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Decisione

30.2006.337

Posteggiare su un fondo privato debitamente segnalato

20 agosto 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 24

novembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre a tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

“Ha illecitamente fatto

uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato

debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di

pace”.

Fatti accertati il 25 ottobre

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione con osservazioni 13 dicembre 2006 propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 375bis

CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia

indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei

veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova

l’immobile (cpv. 1), il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte

procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in

loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a

scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr.

20.

- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).

In caso di violazione del

divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il

termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere

per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375

ter cpv. 2 CPC).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle norme appena

citate – di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo

TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso

autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 25 ottobre 2006

alle ore 10.30.

La decisione impugnata si basa

sul rapporto di denuncia datato 26 ottobre 2006 presentato dalla __________ AG,

proprietaria del fondo in questione, rappresentata dal signor __________, e

corredato dalla documentazione fotografica attestante la presenza del veicolo

della multata sull’area riservata ai clienti del centro commerciale,

caratterizzata dalla tipica pavimentazione in sagomati.

4.

La ricorrente non

contesta di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma si limita a

giustificare il proprio agire, asserendo, in particolare, che durante le pause

lavorative, rispettivamente fuori dai turni di lavoro, approfitta della

presenza di negozi per i propri acquisti personali, per cui necessita della

vettura nelle vicinanze al fine di depositarvi la merce. In sostanza fa valere che,

oltre a essere dipendente del centro commerciale, è anche cliente del medesimo

e si ritiene quindi autorizzata a usufruire dei posteggi riservati alla clientela.

5.

Nelle osservazioni 10

novembre 2006 il denunciante fa riferimento a “delle disposizioni che sono

valide per tutto il personale del centro e che vanno dunque rispettate”.

Malgrado non sia dato sapere con esattezza quali siano queste disposizioni, si

può desumere dalle osservazioni dell’insorgente al rapporto di denuncia che i

dipendenti del centro commerciale non sono autorizzati a far uso dei posteggi

riservati alla clientela. La medesima ammette infatti che “siamo fortunati

anche perché ci sono stati messi a disposizione dei parcheggi (su un terreno

sterrato soprannominato “palude”) più o meno a sufficienza per tutti” (cfr.

osservazioni 7 novembre 2006, pag. 2).

Appare quindi chiara la

volontà dei proprietari di interdire l’utilizzo ai dipendenti dei posteggi a

beneficio dei clienti del centro commerciale. A tal proposito è necessario

sottolineare come l’argomentazione secondo cui l’insorgente, utilizzando il

tempo libero per effettuare i propri acquisti personali (trattasi, tra l’altro,

principalmente di prodotti alimentari o altri articoli non pesanti), deve

essere considerata quale cliente del centro commerciale, sia infondata. Si

tratta infatti di un’attività accessoria – e come ammesso dalla stessa, svolta

in loco per comodità e convenienza – rispetto a quella per cui la ricorrente si

reca presso il centro commerciale, con la conseguenza che non le permette di

rientrare nella cerchia di persone autorizzate a far uso dei posteggi oggetto

della fattispecie. Si noti dipoi che nel gravame essa si lamenta di dover

pagare una multa semplicemente “per essere andata a lavorare”, senza accennare

al fatto di aver effettuato acquisti. Ma anche qualora fosse stato il caso, la

facoltà di usufruire dei parcheggi riservati alla clientela è valida unicamente

per il lasso di tempo in cui l’insorgente effettua i propri acquisti. Lasciando

il proprio veicolo in tali spazi anche durante l’attività lavorativa, la

ricorrente - come, del resto, le altre colleghe multate per lo stesso motivo -

va oltre quanto consentito, commettendo l’infrazione ascrittale dall’autorità

di prime cure.

Per il resto, l’insorgente non

evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi

dalla decisione impugnata.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375 ter CPC;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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