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Decisione

30.2006.43

impiegare il telefonino durante la guida senza i dispositivi mani libere

27 luglio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 10

febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese fr. 10.-, per i seguenti motivi:

“Ha circolato con il

veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo

‘mani libere’.”

Fatti accertati l’11 ottobre 2005

in territorio di __________

La risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione, nelle osservazioni 24 febbraio 2006, propone, per contro, di

respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 31 cpv. 1

LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Egli

non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.

Inoltre la sua attenzione non dev’essere distratta né dalla radio né da altri

apparecchi riproduttori di suono (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con

la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

Per

l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere”

l’elenco allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031)

commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

3.

La Sezione della circolazione ha multato il ricorrente

– in applicazione delle predette norme – per aver impiegato durante la guida un

telefono senza dispositivo “mani libere”.

4.

I fatti rimproverati all’insorgente sono stati

constatati da un agente della Polizia cantonale.

Le

dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza; rientra pertanto nelle attribuzioni dell’autorità

decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese

dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei

fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

5.

Nella fattispecie, il ricorrente nega ogni addebito. Egli lamenta

– in estrema sintesi – un erroneo accertamento dei fatti da parte dell’agente

di polizia la cui versione non sarebbe atta, in assenza di prove concrete, a confutare

le proprie dichiarazioni circa l’assenza di qualsivoglia impiego del cellulare alla

guida.

Anzitutto,

non giova al multato lamentare il difetto di una prova concreta quale una

documentazione fotografica (cfr. osservazioni 10 gennaio 2006) ove solo si

consideri come l'accertamento di un'infrazione può essere esperito con

qualsiasi mezzo idoneo, per esempio mediante la constatazione oculare di un

agente di polizia com'è il caso in concreto.

Vanno

inoltre evidenziate le incongruenze contenute nei tanti scritti del ricorrente,

che non ha mai fornito una giustificazione concreta e lineare.

Nelle

osservazioni 21 ottobre 2005, l’insorgente dichiarava a sua discolpa che: “Faccio

tutto il possibile per non doverlo (n.d.r.: il cellulare) usare durante la

guida. Mi pare quindi molto strano che mi sia potuto succedere.” Egli non

ha quindi escluso, ma ritenuto soltanto inverosimile, che fosse al telefono

come indicato dall’agente di polizia.

In

un secondo tempo egli ha modificato la propria posizione arrivando a negare

categoricamente l'infrazione addebitatagli con una tesi diversa. Egli ha

infatti asserito che: “è impossibile che io abbia parlato con un natel in

tanto che guidavo, visto che tecnicamente non ne sono in grado. Per tutto ciò

che è elettronica, sono imbranatissimo, e quindi non so rispondere al telefono

intanto che guido, come nemmeno sono capace di telefonare io a qualcuno intanto

che guido” concludendo che” di ciò sono felice perché posso già fin

d’ora essere certo che non causerò mai un incidente per il fatto che parlo al

telefono intanto che guido” (osservazioni 19 dicembre 2005).

Il

ricorrente ha poi ancora una volta modificato la sua versione ipotizzando

addirittura che “magari alla guida del mio veicolo non ci fossi io” (osservazioni

10.

gennaio 2006), ciò che in definitiva appare come un tentativo di scaricare

la responsabilità su terze persone (delle quali peraltro non ha indicato alcuna

generalità).

Ora,

le giustificazioni addotte dal ricorrente, oltre a essere contraddittorie, non

hanno alcun valore probatorio, trattandosi di semplici deduzioni, e quindi non

sono rilevanti ai fini del giudizio. Si osserva inoltre che le ultime

considerazioni sono emerse solo in un terzo tempo, per cui danno adito a

qualche dubbio sulla credibilità del ricorrente.

Di

transenna si osserva che il tono e le espressioni utilizzate dall’insorgente

nel gravame appaiono poco consoni alle circostanze.

6.

Dal

canto suo l’agente denunciante si è limitato, in sostanza, a confermare

integralmente il rapporto di contravvenzione, senza tuttavia descrivere in modo

chiaro e circostanziato l’infrazione, fornendo ad esempio una descrizione della

persona alla guida. Egli ha solamente affermato che l’infrazione è stata

constatata a una distanza di 5 metri, nel momento in cui l’autopattuglia

incrociava il veicolo del trasgressore. In queste circostanze, non si può

escludere a priori un eventuale errore dell’agente nell’annotare il numero di

targa di un veicolo in movimento appena incrociato. Inoltre non è neppure noto

- il rapporto di contro-osservazioni 18 dicembre 2005 non essendo chiaro in

proposito - se l’agente conosca personalmente il ricorrente per affermare con

sicurezza che sia il trasgressore.

7.

Nonostante

le giustificazioni addotte dal ricorrente non siano per nulla liberatorie e

appaiano addirittura contraddittorie, l’accertamento delle modalità

dell’infrazione non è stato circostanziato dall’agente denunciante con la puntualità

che è lecito attendersi e questo indebolisce le sue constatazioni.

Nel

procedimento penale spetta infatti all’autorità provare la colpevolezza

dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I

38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).

Malgrado

le riserve espresse circa la debolezza delle argomentazioni addotte dal

ricorrente, in difetto di elementi utili al giudizio, questo giudice non riesce

a maturare il solido convincimento che egli abbia effettivamente commesso

l’infrazione addebitatagli.

Sussistendo

dubbi e incertezze, in ossequio al principio cardine del diritto penale “in

dubio pro reo”, il ricorrente va quindi prosciolto.

Ciò

posto, si giustifica di accogliere il ricorso e di annullare la decisione

impugnata, rinunciando al prelievo di oneri processuali (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti

gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata annullata.

2. Non

si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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