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Decisione

30.2006.32

Imposizione contributi di miglioria per le opere di evacuazione di acque meteoriche

18 settembre 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

30.2006.32

Data decisione, Autorità:

18.09.2008, TE

Titolo:

Imposizione contributi di miglioria per le opere di evacuazione di acque meteoriche

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

art. 13 cpv. 2 LCM

Incarto n.

30.2006.32

Lugano

18 settembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Eraldo Pianetti

arch. Alberto Canepa

segretaria

giurista

Annalisa

Butti

statuendo

sul ricorso presentato in data 23 giugno 2006 da

RI

1

contro

la

decisione su reclamo emanata il 24 maggio 2006 dal Municipio di __________

nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti

le opere di evacuazione delle acque meteoriche versante destro Valle di __________,

relativamente ai mapp. no. 1295 e 1203 (comproprietà coattiva di 1/6) RFD di __________,

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1. Il Comune di __________ è

promotore delle opere di premunizione contro le acque meteoriche provenienti

dal versante destro della Valle di __________, comprendenti la costruzione di

un canale di gronda nella tratta Strada forestale - riale __________.

Con risoluzione 5.5.2003 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto,

concesso il credito di costruzione e ratificato il prelievo dei contributi di

miglioria nell’ordine del 40% della spesa (MM 169.4 del 24.3.2003).

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura d’imposizione dei contributi

per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 2.5. al 2.6.2005 ed inviando

un avviso personale ai soggetti imposti.

RI 1, è proprietario del mapp. no. 1295 che beneficia di una quota di comproprietà

coattiva di 1/6 del mapp. no. 1203, descritto a RF quale strada, ed in tale

veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 11'612.65

rispettivamente di fr. 850.25 .

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con

risoluzione del 24.5.2006.

Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha eccepito un diniego di

giustizia ed una violazione del diritto di essere sentiti ed ha contestato di

aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, il comprensorio imposto ed i

parametri di calcolo. Da ciò la richiesta di annullamento del contributo.

Con risposta 3.10.2006 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.

A seguito dell’udienza di conciliazione del 23.1.2007, la procedura è stata

sospesa per consentire alle parti di trovare una transazione (lettera

24.1.2007).

Non essendo le parti riuscite a trovare un accordo, la procedura è stata

riattivata ed il 3.10.2007 è stato esperito il sopralluogo.

Entrambe parti hanno poi rinunciato a comparire al dibattimento finale

producendo i memoriali conclusivi, nei quali hanno confermato le rispettive

argomentazioni.

Considerandi

2.

Il ricorrente ha sollevato alcune

censure di ordine formale.

Anzitutto egli rimprovera al Municipio di non aver esaminato nella decisone

impugnata tutte le questioni poste a giudizio, insinuando in tal modo un

diniego di giustizia.

Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 26 LPamm.) è corollario del

diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 cpv. 2 CF).

Esso implica per le autorità l’obbligo di esaminare gli argomenti delle parti e

di menzionare almeno brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita

la massima trasparenza e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia

dell’esercizio della facoltà di ricorso e dell’eventuale riesame da parte

dell’autorità superiore. Non occorre però che l’autorità si pronunci su ogni

allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché,

nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di comprendere la portata

del giudizio e di deferirlo con piena cognizione di causa all’istanza superiore

(Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art.

26; DTF 125 II 372 c. 2c, 124 II 149 c. 2a; RDAT II-1996 no. 10

c. 2a, no. 64 c. 2.1).

In concreto la decisione su reclamo del Municipio è senz’altro provvista di

motivazione sufficiente e la memoria ricorsuale, che non lesina rimproveri e

censure, ne è la prova lampante.

Il ricorrente lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito per

non essere stato udito dal Municipio prima dell’emanazione della decisione su

reclamo.

A prescindere dal fatto che la Legge sui contributi di miglioria non prevede

l’obbligo per l’esecutivo di citare il reclamante per una discussione prima

dell’emissione della propria decisione, secondo la giurisprudenza una eventuale

violazione del diritto di essere sentito può essere sanata ove l’interessato

abbia avuto la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’autorità che – come il

Tribunale di espropriazione (art. 13 cpv. 2 LCM) – dispone di pieno poter

cognitivo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, ad art. 20 no. 2b).

In concreto la facoltà del rincorrente di interporre ricorso con piena

cognizione di causa non è stata compromessa e le memorie scritte ne sono la

prova tangibile. Inoltre egli ha avuto libero accesso agli atti pubblicati ed

alla documentazione prodotta, é comparso all’udienza di conciliazione del 23.1.2007

ed ha partecipato al sopralluogo del 3.10.2007. Pertanto il diritto di essere

sentito è stato ampiamente rispettato.

3.

Il ricorrente sostiene che il

pericolo di esondazioni per i fondi siti nella zona “alle __________” in caso

di forti precipitazioni è da attribuire alla costruzione della strada forestale

__________, realizzata dall’omonimo Consorzio e rivelatasi difettosa in quanto

priva di un valido sistema di evacuazione delle acque meteoriche cosicché

l’acqua di superficie, mescolata anche con materiale vegetale ed alluvionale,

si riversa nella parte alta della zona edificabile. Questa situazione avrebbe

comportato danni consistenti già segnalati da diversi proprietari sia al

Consorzio sia al Municipio entrambi impegnatisi a realizzare un programma di

intervento. Ne è scaturita l’opera eseguita dal Municipio (e qui imposta) che,

tuttavia, sarebbe in realtà intesa ad ovviare alle responsabilità del Consorzio

per la realizzazione carente della strada forestale. Di conseguenza la relativa

spesa dev’essere addebitata non ai privati bensì allo stesso Consorzio.

Posta in questi termini, ossia sostenendo la tesi che i costi per le opere di

premunizione eseguite dal Comune devono essere interamente poste a carico del

Consorzio, la contestazione mira manifestamente a rimettere in discussione le

basi della procedura di prelievo. Siffatta tesi trascura, tuttavia, che il

Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul

prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio

dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e

la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva

del legislativo comunale, le cui risoluzioni sono impugnabili, semmai, dinanzi

al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC

che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT

II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26,

I-2007 no. 29 c. 4.4.2). In concreto il principio del prelievo dei contributi

di miglioria e la quota imponibile sono stati stabiliti con la decisione del

Consiglio comunale del 5.5.2003. Pertanto in questa sede ogni censura o

commento in merito al principio dell’imposizione è irrimediabilmente tardiva e

dunque irricevibile.

4.

4.1

I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Tra queste si annoverano

anche le opere di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b. LCM) –

come i canali di gronda- nella misura in cui non fossero già contemplate nel

piano generale delle canalizzazioni (art. 24 LCM).

Il vantaggio particolare di un’opera di premunizione è da ritenersi presunto;

in effetti, essendo finalizzate a riparare i fondi dal pericolo di caduta di

materiale franoso, di valanghe, di allagamenti e di alluvioni, esse ne

migliorano lo stato di sicurezza ed eliminano inconvenienti ed oneri (art. 4

cpv. 1 lett. b, c LCM).

4.2

Lo scopo dichiarato dell’opera, che non è prevista dal piano generale

delle canalizzazioni, è di ovviare ai disagi lamentati dagli stessi residenti

ai piedi del versante destro della Valle d’__________, segnatamente nella zona

“alle __________”, a causa di esondazioni di acqua e detriti provenienti dal

versante montagnoso in occasione di forti precipitazioni (MM no. 169.4 del

24.3

). Con la costruzione di un canale di gronda, la realizzazione di un

canale di deviazione, nonché la sistemazione dell’alveo mediante briglie a

gabbioni, tale scopo è senz’altro raggiunto e si rileva pagante per i fondi

interessati fra i quali si annoverano anche i mapp. no. 1295 e 1203.

Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare per rapporto alla

situazione esistente prima della costruzione della strada forestale. Tale

argomentazione non basta tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio

particolare: in effetti il vantaggio va esaminato per rapporto all’opera

eseguita, ed è chiaro che, come già rilevato, il canale di gronda ha migliorato

il deflusso delle acque meteoriche, mettendo al riparo i fondi siti ai piedi

del versante destro della Valle d’__________ da possibili esondazioni di acqua

e detriti in caso di forti precipitazioni.

Il ricorrente rimprovera al Comune di aver optato per la variante più economica

e tecnicamente meno efficace, cosicché risulterebbe un intera zona (dove sono

ubicati anche i suoi fondi) in cui l’acqua non è raccolta da opere di

premunizione. Nemmeno tale affermazione invalida tuttavia la presunzione del

vantaggio particolare, poiché non è questa la sede per rimettere in discussione

le scelte effettuate dal Comune in punto all’opera. Quest’ultima è stata

approvata dal legislativo comunale con risoluzione del 5.5.2003 cresciuta in

giudicato e quindi non è più sindacabile da questo Tribunale. In ogni caso il Municipio ha

tenuto conto dei limiti progettuali addebitando ai privati una quota ridotta al

solo 40% della spesa.

Tutto ciò considerato nel principio l’assoggettamento dei mapp. no. 1295 e 1203

al contributo di miglioria è fondato.

5.

5.1

Il ricorrente contesta il

piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo restrittivo; a suo avviso avrebbe

dovuto essere esteso in direzione Nord e Ovest fino al torrente __________.

5.2

L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria.

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla

facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Nell’ambito

dell’esecuzione di opere di premunizione nel perimetro devono in particolare

essere inclusi tutti i fondi e gli altri beni che risultano protetti dalle

opere (Scolari, op. cit., no. 272).

Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel

tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un

certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

5.3

Il piano del perimetro è delimitato dal limite della zona edificabile ed è

compreso tra Via __________ e Via alle __________.

Il ricorrente asserisce che il perimetro doveva essere esteso in particolare a

tutta la zona boschiva fino alla strada forestale compresa, al mapp. no. 1545,

ai fondi ad ovest di Via __________ (quali ad es. i mapp. no. 724 e 725) ai

fondi a nord-est di Via alle __________ (quali ad es. i mapp. no. 1550 e 554),

nonché gli altri due segmenti di strada non assoggettati.

Il comprensorio imposto è stato elaborato tenendo conto dell’estensione del bacino

imbrifero, delle aree di deflusso e dalla morfologia dei terreni e sulla base

del rapporto 28.1.2003 – richiamato ed assunto agli atti (verbale 23.1.2007 di

cui all’incarto 30.2006.32) - commissionato allo studio d’ingegneria __________

allo scopo di esaminare le possibili soluzioni al pericolo di esondazioni nella

zona residenziale “alle __________”. Esso poggia quindi su supporti solidi che

delineano oggettivamente le necessità e l’utilità dell’intervento dal profilo

funzionale.

Su tali basi e considerata la morfologia collinare della zona non vi sono

motivi validi per ampliare il perimetro come postulato dal ricorrente.

In particolare, per quanto riguarda i fondi ad ovest di Via __________, il

deflusso delle acque già avviene naturalmente per gravitazione lungo la strada

al mapp. no. 723 rispettivamente verso il torrente Travesagna e di conseguenza

non è errato ritenere che non sussista un rischio concreto di allagamento. Il

comparto a valle di Via alle __________, che comprende anche le relative strade

di servizio, è assai lontano dall’opera eseguita e non è esposto a pericoli

immediati poiché le acque, oltre a disperdersi a monte, sono comunque convogliate

verso i tombini di Via __________ e della stessa Via alle __________. Infine quanto

al comprensorio ubicato tra la strada forestale e Via __________, il Comune ha dichiarato

che il rischio potenziale di allagamento non è riconducibile alla zona nella

quale è stata eseguita dall’opera bensì ad altre fonti (verbale 23.1.2007 di

cui all’incarto 30.2006.32); argomentazione, questa, che appare attendibile

poiché ben difficilmente i fondi potranno essere invasi dalle acque provenienti

dal versante destro della Valle di __________.

Nel complesso il piano del perimetro non è pertanto contrario al principio

della parità di trattamento.

6.

6.1

Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il

Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del

riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e

dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

6.2

Stando al prospetto pubblicato la ripartizione del prelevabile (art. 8

LCM) è avvenuta sulla base della superficie, della potenzialità edificatoria

dei fondi e della loro posizione a seconda dell’inclusione nell’una o

nell’altra delle tre classi di vantaggio.

Il fattore legato al potenziale edilizio è stabilito in base all’indice di

sfruttamento riferibile alle zone di PR cui appartengono le proprietà imposte:

sono cosi riconosciuti un coefficiente di 6.0 alla zona RSE e di 1.5 alla zona

AP-EP.

Le tre classi di vantaggio sono state determinate in base alla morfologia del

terreno ed in modo decrescente da monte verso valle, così da tener conto delle

diverse probabilità di subire inondazioni: il coefficiente 1 è stato applicato

ai terreni posti a ridosso del versante montagnoso; il coefficiente 0. 5 a quelli retrostanti ed il

coefficiente 0.2 a quelli ancora più retrostanti.

Nel complesso il metodo, per quanto semplicistico e schematico, giunge a

risultati ragionevoli poiché è fondato su criteri di riparto realistici e

comunemente ammessi, grazie i quali é stata attuata una corretta ed equa

distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi inclusi nel

perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità di trattamento.

6.3

Il ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di

riparto che tuttavia non sono condivisibili.

6.3.1

Il ricorrente ritiene che essendo il comprensorio imposto alquanto

ristretto tutti i fondi sono interessati dalle possibili inondazioni e

subiscono lo stesso pericolo di allagamento, cosicché non sussistono

circostanze speciali che giustificano la suddivisione del perimetro in diversi

gradi di vantaggio.

Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile già solo per il fatto che è

innegabile che i fondi a ridosso del versante montagnoso sono quelli più a

rischio di esondazioni e che conseguentemente hanno tratto il vantaggio

maggiore rispetto a quelli siti più a valle. In effetti, il deflusso di acqua e

materiale si attutisce in modo naturale man mano che ci si sposta verso valle;

da ciò l’applicazione ai fondi siti a valle di un coefficiente di vantaggio

ridotto 0.5 rispettivamente 0.2. Su tali basi i parametri applicati non

appaiono quindi destituiti di fondamento.

6.3.2

Il ricorrente rileva un‘incongruenza poiché a fondi confinanti sono

applicati coefficienti differenti.

Come già rilevato (consid. 6.2.) le classi di vantaggio sono state stabilite in

base alla morfologia dei terreni e non alla loro posizione, con la conseguenza

che è del tutto plausibile che fondi confinanti siano inseriti in classi di

vantaggio differenti e ciò a dimostrazione del fatto le caratteristiche

morfologiche di ogni fondo sono state ponderate e che ciascuno di essi è stato

gravato solo proporzionalmente all’effettivo vantaggio tratto dalle opere di

premunizione eseguite.

6.3.3

Il ricorrente lamenta un trattamento discriminatorio per rapporto al

mapp. no. 1208 poiché a quest’ultimo, ancorché si trovi a ridosso del versante

montagnoso, è stato applicato un coefficiente di vantaggio più basso di quello

attribuito agli altri terreni situati a ridosso dello stesso. Stando a quanto

dichiarato dal Comune il mapp. no. 1208 è stato collocato nella zona 2 con

coefficiente 0.5 dal momento che, essendo situato sullo spartiacque, risulta

essere meno protetto dalle opere di premunizione e fruisce quindi di un

vantaggio ridotto. Argomentazione, questa, che non presta il fianco ad alcuna

critica.

6.3.4

Riallacciandosi ad un precedente giudicato di questo Tribunale il ricorrente

sostiene che il distacco tra i coefficienti delle classi di vantaggio 1 e 2

(differenza 0.5) è troppo marcato ed andrebbe sfumato progressivamente.

La giurisprudenza citata (TE 8.2.2006 inc. 30.2004.24) è ben nota a questo

Tribunale e si riferisce ad una fattispecie nella quale, in sintesi, il metodo

di riparto non operava distinzioni sufficientemente marcate a dipendenza della

situazione dei fondi imposti e della funzionalità dell’opera, ciò che di

riflesso comportava anche un appiattimento del conteggio poiché basato su un

unico elemento di ponderazione.

Un quadro, questo, ben diverso dalla fattispecie in esame nella quale il metodo

di riparto è basato su diversi fattori valutativi ed i contributi non si riducono

ad un risultato puramente aritmetico dipendente da una semplice moltiplicazione

(fr. x mq) o divisione (contributo : superficie) ma, come visto, sono frutto di

una ponderazione con la conseguenza che nell’insieme gli importi addebitati

individualmente risultano proporzionati all’effettivo vantaggio tratto da ogni

fondo.

6.3.5

Il ricorrente sostiene infine che nel calcolo del contributo a carico

del mapp. no. 1203 non si è tenuto conto che trattandosi di una coattiva le

possibilità edificatorie sono nulle. Di conseguenza a suo dire lo stesso doveva

essere considerato come fondo non edificabile.

Il mapp. no. 1203 è una strada di servizio che, invero, ben difficilmente

potrebbe essere destinata ad altro uso. Nondimeno è avvantaggiato dall’opera

nella misura in cui è anch’esso riparato e le sottostanti canalizzazioni sono

protette dal rischio di sollecitazioni oltre la norma che potrebbero comportare

anche intasamenti. Di conseguenza non vi alcun motivo valido per riconoscere correttivi

particolari oltre a quelli già applicati nel prospetto.

6.4

In conclusione anche sotto questo profilo il ricorso è infondato.

7.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso

quindi l’obbligo si corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso

della consulenza di un legale.

In concreto visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a

carico del ricorrente in quanto soccombente, il quale dovrà corrispondere al

Comune di __________ adeguate ripetibili.

per

questi motivi

richiamata La

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.-

sono a carico del ricorrente, con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 300.- a

titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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