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Decisione

30.2006.318

Violazione dell'obbligo di scrupolosità

23 ottobre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 10 novembre 2006 ha inflitto a RI 1 - nella sua qualità di responsabile (consulente del personale e organo

formale) della __________ SA, datrice di lavoro del dipendente __________ – una

multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di

fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha impiegato in

qualità di muratore, dal 29.03.2005 al 18.04.2005, il cittadino comunitario __________,

__________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di

svolgere detta attività” (con riferimento all’intimazione di rapporto di

contravvenzione 10 gennaio 2006).

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS .

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 3 cpv. 3

LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di

lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È

considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che

normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6

cpv. 1 OLS).

Per l’art. 10 cpv. 1 OLS il

datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza

essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri

oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il

lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di scrupolosità).

Le infrazioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità

competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima

gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio

dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS). Tali reati sono punibili anche qualora siano

dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato, in applicazione delle predette norme, di aver impiegato in qualità di muratore,

dal 29 marzo al 18 aprile 2005 - data della richiesta di modifica del permesso

stante il cambiamento del datore di lavoro - il cittadino comunitario __________,

sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di svolgere detta

attività.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non nega di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica asserendo

che “il signor __________ nel momento in cui fu impiegato in qualità di

muratore, era già in possesso di un regolare permesso di lavoro “G” con

scadenza 4 maggio 2009, come da copie già allegatevi nello scritto a suo tempo

[inoltrato]”, con riferimento alle osservazioni 11 gennaio 2006 al rapporto

di contravvenzione.

5.

La giustificazione

addotta non è tuttavia liberatoria.

In effetti, anche dopo

l’entrata in vigore, il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle

persone, rimane applicabile, per attività lavorative soggette a permesso, l’obbligo

di notifica nel senso degli art. 2 e 3 LDDS e 1 e 2 ODDS, applicabile per

analogia ai frontalieri (art. 9 cpv. 4 ultima frase OLCP), il quale ha come

corollario l’obbligo di controllo (scrupolosità) del datore di lavoro (cfr.

Circolare 7 marzo 2007 dell’Ufficio federale della migrazione).

Nella fattispecie concreta, è

pacifico che il signor __________ fosse al beneficio di un permesso G-CE/AELS a

far tempo dal 5 maggio 2004, della durata di cinque anni. Tuttavia, nella

misura in cui egli ha cambiato il proprio datore di lavoro, aveva l’obbligo di

notificare personalmente tale cambiamento (art. 9 cpv. 3 OLCP), riservato

l’obbligo di controllo del datore di lavoro, che nel caso concreto non ha

effettuato alcuna verifica per sincerarsi della situazione del dipendente dal

punto di vista delle prescrizioni vigenti in materia di polizia degli stranieri,

violando in tal modo il suo obbligo di scrupolosità. Tale violazione poteva

facilmente essere evitata dall’insorgente, il quale beneficiava di tutti i mezzi

per effettuare le necessarie preventive verifiche, considerata la sua

formazione professionale di consulente del personale di un’agenzia di

collocamento.

In definitiva, il ricorrente

non evoca circostanze, né propone ulteriori

argomentazioni che consentano di scostarsi dal querelato giudizio e di esimerlo

da qualsivoglia sanzione. D’altronde, come detto, le contravvenzioni alle norme

di polizia egli stranieri sono punibili anche qualora, come nel caso concreto,

siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).

6.

In siffatte evenienze è

indubbio che il ricorrente è incorso in un’infrazione alle prescrizioni del

diritto in materia di stranieri a norma dell’art. 23 cpv. 6 LDDS punibile con

la multa fino a fr. 2'000.-.

La sanzione inflitta –

già di per sé molto contenuta - è, peraltro, confacentemente proporzionata alla

gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e

contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso - infondato - va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10

cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS; 1 segg. LPContr

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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