30.2006.33
Organizzatore di tombole ritenuto datore di lavoro delle persone che hanno fornito aiuto per le tombole. Gli indennizzi ad esse versati al termine delle tombole vanno considerati salari e sottoposti a
14 marzo 2007Italiano30 min
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Numero d'incarto:
30.2006.33
Data decisione, Autorità:
14.03.2007, TCA
Titolo:
Organizzatore di tombole ritenuto datore di lavoro delle persone che hanno fornito aiuto per le tombole. Gli indennizzi ad esse versati al termine delle tombole vanno considerati salari e sottoposti al prelievo di contributi sociali.Provvedimento né arbitrario né viola buona fede dell'organizzatore.
BUONA FEDE
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
LAVORATORE DIPENDENTE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INDIPENDENTE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI SALARIATO
OBBLIGO DI COLLABORARE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 9 COST
art. 4 LAVS
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 12 LAVS
art. 43 cpv. 3 LPGA
art. 38 OAVS
art. 162 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.33
TB
Lugano
14 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 maggio
2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Dal 1°
gennaio 1997 al febbraio 2006 RI 1 è stato affiliato come datore di lavoro
presso la Cassa CO 1. Dal 1996 al 2006 egli ha organizzato tombole avvalendosi
di diversi collaboratori – volontari e non (doc. A16) -, mentre per gli anni in
questione (2000-2002) l'assicurato
non ha dichiarato salariati alle sue dipendenze (doc. A10).
1.2. Il 3 marzo
2005 (doc. A8) la Cassa ha notificato all'assicurato una decisione di tassazione d'ufficio per il periodo 2000-2002, con cui ha fissato in Fr. 270'198,35 i contributi AVS/AI/IPG che RI 1, in
qualità di datore di lavoro, doveva versare all'amministrazione sulle indennità di Fr. 1'544'000.-
corrisposte ai suoi collaboratori, i quali sono stati considerati come suoi dipendenti
e quindi il salario percepito è stato assoggettato al pagamento degli contributi
sociali.
1.3. Tramite l'avv. RA 1, il 15 marzo 2005 (doc. A6) l'assicurato ha contestato sia la somma
dovuta sia il sistema di calcolo adottato dalla Cassa, nemmeno specificato.
Fatti
I rappresentanti dell'assicurato e dell'amministrazione
si sono incontrati il 1° luglio 2005 (doc. A5). In quell'occasione la Cassa ha spiegato che la
tassazione d'ufficio è stata
allestita sulla base dei dati dell'ufficio delle tombole del Cantone ed analizzando le richieste di
autorizzazione ed i resoconti delle tombole effettuate, poi forniti all'interessato per osservazioni.
Siccome entro il termine fissato l'assicurato non ha comunicato all'amministrazione se manteneva l'opposizione alla decisione di tassazione d'ufficio, essa gli ha inviato una diffida di
pagamento (doc. A3), contestata dal patrocinatore (doc. A2). Il 10 febbraio
2006 (doc. A12) la Cassa ha quindi chiesto a quest'ultimo di trasmettere tutta la documentazione concernente gli
emolumenti serali pagati dall'assicurato
ai suoi collaboratori nell'ambito
dell'organizzazione delle tombole
tenutesi fra il 2000 ed il 2002 compresi. Anche l'ultimo termine fissato dall'amministrazione all'interessato
per produrre la documentazione necessaria è rimasto lettera morta, malgrado vi
fosse l'avvertenza che,
trascorso infruttuoso, l'autorità avrebbe deciso sulla
scorta dei documenti agli atti (doc. A14).
Pertanto, con decisione su opposizione del 29
maggio 2006 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione basandosi sulla sola
documentazione in suo possesso.
1.4. Il 30 giugno
2006 (doc. I) RI 1 ha interposto ricorso al TCA tramite il medesimo patrocinatore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e,
in subordine, il rinvio degli atti alla Cassa affinché "proceda, in
collaborazione con i competenti uffici statali, alla verifica che gli
interessati hanno dichiarato per tassazione i relativi loro redditi conseguiti.".
Inoltre, il ricorrente ha più volte osservato di aver agito in buona fede, di
aver "esercitato per conto di terzi uno specifico mandato" e
che la metodologia adottata dalla Cassa sia stata arbitraria, poiché essa ha
"accettato de facto (o perlomeno per tacito consenso) per molti anni lo
statuto giuridico di mandatario del ricorrente nell'ambito dell'organizzazione di tombole facendo così credere che tutto fosse
regolare dal profilo legale".
1.5. Con risposta
del 16 agosto 2006 (doc. IV) la Cassa ha riassunto la fattispecie, evidenziando
che gli inviti impartiti al ricorrente di consegnare il materiale richiesto non
sono mai stati raccolti dal diretto interessato, perciò la decisione su
opposizione è stata resa sulla base degli atti a disposizione e va, quindi, confermata.
L'insorgente non ha fornito nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in
cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che
produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136
consid. 4b). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza,
si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento
dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003
nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce
alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal ricorrente
per gli anni 2000-2002. Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece
state emanate nel 2005 rispettivamente nel 2006.
Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto
procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative
modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti sono
applicabili le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre
2002.
Nel merito
2.2. È
incontestato che il ricorrente ha svolto l'attività lucrativa di organizzatore
di tombole dal 1997 fino al febbraio 2006 e che nel medesimo periodo è stato
affiliato nella categoria dei datori di lavoro (doc. IV pag. 2 in fondo).
Oggetto del contendere è unicamente la questione di
sapere se l'assicurato possa essere considerato come datore di lavoro delle
persone che operavano insieme a lui in quel contesto.
A norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono
prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di
un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario
determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri
per un tempo determinato o indeterminato.
Considerandi
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia
mercede a dipendenza d'altri.
Per quanto concerne la qualifica dell'attività
esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro
non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una
persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA
dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).
In particolare, insolite costruzioni di diritto
civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non
hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.3
Di principio
si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando
una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige
la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli,
soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere
forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle
Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in
ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La
decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali
il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che
militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa
D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172
consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza
ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi
predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
2.4
Secondo la
giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente
sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato,
utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale
sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese
generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,
RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente
è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica
di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente
quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire
quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è
economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,
è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare
un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a
edizione, pag. 34 segg.; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che
la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice
delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.;
Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag.
63.
il TFA ha precisato:
"
(…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la
qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine
importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des
conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les
références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande
toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité
de l'appréciation fiscale. (…)."
2.5
Il TFA ha
pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente
non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta
d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.
L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di
compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo
principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita
un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata
nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della
qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato
dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura
dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B;
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un assicurato può essere
qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un
altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da
un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V
127).
2.6. Giusta
l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia
domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv.
2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il
salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per
un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei
contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che
paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera
salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un
lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei
salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
2.7. In concreto,
con la querelata decisione la Cassa ha tassato d'ufficio il ricorrente
relativamente agli importi versati al personale impiegato per l'organizzazione
delle tombole. Infatti, l'amministrazione ha ritenuto che negli anni 2000, 2001
e 2002 l'insorgente ha occupato
diverse persone, perciò deve pagare i contributi sociali sulla base dei salari
ad esse versati.
L'assicurato sostiene invece di non poter essere ritenuto
datore di lavoro.
Va a questo proposito rammentato che, di principio,
la Cassa ha rettamente proceduto emanando la tassazione d'ufficio del 3 marzo 2005.
Infatti, l'amministrazione è tenuta ad emettere una tassazione d'ufficio quando
il datore di lavoro non ha versato i contributi, o se non ne ha versati
sufficientemente, vale a dire se non ha né fornito il conteggio dei contributi
né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel tenore applicabile al caso di specie).
Essa, agendo in conformità all'art. 38 OAVS, ha dunque rispettato le norme
applicabili alla fattispecie.
2.8. In uno
scritto alla Cassa (doc. A2), l'insorgente ha argomentato che i "saltuari collaboratori
devono aver personalmente dichiarato all'Autorità fiscale i modesti redditi accessori e pertanto aver assolto
i relativi oneri sociali. Il mio mandante non ha mai trattenuto la quota AVS di
tali collaboratori proprio in ossequio a quanto sopra menzionato, non
considerandosi un datore di lavoro, fino a venuta conoscenza della famosa
sentenza [ndr: STCA del 21 febbraio 2001 nella causa D.M., Inc. n. 30.1999.148]". Con
l'atto ricorsuale l'assicurato ha ribadito di aver sempre informato
il personale saltuariamente impiegato dell'obbligo di dichiarare personalmente all'autorità fiscale le somme incassate nella distribuzione delle cartelle
(doc. I pag. 2 lett. b). Infine, ha sempre creduto che "l'occasionale personale di cui si ha memoria
ha certamente indicato all'Autorità fiscale i modesti redditi conseguiti secondo le direttive
ricevute." (doc. I pag. 2 lett. h), tanto che
lo Stato "con i suoi elevati servizi di controllo ha potuto verificare
le dichiarazioni del personale avventizio e occasionale" (doc. I pag.
2 lett. i).
In merito a queste ultime affermazioni, il TCA osserva che le stesse non hanno alcuna
pertinenza con la procedura in discussione, siccome sub iudice è il
mancato versamento dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF sulle indennità
corrisposte ai collaboratori, non la mancata dichiarazione fiscale nei rispettivi
redditi delle somme incassate da queste stesse persone grazie alle tombole.
In questo senso, anche le ulteriori obiezioni
dell'assicurato concernono
sempre ed unicamente l'aspetto
fiscale della questione, ovvero le singole dichiarazioni fiscali di ognuno dei collaboratori
– a pagamento, e non i volontari – per quanto concerne le somme ricevute dal
ricorrente. A dire di quest'ultimo,
le persone implicate erano "consapevoli che in ogni caso lo Stato aveva
il controllo generale dell'economicità di ogni tombola essendo in possesso di ogni singolo
rendiconto. In effetti a tombola avvenuta l'Autorità preposta riceve subito tutte le informazioni mediante l'allestimento del rendiconto sui formulari
ufficiali." (doc. I pag. 2 lett. l) e mai lo
Stato, ricevuti i suoi formulari ufficiali a chiusura della singola tombola, ha
espresso specifiche obiezioni nel corso degli anni (doc. I pag. 2 lett. g).
Pertanto, queste argomentazioni non hanno
attinenza con la tematica trattata e sono quindi infondate.
2.9. Con la
liquidazione degli importi di loro spettanza al momento della chiusura di ogni
serata di tombola, l'insorgente
ha creduto di aver facilitato di gran lunga il proprio lavoro, in
considerazione, soprattutto, dell'occasionale e saltuaria collaborazione delle persone interessate e,
non di meno, della praticità organizzativa e burocratica di ogni tombola (doc.
I pag. 2 lett. c), che implicava di "non dover allestire specifiche
tabelle di natura contabile, amministrativa e fiscale per le persone di cui
sopra, operazione costosa e certamente infruttuosa per i beneficiari delle tombole;"
(doc. I pag. 2 lett. g). Di conseguenza, egli non ha ritenuto di dover
registrare i nominativi delle persone che contribuivano a fornire assistenza e
prestazioni nelle singole serate di tombola, comprese anche le persone che
lavoravano a titolo gratuito (doc. I pag. 2 lett. f).
Inoltre, a sua discolpa il ricorrente ha
evidenziato che i formulari ufficiali che riempiva per ottenere l'autorizzazione ad organizzare tombole
indicavano sì delle condizioni da rispettare, ma nulla enunciavano riguardo
agli obblighi in materia di contributi sociali (doc. I pag. 2 lett. d). Difatti,
egli non ha mai ricevuto informazioni riguardanti lo statuto giuridico di un
organizzatore di tombole nei confronti di un ente sociale né è stato oggetto di
specifiche richieste di pagamento in tal senso (doc. I pag. 2 lett. m).
Il ricorrente ha quindi chiesto la tutela della
sua buona fede, in virtù "della consolidata prassi in vigore da
moltissimi anni e anche spesso della partecipazione gratuita di personale
proveniente dagli stessi richiedenti l'autorizzazione" per organizzare le tombole
(doc. I pag. 2 lett. e). Il mandato specifico espletato per conto di terzi per
tanti anni fondandosi su una prassi sempre accettata dagli enti statali non
può, all'improvviso, essere
contestato dalla Cassa di compensazione a discapito di assicurati in buona fede.
Vi sarebbe dunque arbitrarietà nella metodologia adottata dall'amministrazione, giacché il ricorrente
sarebbe stato ingannato "dalle mancate informazioni dall'intempestività degli interventi della Cassa
nel corso dei lunghissimi anni di attività del ricorrente, con ciò provocando
erronee situazioni che fanno ritenere l'avverarsi di un classico caso di un "venire contra factum
proprium" non tollerato dai nostri principi giuridici amministrativi" (doc. I pag. 4). E ciò, tutt'al più se si pone mente che il cambio di prassi è avvenuto soltanto a
seguito di una recente sentenza di questo stesso TCA.
2.10. Secondo la
giurisprudenza un provvedimento è arbitrario e viola quindi l'art. 9 Cost. fed. qualora disattenda gravemente
una regola di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso o
contraddica in modo urtante il sentimento di equità. La violazione deve essere
manifesta e riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il
solo fatto che appaia concepibile o persino preferibile una soluzione diversa. Un
provvedimento deve infine essere annullato solo se è arbitrario nel suo
risultato, ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili oppure ove esso
non è motivato (STFA del 20 aprile 2006 nella causa M., H 57/04; DTF 129 I 9
consid. 2.1, DTF 129 I 58 consid. 4, DTF 127 I 41 consid. 2a). Per arbitrarietà
ci si scosta dalla soluzione scelta dall'istanza precedente solo se essa risulta del tutto insostenibile o
destituita di fondamento serio e oggettivo ed inoltre quando il giudizio
impugnato è arbitrario nel suo risultato e non solo nella motivazione (STFA del
27 novembre 2006 nelle cause M.A.T., I 452/05 e I 456/05; DTF 130 I 360 consid.
3.2 e riferimenti).
Il principio della buona fede, anch'esso sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in
particolare di esigere che l'amministrazione
rispetti le promesse fatte e che eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea
possono obbligare l'amministrazione
a concedere ad un amministrato un vantaggio contrario alla legge se le seguenti
condizioni cumulative sono riunite:
1. l'autorità è
intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone;
2. l'autorità ha agito
entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro
tali limiti;
3. l'amministrato non
ha potuto rendersi immediatamente conto dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
4. facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio;
5. da quando l'informazione
è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 127 I 36
consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223).
La tutela della buona fede non presuppone
tuttavia sempre l'esistenza di
un'informazione o di una decisione
sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere
invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un
comportamento dell'amministrazione
suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111 Ib 124 consid. 4). In
tale evenienza, tuttavia, l'assicurato
non può, conformemente all'art.
3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si
imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (RAMI
1999 KV 97 pag. 525 consid. 4b).
2.11. Nel
caso in questione, si è in presenza di una decisione
amministrativa resa il 3 marzo 2005 sulla scorta di accertamenti eseguiti dalla
Cassa di compensazione. Su tali basi, quest'ultima ha fissato i contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal datore di lavoro, qui ricorrente.
L'obbligo, per una Cassa, di procedere al controllo di un datore
di lavoro si presenta ogni quattro anni (art. 162 OAVS). Per prassi, la Cassa CO
1 esegue queste revisioni soltanto quando i salari versati ai dipendenti di una
ditta raggiungono l'ammontare di Fr. 200'000.-. In specie, sebbene l'assicurato
fosse affiliato come datore di lavoro sin dal 1997, tuttavia egli non ha mai
segnalato di avere dei salariati alle sue dipendenze – almeno negli anni in
discussione (doc. A10). Per tale ragione la Cassa non ha effettuato in
precedenza un controllo della sua posizione.
Gli scritti agli atti, datati 8 e 17 aprile 2003 (docc. A11a ed
A11b), dimostrano soltanto che già a quel momento la Cassa aveva intrapreso i
passi necessari volti a determinare lo statuto contributivo dell'assicurato. Ma
l'elemento fondamentale per stabilire l'eventuale violazione del principio
della tutela della buona fede dell'insorgente va fatto risalire all'emanazione
della prima decisione formale dell'amministrazione che fissa lo statuto del
ricorrente, ovvero all'unico momento topico, che in concreto si fissa al marzo
2005. Questa decisione, impugnata dall'assicurato,
costituisce in realtà la prima revisione a cui esso è stato sottoposto
in qualità di datore di lavoro.
Visto quanto precede, l'insorgente non è dunque legittimato ad
invocare il rispetto della buona fede, siccome in precedenza non v'è stata
alcuna altra decisione di una Cassa di compensazione che possa averlo indotto
in errore.
Non avendolo così mai sottoposto ad un controllo
qualificandolo come indipendente, nemmeno si può sostenere che la Cassa di compensazione
abbia fornito al ricorrente delle informazioni errate riguardo alla propria qualificazione
ed a quella dei suoi collaboratori.
Apparendo dunque per la prima volta, solo in
questa occasione, il nome dell'insorgente
come quello di un datore di lavoro a tutti gli effetti, non è di conseguenza
lecito ammettere che vi sia stata una violazione della sua buona fede.
E neppure v'è stato un comportamento arbitrario da parte della Cassa di
compensazione resistente nell'averlo ritenuto quale datore di lavoro delle
persone salariate che hanno collaborato con lui nella realizzazione di tombole
negli anni 2000, 2001 e 2002, e che quindi devono essere considerate come suoi
dipendenti.
Con la fissazione dei contributi sociali dovuti
dal ricorrente sui salari versati ai propri collaboratori, considerati
dipendenti, la Cassa non ha affatto agito arbitrariamente, non ha modificato inaspettatamente
la propria prassi in materia di affiliazione di persone che organizzano tombole,
basandosi sulla sentenza di questo Tribunale emanata il 21 febbraio 2001 nella
causa D.M. (Inc. n. 30.1999.148). Questo giudizio ha infatti semplicemente
precisato la giurisprudenza già allora in vigore sulla qualifica di
dipendente/indipendente di una persona che esercita un'attività lucrativa, applicandola al contesto di una persona
organizzatrice di tombole. In sé, questo Tribunale non ha modificato nulla.
Quindi, riferendosi a tali principi
giurisprudenziali, la Cassa di compensazione non ha adottato un provvedimento
arbitrario, ovvero non ha violato un principio giuridico chiaro ed indiscusso.
Il risultato a cui è giunta l'amministrazione
(qualifica di datore di lavoro dell'assicurato, con conseguente assoggettamento ai contributi sociali
delle indennità versate ai suoi collaboratori per le prestazioni svolte a
favore dello stesso) non può dunque essere ritenuto come insostenibile,
giacché, per contro, esso è pienamente corretto.
In conclusione, non v'è stato nessun cambiamento da parte della
Cassa di compensazione del modo di eseguire le revisioni degli organizzatori di
tombole, che in tale veste possono pertanto essere qualificati come datori di
lavoro. L'amministrazione ha unicamente voluto ricordare agli interessati che dovevano
continuare a seguire ed a rispettare la prassi allora vigente. La buona fede
del ricorrente non può quindi essere riconosciuta.
2.12. Riguardo alla
correttezza della soluzione a cui è giunta la Cassa, questo Tribunale evidenzia
che la documentazione che essa ha raccolto porta a qualificare le persone che
hanno fornito aiuto al ricorrente durante le serate in cui egli organizzava le
tombole come suoi dipendenti e, conseguentemente, a qualificarlo come loro
datore di lavoro.
A questo proposito, occorre qui ricordare che la
procedura in materia di assicurazioni sociali, e quindi anche davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali, è retta dal principio inquisitorio
(STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001
nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V
195 consid. 2 con riferimenti). Il Tribunale accerta quindi d’ufficio,
con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le
prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare
all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e
completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato,
ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF
125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungs-verfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di
motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella
misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate
dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse
rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V
264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra
diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove
quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht
dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht
(weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal
dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il
principio generale secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un
fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata
prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non
disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
A parere del TFA
(sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
"
(…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)"
2.13. La
giurisprudenza esposta ha concluso che occorre sì dare seguito al principio
inquisitorio; tuttavia, non va dimenticato che la parte che da un fatto vuole
trarre un diritto ne debba apportare la prova, quindi che collabori con le
autorità nella ricerca dei mezzi di prova; altrimenti, ne sopporta le
conseguenze.
Alla fattispecie in esame viene inoltre in aiuto
l'art. 43 cpv. 3 LPGA, che
prevede espressamente che se l'assicurato
che pretende prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiuta in modo ingiustificato di compiere il suo
dovere d'informare o di
collaborare, l'assicuratore
può, dopo diffida scritta ed avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo
aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l'inchiesta e decidere
di non entrare in materia.
Dall'istruttoria effettuata dalla Cassa (docc. A10-A16) è emerso che malgrado
ne abbia avuto, più volte, la possibilità, il ricorrente non ha mai apportato
le prove per confutare le tesi della controparte, sebbene l'amministrazione medesima gliele abbia chieste
in più occasioni (docc. A5 e A12) e l'abbia pure espressamente avvertito che, trascorso infruttuoso l'ennesimo termine fissatogli, essa avrebbe
deciso unicamente sulla base della documentazione agli atti (doc. A14).
Va inoltre evidenziato che anche in sede
ricorsuale l'insorgente non ha
fornito nuovi elementi probatori, né con l'atto di ricorso stesso (doc. I) né tanto meno con la possibilità
offertagli di produrre al TCA ulteriori
mezzi di prova dopo la risposta di causa della Cassa di compensazione (doc. V).
In queste circostanze, il ricorrente sopporta le
conseguenze della resa di un giudizio sulla scorta della documentazione
acquisita dall'autorità di
prima istanza.
Dall'abbondante documentazione di cui l'amministrazione è entrata in possesso tramite
il preposto ufficio cantonale (docc. A15 e A16), essa ha tratto un resoconto molto
dettagliato riguardante la data esatta in cui si sono svolte le tombole, l'associazione che le ha
"commissionate" al ricorrente, l'ammontare delle spese del personale che l'assicurato si è preso a carico ad ogni serata, il compenso che egli
stesso ha incassato come organizzatore, il totale delle entrate incassate per
ognuna delle tombole svolte e l'utile che la società promotrice delle tombole ha realizzato.
V'è inoltre una tabella che riassume la situazione di ogni anno dal
1996 al 2003 elencando il nome dell'associazione, le spese avute per il personale, il compenso totale
che l'assicurato ha incassato
organizzando tombole per quella o quell'altra società, il numero di tombole allestite per una o per l'altra associazione, la cifra d'affari e l'utile realizzati.
Analizzando questi resoconti si può osservare che,
per quanto di pertinenza con la tematica in oggetto, a dipendenza del numero di
eventi organizzati, le spese per il personale erano piuttosto ingenti sull'arco di un anno. Inoltre, il personale a
cui il ricorrente faceva capo veniva retribuito, sempre ed unicamente dal
citato organizzatore, con parte dell'incasso lordo conseguito proprio con le tombole.
Le associazioni non pagavano nulla alle persone che, sotto la direzione
dell'assicurato, contribuivano alla riuscita di ogni singola serata dedicata
alle tombole.
Ciò che importa in concreto è dunque il grado di
subordinazione delle persone che hanno collaborato con l'assicurato nei di lui confronti,
poiché tale situazione ha comportato che le stesse hanno ricevuto la propria remunerazione
direttamente dal ricorrente. Non è invece rilevante che l'insorgente abbia
pagato il personale con i soldi incassati dalle varie associazioni grazie allo
svolgimento delle tombole.
Dagli inserti raccolti dalla Cassa risulta quindi
che le ivi citate associazioni hanno indicato in RI 1 il punto cardine di ogni tombola
da esse promossa: egli era infatti l'unico organizzatore cui facevano capo i
collaboratori intervenuti nelle singole serate. Il suo nome compare sugli
appositi formulari che fungevano da resoconto e che l'assicurato stesso compilava ed inviava alla
preposta autorità cantonale dopo ogni tombola.
In conclusione, dagli elementi messi a
disposizione dalla Cassa che, va messo in rilievo, non sono stati contestati
dal ricorrente ma, anzi, sono addirittura stati almeno parzialmente confermati
dall'interessato in occasione
dell'udienza avuta con i
responsabili dell'amministrazione
stessa (doc. A5), risulta in tutta evidenza un'attività lucrativa di
tipo dipendente da parte delle persone a cui faceva capo il ricorrente.
Va tuttavia evidenziato che esse, considerato il tipo
di attività svolta, erano comunque libere di svolgere eventualmente la stessa
attività per altri oppure una diversa occupazione altrove e, per tali altre
attività, di essere, se del caso, qualificate in altro modo nell'ambito della
LAVS.
L'insorgente deve pertanto essere considerato come un datore di lavoro
almeno per il periodo in esame (anni 2000-2002) ed in quanto tale essere
affiliato presso la Cassa di compensazione.
Il ricorso va quindi respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. La
presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare
il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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