30.2006.330
Mettere in circolazione un veicolo al quale sono state apportate delle modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporlo a nuovo esame (elemento soggettivo)
31 gennaio 2008Italiano7 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2006.330
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, PRPEN
Titolo:
Mettere in circolazione un veicolo al quale sono state apportate delle modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporlo a nuovo esame (elemento soggettivo)
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 29 LCSTR
art. 103 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 OETV
art. 219 cpv. 2 let. f OETV
Incarto
n.
30.2006.330
27776/608
Bellinzona
31
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 novembre 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
17 novembre 2006 n. 27776/608 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 18 dicembre 2006
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 17 novembre 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha messo in
circolazione il veicolo TI __________ al quale sono state apportate delle
modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporlo a nuovo esame”.
Fatti accertati il 14 luglio
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2
OETV.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con
comunicazione 18 dicembre 2006 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
La ricorrente – in un unico
gravame sottoscritto anche dal marito, multato con decisione separata - lamenta
anzitutto un’asserta violazione del suo diritto di essere sentita nella misura
in cui il rapporto di contravvenzione non menziona gli articoli di legge
violati; inoltre l’autorità inquirente avrebbe, a suo dire, più volte
modificato l’addebito mossole. Sennonché le numerose comparse scritte e le
articolate argomentazioni ivi contenute attestano che ella ha compreso
perfettamente l’infrazione contestatale, ossia quella di aver tollerato una
modifica alla centralina al fine di aumentare la potenza del motore (come
accertato della polizia cantonale, la quale non è tenuta a elencare gli
articoli di legge nel proprio rapporto di contravvenzione, purché sia chiaro
l’addebito), senza sottoporla a nuovo esame prima di ogni ulteriore impiego,
ovvero senza notificare alcunché alla compente autorità di collaudo (qualifica
giuridica della fattispecie secondo l’autorità di prime cure). Di conseguenza
non è data alcuna violazione del suo diritto di essere sentita.
Ella invoca inoltre un
presunto vizio di forma, a causa di un errore riportato nel rapporto di
contravvenzione circa l’orario dell’infrazione (ore 11.00 anziché ore 14.00).
Tuttavia, trattandosi di una svista facilmente riconoscibile, la stessa non è
tale da mettere in dubbio le circostanze di tempo dell’infrazione e quindi da
inficiare la procedura.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 29 LCStr i
veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e
conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che
le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i
passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la
strada non venga danneggiata.
Per l’art. 13 cpv. 3 LCStr
il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a
un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che
esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.
In particolare, l’art. 34 cpv.
2.
OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di
immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli modificati
devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego,
segnatamente in caso di interventi che modificano le emissioni di gas di
scarico o di rumori, in questo caso deve essere provato che sono osservate le
prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima
messa in circolazione (lett. c); egli deve inoltre notificare alla medesima
autorità altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione (cpv. 3).
Il Consiglio federale può
comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione
alla presente legge (art. 103 cpv. 1 LCStr).
Per l’art. 219 cpv. 2 lett. f
OETV è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa,
chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è
necessaria una notificazione.
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver
messo in circolazione il veicolo TI__________ al quale sono state apportate
delle modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporlo a nuovo esame. La
decisione si basa sul rapporto di contravvenzione 2 agosto 2006 della Polizia
cantonale, dal quale risulta che è stata eseguita una modifica alla centralina,
con aumento della potenza motore (potenza rilevata CV 247 / 181.8 kW a fronte
di una potenza originale di CV 234 / 172 kW).
4.
La ricorrente, avendo
sottoscritto lo stesso gravame presentato dal marito nel parallelo procedimento
di cui all’incarto __________, contesta in sostanza la validità
dell’accertamento eseguito il 14 luglio 2006 presso il banco prova a rulli del
centro professionale UPSA di Biasca, argomentazione di per sé irrilevante ai
fini del giudizio, nella misura in cui decisivo è il fatto che il veicolo sia
stato sottoposto a una modifica essenziale, senza che la stessa sia stata
notificata all’autorità proposta al collaudo volto a verificare se siano ancora
rispettati i parametri di legge.
Tuttavia, dagli atti si evince
che ella non era al corrente della modifica eseguita dal marito per opera della
__________ SA, circostanza che non è invero stata rimessa in discussione. Nel
rapporto di contro-osservazioni 25 settembre 2006 l’agente denunciante asseriva
infatti che “il __________ confermava in effetti di aver provveduto (all’insaputa
della moglie detentrice del veicolo come da lui dichiarato al telefono) ad
effettuare una modifica alla centralina”.
Certo, ci si può chiedere se
in qualità di moglie ella non potesse o dovesse ragionevolmente avere conoscenza
degli interventi di modifica operati dal marito sul veicolo a lei intestato. Tuttavia,
agli atti non vi sono indizi in tal senso, poiché la questione non è stata
approfondita, né tanto meno, a mente di questo giudice, la modifica poteva
essere facilmente scoperta dalla ricorrente.
Di conseguenza, a prescindere
dalle varie congetture contenute nel gravame circa la potenza originale del
motore e dalla pretesa nullità della misurazione eseguita al centro UPSA di Biasca,
occorre concludere che difetta l’aspetto soggettivo dell’infrazione, né può
essere rimproverata alla ricorrente qualsivoglia negligenza. La stessa deve pertanto
essere prosciolta dall’addebito mossole e la decisione impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame non
si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93
cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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