30.2006.4
ripresa delle spese nell'ambito del controllo dei conteggi dei salari in ambito AVS
2 maggio 2006Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2006.4
Data decisione, Autorità:
02.05.2006, TCA
Titolo:
ripresa delle spese nell'ambito del controllo dei conteggi dei salari in ambito AVS
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
RIPRESA SALARIALE DI RIMBORSI SPESE CONCESSI AI DIPENDENTI
art. 4 LAVS
art. 5 LAVS
art. 7 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.4 + 5 + 6
cs
Lugano
2 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 13 gennaio 2006
di
1. RI 1
2. RI 2
3. RI 3
tutti rappr.
da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 12
dicembre 2005 emanate da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nel
corso del mese di novembre 2005 le tre società RI 1, RI 2 e RI 3 sono state
oggetto del controllo dei conteggi dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) per il
periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.
La
Cassa CO 1 ha effettuato, nei confronti delle tre società, delle riprese per salari
non notificati. In particolare l’amministrazione ha considerato salario sia il
contributo per il fitness versato dalle società ai propri collaboratori che il
vantaggio costituito dall’utilizzo dei posteggi messi a disposizione dei
dipendenti e considerato reddito in natura d’altra specie ai sensi dell’art. 13
OAVS.
B. Mediante
tassazioni d'ufficio del 7 novembre 2005 la Cassa di compensazione ha fissato i
contributi paritetici dovuti dai datori di lavoro per gli anni 2001, 2002, 2003
e 2004.
C. A
seguito delle opposizioni
presentate separatamente dalle tre società la Cassa ha emanato sei distinte
decisioni su opposizione (tre per il 2001 e tre per il periodo 2002-2004), con
cui ha confermato le riprese effettuate.
D. Contro
le predette decisioni le tre società, tutte rappresentate dall’avv. RA 1, hanno
inoltrato un unico ricorso al TCA (doc. I).
Per
quanto riguarda la ripresa del vantaggio costituito dall’utilizzo dei posteggi
messi a disposizione dei dipendenti, le società rammentano di essere attive da
anni su tutto il territorio ticinese ed estero, occupandosi di prestare servizi
alla clientela in materia immobiliare, rispettivamente di consulenza
patrimoniale, finanziaria, contabile, di gestione aziendale e di revisione. Ciò
implicherebbe una necessità di movimento che spiegherebbe l’attribuzione dei
posteggi solo ed esclusivamente al personale con specifiche mansioni di servizio
esterno, ossia che devono utilizzare l’automobile diverse volte nell’arco della
stessa giornata. La ricorrente fa inoltre valere che il contratto di locazione
dei posteggi messi a disposizione del personale con mansioni di servizio
esterno è stipulato a nome del datore di lavoro, che provvede direttamente al
pagamento del relativo canone. Non si tratterebbe pertanto di prestazioni
rientranti nella nozione di salario determinante, tanto più che secondo le
istruzioni per la compilazione del certificato del salario il posteggio
gratuito rientra tra le prestazioni da non dichiarare.
Circa
il contributo per il fitness, le società affermano che “allo scopo di
stimolare il mantenimento della forma fisica e di riflesso un sano spirito dei
propri dipendenti le ricorrenti hanno deciso di partecipare in misura di un
terzo al pagamento del contratto d’abbonamento stipulato dai dipendenti con un
centro fitness.”
A
garanzia del corretto utilizzo dell’importo il datore di lavoro versa
direttamente la somma necessaria al centro fitness.
E. Con
risposta di causa del 30 gennaio 2006 la Cassa ha chiesto la reiezione dei
ricorsi (doc. III).
F. Con scritto
del 9 febbraio 2006 le ricorrenti hanno trasmesso al TCA la distinta dei
dipendenti che usufruiscono del posteggio pagato dal datore di lavoro e dei
dipendenti che usufruiscono di un posteggio pagato da loro stessi, nonché la
lista dei testi da citare. Le società rilevano di impiegare complessivamente 30
persone, mentre solo 11 godono del posteggio pagato dal datore di lavoro (doc.
V). In sede di osservazioni la Cassa ha ribadito la richiesta di respingere
l’impugnativa (doc. VII).
Considerandi
in ordine
1.
I
ricorsi presentati con un unico atto dall’avv. RA 1 sono congiunti a norma
degli artt. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA e 72 CPC,
siccome formulati contro sei decisioni su opposizione simili.
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18.
febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10.
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999.
nella causa C., I 623/98).
3.
Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state
apportate diverse modifiche alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore
al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76
consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid.
2.1
pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag.
4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione
amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa N, consid. 1.2.,
H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25.
pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, le
decisioni impugnate si riferiscono alla fissazione dei contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal datore di lavoro per un periodo sia antecedente
il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2001-2002) sia posteriore (per gli anni 2003-2004),
mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del
2005.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito
applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS,
per quanto riguarda la fissazione dei contributi vanno applicate le norme sostanziali
in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi due anni ed i disposti LAVS
validi dal 1° gennaio 2003 per gli ultimi due anni revisionati dalla Cassa.
nel merito
4.
I
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Dal reddito di
un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario
determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 5 cpv. 2
LAVS,
" Il salario determinante comprende
qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o
indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità
aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in
natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni
analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro.".
Questo reddito ingloba
dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione
economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con
riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto,
indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine
settimana.
5.
Per
ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le
indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste
spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal
datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel
salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS,
il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9
cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte:
il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di
queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal
luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a
domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel
salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv.
3.
OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o
parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori,
queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10%
del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il
datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese
devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del
salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b;
RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
La prassi
amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio
(viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la
clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese
d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo
svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal
domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno
dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare
fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro,
come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese
di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o
ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività
professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite
dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).
Di principio si deve
dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982
pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
6.
Conformemente
alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono
fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere
siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b;
Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il
risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve
corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate
(Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a
fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente
dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34;
STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte
devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è
stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere
comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione
incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di
lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione
considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979
pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N.
4.
, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non
può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare
o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire
d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310
consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è
sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a
fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981
nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del
principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad
entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea
difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005
nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2).
È ammissibile derogare
a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese
generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo
certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.;
KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare
fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD).
Questa modalità di
calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio,
artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit.,
pag. 166).
Se le spese generali
non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire
personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il
salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
- si devono prendere in
considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento
del salario;
- non è ammessa la
deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9
cpv. 3 OAVS).
Se le spese
effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il
salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo
l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile (RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).
Se l'indennità per le
spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria,
questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè
essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito
deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1
DSD).
7.
Come
visto, giusta l’art. 7 OAVS sono esclusi dal salario determinante per il
calcolo dei contributi i rimborsi delle spese sostenute. Questa norma fornisce
un elenco non esaustivo dei differenti elementi del salario
determinante. Secondo questa lista, fanno anche parte del salario determinante
le prestazioni in natura regolari (art. 7 lett. f OAVS). Le prestazioni
in natura occasionali non fanno invece parte del salario determinante
(RCC 1978 pag. 518). La giurisprudenza parifica a prestazioni occasionali i
vantaggi finanziari di poca importanza derivanti dal campo di attività del
datore di lavoro (per esempio i prestiti ipotecari accordati ad un interesse di
favore da parte di una banca, le facilitazioni d'acquisto, i servizi forniti a prezzi ridotti, le sovvenzioni per
alloggi). Essi non fanno parte del salario determinante se non superano le
proporzioni usuali e sono in un rapporto ragionevole, che escluda l'intenzione di frodare la legge, con la
retribuzione del lavoro vera e propria (Greber/Duc/Scartazzini, Commentare des articles
1.
à 16 de la LAVS, 1997, N. 49 ad art. 5 LAVS, pag. 164; N.
2049.
DSD).
L'OAVS distingue tra vitto e alloggio (art.
11) ed il reddito in natura d'altra
specie (art. 13 OAVS). Il N. 2058 DSD elenca le prestazioni del datore di
lavoro che, se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura d'altra specie, fra cui: a) assegnazione di un'abitazione gratuita unicamente per il
salariato o per tutta la famiglia; b) vestiario e calzature; c) consegna di una
vettura di servizio per uso privato. Il valore di tali redditi in natura deve
essere stimato di caso in caso dalla Cassa di compensazione (N. 2059 DSD).
Nell'evenienza concreta è incontestato che
durante il periodo di contribuzione in esame 11 dipendenti utilizzavano un
posteggio messo loro a disposizione dal datore di lavoro. La circostanza
evidenziata secondo la quale i contratti relativi a questi posteggi siano stati
conclusi fra il datore di lavoro ed i proprietari non muta la situazione di
fatto, ossia che per la maggior parte del tempo erano gli 11 dipendenti ad
utilizzare i posteggi il cui canone di locazione era pagato dal datore di
lavoro (cfr. in tal senso STCA del 6 ottobre 2006 nella causa M., F., G., inc.
30.2004
-103). Se è vero che il conduttore dei posteggi era libero di
mettere a disposizione di chi ne aveva bisogno questi stalli, è anche vero che,
data la professione svolta dai dipendenti, erano loro ad avere la precedenza su
terzi sul diritto di utilizzare questi posteggi. È difficile credere che altre
persone, in particolare clienti delle società, facessero capo a questi spiazzi
prevalendo sulle esigenze professionali dei dipendenti ed obbligandoli così a
trovare un'altra sistemazione
temporanea. Come già giudicato da questo TCA nella sentenza del 6 ottobre 2005,
inc. 30.2004.101-103, l'assegnazione
regolare (mensile) a titolo gratuito da parte del datore di lavoro ai propri
dipendenti di un parcheggio per scopi professionali costituisce un reddito in
natura d'altra specie, da
includere nel loro salario determinante e dunque assoggettato al prelievo dei
contributi. Ciò indipendentemente dalla circostanza che solo parte dei
collaboratori, in particolare coloro che si spostano frequentemente (cfr. anche
STCA del 10 settembre 2002 nelle cause C., M., T. SA., Inc. n.
30.2001
/160/162), beneficiano di questo vantaggio.
Va inoltre rammentato
che se i dipendenti locassero uno stallo ed il datore di lavoro rimborsasse
loro il costo del parcheggio, non sarebbe ugualmente possibile sottrarre il
relativo importo dal loro salario, poiché l'art. 7 OAVS non contempla come spese rimborsabili questa posta (cfr.
STCA del 6 ottobre 2005, inc. 30.2004.101-103 e STCA del 10 settembre 2002
nelle cause C., M., T. SA., Inc. n. 30.2001.154/160/162). Il rimborso del costo
del posteggio da parte del datore di lavoro andrebbe considerato come salario e
quindi sarebbe soggetto al prelievo dei contributi sociali.
La circostanza che il
certificato di salario non prevede l’indicazione dei posteggi assegnati a
titolo gratuito non è determinante, poiché in esame sono contributi da pagare
su vantaggi in natura in ambito di assicurazioni sociali.
Alla luce delle
considerazioni esposte, le lamentele delle ricorrenti vanno respinte.
Quanto sopra evidenziato
vale a maggior ragione per il contributo versato dalle ricorrenti ai dipendenti
che fan capo a centri fitness. I relativi importi costituiscono infatti dei
vantaggi che fanno parte del salario determinante, indipendentemente dallo
scopo che si prefiggono le società (benessere fisico) e vanno conseguentemente
ripresi.
8.
Con
scritto del 9 febbraio 2006 le insorgenti chiedono che i dipendenti indicati nell’allegato
siano sentiti quali testi, affermando che “la Cassa CO 1 non ha in realtà
mai contestato che i dipendenti che beneficiano del rimborso delle spese per il
posteggio abbiano veramente la necessità di spostarsi con l’autovettura durante
le ore di lavoro per esigenze imposte dalle stesse società ricorrenti, come
diffusamente precisato al considerando 3 del ricorso. La citazione dei
testi di cui sopra si rende opportuna unicamente nel caso in cui questo
lodevole Tribunale dovesse comunque ritenere necessario un approfondimento di
tale circostanza. In quella sede sarà infatti possibile chiedere ai singoli
dipendenti quante volte, come e per quale motivo devono assentarsi dall’ufficio
per trasferte direttamente legate alla propria attività lavorativa.” (doc.
V)
In concreto
l’audizione dei testi si rivela superflua. Infatti per i motivi indicati al
considerando precedente la ripresa s’impone anche se sono solo i dipendenti che
si spostano frequentemente ed hanno la necessità di utilizzare l’automobile durante
la giornata ad usufruire del rimborso delle spese di posteggio.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
Le decisioni impugnate
meritano pertanto conferma, mentre i ricorsi vanno respinti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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