Lexipedia

Decisione

30.2006.329

Circolare con la vettura alla quale sono state apportate delle modifiche (aumento di potenza motore) senza sottoporla a nuovo esame

31 gennaio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi di tale sua doglianza e rendere plausibile la fondatezza della

censura.

Nel ricorso invocava quindi la

nullità del rilevamento, questa volta, sulla scorta della misurazione avvenuta

il 29 settembre 2006 presso il centro tecnico TCS di Rivera dopo l’intervento

di riprogrammazione della centralina eseguito il 28 agosto 2006. Egli faceva

inoltre riferimento all’art. 97 OETV, secondo il quale un aumento della potenza

del motore di oltre il 20% può essere eseguito soltanto dal costruttore del

veicolo o se egli dichiara che il veicolo si presta alla modifica, per

sostenere che l’aumento ritenuto dall’autorità d’indagine di 13 CV, pari al

5.56% della potenza originaria, è in ogni caso ammesso. Tuttavia, egli

disattende che non gli viene affatto rimproverato un aumento superiore al 20%

della potenza motore, bensì di non aver notificato all’autorità l’intervento testé

citato per esame successivo.

5. Nella fattispecie

concreta tutte le disquisizioni dell’insorgente riguardo i parametri iniziali,

l’aumento effettivo di potenza, i metodi per determinare la potenza del motore

ecc. sono prive di pregio per il giudizio.

E’ pacifico che il ricorrente

ha portato il veicolo alla __________ per una modificazione che aveva lo scopo

di aumentare la potenza del motore. Gli accertamenti effettuati in seguito

hanno provato che un intervento sull’automobile c’è stato. Questi controlli sono

stati eseguiti da un ingegnere esperto del ramo (cfr. rapporto di

contro-osservazioni 25 settembre 2006, pag. 1), per cui non v’è alcun motivo di

dubitare delle competenze dell’esperto collaudatore, né tanto meno delle

modalità della prova, ripetuta per di più una seconda volta (come ammesso dallo

stesso ricorrente). Considerato che la modificazione fatta allestire è atta ad

Considerandi

avere - anche in caso di esigue differenze - ripercussioni sul rumore e

l’emissione dei gas di scarico, la stessa è da classificare come importante e

quindi tale da imporre un esame da parte dell’autorità. Solo così è infatti

possibile stabilire se la vettura è conforme alle prescrizioni di legge e

idonea alla circolazione.

Altrettanto pacifico è che l’insorgente

non ha sottoposto il veicolo al citato controllo e ha circolato con il medesimo

come se nulla fosse. Questo è quanto gli viene rimproverato al di là delle

questioni tecniche che non sono oggetto di discussione (ciò che rende invero

superflua la menzione nella decisione impugnata degli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr).

Inoltre, non è neppure determinante

ai fini del giudizio stabilire se i parametri del veicolo, dopo riprogrammazione

della centralina, siano conformi alle prescrizioni di legge; tale questione,

prettamente tecnica, esula dalle competenze di questo giudice e può essere

vagliata unicamente dall’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione in

applicazione dei margini di tolleranza vigenti; in effetti, quand’anche la

potenza motore risultasse entro i limiti di tolleranza consentiti, ciò non toglie

che la pregressa modifica andava debitamente notificata al fine di stabilire

mediante collaudo la conformità alle prescrizioni di legge. Ciò che invece non

è avvenuto e che, se non fosse stato per il procedimento penale aperto per

presunta truffa nei confronti della società di ottimizzazione per centraline

elettroniche di autovetture __________ SA (nell’ambito del quale il ricorrente

è stato interpellato al fine della raccolta di informazioni preliminari), non

sarebbe verosimilmente mai venuto alla luce.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

6.

La multa inflitta –

peraltro molto contenuta – risulta confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso - infondato - va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93

cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster