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imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di posteggi pubblici
11 agosto 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2006.40
Data decisione, Autorità:
11.08.2006, TE
Titolo:
imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di posteggi pubblici
CONTRIBUTI DI MIGLIORIA
art. 13 cpv. 2 LCM
Incarto n.
30.2006.40
Lugano
11 agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Presidente del Tribunale di espropriazione
avv.
Margherita De Morpurgo
statuendo
sul ricorso presentato in data 24 luglio 2006 da
RI
1
nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
concernenti le opere di realizzazione dei posteggi pubblici a C__________
relativamente
al mappale 1252 RFD di __________,
Letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
che
il Comune di __________ ha provveduto a realizzare 16 nuovi posteggi pubblici
in zona C__________. I lavori di costruzione si sono conclusi con il relativo
collaudo in data 14 giugno 2006;
che
per la realizzazione di suddetta opera il Consiglio comunale di __________, in
Considerandi
data 15 dicembre 2003, ha concesso un credito di costruzione di fr. 453'900.--,
fissando all’80% della spesa determinante a preventivo, il prelievo di
contributi di miglioria. Successivamente, nel corso della seduta del 24 ottobre
2005, il legislativo comunale ha modificato la percentuale di prelievo,
riducendola al 60% delle spese nette a consuntivo dell’opera, definita di
urbanizzazione generale;
che
sulla base dei dati di costo definitivi risultanti dal consuntivo finale per le
già citate opere, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 1. dicembre 2005 al 2
gennaio 2006 ed inviando il 29 novembre 2005 un avviso personale ai
contribuenti interessati;
che
RI 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mappale no. 1252 ed in
tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di fr.
2'362.20;
che
con ricorso 24.7.2006 ed esprimendosi in lingua tedesca i comproprietari si
sono aggravati a questo Tribunale. Essi premettono di aver ricevuto l’avviso
personale in lingua italiana e senza traduzione nel novembre del 2005, di
essersi lasciati sfuggire il termine di impugnazione perché assenti e di essere
stati informati dalla cancelleria comunale della possibilità di ricorso al
Tribunale di espropriazione. Nel merito i ricorrenti contestano il contributo
sostanzialmente per carenza di vantaggio particolare;
che
giusta l’art. 3 della Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.) –
applicabile per il rinvio generico di cui all’art. 23 della Legge sui
contributi di miglioria (LCM) – prima di entrare nel merito di un’istanza o di
un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza;
che
a norma dell’art. 13 LCM contro il prospetto dei contributi è dato reclamo
all’autorità che lo ha elaborato, ovvero al Municipio, entro 30 giorni dalla
scadenza del termine di pubblicazione. Quindi, contro la decisione su reclamo,
è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro 30 giorni dalla sua
intimazione;
che
pertanto, considerato che il Tribunale di espropriazione è competente a
statuire solo in seconda istanza e che in concreto il precedente rimedio
giuridico non è stato esaurito, il ricorso in oggetto è irricevibile;
che
in applicazione dell’art. 4 LPamm. il ricorso è trasmesso d’ufficio, per
evasione, al Municipio di __________ che dovrà valutare il merito delle
contestazioni e, prima ancora, la tempestività del gravame;
che,
naturalmente, i comproprietari avranno la facoltà di impugnare la conseguente
decisione municipale interponendo ricorso dinanzi a questo Tribunale nella
forma prevista dagli art. 8 e 46 LPamm.;
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati gli art. 13 e 23
LCM, nonché 3 e 4 LPamm.,
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli
atti sono trasmessi d’ufficio per competenza al Municipio di __________
3. Non si prelevano tasse né spese.
4. Intimazione a:
-
-
__________
per
il Tribunale di espropriazione
la
Presidente
Margherita
De Morpurgo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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