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Decisione

30.2006.44

Qualifica dello statuto contributivo di un azionista,direttore di SA e presidente del CdA (remunerato per entrambe queste funzioni),che ogni anno fattura a SA,come persona singola titolare di studio f

25 ottobre 2007Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I dati fiscali di __________

indicano che i compensi percepiti dalla ricorrente nel periodo 2002-2005

costituiscono una parte importante delle sue entrate economiche.

Pertanto, non presta

il fianco ad alcuna critica la conclusione secondo cui la collaborazione con la

società ricorrente era a tal punto intensa da dare luogo ad una dipendenza

economica da parte dell'assicurato nei suoi confronti (STFA del 17 febbraio

2005 nella causa C. AG, H 12/04). Nulla giustifica, poi, una valutazione

diversa dei differenti momenti di collaborazione tra __________ e RI 1.

13. Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, va rammentato

che il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in

particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti

importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi

posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su

quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con

riferimenti; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 5.2).

La dipendenza

lavorativa, come visto, ha comportato per l'assicurato una dipendenza anche di tipo economica.

Il TCA osserva comunque che l'indicazione

generica che l'assicurato utilizzava quale ufficio, quando lavorava per conto

di RI 1, quello ricavato dalla sua abitazione oltre a non essere stata provata

(alla ricorrente è stata concessa la possibilità di offrire l'acquisizione di

prove, v. doc. IV) appare insufficiente per ammettere che egli

abbia sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività

di consulente (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n.

56).

Riguardo al rischio

aziendale, questo TCA non può

non rilevare brevemente che nell'eseguire la propria attività per RI 1 l'assicurato

non ha corso – contrariamente a quanto asserito dalla SA ricorrente - alcun

rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un

rischio economico (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5

LAVS). Egli non si è infatti assunto direttamente e personalmente alcun rischio

economico, nella misura in cui la società affiliata alla Cassa regolava

direttamente i propri impegni con il suo collaboratore, versandogli

regolarmente alla fine dell'anno

l'importo pattuito (doc. A).

Non va poi dimenticato

che l'eventualità che la società ricorrente avrebbe potuto non versare al suo

collaboratore gli ammontari da esso fatturati avrebbe posto quest'ultimo nella

medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito

con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che

l'interessato sopportava era praticamente nullo e di conseguenza non analogo a

quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

167 n. 56, ad art. 5 LAVS).

In specie non si può

quindi sostenere che egli si assumeva una perdita di guadagno tipica di un

lavoratore indipendente, né risulta dunque un rischio aziendale come richiesto

dalla giurisprudenza, tipico di un’attività lucrativa di carattere indipendente

(STFA del 29 dicembre 2003 nella causa B., H 320/01).

14. Non

va da ultimo dimenticato che __________ è azionista (insieme alla moglie detiene

il 50% delle azioni) e direttore della società insorgente. Ciò significa che il

rapporto fra la ricorrente ed il collaboratore è di tutto rilievo e

particolarmente intenso.

In qualità di direttore, egli

percepisce un regolare stipendio da parte della SA. Anche fiscalmente l'assicurato

stesso si è considerato come un dipendente della SA, prova ne è che ha dedotto

le usuali poste specifiche per i dipendenti.

Il TCA ha inoltre già avuto modo si rammentare

che l’attività di direttore ha le tipiche caratteristiche di un’attività

dipendente (STCA del 27

settembre 2004, inc. n. 30.2004.13+14), come emerge del resto dalle Direttive sul

salario determinante (DSD) edite dall'UFAS.

Esse prevedono infatti

che le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una persona

giuridica fanno parte del salario determinante (N. 2028) e che gli organi di

persone giuridiche sono in particolare i membri dell’amministrazione (come i

membri del consiglio d’amministrazione delle società anonime) e terzi a cui è

stata trasferita totalmente o parzialmente la gestione o la rappresentanza

della società (come i direttori), i membri del comitato di associazioni i

membri del consiglio di fondazione e i membri degli organi di controllo (N.

2030).

È peraltro evidente

che, di regola, un direttore di una società si trova in rapporto di

subordinazione con la medesima, essendo vincolato da direttive e regole che si

vede costretto a rispettare.

In un altro caso

trattato dalla scrivente Corte l'8 agosto 2005 (inc. n. 30.2005.104), l'assicurato non solo era direttore amministrativo e finanziario della

società, ma aveva pure la responsabilità dell'export della ricorrente. Inoltre, il rapporto di subordinazione nei

confronti della società, derivante dalle numerose giornate dedicate all'attività di collaboratore della ricorrente,

dalla dipendenza finanziaria nei confronti della medesima, nonché dal fatto che

è pure diventato membro del CdA e Direttore generale delle vendite, hanno fatto

sì che il TCA l'abbia considerato esercitare un'attività dipendente per la SA.

15. Anche

nel caso in esame l'assicurato ha esercitato l'attività di direttore alle dipendenze

della società ricorrente. Inoltre, egli ha esercitato un'attività indipendente

tramite la sua ditta individuale. Gli introiti indicati come provenienti da

attività indipendente sono stati Fr. 57'955.- nel 2002, Fr. 50'205.- nell'anno

2003 e Fr. 54'675.- nel 2004 (docc. B1-B3) fiscalmente diventati Fr. 43'466.-

nel 2002, Fr. 37'654.- nell'anno 2003 e Fr. 38'273.- nell'anno 2004, importi comprensivi,

dei Fr. 20'000.- versati annualmente dalla ricorrente.

Nella misura in cui la pretesa attività

indipendente è stata svolta a favore della SA va ritenuto la forte

interdipendenza evidenziata ciò che fa sì che per l'attività esercitata dal

lic. oec. __________ per conto dell'insorgente, l'assicurato debba

essere considerato come un suo dipendente.

Vanno infatti considerate

anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto soprattutto

nelle situazioni limite, come quella in esame, in relazione ad assicurati che

esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il

medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF

del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che

diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente

che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano

qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a

titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF del 19 marzo 2007,

H 194/05, consid. 7.4, STFA del 17 febbraio 2005, H 12/04, consid. 3 e 4.2.3

con riferimenti). In tale contesto va considerato che per rapporto all'attività di direttore della società

ricorrente, l'assicurato è

stato qualificato quale dipendente.

In

conclusione, gli altri elementi sollevati dall'insorgente a comprova della qualifica dell'attività del

collaboratore quale indipendente non sono decisivi per la determinazione dei

rapporti nel periodo in oggetto.

Considerate tutte le

circostanze evidenziate, le tesi ricorsuali non possono essere seguite. I

diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in

materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di

dipendenza fra __________ e la società RI 1 anche nell'ambito delle attività amministrative e contabili svolte su mandato

del CdA della SA. Le caratteristiche di un'attività salariata sono infatti

predominanti rispetto alle ragioni per considerare l'assicurato quale imprenditore

autonomo.

Di conseguenza, la

decisione su opposizione della Cassa che ha qualificato l'assicurato come

dipendente risulta corretta e deve essere confermata.

16. Resta

da verificare se i salari percepiti negli anni 2003-2005 ed il bonus nel 2004,

soltanto accreditati contabilmente dall'insorgente, ma non effettivamente versati al dipendente __________,

siano da considerare ugualmente come reddito determinante di quest'ultimo, sul quale prelevare i contributi

sociali.

Va a questo proposito

rammentato che il N. 1009 DSD prevede che una retribuzione può anche non essere

versata, ma semplicemente accreditata. In tal caso si considera che essa è conseguita

mediante l'accreditamento e i contributi sono dovuti da quel momento.

Secondo il N. 1010

DSD, si considera che la retribuzione accreditata è conseguita quando

corrisponde a un credito avente valore economico e del quale il salariato può

disporre. Le retribuzioni accreditate, che costituiscono una semplice

aspettativa di salario, non sono considerate retribuzioni conseguite (per

esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano valore effettivo solo se gli

affari del datore di lavoro evolvono favorevolmente).

Se eccezionalmente un

salariato non riceve retribuzione per il lavoro prestato in qualità di

dipendente, non si può presumere l'esistenza di una retribuzione pari a quella

usualmente pagata in circostanze simili (nessun salario fittizio). Pertanto non

devono essere versati contributi salariali (N. 1011 DSD).

Le disposizioni citate

sono state adottate sulla base di giurisprudenza federale datata, ma ancora

recentemente confermata.

L'Alta Corte, in una

sentenza del 30 gennaio 1957 nella causa J. G., H 163/56, pubblicata in RCC

1957 pag. 178, ha avuto modo di rilevare che i contributi sono dovuti

dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento in cui un

salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco importa

l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del

regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione.

L'Alta Corte ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito mediante

iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito

contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i

casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa

di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario messo

in conto non modifica il debito contributivo.

Considerandi

In un'altra sentenza pubblicata in RCC 1958, pag.

393, la nostra Massima Istanza ha rilevato che nel caso in cui un salariato acconsenta

a che la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che essa sia

stata realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo, a

causa di difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una semplice

aspettativa di salario.

Nella sentenza del 9

luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha

ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il

lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al

momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato

al lavoratore dipendente.

In una sentenza del 7

dicembre 2001 nella causa J., H 186/01, il TFA ha ancora confermato il

principio secondo il quale il salario è considerato realizzato quando lo stesso

è accreditato al lavoratore dipendente:

"

(…)

Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés

qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu

provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont retenues lors de

chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même

temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de paiement du salaire,

convenues entre employeur et employé, demeurent sans incidence sur la

perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de travail

peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du salaire sur

un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse, un revenu est

réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au moment où il est

porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4). (…).".

In data 13 settembre

2004, H 78/03, nella causa R., il TFA, a proposito del pagamento di contributi

nel caso in cui il salario non è stato versato, ha affermato:

" (…) 6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito

contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono

essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da

attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227

consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88

consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato

realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.

6.2.1

Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il

salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile

dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag.

205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110

V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen

in dem Zeitpunkt, in welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben

worden ist"). Se,

eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata

nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può

pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel

momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori

interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera

aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n.

4.9

). La deroga

alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al momento della

registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo Tribunale in

casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata in STFA

1957.

pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la situazione di un

direttore, al tempo stesso amministratore delegato della società datrice di

lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria della ditta, si era

visto unicamente registrare contabilmente il salario di due anni senza per

contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva inoltre pure

concesso dei prestiti alla società in questione). In quella vertenza, il

Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della particolarità

del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo notare che

l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale

situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari

allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si

fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al

salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva

dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88

consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).

6.2.2

In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse anche

in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza inedita

del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare quale

mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta nella

rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto che la

datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli

inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio

che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le

sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la

realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del

fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società;

sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18

dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente

alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati

unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo

temporale che della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento

che le pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che

un debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di risarcimento, non potevano

essere insorti.

6.2.3

Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle sentenze

più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione alla

regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento

può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo se ne sono date le

condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza errato volere

dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un principio generale

atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare affrettatamente una pretesa

salariale esigibile, fondata su un regolare contratto di lavoro, quale semplice

aspettativa per il solo fatto che il datore di lavoro versa in una situazione

di illiquidità. Volendo statuire diversamente, infatti, si finirebbe per

avvantaggiare - o comunque incentivare simili comportamenti -

ingiustificatamente quei datori di lavoro, rispettivamente i loro organi, che,

oltre a non versare i contributi sociali, omettono pure di onorare il lavoro

dei loro dipendenti (privilegiando ad esempio le pretese di altri creditori),

rispetto a chi invece, anche se con mille difficoltà, si impegna a retribuire

(solo, ma pur sempre) il salario. Come giustamente fatto notare dalla Corte

cantonale, l'ammissione generalizzata di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe

quindi doppiamente i lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi

retribuito il proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro

spettanze previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso

dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II

pag. 534).

7.

7.1

Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati da

parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I

salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori

nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal

datore di lavoro.

7.2

Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa

poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque

realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella

sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva

omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il

mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un

periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la

controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le

tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione

dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società

per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della

fallita - ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone

coinvolte fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e

dovessero aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse

dall'esito futuro degli affari della società.

7.3

In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la

controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario,

si può ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante

valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito

salariale notificato alla Cassa di compensazione configurasse una vera e

propria realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza realizzato

anche il relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere addebitato il

danno derivante." (sottolineature della

redattrice)

Infine, nella recente

STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che anche se

una retribuzione non viene versata nel periodo di competenza cui si riferisce,

ma semplicemente accreditata in vista di un successivo pagamento, essa è da

considerare siccome acquisita già nel momento in cui è sorta. Ne consegue che

già con l'allibramento della posta che dovrà essere versata risultano dovuti i

contributi sociali, ritenuto altresì che le modalità di pagamento del salario

convenuto sono irrilevanti ai fini dell'esigibilità del pagamento dei

contributi alle assicurazioni sociali (cfr. citata STFA del 7 dicembre 2001,

consid. 3a).

In quel caso, nel 2002

la società ha versato all'assicurato

un importo e solo nel 2003 gli ha corrisposto, a saldo delle pretese riguardanti

il risultato 2002, la differenza. Tuttavia, dalla documentazione contabile agli

atti risultava che tale somma era riferita alla gestione aziendale 2002 della

SA, di cui peraltro l'interessato era membro del consiglio di amministrazione

dal 2002. Per il TF, l'importo versato a saldo andava quindi assoggettato ai

contributi sociali riferiti all'anno 2002.

In concreto, la

ricorrente ammette di aver accreditato in contabilità l'importo litigioso, ma fa valere, comprovandolo mediante la

produzione delle sue dichiarazioni fiscali, che si tratterebbe di una mera

aspettativa salariale della quale non può disporre (doc. G).

Come emerge tuttavia

dalla STFA del 13 settembre 2004, l’eccezione alla regola che considera di

principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento può

giustificarsi solo restrittivamente e solo in circostanze assai

particolari. La società deve trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Non è

sufficiente che, temporaneamente, abbia problemi di liquidità. Inoltre,

l’omessa retribuzione dell’attività lucrativa non deve concernere unicamente

una parte dei dipendenti.

Nel caso in oggetto, l'insorgente non fa valere di trovarsi in

gravi ed irrimediabili difficoltà finanziarie.

Soprattutto, la misura

concerne unicamente una sola persona, oltretutto membro del Consiglio di

amministrazione e direttore della società stessa. Dagli atti emerge infatti che

gli altri dipendenti, fra i quali la moglie dell'assicurato in esame, anch'ella membro del CdA, hanno percepito regolarmente il loro salario. Tuttavia,

quand'anche si ammettesse che

la moglie del direttore non abbia ricevuto interamente i suoi stipendi (doc.

XI), resta il fatto che agli altri (tutti) i dipendenti della SA insorgente,

per poter beneficiare della summenzionata eccezione evidenziata dal TF, non

deve essere stato versato lo stipendio, ciò che non si è comunque configurato

in specie.

Non vi sono pertanto

agli atti elementi che comprovino l'esistenza di una mera aspettativa della

rimunerazione né degli stipendi di __________ per il periodo 2003-2005 né del

bonus percepito dal medesimo per il 2004. Si può di conseguenza ritenere, con

il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale configura una

vera e propria realizzazione dello stipendio.

17.

In

conclusione, i redditi versati all'assicurato dalla società insorgente durante

il periodo gennaio 2002-dicembre 2005 per l'attività amministrativa, contabile e fiscale svolta per suo conto ([Fr.

20'000.- x 4] + Fr. 10'644.- = Fr. 90'644.-) vanno pertanto considerati come suo salario determinante, su cui

la ricorrente, sua datrice di lavoro, è tenuta a versare, in virtù dell'art. 14

LAVS, i contributi paritetici fissati dalla Cassa di compensazione.

In queste condizioni,

la decisione impugnata va interamente confermata, mentre il ricorso deve essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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