30.2006.329
Circolare con la vettura alla quale sono state apportate delle modifiche (aumento di potenza motore) senza sottoporla a nuovo esame
31 gennaio 2008Italiano10 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2006.329
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare con la vettura alla quale sono state apportate delle modifiche (aumento di potenza motore) senza sottoporla a nuovo esame
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 103 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 OETV
art. 219 cpv. 2 OETV
art. 219 cpv. 2 let. f OETV
Incarto
n.
30.2006.329
27774/607
Bellinzona
31
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 novembre 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
17 novembre 2006 n. 27774/607 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 18 dicembre 2006
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 17 novembre 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con la
vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (aumento
potenza motore) senza sottoporla a nuovo esame”.
Fatti accertati il 14 luglio
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2
OETV.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con
comunicazione 18 dicembre 2006 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Il ricorrente – in un unico
gravame sottoscritto anche dalla moglie, multata nella sua qualità di
detentrice del veicolo con decisione separata - lamenta anzitutto un’asserta
violazione del suo diritto di essere sentito nella misura in cui il rapporto di
contravvenzione non menziona gli articoli di legge violati; inoltre l’autorità
inquirente avrebbe, a suo dire, più volte modificato l’addebito mossogli.
Sennonché le numerose comparse
scritte e le articolate argomentazioni del ricorrente attestano che egli ha
compreso perfettamente l’infrazione contestatagli, ossia quella di aver fatto
eseguire una modifica alla centralina al fine di aumentare la potenza del
motore (come accertato dalla polizia cantonale, la quale non è tenuta a
elencare gli articoli di legge nel proprio rapporto di contravvenzione, purché
sia chiaro l’addebito), senza sottoporla a nuovo esame prima di ogni ulteriore
impiego, ovvero senza notificare alcunché alla compente autorità di collaudo
(qualifica giuridica della fattispecie secondo l’autorità di prime cure). Di
conseguenza non è data alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.
Egli invoca inoltre un
presunto vizio di forma, a causa di un errore riportato nel rapporto di
contravvenzione circa l’orario dell’infrazione (ore 11.00 anziché ore 14.00).
Tuttavia, trattandosi di una svista facilmente riconoscibile, la stessa non è
tale da mettere in dubbio le circostanze di tempo dell’infrazione e quindi da
inficiare la procedura.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr; non
può per contro essere ammesso lo scritto 15 marzo 2007 (comunque evaso con lettera
16 marzo 2007 di questo giudice, per quanto riguarda la richiesta di sospendere
il collaudo), in quanto la LPContr non conferisce alle parti facoltà di replica
e duplica.
2. Giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr
il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a
un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che
esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.
In particolare, l’art. 34 cpv.
2 OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di
immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli modificati
devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego,
segnatamente in caso di interventi che modificano le emissioni di gas di
scarico o di rumori, in questo caso deve essere provato che sono osservate le
prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima
messa in circolazione (lett. c); egli deve inoltre notificare alla medesima
autorità altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione (cpv. 3).
Per l’art. 219 cpv. 2 OETV
(applicabile in virtù della delega contenuta nell’art. 103 cpv. 1 LCStr, secondo
cui il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le
sue prescrizioni d’esecuzione alla legge sulla circolazione stradale) è punito
con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque come
detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una
notificazione (lett. f). In concreto, al ricorrente va senz’altro riconosciuta
la qualità di detentore, nella misura in cui ha disposto del veicolo personalmente,
a sue spese, e liberamente, senza nulla chiedere alla moglie, invero iscritta
sulla licenza di circolazione come detentrice dello stesso. In effetti, la
definizione di detentore risponde a una mera nozione di fatto, che non coincide
necessariamente con il concetto giuridico di proprietario del veicolo o di
titolare della licenza di circolazione (cfr. Y.
Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routièere
(LCR), Berna 2007, pag. 4).
3. La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato
con la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche, senza
sottoporla a nuovo esame. La decisione si basa sul rapporto di contravvenzione
2 agosto 2006 della Polizia cantonale, dal quale risulta che è stata eseguita
una modifica alla centralina, con aumento della potenza motore (potenza
rilevata CV 247 / 181.8 kW a fronte di una potenza originale di CV 234 / 172 kW).
L’agente denunciante, nel suo
rapporto di contro-osservazioni 10 agosto 2006 ha così esposto i motivi che
hanno condotto all’intimazione del rapporto di contravvenzione : “il veicolo
è dato ad una potenza originale di PS 234 pari a KW 172. Come dichiarato
dall’importatore, è assolutamente vietato manipolare la centralina. Il __________
di sua spontanea volontà ha provveduto a portare la vettura presso la __________
di__________ per ottenere un aumento di potenza motore di PS 20 con un
incremento di coppia del 15%. A lavoro terminato non ha annunciato la
modifica (la messa in grassetto è del redattore, ndr). In questo
modo ha circolato dal 17 febbraio 2006 al giorno del nostro controllo con una
vettura avente una potenza maggiorata di 13 PS non notificati e pagando inoltre
un’imposta di circolazione per dei cavalli che non corrispondevano più a quelli
originali dati dalla fabbrica”.
4. L’insorgente, dal canto
suo, non nega di aver sottoposto il veicolo a una modifica senza notificarla al
fine di collaudo, limitandosi a contestare l’attendibilità della misurazione
eseguita il 14 luglio 2006 presso il banco prova a rulli del centro professionale
UPSA di Biasca. In proposito, nelle osservazioni 7 agosto 2006 egli asseriva
che “il paventato aumento della potenza da voi contestatomi, indicato in KW
9,8 rispettivamente PS 13 in più rispetto alla potenza originale, dovrebbe
essere stato ottenuto da voi con un test a ruota, prova indicativa e
assolutamente non affidabile e contestabile da qualsiasi perizia,
contrariamente ad una prova a banco che viene svolta c/o EMPA di ZH” (Istituto
di ricerca competente per la prova del rispetto delle prescrizioni delle
emissioni dei gas di scarico, ndr).
Ancora con osservazioni 22 agosto
2006 egli rimetteva in questione le modalità del controllo, l’idoneità del
banco prova del centro UPSA essendo il suo veicolo dotato di cambio automatico
(sequenziale), come pure le competenze dell’esperto collaudatore, senza meglio specificare
Fatti
i motivi di tale sua doglianza e rendere plausibile la fondatezza della
censura.
Nel ricorso invocava quindi la
nullità del rilevamento, questa volta, sulla scorta della misurazione avvenuta
il 29 settembre 2006 presso il centro tecnico TCS di Rivera dopo l’intervento
di riprogrammazione della centralina eseguito il 28 agosto 2006. Egli faceva
inoltre riferimento all’art. 97 OETV, secondo il quale un aumento della potenza
del motore di oltre il 20% può essere eseguito soltanto dal costruttore del
veicolo o se egli dichiara che il veicolo si presta alla modifica, per
sostenere che l’aumento ritenuto dall’autorità d’indagine di 13 CV, pari al
5.56% della potenza originaria, è in ogni caso ammesso. Tuttavia, egli
disattende che non gli viene affatto rimproverato un aumento superiore al 20%
della potenza motore, bensì di non aver notificato all’autorità l’intervento testé
citato per esame successivo.
5. Nella fattispecie
concreta tutte le disquisizioni dell’insorgente riguardo i parametri iniziali,
l’aumento effettivo di potenza, i metodi per determinare la potenza del motore
ecc. sono prive di pregio per il giudizio.
E’ pacifico che il ricorrente
ha portato il veicolo alla __________ per una modificazione che aveva lo scopo
di aumentare la potenza del motore. Gli accertamenti effettuati in seguito
hanno provato che un intervento sull’automobile c’è stato. Questi controlli sono
stati eseguiti da un ingegnere esperto del ramo (cfr. rapporto di
contro-osservazioni 25 settembre 2006, pag. 1), per cui non v’è alcun motivo di
dubitare delle competenze dell’esperto collaudatore, né tanto meno delle
modalità della prova, ripetuta per di più una seconda volta (come ammesso dallo
stesso ricorrente). Considerato che la modificazione fatta allestire è atta ad
Considerandi
avere - anche in caso di esigue differenze - ripercussioni sul rumore e
l’emissione dei gas di scarico, la stessa è da classificare come importante e
quindi tale da imporre un esame da parte dell’autorità. Solo così è infatti
possibile stabilire se la vettura è conforme alle prescrizioni di legge e
idonea alla circolazione.
Altrettanto pacifico è che l’insorgente
non ha sottoposto il veicolo al citato controllo e ha circolato con il medesimo
come se nulla fosse. Questo è quanto gli viene rimproverato al di là delle
questioni tecniche che non sono oggetto di discussione (ciò che rende invero
superflua la menzione nella decisione impugnata degli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr).
Inoltre, non è neppure determinante
ai fini del giudizio stabilire se i parametri del veicolo, dopo riprogrammazione
della centralina, siano conformi alle prescrizioni di legge; tale questione,
prettamente tecnica, esula dalle competenze di questo giudice e può essere
vagliata unicamente dall’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione in
applicazione dei margini di tolleranza vigenti; in effetti, quand’anche la
potenza motore risultasse entro i limiti di tolleranza consentiti, ciò non toglie
che la pregressa modifica andava debitamente notificata al fine di stabilire
mediante collaudo la conformità alle prescrizioni di legge. Ciò che invece non
è avvenuto e che, se non fosse stato per il procedimento penale aperto per
presunta truffa nei confronti della società di ottimizzazione per centraline
elettroniche di autovetture __________ SA (nell’ambito del quale il ricorrente
è stato interpellato al fine della raccolta di informazioni preliminari), non
sarebbe verosimilmente mai venuto alla luce.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
6.
La multa inflitta –
peraltro molto contenuta – risulta confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso - infondato - va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93
cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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