30.2006.43
impiegare il telefonino durante la guida senza i dispositivi mani libere
27 luglio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.43
Data decisione, Autorità:
27.07.2006, PRPEN
Titolo:
impiegare il telefonino durante la guida senza i dispositivi mani libere
TELEFONO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.43
4507/609
Bellinzona
27
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 febbraio
2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione
10 febbraio 2006 n. 4507/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 24 febbraio 2006
presentate dalla Sezione della circolazione,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 10
febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il
veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo
‘mani libere’.”
Fatti accertati l’11 ottobre 2005
in territorio di __________
La risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione, nelle osservazioni 24 febbraio 2006, propone, per contro, di
respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Egli
non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.
Inoltre la sua attenzione non dev’essere distratta né dalla radio né da altri
apparecchi riproduttori di suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con
la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Per
l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere”
l’elenco allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031)
commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3.
La Sezione della circolazione ha multato il ricorrente
– in applicazione delle predette norme – per aver impiegato durante la guida un
telefono senza dispositivo “mani libere”.
4.
I fatti rimproverati all’insorgente sono stati
constatati da un agente della Polizia cantonale.
Le
dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza; rientra pertanto nelle attribuzioni dell’autorità
decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese
dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei
fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
5.
Nella fattispecie, il ricorrente nega ogni addebito. Egli lamenta
– in estrema sintesi – un erroneo accertamento dei fatti da parte dell’agente
di polizia la cui versione non sarebbe atta, in assenza di prove concrete, a confutare
le proprie dichiarazioni circa l’assenza di qualsivoglia impiego del cellulare alla
guida.
Anzitutto,
non giova al multato lamentare il difetto di una prova concreta quale una
documentazione fotografica (cfr. osservazioni 10 gennaio 2006) ove solo si
consideri come l'accertamento di un'infrazione può essere esperito con
qualsiasi mezzo idoneo, per esempio mediante la constatazione oculare di un
agente di polizia com'è il caso in concreto.
Vanno
inoltre evidenziate le incongruenze contenute nei tanti scritti del ricorrente,
che non ha mai fornito una giustificazione concreta e lineare.
Nelle
osservazioni 21 ottobre 2005, l’insorgente dichiarava a sua discolpa che: “Faccio
tutto il possibile per non doverlo (n.d.r.: il cellulare) usare durante la
guida. Mi pare quindi molto strano che mi sia potuto succedere.” Egli non
ha quindi escluso, ma ritenuto soltanto inverosimile, che fosse al telefono
come indicato dall’agente di polizia.
In
un secondo tempo egli ha modificato la propria posizione arrivando a negare
categoricamente l'infrazione addebitatagli con una tesi diversa. Egli ha
infatti asserito che: “è impossibile che io abbia parlato con un natel in
tanto che guidavo, visto che tecnicamente non ne sono in grado. Per tutto ciò
che è elettronica, sono imbranatissimo, e quindi non so rispondere al telefono
intanto che guido, come nemmeno sono capace di telefonare io a qualcuno intanto
che guido” concludendo che” di ciò sono felice perché posso già fin
d’ora essere certo che non causerò mai un incidente per il fatto che parlo al
telefono intanto che guido” (osservazioni 19 dicembre 2005).
Il
ricorrente ha poi ancora una volta modificato la sua versione ipotizzando
addirittura che “magari alla guida del mio veicolo non ci fossi io” (osservazioni
10.
gennaio 2006), ciò che in definitiva appare come un tentativo di scaricare
la responsabilità su terze persone (delle quali peraltro non ha indicato alcuna
generalità).
Ora,
le giustificazioni addotte dal ricorrente, oltre a essere contraddittorie, non
hanno alcun valore probatorio, trattandosi di semplici deduzioni, e quindi non
sono rilevanti ai fini del giudizio. Si osserva inoltre che le ultime
considerazioni sono emerse solo in un terzo tempo, per cui danno adito a
qualche dubbio sulla credibilità del ricorrente.
Di
transenna si osserva che il tono e le espressioni utilizzate dall’insorgente
nel gravame appaiono poco consoni alle circostanze.
6.
Dal
canto suo l’agente denunciante si è limitato, in sostanza, a confermare
integralmente il rapporto di contravvenzione, senza tuttavia descrivere in modo
chiaro e circostanziato l’infrazione, fornendo ad esempio una descrizione della
persona alla guida. Egli ha solamente affermato che l’infrazione è stata
constatata a una distanza di 5 metri, nel momento in cui l’autopattuglia
incrociava il veicolo del trasgressore. In queste circostanze, non si può
escludere a priori un eventuale errore dell’agente nell’annotare il numero di
targa di un veicolo in movimento appena incrociato. Inoltre non è neppure noto
- il rapporto di contro-osservazioni 18 dicembre 2005 non essendo chiaro in
proposito - se l’agente conosca personalmente il ricorrente per affermare con
sicurezza che sia il trasgressore.
7.
Nonostante
le giustificazioni addotte dal ricorrente non siano per nulla liberatorie e
appaiano addirittura contraddittorie, l’accertamento delle modalità
dell’infrazione non è stato circostanziato dall’agente denunciante con la puntualità
che è lecito attendersi e questo indebolisce le sue constatazioni.
Nel
procedimento penale spetta infatti all’autorità provare la colpevolezza
dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I
38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).
Malgrado
le riserve espresse circa la debolezza delle argomentazioni addotte dal
ricorrente, in difetto di elementi utili al giudizio, questo giudice non riesce
a maturare il solido convincimento che egli abbia effettivamente commesso
l’infrazione addebitatagli.
Sussistendo
dubbi e incertezze, in ossequio al principio cardine del diritto penale “in
dubio pro reo”, il ricorrente va quindi prosciolto.
Ciò
posto, si giustifica di accogliere il ricorso e di annullare la decisione
impugnata, rinunciando al prelievo di oneri processuali (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti
gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata annullata.
2. Non
si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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