30.2006.36
Calcolo dei contributi da aggiungere al reddito aziendale netto per il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG.
5 febbraio 2007Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2006.36
Data decisione, Autorità:
05.02.2007, TCA
Titolo:
Calcolo dei contributi da aggiungere al reddito aziendale netto per il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG.
CONTRIBUTI
art. 9 cpv. 2 let. d LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
art. 27 cpv. 1 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.36 + 38
cs
Lugano
5 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 10 agosto 2006 e
del 14 settembre 2006 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione dell’11
luglio 2006 e del 14 agosto 2006 emanate da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
due distinte decisioni del 23 giugno 2006 e del 21 luglio 2006, la Cassa CO 1
ha fissato i contributi dovuti dall’__________ RI 1 nel 2001 e nel 2002, quale
indipendente, sulla base di un reddito aziendale di fr. 130'000,
rispettivamente fr. 321'724.
B.
In seguito alle opposizioni interposte dall’assicurato, il quale lamentava il
calcolo errato dei contributi aggiunti al reddito aziendale netto in
applicazione dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, l’amministrazione ha parzialmente
accolto le censure circa il calcolo del contributo dovuto nel 2001 ed ha
rettificato il reddito aziendale portandolo a fr. 115'254.- sulla base della
dichiarazione dei redditi 2003 A prodotta dall’insorgente (doc. A, inc.
30.2006.36).
La
Cassa ha invece confermato la decisione per quanto concerne il 2002 (doc. A,
inc. 36.2006.38).
C. L’__________
RI 1 è tempestivamente insorto contro le predette decisioni, con due distinte
impugnative di contenuto analogo (doc. I, inc. 30.2006.36 e 30.2006.38). Il
ricorrente contesta unicamente l’importo di fr. 14’041, rispettivamente di fr.
15'548, aggiunto al reddito aziendale netto (fr. 101’213, rispettivamente a fr.
306'176) in virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS.
Egli
afferma che gli importi non sono corretti poiché comprendono i contributi
dichiarati nel 2001 e nel 2002. In realtà la sua dichiarazione fiscale per gli
anni in questione si fonda sul metodo “dell’incassato” e non del
fatturato e quindi i costi sono stati indicati non per anno di competenza,
bensì per data di spesa. Ne discende che gli importi aggiunti dalla Cassa si
riferiscono anche a saldi di contributi degli anni precedenti (1998/1999, 2000
e 2001), con la conseguenza che vi potrebbe essere un rischio di doppia
imposizione per quegli anni in cui la Cassa ha aggiunto al reddito aziendale
l’importo dei contributi dovuti nell’anno di computo.
D.
Con risposte del 18 agosto 2006 e del 13 ottobre 2006 la Cassa propone di
respingere i ricorsi (doc. III, inc. 30.2006.36 e 38).
E.
Pendente causa il TCA ha chiesto informazioni alla Cassa (doc. V, inc.
30.2006.36). Il ricorrente ha potuto esprimersi in merito (doc. VII, inc.
30.2006.36).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2. L'art.
72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al
diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede
che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a) quando sia dato un caso
di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per
ragione di materia;
b) quando, essendo dirette
contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.
Nell'evenienza
concreta, visto che i ricorsi presentati dal medesimo ricorrente sono diretti
contro due decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e pongono le
medesime richieste giuridiche, è accertata la connessione tra loro. Per
economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico
procedimento giudiziario (cfr. SVR 2005 AHV N. 15 pag. 48; STFA del 26 agosto
2005 nella causa L., C 23/04 e C 26/04; STFA del 4 agosto 2005 nella causa A. e
B., K 150/04 e
K
151/04; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA del 16 ottobre 2000
nella causa K., S., S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29
settembre 1998 nella causa B., K 139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid.
1).
Nel
merito
3.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche
della LAVS.
Da
un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22
luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF
130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF
126 V 166 consid. 4b).
Per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già
avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la
questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al
principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano
immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF
130 V 4 consid. 3.2).
In
concreto le decisioni formali e su opposizione si riferiscono a contributi da
versare per gli anni 2001 e 2002 e sono state emanate nel corso del 2006.
Per
cui, mentre dal punto di vista procedurale trovano applicazione le nuove
disposizioni della LAVS modificate dalla LPGA, per quanto concerne il calcolo
dei contributi sono applicabili le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.
4.
Oggetto
del contendere è la questione a sapere se la Cassa di compensazione
ha aggiunto l’importo corretto al reddito aziendale soggetto al prelievo di
contributi sociali.
5. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
6. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
7. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,
se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
8. In
virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, e contrariamente a quanto è previsto
nell'ambito dell'imposta federale diretta, i contributi personali degli
indipendenti non possono essere dedotti (cfr. P. Y. Greber, J. L. Duc, G.
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 113 ad art. 9 LAVS, pag. 301).
Per questo motivo il reddito determinante é stabilito aggiungendo al reddito
aziendale netto esposto fiscalmente il contributo sociale dovuto.
Le
comunicazioni dell’autorità fiscale relative al reddito, prima dell’entrata in
vigore del nuovo art. 27 cpv. 1 OAVS, non tenevano conto delle particolarità
della legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (DTF 111 V 295). Per
questi motivi anche le Casse partivano dal presupposto che, dal reddito
comunicato, erano stati dedotti i contributi, che di conseguenza andavano
riaggiunti.
Scopo
dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS è quello di annullare un’operazione ammissibile
dal punto di vista fiscale. Di conseguenza può essere aggiunto solo quanto
poteva essere dedotto fiscalmente (DTF 111 V 298 consid. 4e e p. 301 consid.
4g).
Prima
dell’entrata in vigore delle modifiche delle norme di calcolo dei contributi il
1° gennaio 2001, per poter procedere all’aggiunta prevista dall’AVS non era
necessario chiedere all’autorità fiscale l’ammontare della deduzione apportata.
L’amministrazione poteva infatti dedurre dai suoi atti se i contributi erano
stati fissati provvisoriamente o per lo meno messi in conto e se erano già
stati pagati o meno (DTF 111 V 299 consid. 4e, STFA 24 agosto 2005 nella causa
S., H 185/05).
Partendo
quindi dal presupposto che l’assicurato aveva dichiarato la deduzione nella
dichiarazione fiscale, la Cassa di compensazione poteva aggiungere i contributi
già stabiliti in una decisione oppure quelli conteggiati, nella loro globalità
oppure solo la parte già pagata.
Se
l’autorità fiscale tuttavia annunciava nella sua comunicazione che non erano
stati dedotti contributi o l’assicurato lo dimostrava, non si poteva procedere
all’aggiunta (DTF 111 V 302 consid. 4g).
Con sentenza del 24
agosto 2005 nella causa S., H 185/05, il TFA ha rammentato che con il 1°
gennaio 2001 sono entrate in vigore nuove norme di determinazione dei
contributi ed in particolare l’art. 27 cpv. 1 OAVS, a norma del quale per le
persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente ad esse affiliate, le
casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le
indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono
aggiungere i contributi versati all’assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e all’assicurazione per l’invalidità e al regime di indennità per
perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L’Ufficio federale emana
direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica
(art. 27 cpv. 1 OAVS).
Il
TFA ha in particolare rilevato che, prima della citata modifica, era compito
delle casse, sulla base della documentazione a loro disposizione, procedere al
calcolo dell’importo da aggiungere al reddito aziendale. In particolare la
Cassa disponeva di diversi modi di procedere: poteva da un lato aggiungere i
contributi stabiliti nel periodo di computo, quelli fatturati in questo lasso
di tempo o i contributi pagati (citata STFA del 24 agosto 2005, consid. 2.2).
Tutti
i metodi erano stati dichiarati conformi alla legge (Käser, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, p. 202
segg., n. 8.11; DTF 111 V 289; ZAK 1986 p. 159).
Ciò
comportava tuttavia che solo in pochi casi l’ammontare aggiunto al reddito
aziendale corrispondeva all’importo dei contributi effettivamente dedotti in
ambito fiscale.
Per
modificare questo stato di cose è stato adottato il citato art. 27 cpv. 1 OAVS,
giusta il quale spetta alle autorità fiscali aggiungere i contributi versati
alle assicurazioni sociali.
Nel caso giudicato dal
TFA l’autorità fiscale non era in grado di stabilire l’ammontare dei contributi
dedotti. L’Alta Corte ha allora stabilito che in tal caso va applicato per
analogia l’art. 23 cpv. 5 OAVS che prevede che quando le autorità fiscali non
sono in grado di comunicare il reddito, le casse devono valutarlo per stabilire
il contributo. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse
di compensazione.
La Cassa deve pertanto
stabilire, con l’aiuto dell’assicurato, l’ammontare esatto dei contributi
dedotti nel periodo fiscale determinante, poiché solo questi importi devono
essere riaggiunti per ristabilire l’equità contributiva. Solo quando
l’interessato non fornisce le informazioni richieste, l’amministrazione può stabilire
l’ammontare dell’importo da aggiungere senza far capo a prove concrete.
9.Nella fattispecie, per fissare i
contributi portanti sugli anni 2001 e 2002, occorre determinare il reddito
conseguito dall'assicurato
durante quel medesimo anno (art. 22 cpv. 1 OAVS) ed aggiungere i contributi
dedotti nel 2001 e nel 2002, facendo capo alla tassazione 2003A.
In proposito, va
osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle
precedenti e alle successive dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i
contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito
ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di
non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di
transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al
sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di
aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non
hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati
stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo
di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva soltanto una comunicazione standard,
con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state
registrate delle entrate/uscite straordinarie. Non essendo, quindi, tale
avviso, una decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da
utilizzare in caso di impugnativa.
Per cui, in concreto, una dichiarazione
dell’autorità di tassazione non ha il medesimo valore delle attestazioni
rilasciate per gli altri anni.
Nel caso di specie pertanto la Cassa
poteva far capo direttamente alla dichiarazione dell’assicurato.
Dagli atti emerge che il ricorrente al
punto 8 del questionario per avvocati, notai, commercialisti, fiduciari e
consulenti fiscali allegato alla dichiarazione fiscale 2003 A, ha indicato al
punto 8b (spese professionali inerenti all’attività indipendente, contributi
AVS/AI/IPG/AD/AINP) un importo di fr. 14'041 per il 2001 e di fr. 15'548 per il
2002 (doc. B, inc. 30.2006.36).
Per cui, in virtù dell’art. 27 cpv. 1
OAVS e della citata giurisprudenza, la Cassa, di principio, ha agito
correttamente, avendo aggiunto al reddito aziendale i contributi che
l’insorgente ha dichiarato in ambito fiscale quali contributi all’AVS/AI/IPG.
Tuttavia, vista la particolarità ed eccezionalità della dichiarazione 2003A,
non soggetta, di regola, tranne in caso di redditi straordinari, a decisione,
va esaminato se l’importo dedotto deriva effettivamente da contributi sociali e
se come ritiene l’assicurato, vi è il pericolo di una doppia imposizione.
10. Circa
l’importo di fr. 14'041 aggiunto al reddito aziendale del 2001, l’insorgente
rileva che l’ammontare è costituito da acconti per contributi 2001 e da saldi
di contributi AVS del 1998/1999 e del 2000. Il ricorrente ritiene che non si
debbano aggiungere i contributi degli anni precedenti il 2001, poiché la Cassa
aveva già sommato al reddito aziendale i contributi AVS dovuti nell’anno di
computo. Così facendo gli importi verrebbero conteggiati due volte. La prima
nella fissazione del contributo degli anni dal 1998 al 2000 e la seconda nel
2001. Per cui il reddito soggetto a contribuzione in luogo di fr. 115'254,
dovrebbe essere di fr. 107'856.50.
Dagli atti emerge che il contributo
1998/1999 (doc. 17, inc. 30.2006.36) è stato calcolato sulla base del reddito
aziendale evinto dalla tassazione 1997/1998 a cui sono stati aggiunti i
contributi dovuti negli anni di computo 1995/1996 (doc. 18, inc. 30.3006.36).
Per contro il contributo del 2000 è
stato calcolato sulla base del reddito della tassazione 1999/2000 a cui sono
stati aggiunti i contributi dovuti negli anni di computo 1997/1998 (cfr. doc. C,
inc. 30.2006.36).
Per cui, i contributi dovuti nel 1999 e
nel 2000 non sono mai stati utilizzati dall’amministrazione in decisioni
precedenti. Non vi è dunque pericolo di una doppia imposizione.
Ciò
vale anche per quanto concerne il 2002. Infatti, al reddito aziendale la Cassa
ha aggiunto l’importo di fr. 15'548.60, relativo ai contributi pagati nel 2002
e riferentesi agli anni 2000, 2001 e 2002, ossia anni per i quali i contributi
dovuti non sono stati utilizzati per altre decisioni (cfr. doc. B11, inc.
30.2006.38). Infatti a causa del passaggio dalla procedura prenumerando alla
procedura postnumerano, i contributi del 2000 e del 2001 pagati nel 2001 sono
stati aggiunti solo al reddito aziendale del 2001, mentre i contributi del 2000
e del 2001 pagati nel 2002 sono stati aggiunti solo al reddito aziendale del
2002.
Per cui non vi è pericolo di doppia
imposizione.
Per quanto concerne invece i contributi
dovuti nel 1998 (fr. 8'436, cfr. doc. 17, inc. 36.2006.36), va rilevato che i
medesimi sono stati aggiunti, in media con quelli dovuti nel 1997 (fr.
10'383.60, cfr. doc. C1), al reddito aziendale di fr. 128'876 utilizzato per il
calcolo del contributo del 2000 (cfr. doc. C3: fr. 9'409.80; [8'436 +
10'383.60] : 2). Per cui, nella misura in cui al reddito aziendale del 2001
sono stati aggiunti anche contributi dovuti per il 1998, vi è una doppia
imposizione.
Dagli atti emerge che l’interessato nel
1998 e nel 1999 doveva pagare annualmente fr. 8'436 di contributi AVS/AI/IPG,
cui vanno aggiunti i contributi AF e le spese amministrative (cfr. doc. C.inc.
30.2006.36). Nel 2001 l’insorgente ha pagato le rate 5, 6, 7 e 8 dei contributi
1998/1999 (fr. 1'155 + 1'155 + 2'280.30), oltre a fr. 593.45 di interessi di
mora.
Pendente causa il TCA ha chiesto alla
Cassa di voler precisare se le rate 5, 6, 7 e 8 si riferiscono a contributi
dovuti nel 1998 oppure a contributi dovuti nel 1999 e, se si riferiscono a
contributi dovuti in entrambi gli anni, ha chiesto di precisare a quanto
ammontano i contributi pagati nel 2001 e dovuti nel 1998.
L’amministrazione ha risposto che “trattandosi
della fissazione dei contributi biennale (1998/1999), che con l’emissione della
decisione definita ha scaturito un conguaglio a nostro favore ed è stata
concessa una dilazione di pagamento, non ci è possibile stabilire con
precisione l’ammontare dei contributi pagati nel 2001 e dovuti nel 1998.
Osserviamo che il contributo totale 1998 ammonta a fr. 8'737.95, gli acconti
pagati nel 1998 ammontano a fr. 3'542.40, quindi il saldo a nostro favore è di
fr. 5'195.55.” (doc. VI, inc. 30.2006.36). La Cassa ha inoltre allegato
ulteriore documentazione (doc. VI, 1-4, inc. 30.2006.36).
Chiamato a presentare osservazioni
scritte, il ricorrente è rimasto silente (doc. VII, inc. 30.2006.36).
Ora, dagli atti emerge che l’importo
dovuto per i contributi AVS/AI/IPG del 1998 ammonta a fr. 8'436 (e non fr.
8'737.95 come sostiene la Cassa che aggiunge, a torto, anche i contributi AF,
le spese amministrative e gli interessi di mora, non figuranti nell’art. 9 cpv.
2 lett. d LAVS). Lo stesso importo è dovuto per il 1999, per un ammontare
complessivo di fr. 16'872. A ciò si aggiungono gli interessi di mora, gli AFI,
i contributi alle spese amministrative e le diffide, per un importo chiesto
dalla Cassa di fr. 18'069.35. La differenza tra i due importi (fr. 1'197.35),
tuttavia, non deve essere riaggiunta ai contributi AVS dovuti, non essendo prevista
dall’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS.
La
Cassa non è stata in grado di precisare se nei contributi pagati nel 2001 sono
compresi i contributi dovuti nel 1998. Dagli atti non è possibile evincere con
chiarezza quando sono stati pagati i contributi del 1998 e quelli del 1999
(cfr. doc. VI/1-4, inc. 30.2006.36), non avendo l’assicurato pagato i
contributi come indicato nella decisione formale del 18 novembre 1999, ma
avendo chiesto delle dilazioni, nelle quali sono comprese sia i contributi del
1998, sia quelli del 1999, sia le spese, sia gli AFI. Tuttavia, considerato che
l’interessato per il 1998 ed il 1999 doveva pagare fr. 8'436 all’anno e nel
2001, eccetto gli interessi di mora, ha versato fr. 4'590.30, occorre
concludere che gli importi versati nel 2001 concernevano unicamente contributi
del 1999. Infatti, come già evidenziato con STCA del 7 maggio 2002 (inc.
30.2001.208), in assenza di norme di diritto pubblico circa la cronologia dei
pagamenti, vanno applicate per analogia le norme del diritto privato. In
particolare giusta l'art. 86 CO chi ha più debiti verso la
stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il
debito che intende soddisfare. Ove tale dichiarazione non venga fatta, il
pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a
meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.
Per
l'art. 87 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né
una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito
scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il
debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima. Se i debiti sono
scaduti contemporaneamente si farà una imputazione proporzionale. Se poi
nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta
per il creditore minori garanzie.
In concreto vanno
pertanto considerati estinti prima i debiti del 1998 per i quali c’era un
eventuale pericolo di doppia imposizione e poi, successivamente quelli del
1999, per i quali non vi è pericolo di doppia imposizione. Poiché nel 2001
l’interessato ha versato un importo di fr. 4'590.30, inferiore al debito
complessivo per il 1999, questo TCA deve concludere che i versamenti dapprima hanno
estinto il debito più vecchio (quello del 1998) e poi il debito più recente (quello
del 1999).
In queste condizioni non vi è alcun
rischio di doppia imposizione.
Tuttavia, dagli atti emerge che gli
importi di fr. 14'041 e di fr. 15'548 aggiunti al reddito aziendale, comprendono
anche spese amministrative, diffide, interessi di mora e AFI, che, in virtù
dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, non vanno aggiunti al reddito aziendale netto
(cfr., per esempio, allegati al doc. B, inc. 30.2006.36: importo di fr.
2'214.50 comprendente fr. 30 di diffida oppure gli interessi di mora di fr.
593.45 pagati il 17 settembre 2001).
L’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, prevede
infatti di aggiungere solo i contributi AVS/AI/IPG dedotti fiscalmente. L’art.
9 cpv. 2 lett. d LAVS ha quale scopo di trattare allo stesso modo gli
indipendenti e i dipendenti. Mentre per questi ultimi il contributo viene
automaticamente calcolato sul salario lordo, per gli indipendenti al salario
netto deve ancora essere aggiunto il contributo pagato nell’anno di computo e
che, fiscalmente, può essere dedotto.
Per cui, pur escludendo, per i motivi
sopra evidenziati, una doppia imposizione dei contributi, emerge tuttavia che
gli importi aggiunti dalla Cassa non sono solo quelli figuranti nell’art. 9
cpv. 2 lett. d LAVS.
In queste circostanze, il ricorso va parzialmente
accolto, le decisioni annullate e gli incarti rinviati alla Cassa affinché, al
reddito aziendale aggiunga unicamente i contributi AVS/AI/IPG e non anche le
spese amministrative, diffide, interessi di mora, AFI, ecc.
11. L’insorgente
chiede infine le ripetibili.
La
procedura ricorsuale é retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve
soddisfare determinati requisiti (cfr. 61 LPGA).
Se
e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta
secondo il diritto federale (DTF 114 V 86, cfr. anche STFA del 27 novembre
2006, I 452/05, I 456/05).
Per
quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 61 lett.
g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122,
DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,
"Bundesrechtliche Verfahrensanforde-rungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).
L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte
vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili
per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in
gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività
professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356
consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
Nell'evenienza
in esame, i presupposti perché un __________ che agisce in causa propria possa
eccezionalmente pretendere un'indennità per la sua attività personale non sono
dati (cfr. STFA del 20 novembre 2001, H 388/99, in cui viene rinviato alle DTF
122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7). Infatti la causa non è complessa e
il lavoro svolto non ha impedito notevolmente l’attività professionale dell’__________
(i ricorsi si limitano infatti ad una pagina e mezzo di simile contenuto).
La
pretesa d'indennità per spese ripetibili deve pertanto essere negata.
12. In
virtù dell’art. 82 lett. a della legge federale sul Tribunale federale (LTF),
in vigore dal 1.1.2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale tramite ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli art. 95 e seguenti LTF. Va qui rammentato che a norma dell’art. 97 cpv. 1
Fatti
LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del
ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di
inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma
stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale
federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le
diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di
ricorso."
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. I
ricorsi sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi e le
decisioni impugnate annullate.
L’incarto
è rinviato alla Cassa per due nuove decisioni ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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