30.2006.319
Posteggiare su un fondo privato debitamente segnalato
16 agosto 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2006.319
Data decisione, Autorità:
16.08.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggiare su un fondo privato debitamente segnalato
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2006.319
27088/606
Bellinzona
16
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 novembre 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
10 novembre 2006 n. 27088/606 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 18 dicembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 10
novembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo BE __________, di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace”.
Fatti accertati il 17
settembre 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione con comunicazione 18 dicembre 2006 si astiene dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 375bis
CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei
veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova
l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte
procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in
loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr.
20.
- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).
In caso di violazione del divieto
affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle norme appena
citate – di avere illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo
BE __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso
autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 17 settembre
2006.
alle ore 20.00.
La decisione impugnata si basa
sul rapporto di denuncia datato 17 settembre 2006 presentato dai signori __________
e __________, __________.
4.
La ricorrente, dal canto
suo, non nega di per sé quanto rimproveratole dall’autorità di prime cure. Ella
ritiene tuttavia la denuncia infondata in quanto “sulla strada cantonale –
nella zona specificata – ci sono tre parcheggi ad uso pubblico demarcati in
bianco. Il nostro veicolo si trovava nell’ultimo di questi tre parcheggi. La
particella n. __________ del signor __________, alla quale si riferisce il
rapporto di denuncia del 17 settembre 2006, si trova fuori dalla zona stradale,
fino a tre metri sopra il livello stradale tra un muro di sostegno e il ponte
della FART. Il cartello generico “Privato” si riferisce ovviamente alla
particella n. __________” (cfr. ricorso 22 novembre 2006). L’insorgente
ritiene inoltre che la denuncia debba essere annullata in quanto non sottoscritta
dal signor __________.
5.
Preliminarmente si
osserva che da accertamenti eseguiti da questo giudice sul sistema pubblico di
informazione fondiaria, risulta che il signor __________ non è più proprietario
del mappale n. __________ dall’8 settembre 2003. Ci si potrebbe invero chiedere
se egli, unitamente alla signora __________ (che allo stesso modo non ha diritti
di proprietà sul fondo in esame), benefici ancora della qualità di “avente
diritto” nel senso degli art. 375bis e 375ter CPC.
Considerato che dette
disposizioni proteggono il possesso sull’immobile (cfr. sistematica legale) e
che il potere di fatto dei denuncianti, i quali agiscono in ogni caso in
rappresentanza della suocera e attuale proprietaria del fondo __________ (cfr.
osservazioni 10 dicembre 2006) non è contestato (al di là della mancata firma
sulla denuncia, censura che non può tuttavia essere accolta, in quanto la
stessa risulta invece sottoscritta, con firma autografa), la questione deve
essere risolta con l’affermativa.
6.
Ciò posto, con decisione
5.
luglio 1993 il Giudice di Pace del Circolo di __________ ha autorizzato i
signor __________ ad affiggere sul mappale n. __________ del Comune di __________
un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli
sul fondo in oggetto, con la comminatoria ai contravventori che in caso di
mancato rispetto sarà inflitta una multa da fr. 20.- a fr. 500.-.
Nonostante la presenza di tale
segnale a lato dei parcheggi sia indiscutibile, dalla documentazione agli atti,
e più precisamente dalla planimetria del luogo, emerge chiaramente che i parcheggi
di cui ha fatto uso la ricorrente non si trovano sul fondo n. __________ __________
descritto come bosco di 39 mq -, ma sono demarcati all’esterno del medesimo,
sulla strada pubblica, per di più su una strada principale di grande transito
(cfr. allegato 2 all’Ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di
grande transito, n. C.560). Ne consegue che, contrariamente a quanto preteso
nelle osservazioni 10 dicembre 2006 al punto 5 dai denuncianti, la decisione
del Giudice di Pace non poteva validamente attribuire loro, né a chicchessia, il
diritto di disporre della superficie su suolo pubblico per creare dei posteggi
ed inibirne l’uso a terzi, al fine di garantirsi l’accesso al bosco soprastante
di loro proprietà. Tale soluzione, qualora corrispondesse al vero,
configurerebbe una forma di uso accresciuto del demanio pubblico, che non può
essere opposta alla ricorrente, la quale poteva legittimamente posteggiare in uno
dei predetti parcheggi, anche confortata dal colore della loro demarcazione
(bianco anziché giallo).
In definitiva, la segnaletica
in questione, benché sia stata posata previa autorizzazione dell’autorità
competente, non poteva manifestamente inibire l’uso dei parcheggi antistanti il
fondo n. __________, per cui non dev’essere ritenuta vincolante.
In siffatte evenienze, il
ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione
impugnata. Visto l’esito del gravame non si prelevano tasse e spese di
giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 375 bis, 375 ter CPC;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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