30.2006.34
Luogo di assoggettamento al pagamento dei contributi sociali di un cittadino di un Paese dell'UE, residente in Svizzera senza esercitarvi un'attività lucrativa ed imposto secondo il dispendio, che lav
21 settembre 2006Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2006.34
Data decisione, Autorità:
21.09.2006, TCA
Titolo:
Luogo di assoggettamento al pagamento dei contributi sociali di un cittadino di un Paese dell'UE, residente in Svizzera senza esercitarvi un'attività lucrativa ed imposto secondo il dispendio, che lavora nell'UE.
GLOBALISTA
LEX LOCI LABORIS
PERSONA DOMICILIATA IN SVIZZERA CHE LAVORA ALL'ESTERO
art. 13 cpv. 1 CEE1408/71
art. 14 cpv. 2 let. bii CEE1408/71
art. 1a cpv. 1 let. a LAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.34
cs
Lugano
21 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 giugno
2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1,
cittadino __________, nato nel __________, beneficiario di un permesso __________,
residente a __________, non esercita attività lucrativa in Svizzera, ma è membro
del Consiglio di amministrazione e della direzione di un’azienda con sede in __________.
Nel nostro Paese beneficia della tassazione globale calcolata secondo un
dispendio di fr. 400'000 all’anno.
Con
decisione provvisoria del 28 febbraio 2006, confermata tramite decisione su
opposizione dell’8 giugno 2006, l’interessato è stato affiliato quale persona
senza attività lucrativa e il suo contributo per il 2006 è stato calcolato
sulla base di una sostanza determinante di fr. 4'000'000 (fr. 400'000 X 20 :
2), per un ammontare di fr. 10'302 comprese le spese amministrative.
1.2. Contro la
decisione su opposizione RI 1, rappresentato dalla RA 1, è tempestivamente
insorto, facendo valere di non dover essere affiliato in Svizzera in quanto
attivo in __________ fino al 28 febbraio 2006 ed in __________ dal 1. marzo
2006. In virtù dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone
e dei formulari E 101 allegati, da cui emerge il pagamento dei contributi
sociali in __________, rispettivamente in __________, il ricorrente ritiene di
dover essere esonerato dall’affiliazione all’assicurazione sociale del nostro
Paese (doc. I).
1.3. Con risposta
del 14 luglio 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso a motivo che “anche
se l’assicurato è consulente della __________ (__________) e membro del
consiglio di amministrazione di __________ (__________), funzioni che svolge al
di fuori della Svizzera, in virtù dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS, deve essere
affiliato in Svizzera, poiché tuttavia non lavora nel nostro paese e paga le
imposte secondo il dispendio. Il ricorrente in virtù dell’art. 6ter OAVS,
secondo il quale sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi
d’attività lucrativa esteri che pervengono ad una persona domiciliata nella
Svizzera che paga l’imposta secondo il dispendio giusta l’art. 14 LIFD, va
affiliata quale persona senza attività lucrativa e il contributo va stabilito
sulla base dell’importo delle spese stimato per il calcolo secondo il dispendio
(art. 29 cpv. 5 OAVS).” (doc. III).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se un cittadino di un Paese dell’Unione
Europea, domiciliato in Svizzera, dove beneficia del regime fiscale del “redditiere”
e che esercita attività lucrativa in uno o più Paesi dell’Unione Europea, va
affiliato in Svizzera quale persona senza attività lucrativa.
2.2. Sono
assicurate in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera
(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso
femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
Il 1°
giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di
seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento
(CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità",
modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N.
1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento
(CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle
persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la
Svizzera dall'altra parte.
Il
regolamento (CE) 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone
assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività
professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) 1408/71, cfr. anche l'articolo
dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera
circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai
rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr.
P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur
l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur
la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la
sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).
2.3. Le Direttive
sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività
lucrativa (DIN), edite dall'UFAS, prevedono al n. 1068 che il reddito delle
persone che pagano l'imposta secondo il dispendio non è soggetto a
contribuzione in quanto tale, poiché tali persone sono considerate come
assicurati senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Il 1. aprile 2006 è stato completato con il
seguente tenore:
"
Sont réservés les conventions de sécurité sociale,
l’Accord avec l’UE e l’Accord de l’AELE. En vertu du principe de
l’assujettissement au lieu du travail prévu dans le cadre de ces textes
internationaux, les personnes imposées d’après la dépense ne sont parfois pas
assurées en Suisse ; voir à ce propos les DAA."
2.4. Le Direttive sull’assoggettamento al n. 2011 rilevano che
l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del
Regolamento 1408/71).
Fatti
I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo
in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento
1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una
categoria speciale.
I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo
in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del
regolamento 1408/71), a meno che siano distaccati.
In
generale i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano un’attività salariata in
due o più Stati dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di
residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b
let. i del regolamento 1408/71).
Se il
salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello
Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii
del regolamento 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in
Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2
punto b lett. i del regolamento 1408/71).
Per
quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano
come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG
(art. 13 par. 2 lett. b regolamento 1408/71) a meno che non abbiano lo statuto
di lavoratori distaccati.
L’indipendente
svizzero o dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG
(art. 13 par. 2 let. b del regolamento 1408/71), a meno di essere distaccato.
Di regola
i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o
più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di
residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna
attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita
l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento 1408/71).
I
cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività
indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di
regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio
dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2033, cfr. P. Cadotsch, op. cit.,
pag. 136).
Per il marg. 2034 i cittadini svizzeri o dell’UE
che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività
indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per
l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose
eccezioni elencate al marg. 2034).
Colui che
esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve
informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035).
Quando il
lavoratore è domiciliato in Svizzera la cassa di compensazione verifica se è
assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD) conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente
dell’Accordo AELS. Se le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione
competente compila l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata
alle disposizioni svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia
dell’attestato all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni designate
dall’autorità competente di ogni Stato membro (marg. 2036).
Se il
lavoratore non è soggetto all’AVS/AI/IPG/(AD) la cassa di compensazione gli
chiederà la presentazione del formulario E 101 debitamente compilato
dall’autorità estera competente al fine di verificare se è assicurato in uno
Stato UE rispettivamente dell’AELS (marg. 2037).
Se
l’interessato non produce la documentazione la Cassa di compensazione si
informerà presso l’autorità estera trasmettendo la domanda sul formulario E
Considerandi
001.
L’assoggettamento
all’AVS delle fattispecie non regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non
comunitari che svolgono attività lavorativa in Paesi non comunitari) viene
stabilito sulla base delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla
Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l’assoggettamento è determinato
secondo il diritto svizzero (marg. 2061 delle Direttive sull’assoggettamento).
Va infine ricordato che giusta gli art. 13 LT e
14.
LIFD che trattano dell'imposizione globale secondo il dispendio, una
condizione sine qua non per un contribuente per poter chiedere ed
ottenere tale tipo di tassazione – in luogo e vece della tassazione ordinaria -
è di non esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Pertanto è considerato
globalista per il diritto fiscale svizzero la persona senza attività lucrativa
in Svizzera, anche se, eventualmente, svolge un'attività dipendente od
indipendente all'estero.
Nell'ambito del diritto delle assicurazioni
sociali l'eventuale reddito lucrativo realizzato all'estero da un globalista non
rientra nel salario determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS.
Infatti, l'art. 6ter lett. c OAVS prevede che i
redditi d'attività lucrativa (svolta all'estero) che pervengono ad una persona
domiciliata in Svizzera che paga l'imposta secondo il dispendio giusta il
citato art. 14 LIFD, sono eccettuati dal calcolo dei contributi.
2.5
Va qui
innanzitutto rammentato che questo Tribunale, con sentenza del 20 dicembre
2004, inc. 30.2004.66, ha dovuto decidere in merito all’affiliazione in
Svizzera di una persona a beneficio della tassazione sul dispendio, con la
doppia nazionalità di un Paese dell’UE e di un Paese extraeuropeo, esercitante
l’attività lucrativa sia all’interno dell’Unione Europea che all’esterno
dell’UE.
In
quell’occasione il TCA ha stabilito che in virtù del principio
dell’assoggettamento al luogo di lavoro previsto dall’ALC, i redditi percepiti
lavorando nei Paesi dell’UE non vanno assoggettati in Svizzera, indipendentemente
dalla questione a sapere se viene svolta un’attività salariata o indipendente
(cfr. art. 13 paragrafo 2 lett. a e b del regolamento 1408/71). Questo
Tribunale ha inoltre affermato:
"
Se lavorasse solo in X (ndr: Paese dell’UE)
l’insorgente, che paga l’imposta secondo il dispendio, in virtù del principio
dell’unicità dell’affiliazione previsto dall’ALC (art. 13 paragrafo 1 del
regolamento 1408/71), non andrebbe assoggettata in Svizzera."
Poiché
tuttavia l’assicurata svolgeva un’attività anche in un Paese con il quale la
Svizzera non aveva sottoscritto alcun Accordo sulla sicurezza sociale in ambito
di pagamento dei contributi sociali, per il lavoro svolto in quel Paese,
trovava applicazione il diritto svizzero (cfr. marg. 2061 delle direttive
sull’assoggettamento).
Per cui l’insorgente
è stata affiliata in Svizzera quale persona senza attività lucrativa in virtù
dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e 6ter OAVS.
Nel
presente caso la situazione è diversa nella misura in cui il ricorrente è
cittadino __________ e svolge un’attività lucrativa unicamente all’interno di
Paesi dell’Unione Europea a favore di una società con sede nell’Unione Europea (prima
__________ e poi __________).
Dai 2
formulari E 101 prodotti dall’interessato e relativi all’attività svolta per la
società __________ con sede dapprima in __________ e poi in __________, emerge
che le istituzioni competenti __________, rispettivamente __________, hanno
attestato il pagamento dei contributi sociali nei rispettivi Paesi per il
lavoro svolto nell’UE e che conformemente all’art. 14 par. 2 punto b let. ii
del regolamento 1408/71 l’interessato è assoggettato alla legislazione sociale
della __________, rispettivamente del __________.
In
particolare l’autorità __________, per il periodo 1.12.2005-28.02.2006 ha
attestato che “The employee works for the __________ employer __________ in
different EU-countries according to article 14.2.b.ii”. (cfr. allegato al
doc. 5, punto 3.4), mentre l’amministrazione __________ ha confermato
l’assoggettamento al diritto di quello Stato dal 1. marzo 2006.
In queste
condizioni, in virtù del principio dell’unicità dell’affiliazione previsto
dall’art. 13 paragrafo 1 del regolamento 1408/71, l’insorgente non può essere
affiliato alla LAVS in Svizzera.
Il
ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e al ricorrente,
rappresentato da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto.
La
decisione impugnata è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà a RI 1 fr. 1'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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