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30.2006.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 novembre 2007Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo

in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento n.

1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una

categoria speciale.

I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo

in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del

regolamento n. 1408/71), a meno che siano distaccati.

In generale, i cittadini svizzeri o dell’UE che

esercitano un’attività salariata in due o più Stati dell’UE sono assoggettati

alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è

esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Se il salariato non lavora nel suo Stato di

residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di

lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento n. 1408/71). Se lavora

per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel

suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n.

1408/71).

Per quanto concerne gli indipendenti, i

cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato

dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento

n. 1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l’indipendente svizzero o dell’UE che

lavora solo in Svizzera, è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b

del regolamento n. 1408/71), a meno di essere distaccato.

Di regola, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano

l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE,

sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è

esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è

assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 del

regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato

dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al

principio dell’affiliazione in un solo Stato, N. 2033 delle Direttive UFAS

sull’assoggettamento all'AVS/AI).

Per il N. 2034, i cittadini svizzeri o dell’UE

che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività

indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per

l’insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi Stati (tra

cui __________) v'è tuttavia un'eccezione (cfr. N. 2034). In tale

particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua attività salariata e nell'UE per la sua attività indipendente quando

esercita la sua attività indipendente in uno degli Stati elencati nella

Direttiva.

Su queste questioni, cfr. il citato articolo dell'IAS, pagg. 41-47.

Colui che esercita simultaneamente un’attività

sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello

Stato di residenza (N. 2035).

Quando il lavoratore è domiciliato in Svizzera,

la cassa di compensazione verifica se è assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD)

conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente dell’Accordo AELS. Se

le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione competente compila

l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata alle disposizioni

svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia dell’attestato

all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni designate dall’autorità

competente di ogni Stato membro (N. 2036).

Se il lavoratore non è soggetto all’AVS/AI/IPG/(AD),

la cassa di compensazione gli chiederà la presentazione del formulario E 101

debitamente compilato dall’autorità estera competente al fine di verificare se

è assicurato in uno Stato UE rispettivamente dell’AELS (N. 2037).

Se l’interessato non produce la documentazione,

la Cassa di compensazione si informerà presso l’autorità estera trasmettendo la

domanda sul formulario E 001.

L’assoggettamento all’AVS delle fattispecie non

regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non comunitari che svolgono attività lavorativa

in Paesi non comunitari) viene stabilito sulla base delle Convenzioni

internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione,

l’assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero (N. 2061 delle

Direttive sull’assoggettamento).

2.7. Va ancora

evidenziato come a norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal

reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa

indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario

determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri

per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia

mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi

per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente

Considerandi

legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato

lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di

un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività

esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro

non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una

persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA

dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).

In particolare, insolite costruzioni di diritto

civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non

hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

2.8

Di principio

si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando

una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli,

soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere

forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle

Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in

ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La

decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali

il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che

militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa

D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172

consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza

ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi

predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H

59/00).

2.9

Secondo la

giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente

sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato,

utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale

sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese

generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,

RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente

è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica

di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente

quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire

quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è

economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,

è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare

un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a

edizione, pag. 34 segg.; Vischer,

Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)

dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.

347.

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità

di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique

VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che

la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice

delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.;

Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag.

63.

il TFA ha precisato:

"

(…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la

qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine

importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des

conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les

références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande

toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité

de l'appréciation fiscale. (…).".

2.10

Il TFA ha

pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente

non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta

d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra

categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata

dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in

quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona

che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata

nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della

qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato

dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura

dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B;

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un assicurato può essere

qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un

altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V

127).

2.11. Giusta l'art.

12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone

obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2

LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che

hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,

impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È

riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di

convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti

(cpv. 3).

L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi

impiega salariati.

Il datore di lavoro è la persona per la quale il

salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per

un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei

contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che

paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera

salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un

lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei

salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

2.12. Per potere

determinare se assoggettare il collaboratore __________ all'AVS/AI/IPG svizzera o all'istituto assicurativo __________ per i

redditi conseguiti lavorando per la Sagl ricorrente, occorre innanzitutto

stabilire il suo statuto contributivo, ossia se era - sempre per ciò che

concerne la sola attività

esercitata su suolo svizzero – dipendente o indipendente della nota

carrozzeria.

Come visto, infatti, a seconda se il lavoratore

esercita un'attività salariata

o indipendente in uno Stato differente da quello in cui ha la propria residenza

e dove già esercita autonomamente una professione, la legislazione applicabile

cambia (artt. 13 e 14 del regolamento n. 1401/71).

Concretamente, se questo collaboratore ha svolto

attività indipendente in Svizzera, è esclusivamente assicurato all'estero. Se, invece, ha svolto attività

dipendente in Svizzera e attività autonoma in __________, per il reddito

conseguito nel nostro Paese è assicurato in Svizzera.

L'amministrazione

ha qualificato il predetto collaboratore come dipendente della società

ricorrente sulla base del tipo di lavoro che ha svolto e quindi l'ha

assoggettato alle assicurazioni sociali svizzere. Per la Cassa, infatti, il levabolli

non sopporterebbe nessun rischio economico, poiché agirebbe in nome e per conto

della carrozzeria e da essa dipenderebbe nell'organizzazione del lavoro e dal

punto di vista economico.

Agli atti vi sono sei fatture generiche emesse dal levabolli in

oggetto indirizzate alla carrozzeria ricorrente, che corrispondono agli

estratti contabili del conto "lavori di terzi" della carrozzeria (doc.

XI/1-2); tutte specificano "lavoro eseguito alla vostra sede". La

prima, identificata come fattura n. 2, è del 31 ottobre 2003 ed ammonta a Fr. 6'650.-;

la seconda (n. 3), del 17 dicembre 2003, è pari a Fr. 8'800; la fattura del 22

marzo 2004, corrispondente alla prima fattura del levabolli alla carrozzeria

per il 2004, riporta un importo di € 8'000.- che è stato corrisposto dalla

ricorrente con Fr. 12'000.-; il 17 giugno 2004 il collaboratore ha fatturato (n.

2) alla Sagl € 8'500.-, saldati con Fr. 12'750.-; con la fattura del 25 agosto

2004 l'assicurato ha chiesto Fr. 5'800.-, il 19 ottobre 2004 Fr. 7'300.- e con l'ultima

del 21 dicembre 2004 Fr. 7'700.-.

Riassumendo, nel 2003 __________ ha fatturato alla Sagl Fr. 15'450.-

e per l'anno 2004 Fr. 45'550.-.

2.13. A richiesta della ricorrente

stessa, il 14 marzo 2007 (doc. XI) il TCA ha proceduto all'audizione dei testi __________, __________

e __________. I primi due lavorano come carrozzieri alle dipendenze della Sagl;

il terzo, è il collaboratore a cui la società ha fatto capo nel 2003 e nel 2004

per riparare delle vetture danneggiate dalla grandine. D'avviso della scrivente Corte, dalle

testimonianze rese è emerso che l'attività di levabolli esercitata da __________ nel Cantone Ticino

nel periodo citato a favore della carrozzeria ricorrente era di tipo indipendente.

__________ ha presentato l'attività di levabolli all'interno della carrozzeria in questione,

chiarendo le modalità con cui veniva eseguita da __________ dapprima e dall'altro carrozziere, __________, poi. In

sostanza, le riparazioni delle vetture danneggiate prevalentemente dalla

grandine necessitano di una competenza particolare, che solitamente è acquisita

dopo avere seguito un apposito corso. Per l'esercizio di questa particolare attività occorre una gran pazienza

ed una certa maestria.

Quando nel 2003 e nel 2004 nel Cantone Ticino ci

sono state frequenti grandinate, la carrozzeria insorgente si è ritrovata con

una grande mole di lavoro, ciò che ha comportato la necessità di dovere fare

capo a collaboratori esterni. Così, su indicazione di altro carrozziere che lo conosceva,

la ricorrente ha chiamato il levabolli __________.

Per l'esecuzione delle sue prestazioni, il levabolli ha utilizzato i suoi

strumenti consistenti in leve e si è sistemato in un capanno a 200 metri dalla

ditta, ossia dove erano tenute le macchine in via di demolizione, siccome

presso la carrozzeria non c'era

spazio a sufficienza. Inoltre, per svolgere questa attività gli sono bastate

soltanto le sue leve, non necessitando gli elevatori del garage.

Egli ha potuto iniziare il suo lavoro, svolto da solo,

unicamente dopo che i carrozzieri avevano smontato la copertura interna del

tetto del veicolo (cielo) e le modanature. Di regola, quando si è recato presso

l'insorgente per riparare i

veicoli danneggiati dalla grandine, il levabolli si è fermato mezza giornata od

una giornata al massimo.

Nel periodo successivo a quello in discussione, il

teste __________ ha osservato che la datrice di lavoro ha comprato delle leve

ed il dipendente __________ ha seguito un apposito corso per levabolli.

Il secondo teste, __________, ha in sostanza

confermato queste circostanze (doc. XI pag. 4).

Egli ha lavorato insieme a __________ per un anno

in un altro garage, poi questi si è messo in proprio con l'attività di levabolli pur senza essere mai

stato in una sua officina o ditta in __________. Il teste non ha saputo

indicare dove __________ svolgesse questa attività ma ha precisato che l'attrezzatura di un levabolli è contenuta, consistendo

in una lampada ed in una serie di leve, materiale che può essere trasportato

nel cofano di una vettura.

Il teste ha poi spiegato a questo Tribunale come

avveniva l'attività di

riparazione di automobili danneggiate dalla grandine, suddividendola in tre

fasi. La prima fase di preparazione della vettura consistente nello smontaggio

delle parti che andavano tolte, come il cielo (soffitto interno dell'automobile) o i fanali, attività eseguita

dalla carrozzeria presso cui erano depositati i veicoli danneggiati. Una volta

smontato, il veicolo veniva portato all'altro capannone dove il levabolli, da solo e senza l'aiuto dei predetti collaboratori del

garage, interveniva soltanto per l'effettiva eliminazione dei segni provocati dalla grandine. Infine,

per l'ultima fase, l'automobile era nuovamente affidata alla

carrozzeria, che provvedeva a rimontare i pezzi tolti, lucidarla, pulirla ed a quant'altro fosse necessario prima di

riconsegnarla al proprietario.

Anche il secondo carrozziere ha indicato che il levabolli

arrivava alla mattina e ripartiva alla sera, osservando che "non credo

che sia rimasto mai una settimana intera. Non sono in grado di specificare

quante volte sia venuto, diverse ma non so quante.".

Infine, il TCA ha sentito il diretto interessato, __________, il quale ha

precisato di essere levabolli indipendente dal 2001, senza collaboratori, senza

una sua sede di lavoro, ossia non ha né un garage né un capanno, siccome svolge

la sua attività presso il domicilio dei committenti. Inoltre, per questo

particolare lavoro, impiega solo delle leve, ovvero degli attrezzi artigianali

che egli stesso ha fabbricato e personalizzato.

Prima di intraprendere questa attività, che non ha

imparato a scuola ma da autodidatta, ha lavorato come carrozziere sia in __________

che in Ticino (per 11 anni presso la medesima carrozzeria), perciò è in grado

di preparare un'automobile per potere

procedere con la levatura dei bolli: sa togliere il cielo del tetto e svolgere

le altre attività preparatorie necessarie che non comportano la necessità di

strutture reperibili solo presso un garage.

In concreto, normalmente egli si recava una volta

alla settimana presso la ricorrente per svolgere il lavoro affidatogli, per il

quale era pagato a vettura. Il prezzo, concordato in precedenza con l'insorgente, veniva stabilito per ogni

singola automobile sulla base di quanto la stessa fosse danneggiata. Il

collaboratore era comunque libero di rifiutare l'offerta di lavoro propostagli dalla società se il compenso richiesto

per le sue prestazioni non era accettato dalla ricorrente. Egli ha stimato che

quanto ha ricevuto dalla Sagl nel 2004 rappresenti il 40-50% delle sue entrate.

Considerato il numero di vetture riparate ed i compensi percepiti, il levabolli

ha valutato che la sua rimunerazione lorda fosse pari a Fr. 100.-/Fr. 150.- all'ora.

Egli ha comunque rilevato che il lavoro fatturato

nel 2003 (il 31 ottobre ed il 17 dicembre per complessivi Fr. 15'450.-) non ha comportato una presenza

sistematica presso la carrozzeria in questione; di solito, riparava due o tre

vetture al giorno.

Nel 2004, le fatture agli atti, come visto, sono cinque,

cadenzate nel corso dell'anno e

portano su somme rilevanti (per un totale di Fr. 45'550.-). Il collaboratore ha osservato di non avere mai rifiutato di

riparare una vettura per conto della Sagl e di essere sempre andato d'accordo con l'insorgente. La collaborazione si è interrotta alla fine del 2004

quando il compito di levare i bolli è stato assunto da __________.

Sugli importi appena citati, il levabolli ha

indicato di non avere versato oneri sociali e che in __________ deve allestire

solo un conto perdite e profitti ed un bilancio finalizzati alla dichiarazione

di imposta.

Per quanto concerne l'obbligo di notifica come manodopera estera all'amministrazione cantonale prima di potere

svolgere un'attività nel nostro

Cantone, __________ ha affermato di avere provato a farla, ma di avervi poi

rinunciato, siccome gli incarichi che riceveva erano di immediata esecuzione,

mentre per ottenere l'autorizzazione

cantonale ci voleva del tempo con il rischio poi di perdere le proposte

lavorative.

2.14. Dalle testimonianze

che precedono, questo Tribunale evidenzia che, di regola, ogni levabolli

fabbrica per se stesso o modifica quelle standard che si trovano in commercio,

adeguandole poi alle proprie esigenze. In genere, questa strumentazione viene

infatti personalizzata e quindi non è disponibile, se non nella versione

standard commerciale, presso i garagisti dove va ad eseguire i lavori.

Da un committente all'altro il levabolli si spostava con i suoi strumenti di lavoro, ossia

alcuni attrezzi utili allo smontaggio di parte dei veicoli e, soprattutto, le

citate leve, che servono per regolare le carrozzerie delle automobili.

Visto che il levabolli esercitava la sua attività

presso i garage che lo chiamavano direttamente, nemmeno abbisognava di un

ufficio – se non una piccola postazione in casa propria - né di strutture

proprie (garage con elevatori) dove riparare le vetture.

A mente del TCA, quindi, il collaboratore in oggetto, in generale, ha

sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di levabolli

(Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/

Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56). Questa

attività, come tale, comporta dunque un rischio

aziendale come richiesto dalla giurisprudenza, tipico di un'attività lucrativa

di carattere indipendente (STFA H 320/01 del 29 dicembre 2003).

Per quanto concerne l'investimento, in sé poco importante, in mezzi propri (vettura ed

attrezzi da lavoro), e la circostanza che gli strumenti erano di proprietà del levabolli,

va rammentato che il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe

attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di

investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto,

va quindi posto l'accento sul

criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio

aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

A proposito dell'impiego del suo tempo di lavoro, l'assicurato era libero di organizzarsi come meglio credeva, non

essendo infatti vincolato da alcun accordo particolare. Di norma, il carrozziere

che aveva necessità di riparare le automobili rovinate dalla grandine prendeva

contatto telefonico con il levabolli, il quale si recava sul posto per valutare

le entità dei danni delle vetture; poi, concordava in anticipo il prezzo per

ogni singolo veicolo ed eseguiva il lavoro. Il levabolli non aveva però

l'obbligo di eseguire il lavoro offerto essendo libero di rifiutare

l'esecuzione.

Se è vero che il levabolli non era tenuto a

recarsi regolarmente presso l'insorgente

e non doveva sottostare ad orari od a particolari direttive, va evidenziata la

frequenza del lavoro, così come indicata durante la sua audizione, di una volta

alla settimana presso la Sagl per riparare le vetture danneggiate.

Di rilievo è, inoltre, l'importo di Fr. 45'550.-

risultato di una intensità lavorativa sostenuta di __________ presso la carrozzeria

in esame, anche se frutto di una sola presenza alla settimana.

In merito all'incidenza della collaborazione prestata dai garagisti all'interessato nell'ambito dello smontaggio rispettivamente del rimontaggio dei pezzi

delle vetture levati per potere permettere al levabolli di procedere con le

leve nella riparazione dei segni lasciati dalla grandine, il TCA osserva che, ad ogni buon conto, l'artefice del lavoro vero e proprio di

riparazione dei danni della grandine rimane il levabolli. Lui soltanto,

specialista, era in grado di ripristinare la carrozzeria delle automobili rovinate.

Quindi, egli eseguiva l'attività

principale di eliminazione dei bolli da solo, senza collaborazione alcuna, che

invece richiedeva alla società unicamente per velocizzare il suo lavoro.

Nonostante l'importanza degli introiti e

l'intensità del lavoro va evidenziato come il levabolli non fosse tenuto a

presentarsi in maniera regolare presso la ricorrente, quale un dipendente che

si reca tutti i giorni dal suo datore di lavoro per lavorare.

__________ poteva inoltre rifiutare i lavori che

gli venivano offerti anche se in concreto ciò non è avvenuto.

Quindi malgrado l'importanza dei guadagni

conseguiti e la frequenza delle presenze (per __________: "Lui veniva su

stava lì ½ giornata o una giornata" e per __________: "Non sono in

grado di specificare quante volte sia venuto, diverse" e "veniva alla

mattina e andava alla sera e non credo che sia rimasto mai una settimana

intera") __________ va considerato un indipendente. A fronte di un

guadagno di 100.-- / 150.-- franchi per ora si deve ritenere - a fronte di

quanto conseguito nel 2004 - un'attività lavorativa durata complessivamente non

più di 9 settimane. Attività intensa e guadagni importanti (e comunque pari al

40/50% degli introiti) costituiscono elementi che, in concreto, non sono

sufficienti a far ritenere l'attività svolta quale dipendente.

Lo stesso __________ ha indicato altri paesi dove

ha svolto la sua attività (__________, __________ e __________), si ribadisce

la non necessità di collaborazione con il personale del garage, l'attrezzatura

personale (e personalizzata) e, soprattutto, la possibilità di rifiutare gli

incarichi.

A proposito delle somme ricevute per le

prestazioni, il TCA evidenzia

che sono importi di tutto rispetto, in particolare per il 2004, elemento questo

certamente favorevole alla tesi dell'amministrazione. Infatti, non va

dimenticato che quanto ha incassato il citato levabolli sull'arco di un anno frequentando una sola volta

alla settimana (mezza giornata o un giorno interno) la carrozzeria, non si

distanzia molto dallo stipendio che i due citati carrozzieri – nonché il figlio

del titolare – hanno percepito, lavorando però tutto l'anno alle dipendenze della Sagl (doc. XI pag. 9). Come visto però

questo elemento da solo non basta. In concreto appare prevalente la libertà

nella gestione del proprio tempo per __________ e la possibilità di rifiutare

incarichi.

Questa conclusione non implica, comunque,

che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati

nel medesimo modo. Come visto, infatti, un assicurato può

essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per

un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione

d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (STFA

del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl

- Inc. n. 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V

165; DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni singolo

rapporto lavorativo deve essere esaminato per se stesso, distintamente ed indipendentemente

dagli altri.

2.15. Questo Tribunale deve qui

rilevare che dagli atti emerge come, a tutti gli

effetti, __________ ha lavorato presso la carrozzeria della ricorrente

realizzando importanti redditi, ma senza essersi mai preventivamente notificato

alle autorità ticinesi conformemente agli Accordi bilaterali (formulario E

101).

Pertanto, questa circostanza sarà ad ogni buon conto segnalata da

questa Corte all'autorità fiscale competente (Ufficio delle imposte alla fonte)

a norma dell'art. 185 LT, per i necessari, se del caso, approfondimenti dal

profilo fiscale.

2.16. Visto quanto

precede, siccome il citato levabolli __________ svolge un'attività autonoma nel suo Paese di

residenza ed ha svolto un'attività

indipendente in Svizzera su incarico della Sagl RI 1, come questo Tribunale ha

potuto accertare, egli non deve versare contributi sociali in Svizzera in virtù

dell'art. 14quater lett. a del

regolamento n. 1408/71.

Di conseguenza, __________ non deve essere

assoggettato alla Cassa CO 1 e, pertanto, neppure deve versare i contributi

sociali in Svizzera per l'attività

svolta a favore della Sagl insorgente nel 2003 e nel 2004.

Da quanto precede discende che la decisione su

opposizione della Cassa che ha qualificato l'assicurato come dipendente di RI 1

Sagl va annullata e il ricorso accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto. La decisione impugnata è annullata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La Cassa CO

1 verserà alla parte ricorrente l'importo di CHF 1'800.-- comprensiva dell'IVA

a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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