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Decisione

30.2006.34

Luogo di assoggettamento al pagamento dei contributi sociali di un cittadino di un Paese dell'UE, residente in Svizzera senza esercitarvi un'attività lucrativa ed imposto secondo il dispendio, che lav

21 settembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo

in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento

1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una

categoria speciale.

I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo

in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del

regolamento 1408/71), a meno che siano distaccati.

In

generale i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano un’attività salariata in

due o più Stati dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di

residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b

let. i del regolamento 1408/71).

Se il

salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello

Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii

del regolamento 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in

Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2

punto b lett. i del regolamento 1408/71).

Per

quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano

come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG

(art. 13 par. 2 lett. b regolamento 1408/71) a meno che non abbiano lo statuto

di lavoratori distaccati.

L’indipendente

svizzero o dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG

(art. 13 par. 2 let. b del regolamento 1408/71), a meno di essere distaccato.

Di regola

i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o

più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di

residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna

attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita

l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento 1408/71).

I

cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività

indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di

regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio

dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2033, cfr. P. Cadotsch, op. cit.,

pag. 136).

Per il marg. 2034 i cittadini svizzeri o dell’UE

che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività

indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per

l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose

eccezioni elencate al marg. 2034).

Colui che

esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve

informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035).

Quando il

lavoratore è domiciliato in Svizzera la cassa di compensazione verifica se è

assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD) conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente

dell’Accordo AELS. Se le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione

competente compila l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata

alle disposizioni svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia

dell’attestato all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni designate

dall’autorità competente di ogni Stato membro (marg. 2036).

Se il

lavoratore non è soggetto all’AVS/AI/IPG/(AD) la cassa di compensazione gli

chiederà la presentazione del formulario E 101 debitamente compilato

dall’autorità estera competente al fine di verificare se è assicurato in uno

Stato UE rispettivamente dell’AELS (marg. 2037).

Se

l’interessato non produce la documentazione la Cassa di compensazione si

informerà presso l’autorità estera trasmettendo la domanda sul formulario E

Considerandi

001.

L’assoggettamento

all’AVS delle fattispecie non regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non

comunitari che svolgono attività lavorativa in Paesi non comunitari) viene

stabilito sulla base delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla

Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l’assoggettamento è determinato

secondo il diritto svizzero (marg. 2061 delle Direttive sull’assoggettamento).

Va infine ricordato che giusta gli art. 13 LT e

14.

LIFD che trattano dell'imposizione globale secondo il dispendio, una

condizione sine qua non per un contribuente per poter chiedere ed

ottenere tale tipo di tassazione – in luogo e vece della tassazione ordinaria -

è di non esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Pertanto è considerato

globalista per il diritto fiscale svizzero la persona senza attività lucrativa

in Svizzera, anche se, eventualmente, svolge un'attività dipendente od

indipendente all'estero.

Nell'ambito del diritto delle assicurazioni

sociali l'eventuale reddito lucrativo realizzato all'estero da un globalista non

rientra nel salario determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS.

Infatti, l'art. 6ter lett. c OAVS prevede che i

redditi d'attività lucrativa (svolta all'estero) che pervengono ad una persona

domiciliata in Svizzera che paga l'imposta secondo il dispendio giusta il

citato art. 14 LIFD, sono eccettuati dal calcolo dei contributi.

2.5

Va qui

innanzitutto rammentato che questo Tribunale, con sentenza del 20 dicembre

2004, inc. 30.2004.66, ha dovuto decidere in merito all’affiliazione in

Svizzera di una persona a beneficio della tassazione sul dispendio, con la

doppia nazionalità di un Paese dell’UE e di un Paese extraeuropeo, esercitante

l’attività lucrativa sia all’interno dell’Unione Europea che all’esterno

dell’UE.

In

quell’occasione il TCA ha stabilito che in virtù del principio

dell’assoggettamento al luogo di lavoro previsto dall’ALC, i redditi percepiti

lavorando nei Paesi dell’UE non vanno assoggettati in Svizzera, indipendentemente

dalla questione a sapere se viene svolta un’attività salariata o indipendente

(cfr. art. 13 paragrafo 2 lett. a e b del regolamento 1408/71). Questo

Tribunale ha inoltre affermato:

"

Se lavorasse solo in X (ndr: Paese dell’UE)

l’insorgente, che paga l’imposta secondo il dispendio, in virtù del principio

dell’unicità dell’affiliazione previsto dall’ALC (art. 13 paragrafo 1 del

regolamento 1408/71), non andrebbe assoggettata in Svizzera."

Poiché

tuttavia l’assicurata svolgeva un’attività anche in un Paese con il quale la

Svizzera non aveva sottoscritto alcun Accordo sulla sicurezza sociale in ambito

di pagamento dei contributi sociali, per il lavoro svolto in quel Paese,

trovava applicazione il diritto svizzero (cfr. marg. 2061 delle direttive

sull’assoggettamento).

Per cui l’insorgente

è stata affiliata in Svizzera quale persona senza attività lucrativa in virtù

dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e 6ter OAVS.

Nel

presente caso la situazione è diversa nella misura in cui il ricorrente è

cittadino __________ e svolge un’attività lucrativa unicamente all’interno di

Paesi dell’Unione Europea a favore di una società con sede nell’Unione Europea (prima

__________ e poi __________).

Dai 2

formulari E 101 prodotti dall’interessato e relativi all’attività svolta per la

società __________ con sede dapprima in __________ e poi in __________, emerge

che le istituzioni competenti __________, rispettivamente __________, hanno

attestato il pagamento dei contributi sociali nei rispettivi Paesi per il

lavoro svolto nell’UE e che conformemente all’art. 14 par. 2 punto b let. ii

del regolamento 1408/71 l’interessato è assoggettato alla legislazione sociale

della __________, rispettivamente del __________.

In

particolare l’autorità __________, per il periodo 1.12.2005-28.02.2006 ha

attestato che “The employee works for the __________ employer __________ in

different EU-countries according to article 14.2.b.ii”. (cfr. allegato al

doc. 5, punto 3.4), mentre l’amministrazione __________ ha confermato

l’assoggettamento al diritto di quello Stato dal 1. marzo 2006.

In queste

condizioni, in virtù del principio dell’unicità dell’affiliazione previsto

dall’art. 13 paragrafo 1 del regolamento 1408/71, l’insorgente non può essere

affiliato alla LAVS in Svizzera.

Il

ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e al ricorrente,

rappresentato da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà a RI 1 fr. 1'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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