30.2006.318
Violazione dell'obbligo di scrupolosità
23 ottobre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2006.318
Data decisione, Autorità:
23.10.2007, PRPEN
Titolo:
Violazione dell'obbligo di scrupolosità
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 3 cpv. 3 LDDS
art. 6 OLS
art. 10 cpv. 1 OLS
art. 38 RLALPS
Incarto
n.
30.2006.318
06 29
Bellinzona
23
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 novembre 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
10 novembre 2006 n. 06 914/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 13 dicembre 2006
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 10 novembre 2006 ha inflitto a RI 1 - nella sua qualità di responsabile (consulente del personale e organo
formale) della __________ SA, datrice di lavoro del dipendente __________ – una
multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di
fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in
qualità di muratore, dal 29.03.2005 al 18.04.2005, il cittadino comunitario __________,
__________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di
svolgere detta attività” (con riferimento all’intimazione di rapporto di
contravvenzione 10 gennaio 2006).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS .
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 3 cpv. 3
LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di
lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È
considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che
normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6
cpv. 1 OLS).
Per l’art. 10 cpv. 1 OLS il
datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza
essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri
oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il
lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di scrupolosità).
Le infrazioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità
competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima
gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio
dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS). Tali reati sono punibili anche qualora siano
dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato, in applicazione delle predette norme, di aver impiegato in qualità di muratore,
dal 29 marzo al 18 aprile 2005 - data della richiesta di modifica del permesso
stante il cambiamento del datore di lavoro - il cittadino comunitario __________,
sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di svolgere detta
attività.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non nega di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica asserendo
che “il signor __________ nel momento in cui fu impiegato in qualità di
muratore, era già in possesso di un regolare permesso di lavoro “G” con
scadenza 4 maggio 2009, come da copie già allegatevi nello scritto a suo tempo
[inoltrato]”, con riferimento alle osservazioni 11 gennaio 2006 al rapporto
di contravvenzione.
5.
La giustificazione
addotta non è tuttavia liberatoria.
In effetti, anche dopo
l’entrata in vigore, il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle
persone, rimane applicabile, per attività lavorative soggette a permesso, l’obbligo
di notifica nel senso degli art. 2 e 3 LDDS e 1 e 2 ODDS, applicabile per
analogia ai frontalieri (art. 9 cpv. 4 ultima frase OLCP), il quale ha come
corollario l’obbligo di controllo (scrupolosità) del datore di lavoro (cfr.
Circolare 7 marzo 2007 dell’Ufficio federale della migrazione).
Nella fattispecie concreta, è
pacifico che il signor __________ fosse al beneficio di un permesso G-CE/AELS a
far tempo dal 5 maggio 2004, della durata di cinque anni. Tuttavia, nella
misura in cui egli ha cambiato il proprio datore di lavoro, aveva l’obbligo di
notificare personalmente tale cambiamento (art. 9 cpv. 3 OLCP), riservato
l’obbligo di controllo del datore di lavoro, che nel caso concreto non ha
effettuato alcuna verifica per sincerarsi della situazione del dipendente dal
punto di vista delle prescrizioni vigenti in materia di polizia degli stranieri,
violando in tal modo il suo obbligo di scrupolosità. Tale violazione poteva
facilmente essere evitata dall’insorgente, il quale beneficiava di tutti i mezzi
per effettuare le necessarie preventive verifiche, considerata la sua
formazione professionale di consulente del personale di un’agenzia di
collocamento.
In definitiva, il ricorrente
non evoca circostanze, né propone ulteriori
argomentazioni che consentano di scostarsi dal querelato giudizio e di esimerlo
da qualsivoglia sanzione. D’altronde, come detto, le contravvenzioni alle norme
di polizia egli stranieri sono punibili anche qualora, come nel caso concreto,
siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).
6.
In siffatte evenienze è
indubbio che il ricorrente è incorso in un’infrazione alle prescrizioni del
diritto in materia di stranieri a norma dell’art. 23 cpv. 6 LDDS punibile con
la multa fino a fr. 2'000.-.
La sanzione inflitta –
già di per sé molto contenuta - è, peraltro, confacentemente proporzionata alla
gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e
contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso - infondato - va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10
cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS; 1 segg. LPContr
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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