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Decisione

30.2006.341

Velocità indadeguata in autostrada; sorpasso a destra; distanza di sicurezza; attivazione abusiva di avvisatori ottici

4 dicembre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i bilux chiedendo strada, dopodiché mi infilava sulla destra ed operava il

sorpasso, proseguendo a velocità ben al disopra del limite consentito. Al

momento del sorpasso la mia velocità era di circa 100 km/h, come indicato dalla

segnaletica stradale, in quanto in quel tratto di strada vi era l’inizio di un

cantiere stradale” (cfr. rapporto contro-osservazioni 26 dicembre 2006,

agente __________).

“Considerato come sul

rapporto di contravvenzione da me stilato non vi sono sostanziali

contestazioni, se non il fatto che il denunciato asserisce di essere uscito

regolarmente allo svincolo di __________, non si ribadisce in questa sede la

serie di infrazioni commesse. Per quanto concerne la manovra effettuata dal

signor __________ al momento di lasciare l’autostrada si contesta la sua

versione dei fatti poiché il denunciato, terminato il sorpasso dei due veicoli

pesanti all’altezza dello svincolo, è transitato sulla superficie vietata.

Ulteriore precisazione va fatta sulla velocità del denunciato che non è da

ritenersi leggermente superiore al limite autorizzato bensì elevata, inadeguata

e pericolosa. (…) Al momento in cui ho proceduto ad intimare, telefonicamente,

la contravvenzione il denunciato non ha citato testimone alcuno bensì ha

dichiarato, cercando la mia comprensione, di aver avuto un’urgenza e di aver

quindi dovuto fare precipitoso rientro al domicilio” (cfr. rapporto contro-osservazioni

26 dicembre 2006, agente __________, il quale, come visto, ha proceduto,

all’indomani dell’episodio, all’intimazione telefonica della contravvenzione).

4. Il ricorrente, dal canto

suo, contesta quanto ascrittogli dall’autorità di prime cure sostenendo che:

“la sera del 28 settembre

2006, poco dopo le 20.00 [egli] stava rientrando da __________ al suo domicilio

dopo la normale giornata di lavoro. In località __________ ha imboccato

l’autostrada in direzione di __________. In zona __________ stava viaggiando

sulla corsia di sorpasso ad una velocità leggermente superiore a quella

consentita, quando improvvisamente e senza ragione alcuna una __________ di

colore scuro si sposta sulla corsia di sorpasso e gli taglia la strada

pericolosamente. Ne è seguita un’immediata, pronta e brusca frenata, oltre ad

un’istintiva manovra di spostamento sulla corsia parallela per evitare un

eventuale tamponamento. Il tutto corroborato da abbondante dose di bilux in

segno di disapprovazione. Trovandosi affiancato sul lato destro della vettura __________,

spaventato e irritato, ha segnalato al conducente la sua completa

disapprovazione. Il ricorrente ha poi continuato la sua marcia sulla corsia di

destra ed è uscito regolarmente allo svincolo di __________” (cfr. ricorso

7 dicembre 2006, pag. 2).

5. In presenza di versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

Considerandi

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono,

di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene

inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta, non

vi è motivo di dubitare delle versioni fornite dagli agenti, i quali hanno potuto

costatare personalmente - in due distinti momenti - quanto rimproverato al

multato, poiché coinvolti direttamente o indirettamente nelle manovre del

medesimo. Tali constatazioni non posso essere frutto della loro fantasia o di

un errore. Gli stessi hanno infatti potuto accertare, in ben due frangenti, infrazioni

simili per la loro gravità e pericolosità commesse dallo stesso conducente,

descrivendo le varie manovre eseguite in modo chiaro e preciso, ciò che rende

difficile credere che si sia trattato di una (doppia) errata percezione

dell’accaduto. Non si spiegherebbe infatti perché due agenti di polizia, che

non hanno mai avuto a che fare con il ricorrente, dovrebbero provvedere ad

allestire due distinti rapporti di contravvenzione (uno dei due inventando addirittura

tutto di sana pianta) se nulla fosse accaduto.

Ora, gli agenti, a differenza

del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di

funzionari di polizia - quand’anche fuori servizio - di riportare gli eventi in

modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente

disciplinari. Del resto, le loro dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui

non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste

conseguenze, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori

luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da loro fornita un

maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta

dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

Aggiungasi che, in un primo

momento, a detta dell’agente che ha proceduto all’intimazione telefonica della

contravvenzione, il ricorrente avrebbe giustificato il suo comportamento con

l’urgenza di dover far rientro al proprio domicilio, senza contestare quanto

rimproveratogli (cfr. rapporto contro-osservazioni 26 dicembre 2006 agente __________).

6.

Alla luce di

tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dagli agenti

denuncianti appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del

ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio

giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali

accertamenti, che risultano senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da

poter essere considerati quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno,

indizi sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa

in punto alla colpevolezza del ricorrente.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni

rimproverategli dall’autorità di prime cure.

7.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32

cpv. 2 e 3, 34 cpv. 4, 39 cpv. 1, 40, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e 4,

12 cpv. 1, 28 cpv. 1, 29 cpv. 1 ONC; 78 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50 sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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