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Decisione

30.2006.330

Mettere in circolazione un veicolo al quale sono state apportate delle modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporlo a nuovo esame (elemento soggettivo)

31 gennaio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 17 novembre 2006 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha messo in

circolazione il veicolo TI __________ al quale sono state apportate delle

modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporlo a nuovo esame”.

Fatti accertati il 14 luglio

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2

OETV.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 con

comunicazione 18 dicembre 2006 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

La ricorrente – in un unico

gravame sottoscritto anche dal marito, multato con decisione separata - lamenta

anzitutto un’asserta violazione del suo diritto di essere sentita nella misura

in cui il rapporto di contravvenzione non menziona gli articoli di legge

violati; inoltre l’autorità inquirente avrebbe, a suo dire, più volte

modificato l’addebito mossole. Sennonché le numerose comparse scritte e le

articolate argomentazioni ivi contenute attestano che ella ha compreso

perfettamente l’infrazione contestatale, ossia quella di aver tollerato una

modifica alla centralina al fine di aumentare la potenza del motore (come

accertato della polizia cantonale, la quale non è tenuta a elencare gli

articoli di legge nel proprio rapporto di contravvenzione, purché sia chiaro

l’addebito), senza sottoporla a nuovo esame prima di ogni ulteriore impiego,

ovvero senza notificare alcunché alla compente autorità di collaudo (qualifica

giuridica della fattispecie secondo l’autorità di prime cure). Di conseguenza

non è data alcuna violazione del suo diritto di essere sentita.

Ella invoca inoltre un

presunto vizio di forma, a causa di un errore riportato nel rapporto di

contravvenzione circa l’orario dell’infrazione (ore 11.00 anziché ore 14.00).

Tuttavia, trattandosi di una svista facilmente riconoscibile, la stessa non è

tale da mettere in dubbio le circostanze di tempo dell’infrazione e quindi da

inficiare la procedura.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 29 LCStr i

veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e

conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che

le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i

passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la

strada non venga danneggiata.

Per l’art. 13 cpv. 3 LCStr

il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a

un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che

esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.

In particolare, l’art. 34 cpv.

2.

OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di

immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli modificati

devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego,

segnatamente in caso di interventi che modificano le emissioni di gas di

scarico o di rumori, in questo caso deve essere provato che sono osservate le

prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima

messa in circolazione (lett. c); egli deve inoltre notificare alla medesima

autorità altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione (cpv. 3).

Il Consiglio federale può

comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione

alla presente legge (art. 103 cpv. 1 LCStr).

Per l’art. 219 cpv. 2 lett. f

OETV è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa,

chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è

necessaria una notificazione.

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver

messo in circolazione il veicolo TI__________ al quale sono state apportate

delle modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporlo a nuovo esame. La

decisione si basa sul rapporto di contravvenzione 2 agosto 2006 della Polizia

cantonale, dal quale risulta che è stata eseguita una modifica alla centralina,

con aumento della potenza motore (potenza rilevata CV 247 / 181.8 kW a fronte

di una potenza originale di CV 234 / 172 kW).

4.

La ricorrente, avendo

sottoscritto lo stesso gravame presentato dal marito nel parallelo procedimento

di cui all’incarto __________, contesta in sostanza la validità

dell’accertamento eseguito il 14 luglio 2006 presso il banco prova a rulli del

centro professionale UPSA di Biasca, argomentazione di per sé irrilevante ai

fini del giudizio, nella misura in cui decisivo è il fatto che il veicolo sia

stato sottoposto a una modifica essenziale, senza che la stessa sia stata

notificata all’autorità proposta al collaudo volto a verificare se siano ancora

rispettati i parametri di legge.

Tuttavia, dagli atti si evince

che ella non era al corrente della modifica eseguita dal marito per opera della

__________ SA, circostanza che non è invero stata rimessa in discussione. Nel

rapporto di contro-osservazioni 25 settembre 2006 l’agente denunciante asseriva

infatti che “il __________ confermava in effetti di aver provveduto (all’insaputa

della moglie detentrice del veicolo come da lui dichiarato al telefono) ad

effettuare una modifica alla centralina”.

Certo, ci si può chiedere se

in qualità di moglie ella non potesse o dovesse ragionevolmente avere conoscenza

degli interventi di modifica operati dal marito sul veicolo a lei intestato. Tuttavia,

agli atti non vi sono indizi in tal senso, poiché la questione non è stata

approfondita, né tanto meno, a mente di questo giudice, la modifica poteva

essere facilmente scoperta dalla ricorrente.

Di conseguenza, a prescindere

dalle varie congetture contenute nel gravame circa la potenza originale del

motore e dalla pretesa nullità della misurazione eseguita al centro UPSA di Biasca,

occorre concludere che difetta l’aspetto soggettivo dell’infrazione, né può

essere rimproverata alla ricorrente qualsivoglia negligenza. La stessa deve pertanto

essere prosciolta dall’addebito mossole e la decisione impugnata annullata.

Visto l’esito del gravame non

si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93

cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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