30.2006.337
Posteggiare su un fondo privato debitamente segnalato
20 agosto 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2006.337
Data decisione, Autorità:
20.08.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggiare su un fondo privato debitamente segnalato
PARCHEGGIO
art. 375bis CPS
art. 375ter CPS
Incarto
n.
30.2006.337
28983/690
Bellinzona
20
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 dicembre 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
24 novembre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 13 dicembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 24
novembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre a tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha illecitamente fatto
uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace”.
Fatti accertati il 25 ottobre
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione con osservazioni 13 dicembre 2006 propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 375bis
CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei
veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova
l’immobile (cpv. 1), il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte
procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in
loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr.
20.
- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).
In caso di violazione del
divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il
termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere
per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375
ter cpv. 2 CPC).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle norme appena
citate – di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo
TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso
autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 25 ottobre 2006
alle ore 10.30.
La decisione impugnata si basa
sul rapporto di denuncia datato 26 ottobre 2006 presentato dalla __________ AG,
proprietaria del fondo in questione, rappresentata dal signor __________, e
corredato dalla documentazione fotografica attestante la presenza del veicolo
della multata sull’area riservata ai clienti del centro commerciale,
caratterizzata dalla tipica pavimentazione in sagomati.
4.
La ricorrente non
contesta di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma si limita a
giustificare il proprio agire, asserendo, in particolare, che durante le pause
lavorative, rispettivamente fuori dai turni di lavoro, approfitta della
presenza di negozi per i propri acquisti personali, per cui necessita della
vettura nelle vicinanze al fine di depositarvi la merce. In sostanza fa valere che,
oltre a essere dipendente del centro commerciale, è anche cliente del medesimo
e si ritiene quindi autorizzata a usufruire dei posteggi riservati alla clientela.
5.
Nelle osservazioni 10
novembre 2006 il denunciante fa riferimento a “delle disposizioni che sono
valide per tutto il personale del centro e che vanno dunque rispettate”.
Malgrado non sia dato sapere con esattezza quali siano queste disposizioni, si
può desumere dalle osservazioni dell’insorgente al rapporto di denuncia che i
dipendenti del centro commerciale non sono autorizzati a far uso dei posteggi
riservati alla clientela. La medesima ammette infatti che “siamo fortunati
anche perché ci sono stati messi a disposizione dei parcheggi (su un terreno
sterrato soprannominato “palude”) più o meno a sufficienza per tutti” (cfr.
osservazioni 7 novembre 2006, pag. 2).
Appare quindi chiara la
volontà dei proprietari di interdire l’utilizzo ai dipendenti dei posteggi a
beneficio dei clienti del centro commerciale. A tal proposito è necessario
sottolineare come l’argomentazione secondo cui l’insorgente, utilizzando il
tempo libero per effettuare i propri acquisti personali (trattasi, tra l’altro,
principalmente di prodotti alimentari o altri articoli non pesanti), deve
essere considerata quale cliente del centro commerciale, sia infondata. Si
tratta infatti di un’attività accessoria – e come ammesso dalla stessa, svolta
in loco per comodità e convenienza – rispetto a quella per cui la ricorrente si
reca presso il centro commerciale, con la conseguenza che non le permette di
rientrare nella cerchia di persone autorizzate a far uso dei posteggi oggetto
della fattispecie. Si noti dipoi che nel gravame essa si lamenta di dover
pagare una multa semplicemente “per essere andata a lavorare”, senza accennare
al fatto di aver effettuato acquisti. Ma anche qualora fosse stato il caso, la
facoltà di usufruire dei parcheggi riservati alla clientela è valida unicamente
per il lasso di tempo in cui l’insorgente effettua i propri acquisti. Lasciando
il proprio veicolo in tali spazi anche durante l’attività lavorativa, la
ricorrente - come, del resto, le altre colleghe multate per lo stesso motivo -
va oltre quanto consentito, commettendo l’infrazione ascrittale dall’autorità
di prime cure.
Per il resto, l’insorgente non
evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi
dalla decisione impugnata.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375 ter CPC;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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