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Decisione

30.2006.325

Revisione di una sentenza a seguito di omonimia scoperta solo in un secondo tempo

7 dicembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2006.325

Data decisione, Autorità:

07.12.2006, PRPEN

Titolo:

Revisione di una sentenza a seguito di omonimia scoperta solo in un secondo tempo

REVISIONE

art. 299 CPP-TI

art. 19 LPCONTR

Incarto

n.

30.2006.325

04 1618/709

Bellinzona

7

dicembre 2006

Sentenza

di revisione

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il

cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sull’istanza

di revisione 28 novembre 2006 presentata da

RI 1

contro

la sentenza 27

giugno 2005 emessa nei suoi confronti dalla Pretura penale, Bellinzona

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che l’istanza non ha formato

oggetto di intimazione;

considerato in fatto ed in diritto

1. La Sezione dei permessi

e dell'immigrazione con decisione

17 dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per aver impiegato in qualità

di domestica (mezza giornata alla settimana), dal mese di aprile 2002 al 26

settembre 2003, per complessivi 78 giorni, la cittadina comunitaria __________,

__________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione

che le consentisse di svolgere detta attività.

Considerandi

2.

Statuendo sul ricorso

inoltrato da RI 1 la scrivente autorità, sulla base della documentazione agli

atti, aveva – con decisione del 27 giugno 2005, incarto __________ – respinto

il gravame e confermato la menzionata decisione della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione.

3.

Con scritto 28 novembre

2006.

l’istante chiede la revisione della sentenza di cui sopra in quanto

sostiene che nell’evenienza concreta si è trattato di un caso di omonimia; nel

contempo domanda la restituzione dell’importo di fr. 250.- versato per la

contravvenzione (cfr. supra, consid. 1) e di quello di fr. 200.- versato alla

scrivente autorità per tasse e spese che le erano state caricate a seguito del

mancato accoglimento del suo ricorso.

4.

Contro le decisioni

definitive è data la revisione per i motivi dell’art. 299 CPP. L’istanza di

revisione deve essere proposta all’autorità che ha giudicato in ultima istanza

(art. 19 cpv. 1 e 2 LPContr).

Per l’art. 19 cpv. 6 prima

frase LPContr se l’istanza di revisione è accolta al condannato, o ai suoi

eredi, si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli

interessi.

5.

Agli atti è nel

frattempo stato prodotto il decreto di non luogo a procedere del 21 giugno 2006

emesso nei confronti di __________; dallo stesso si evince in particolare che “assunta

a verbale di interrogatorio, gli agenti di polizia hanno potuto costatare che __________

__________ non conosceva né la signora RI 1 né il suo indirizzo; la denunciata

asseriva comunque di aver detto la verità al momento del suo fermo. Ciò detto,

sempre gli agenti interroganti hanno chiesto a __________ di mostrare loro

l’abitazione nella quale aveva svolto i lavori di pulizia. La denunciata aveva

quindi indicato l’immobile corrispondente a __________. Si era pertanto

trattato di una quasi omonimia che aveva indotto in errore la denunciata. __________

è poi stata verbalizzata e la stessa ha ammesso che __________ aveva lavorato

alle sue dipendenze” (cfr. DNL del 21 giugno 2006, consid. 2) .

6.

Pacifico che il decreto

di non luogo in questione è un mezzo di prova rilevante che non era noto al

giudice che aveva statuito sulla fattispecie un anno prima; pertanto il caso in

esame costituisce certamente un motivo di revisione ai sensi dell’art. 299 cpv.

c CPP.

7.

Visto quanto precede,

ritenuto come l’istante non è l’autrice dell’infrazione rimproveratale, questo

giudice - senza doversi soffermare ulteriormente - deve riformare la sua

decisione presa il 27 giugno 2005.

L’istanza presentata da RI 1 è

pertanto accolta; di conseguenza sono annullate la sentenza della Pretura

penale del 27 giugno 2005 e la decisione del 17 dicembre 2004 della Sezione dei

permessi e dell’immigrazione.

Inoltre a RI 1 saranno retrocessi

gli importi nel frattempo versati oltre agli interessi del 3% a far stato dalla

data di pagamento.

Dispositivo

per questi motivi visti in particolare gli art. 19

LPContr e 299 CPP

dichiara e

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è

accolta.

Di conseguenza sono

annullate la sentenza 27 giugno 2005 (incarto __________) emessa dalla Pretura

penale nei confronti di RI 1 e la decisione n° __________ del 17 dicembre 2004

emessa nei suoi confronti dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

2. All’istante verrà

retrocesso ad opera dell’Ufficio Esazione e condoni l’importo di fr. 250.-,

versato per la contravvenzione emessa il 17 dicembre 2004 dalla Sezione dei

permessi e dell’immigrazione, oltre interessi del 3% dal momento in cui è stato

effettuato il pagamento.

3. All’istante, previa

comunicazione del numero di conto sul quale effettuare il versamento, verrà

retrocesso da parte della Pretura penale l’importo di fr. 200.-, oltre

interessi del 3% dal momento in cui è stato effettuato il pagamento, versato per

tasse e spese a seguito della sentenza del 27 giugno 2005.

4. Intimazione a:

Ufficio esazione e condoni, Bellinzona

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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