicilio all’estero, il nome del datore di
lavoro, come pure ogni cambiamento dello stesso, della sede dell’impresa o
dell’indirizzo professionale (se indipendenti), oppure l’eventuale luogo di
soggiorno settimanale in Svizzera (cfr. Istruzioni OLCP stato al 1° giugno
2007, n. 2.3.4; cfr. inoltre Circolare del 7 marzo 2007).
Fatti
I dati in questione devono quindi
figurare sul libretto per stranieri anche dopo l’entrata in vigore, il 1°
giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone per i cittadini dei
vecchi Stati membri dell’UE, quali i cittadini italiani.
Il predetto obbligo - valido non
solo a livello amministrativo, ma anche in materia di procedimenti penali
amministrativi - sancito dall’Ufficio federale della migrazione (sulla scorta
della delega di cui all’art. 13 cpv. 2 ODDS), è volto a fare in modo che i cittadini
interessati dispongano di un recapito per la corrispondenza o, in altri
termini, di un indirizzo di contatto in Svizzera, atteso che sovente il solo
domicilio all’estero – soprattutto in considerazione dei frequenti cambiamenti
– non è sufficiente a garantire un rapido ed efficace contatto con la persona
interessata. Tale prassi deve valere a maggior ragione considerato che, come in
specie, si tratta di comunicazioni inerenti l’attività lavorativa svolta dal
cittadino straniero. Si noti, per inciso, ancorché non direttamente applicabile
alla concreta fattispecie, che anche per cittadini domiciliati nel nostro
Cantone vale la regola per cui la notifica di atti deve avvenire nel luogo in
cui questi dimorano o esercitano la loro attività (art. 120 cpv. 2 e 122 CPC,
applicabili su rinvio dell’art. 7 cpv. 2 CPP).
4. Ciò posto, occorre
ammettere che la notificazione fatta al datore di lavoro è regolare. In casu,
non va inoltre disatteso che la notificazione, per di più per lettera
raccomandata, è avvenuta quando la ricorrente non era ancora inabile al lavoro,
circostanza sopraggiunta oltre un mese dopo. Appare comunque alquanto strano
che il datore di lavoro non le abbia comunicato di aver ricevuto il plico
raccomandato, a maggior ragione se si considera che nel caso del decreto di
multa, l’insorgente, pur essendo in malattia e quindi assente dal posto di
Considerandi
lavoro, ha reagito prontamente con l’inoltro del ricorso in esame.
In ogni caso si osserva che
l’incarto, comprensivo del rapporto di contravvenzione, era liberamente
consultabile presso la CRTE 1 fino 6 dicembre 2006, per cui spettava a
quest’ultima attivarsi per comprendere gli addebiti che le erano stati mossi.
Del resto, v’è da credere che ella sia stata resa edotta delle irregolarità
commesse già l’8 maggio 2006, quando ha notificato i cambiamenti intervenuti,
da parte dell’Ufficio regionale degli stranieri di Mendrisio, che in pari data
ha provveduto ad allestire due distinti rapporti di contravvenzione
all’attenzione della CRTE 1 (doc. C e D).
Il fatto che fosse inabile al
lavoro a partire dal 3 luglio 2006 - circostanza comunque sia intervenuta oltre
un mese dopo l’intimazione del rapporto di contravvenzione - non è inoltre
sufficiente per giustificare il mancato inoltro delle osservazioni; si noti, in
ogni caso, che la mancata presentazione di osservazioni non pregiudica la posizione
del multato, considerato che si tratta unicamente una facoltà concessagli dalla
legge e non di un obbligo.
5.
Nel merito, la
ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione né ha evocato circostanze che
consentano di esimerla dalle proprie responsabilità per l’omissione di
notificare entro i termini di legge i cambiamenti intervenuti.
6.
Quo alla
commisurazione della multa inflitta, la stessa risulta confacentemente
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Non vi è peraltro
spazio per una riduzione della multa -che appare di per sé già contenuta - in
quanto la ricorrente non ha minimamente circostanziato né documentato le
asserte difficoltà finanziarie che le impedirebbero di far fronte al pagamento
della multa, limitandosi a produrre la carta d’indennità giornaliera relativa
al suo periodo di inabilità lavorativa. Rimane ovviamente salva e riservata la
possibilità alla ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio
esazione e condoni competente in materia.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 24 e 25 cpv. 5, 38
RLaLPS CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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