30.2006.325
Revisione di una sentenza a seguito di omonimia scoperta solo in un secondo tempo
7 dicembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2006.325
Data decisione, Autorità:
07.12.2006, PRPEN
Titolo:
Revisione di una sentenza a seguito di omonimia scoperta solo in un secondo tempo
REVISIONE
art. 299 CPP-TI
art. 19 LPCONTR
Incarto
n.
30.2006.325
04 1618/709
Bellinzona
7
dicembre 2006
Sentenza
di revisione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sull’istanza
di revisione 28 novembre 2006 presentata da
RI 1
contro
la sentenza 27
giugno 2005 emessa nei suoi confronti dalla Pretura penale, Bellinzona
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che l’istanza non ha formato
oggetto di intimazione;
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione con decisione
17 dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per aver impiegato in qualità
di domestica (mezza giornata alla settimana), dal mese di aprile 2002 al 26
settembre 2003, per complessivi 78 giorni, la cittadina comunitaria __________,
__________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione
che le consentisse di svolgere detta attività.
Considerandi
2.
Statuendo sul ricorso
inoltrato da RI 1 la scrivente autorità, sulla base della documentazione agli
atti, aveva – con decisione del 27 giugno 2005, incarto __________ – respinto
il gravame e confermato la menzionata decisione della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione.
3.
Con scritto 28 novembre
2006.
l’istante chiede la revisione della sentenza di cui sopra in quanto
sostiene che nell’evenienza concreta si è trattato di un caso di omonimia; nel
contempo domanda la restituzione dell’importo di fr. 250.- versato per la
contravvenzione (cfr. supra, consid. 1) e di quello di fr. 200.- versato alla
scrivente autorità per tasse e spese che le erano state caricate a seguito del
mancato accoglimento del suo ricorso.
4.
Contro le decisioni
definitive è data la revisione per i motivi dell’art. 299 CPP. L’istanza di
revisione deve essere proposta all’autorità che ha giudicato in ultima istanza
(art. 19 cpv. 1 e 2 LPContr).
Per l’art. 19 cpv. 6 prima
frase LPContr se l’istanza di revisione è accolta al condannato, o ai suoi
eredi, si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli
interessi.
5.
Agli atti è nel
frattempo stato prodotto il decreto di non luogo a procedere del 21 giugno 2006
emesso nei confronti di __________; dallo stesso si evince in particolare che “assunta
a verbale di interrogatorio, gli agenti di polizia hanno potuto costatare che __________
__________ non conosceva né la signora RI 1 né il suo indirizzo; la denunciata
asseriva comunque di aver detto la verità al momento del suo fermo. Ciò detto,
sempre gli agenti interroganti hanno chiesto a __________ di mostrare loro
l’abitazione nella quale aveva svolto i lavori di pulizia. La denunciata aveva
quindi indicato l’immobile corrispondente a __________. Si era pertanto
trattato di una quasi omonimia che aveva indotto in errore la denunciata. __________
è poi stata verbalizzata e la stessa ha ammesso che __________ aveva lavorato
alle sue dipendenze” (cfr. DNL del 21 giugno 2006, consid. 2) .
6.
Pacifico che il decreto
di non luogo in questione è un mezzo di prova rilevante che non era noto al
giudice che aveva statuito sulla fattispecie un anno prima; pertanto il caso in
esame costituisce certamente un motivo di revisione ai sensi dell’art. 299 cpv.
c CPP.
7.
Visto quanto precede,
ritenuto come l’istante non è l’autrice dell’infrazione rimproveratale, questo
giudice - senza doversi soffermare ulteriormente - deve riformare la sua
decisione presa il 27 giugno 2005.
L’istanza presentata da RI 1 è
pertanto accolta; di conseguenza sono annullate la sentenza della Pretura
penale del 27 giugno 2005 e la decisione del 17 dicembre 2004 della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione.
Inoltre a RI 1 saranno retrocessi
gli importi nel frattempo versati oltre agli interessi del 3% a far stato dalla
data di pagamento.
Dispositivo
per questi motivi visti in particolare gli art. 19
LPContr e 299 CPP
dichiara e
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è
accolta.
Di conseguenza sono
annullate la sentenza 27 giugno 2005 (incarto __________) emessa dalla Pretura
penale nei confronti di RI 1 e la decisione n° __________ del 17 dicembre 2004
emessa nei suoi confronti dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.
2. All’istante verrà
retrocesso ad opera dell’Ufficio Esazione e condoni l’importo di fr. 250.-,
versato per la contravvenzione emessa il 17 dicembre 2004 dalla Sezione dei
permessi e dell’immigrazione, oltre interessi del 3% dal momento in cui è stato
effettuato il pagamento.
3. All’istante, previa
comunicazione del numero di conto sul quale effettuare il versamento, verrà
retrocesso da parte della Pretura penale l’importo di fr. 200.-, oltre
interessi del 3% dal momento in cui è stato effettuato il pagamento, versato per
tasse e spese a seguito della sentenza del 27 giugno 2005.
4. Intimazione a:
Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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