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Decisione

30.2006.309

Violazione dell'obbligo di notifica; notificazione tardiva del cambiamento del luogo di dimora

23 ottobre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I dati in questione devono quindi

figurare sul libretto per stranieri anche dopo l’entrata in vigore, il 1°

giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone per i cittadini dei

vecchi Stati membri dell’UE, quali i cittadini italiani.

Il predetto obbligo - valido non

solo a livello amministrativo, ma anche in materia di procedimenti penali

amministrativi - sancito dall’Ufficio federale della migrazione (sulla scorta

della delega di cui all’art. 13 cpv. 2 ODDS), è volto a fare in modo che i cittadini

interessati dispongano di un recapito per la corrispondenza o, in altri

termini, di un indirizzo di contatto in Svizzera, atteso che sovente il solo

domicilio all’estero – soprattutto in considerazione dei frequenti cambiamenti

– non è sufficiente a garantire un rapido ed efficace contatto con la persona

interessata. Tale prassi deve valere a maggior ragione considerato che, come in

specie, si tratta di comunicazioni inerenti l’attività lavorativa svolta dal

cittadino straniero. Si noti, per inciso, ancorché non direttamente applicabile

alla concreta fattispecie, che anche per cittadini domiciliati nel nostro

Cantone vale la regola per cui la notifica di atti deve avvenire nel luogo in

cui questi dimorano o esercitano la loro attività (art. 120 cpv. 2 e 122 CPC,

applicabili su rinvio dell’art. 7 cpv. 2 CPP).

4. Ciò posto, occorre

ammettere che la notificazione fatta al datore di lavoro è regolare. In casu,

non va inoltre disatteso che la notificazione, per di più per lettera

raccomandata, è avvenuta quando la ricorrente non era ancora inabile al lavoro,

circostanza sopraggiunta oltre un mese dopo. Appare comunque alquanto strano

che il datore di lavoro non le abbia comunicato di aver ricevuto il plico

raccomandato, a maggior ragione se si considera che nel caso del decreto di

multa, l’insorgente, pur essendo in malattia e quindi assente dal posto di

Considerandi

lavoro, ha reagito prontamente con l’inoltro del ricorso in esame.

In ogni caso si osserva che

l’incarto, comprensivo del rapporto di contravvenzione, era liberamente

consultabile presso la CRTE 1 fino 6 dicembre 2006, per cui spettava a

quest’ultima attivarsi per comprendere gli addebiti che le erano stati mossi.

Del resto, v’è da credere che ella sia stata resa edotta delle irregolarità

commesse già l’8 maggio 2006, quando ha notificato i cambiamenti intervenuti,

da parte dell’Ufficio regionale degli stranieri di Mendrisio, che in pari data

ha provveduto ad allestire due distinti rapporti di contravvenzione

all’attenzione della CRTE 1 (doc. C e D).

Il fatto che fosse inabile al

lavoro a partire dal 3 luglio 2006 - circostanza comunque sia intervenuta oltre

un mese dopo l’intimazione del rapporto di contravvenzione - non è inoltre

sufficiente per giustificare il mancato inoltro delle osservazioni; si noti, in

ogni caso, che la mancata presentazione di osservazioni non pregiudica la posizione

del multato, considerato che si tratta unicamente una facoltà concessagli dalla

legge e non di un obbligo.

5.

Nel merito, la

ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione né ha evocato circostanze che

consentano di esimerla dalle proprie responsabilità per l’omissione di

notificare entro i termini di legge i cambiamenti intervenuti.

6.

Quo alla

commisurazione della multa inflitta, la stessa risulta confacentemente

proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Non vi è peraltro

spazio per una riduzione della multa -che appare di per sé già contenuta - in

quanto la ricorrente non ha minimamente circostanziato né documentato le

asserte difficoltà finanziarie che le impedirebbero di far fronte al pagamento

della multa, limitandosi a produrre la carta d’indennità giornaliera relativa

al suo periodo di inabilità lavorativa. Rimane ovviamente salva e riservata la

possibilità alla ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio

esazione e condoni competente in materia.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 24 e 25 cpv. 5, 38

RLaLPS CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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