30.2006.44
Qualifica dello statuto contributivo di un azionista,direttore di SA e presidente del CdA (remunerato per entrambe queste funzioni),che ogni anno fattura a SA,come persona singola titolare di studio f
25 ottobre 2007Italiano37 min
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Numero d'incarto:
30.2006.44
Data decisione, Autorità:
25.10.2007, TCA
Titolo:
Qualifica dello statuto contributivo di un azionista,direttore di SA e presidente del CdA (remunerato per entrambe queste funzioni),che ogni anno fattura a SA,come persona singola titolare di studio fiduciario,una cifra fissa per lavori amministrativi.Dipendente SA.Salari accreditati ma non versati
AZIONI
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
DIRETTORE
LAVORATORE DIPENDENTE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI SALARIATO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
SALARIO
art. 4 LAVS
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 12 LAVS
art. 14 LAVS
art. 10 LPGA
art. 11 LPGA
art. 12 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.44
TB
Lugano
25 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4
settembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Nell'ambito di un controllo del conteggio dei
salari relativo al periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005 presso RI 1,
affiliata come datrice di lavoro, mediante tassazione d'ufficio del 19 luglio 2006 la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese
per un totale di Fr. 90'644.-,
ritenendo queste retribuzioni come salari da attività dipendente svolta da __________,
ma non notificate come tali. La Cassa ha quindi fissato i contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF da prelevare su questo importo, notificando anche all'assicurato ritenuto dipendente una
decisione in tal senso.
B. Con
decisione su opposizione del 4 settembre 2006 (doc. D1) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione del
21 agosto 2006 (doc. D) formulata dalla società ricorrente, a motivo che __________
è azionista e presidente del Consiglio d'Amministrazione della SA e svolge anche la funzione di direttore in
seno ad essa, ricevendo un regolare stipendio. Inoltre, come indipendente egli
fatturava alla società un importo fisso di Fr. 20'000.- all'anno per
lavori amministrativi per i quali non si è assunto direttamente e personalmente
un rischio economico, siccome essa gli ha versato regolari importi per l'esecuzione del lavoro. Infine, le
prestazioni fatturate dall'assicurato
all'opponente rappresentano una
parte consistente della cifra d'affari totale che egli ha realizzato, non sopportando quindi alcun
rischio economico tipico di un imprenditore.
Per quanto attiene
alla ripresa del bonus di Fr. 10'644.- riconosciuto a __________ nel 2004, l'Amministrazione ha rilevato che benché sia stata solo accreditata ma
non versata, i contributi sociali vanno ugualmente prelevati su questa somma,
non realizzandosi le condizioni per ammettere un'eccezione.
C. Con
ricorso del 5 ottobre 2006 (doc. I), RI 1 ha osservato che il suo CdA ha
incaricato lo Studio Fiduciario __________ di eseguire lavori amministrativi,
contabili e fiscali della SA. Per queste attività, l'assicurato non ha agito quale organo della società, bensì come
esterno, tanto che il lavoro è stato svolto presso il suo ufficio – al proprio
domicilio - di __________ e non presso RI 1 stessa. Questa soluzione è stata
adottata per motivi di protezione dei dati contabili, fiscali e degli stipendi
versati alle due dipendenti. Inoltre, __________ ha avuto numerosi altri
clienti negli anni esaminati oltre alla ricorrente e le prestazioni fatturate a
quest'ultima rappresentano un
terzo del fatturato complessivo dell'assicurato. L'insorgente
ha poi osservato che soltanto l'onorario del 2002 (Fr. 20'000.-) è stato versato all'assicurato, mentre gli onorari per gli altri anni (Fr. 60'000.-) sono stati solo accreditati
contabilmente, perciò egli si è assunto un rischio economico di non incassare
le proprie fatture.
Anche il bonus del 2004
non è stato ancora incassato per mancanza di liquidità della SA perciò, come
gli altri Fr. 60'000.-, non
deve essere assoggettato al prelievo di contributi sociali.
D. Nella
propria risposta di causa del 23 ottobre 2006 (doc. III) la Cassa ha confermato
per intero il contenuto della sua decisione. In merito al bonus accreditato ma
non versato, l'Amministrazione
ha precisato che non possono essere fatte valere eccezioni per l'assoggettamento dell'importo di Fr. 10'644.-, siccome né la SA si trova in gravi ed irrimediabili
difficoltà finanziarie, né questa misura concerne tutti i dipendenti, bensì una
sola persona, dato che gli altri dipendenti hanno regolarmente percepito il
salario.
La ricorrente ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V), mentre il TCA ha richiamato gli incarti fiscali di __________ relativi agli anni
fiscali 2003A, 2003B e 2004 (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24
gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160
consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V
166 consid. 4b).
Per contro, per quanto
attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa
specifica che regola la questione intertemporale, stabilendo di conseguenza la
necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte
disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid.
6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti da RI 1 per un periodo sia antecedente il 31 dicembre
2002 (per l'anno 2002) sia
posteriore (2003-2005).
Le decisioni (formale
e su opposizione) sono invece state entrambe emanate nel corso del 2006.
Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito
applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS,
per la fissazione dei contributi dovuti sono applicate le norme materiali e le
Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo anno ed i disposti
LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per gli altri tre anni revisionati dalla Cassa.
nel merito
3. Oggetto
del contendere è la qualifica (dipendente oppure indipendente) dell'attività lucrativa svolta da __________ nel
periodo gennaio 2002-dicembre 2005 a favore di RI 1.
Se l'assicurato sarà considerato dipendente di
quest'ultima, occorrerà
riprendere a titolo di salario gli importi ad esso versati, rientrando nel suo
salario determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS).
Su tale ammontare il
datore di lavoro dovrà conseguentemente versare i contributi paritetici totali
fatturati dalla Cassa, ma potrà pretendere dal salariato che ne riversi una
parte (art. 14 LAVS).
4. A
norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di
un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1
LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende
qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H
31/04).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
5. Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5
LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto
concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio
può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che
l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,
il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del
18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
6. Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una
attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa
importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di
lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro
un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,
durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)
dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.
347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità
di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique
VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA
del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una sentenza pubblicata in Pratique
VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la
qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine
importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des
conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les
références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande
toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité
de l'appréciation fiscale. (…)."
7. Il TFA ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente
o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente,
in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la
persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato
professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; STCA del 3 ottobre
1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
8. Giusta
l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,
impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È
riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi
impiega salariati.
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12
LAVS).
9. In
concreto, va preliminarmente rammentato che, di principio, la Cassa ha rettamente
proceduto emanando la tassazione d'ufficio del 19 luglio 2006. Infatti, l'Amministrazione
è tenuta ad emettere una tassazione d'ufficio quando il datore di lavoro non ha
versato i contributi, o se non ne ha versati sufficientemente, vale a dire se
non ha né fornito il conteggio dei contributi né pagato i contributi (N. 5037
DRC nel tenore applicabile al caso di specie). Essa, agendo in conformità
all'art. 38 OAVS, ha dunque rispettato le norme applicabili alla fattispecie.
Dalla documentazione
agli atti, emerge chiaramente che l'attività espletata da __________ per la
società RI 1 configura senza dubbio un'attività lucrativa di tipo dipendente.
10. __________
è affiliato alla Cassa CO 1 come indipendente per attività accessoria con la
sua ditta individuale e, a suo dire, è in questa veste che ha lavorato per la ricorrente,
e non come organo della persona giuridica (direttore).
A questo proposito, va
evidenziato che l'affiliazione
che la Cassa di compensazione esegue d’ufficio o su richiesta dell’assicurato,
non lo qualifica definitivamente dal profilo contributivo, ma unicamente ha per
scopo di assicurarlo ad una cassa di compensazione. Peraltro, la qualifica
dello statuto contributivo di una persona va effettuata unicamente sulla base
della natura dei rapporti di lavoro in essere e ciò può avvenire unicamente a
mezzo di una decisione formale di tassazione.
Non può quindi essere
escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione
come indipendente, eserciti pure un'attività di natura dipendente (STFA del 24
febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226
consid. 3c = DTF 119 V 165).
11. Inoltre,
la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per RI 1 durante
gli anni dal 2002 al 2005, __________ avrebbe pure assunto altri mandati da
altri committenti non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni
singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente
dagli altri. Questa Corte deve quindi basarsi soltanto sulla natura dell'attività
svolta dal collaboratore a favore della ricorrente, prestando
particolare attenzione al contenuto del rapporto esistente fra di essi.
Eventuali altre collaborazioni svolte
dall'assicurato a favore di terzi non sono oggetto del presente giudizio e non
influiscono sulla determinazione del suo statuto.
12. Nelle
more istruttorie, al fine di determinare se fra la ricorrente ed il suo
collaboratore v'era una
situazione di dipendenza economica, il TCA ha richiamato dal competente Ufficio di tassazione gli incarti
fiscali dell'assicurato
portanti sugli anni 2001-2004 (doc. VI).
Dagli atti all'inserto emerge che ogni anno il predetto
collaboratore, titolare di una ditta individuale esercitante in linea generale
le medesime attività della SA ricorrente, ha fatturato a quest'ultima Fr. 20'000.- per le prestazioni svolte a favore della stessa (lavori
amministrativi generali, allestimento contabilità finanziaria, rendiconti IVA,
calcolo stipendi, allestimento varie dichiarazioni per assicurazioni sociali,
chiusure contabili trimestrali e di fine anno, consulenza fiscale).
Dal raffronto dei
redditi che l'assicurato ha
conseguito esercitando un'attività
di tipo indipendente con quelli conseguiti per le prestazioni svolte a favore
dell'insorgente, si può dedurre
che il collaboratore ha deciso di svolgere le proprie funzioni, in misura non
del tutto trascurabile (34%-39% dei suoi introiti), per la società ricorrente.
Per contro, gli altri incarichi ricevuti da altra clientela privata non hanno influito
in modo preponderante sugli introiti conseguiti durante i quattro anni in esame
(docc. B1-B3).
Queste somme (Fr. 20'000.- x 4 anni), riprese come tali dall'amministrazione,
non sono state contestate dalla società ricorrente. Anche gli incarti fiscali
certificano la correttezza di questi importi (doc. VI).
Inoltre, non va dimenticato che, per
sua stessa ammissione, durante gli anni 2002-2005 __________ è stato dipendente
dell'insorgente in qualità di direttore e che, in quelle vesti, lavorando al
50%, ha conseguito dei redditi netti di Fr. 64'020.- nel 2002, Fr. 51'451.- nel
2003 e Fr. 61'715.- nell'anno 2004.
A questi importi si aggiunge ancora l'indennità
di Fr. 20'000.- percepita ogni anno come presidente del CdA di RI 1.
Sulla scorta della documentazione
raccolta e ritenuto quanto esposto, la scrivente Corte ritiene che la
ricorrente versava all'assicurato degli importi per le sue attività in virtù di
tre differenti funzioni: quale direttore della SA, quale presidente del suo CdA
e come collaboratore esterno con funzioni amministrative e contabili.
Complessivamente, quindi, __________ ha
annualmente incassato, da parte della società insorgente, un importo fisso di
Fr. 40'000.- per il CdA e l'attività amministrativa. Il suo reddito totale variava
poi in funzione del salario percepito come direttore di RI 1 che, per il
periodo in questione, si è situato, al netto, fra i Fr. 50'000.- ed i Fr. 64'000.-.
Questo TCA può quindi affermare con
certezza che, per tutti i quattro anni in questione, __________ ha fornito alla
SA ricorrente la maggior parte delle sue prestazioni, ricavandone dei
consistenti vantaggi economici. Egli ha così adempiuto a tutti gli effetti ad
un elemento tipico dell'attività dipendente (STFA del 17
febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04; STFA del 16 dicembre 2002
nella causa D. SA, H 279/00; Greber/
Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 181 n. 110, ad art. 5 LAVS): la dipendenza
economica.
Ciò non implica comunque, va ribadito,
che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati
nel medesimo modo. Come visto, infatti, un assicurato può
essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra.
Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e
di dipendente nei confronti di una stessa persona (STFA del 24 febbraio
1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl - Inc. n.
30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165; DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni singolo rapporto
lavorativo deve essere esaminato per sé stesso, distintamente ed indipendentemente
dagli altri.
Nessun ostacolo impedisce dunque all'assicurato
di poter essere affiliato come indipendente nei confronti di terzi quale
consulente e come dipendente quando è al servizio della SA qui ricorrente.
Fatti
I dati fiscali di __________
indicano che i compensi percepiti dalla ricorrente nel periodo 2002-2005
costituiscono una parte importante delle sue entrate economiche.
Pertanto, non presta
il fianco ad alcuna critica la conclusione secondo cui la collaborazione con la
società ricorrente era a tal punto intensa da dare luogo ad una dipendenza
economica da parte dell'assicurato nei suoi confronti (STFA del 17 febbraio
2005 nella causa C. AG, H 12/04). Nulla giustifica, poi, una valutazione
diversa dei differenti momenti di collaborazione tra __________ e RI 1.
13. Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, va rammentato
che il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in
particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti
importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi
posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su
quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con
riferimenti; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 5.2).
La dipendenza
lavorativa, come visto, ha comportato per l'assicurato una dipendenza anche di tipo economica.
Il TCA osserva comunque che l'indicazione
generica che l'assicurato utilizzava quale ufficio, quando lavorava per conto
di RI 1, quello ricavato dalla sua abitazione oltre a non essere stata provata
(alla ricorrente è stata concessa la possibilità di offrire l'acquisizione di
prove, v. doc. IV) appare insufficiente per ammettere che egli
abbia sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività
di consulente (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n.
56).
Riguardo al rischio
aziendale, questo TCA non può
non rilevare brevemente che nell'eseguire la propria attività per RI 1 l'assicurato
non ha corso – contrariamente a quanto asserito dalla SA ricorrente - alcun
rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un
rischio economico (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5
LAVS). Egli non si è infatti assunto direttamente e personalmente alcun rischio
economico, nella misura in cui la società affiliata alla Cassa regolava
direttamente i propri impegni con il suo collaboratore, versandogli
regolarmente alla fine dell'anno
l'importo pattuito (doc. A).
Non va poi dimenticato
che l'eventualità che la società ricorrente avrebbe potuto non versare al suo
collaboratore gli ammontari da esso fatturati avrebbe posto quest'ultimo nella
medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito
con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che
l'interessato sopportava era praticamente nullo e di conseguenza non analogo a
quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.
167 n. 56, ad art. 5 LAVS).
In specie non si può
quindi sostenere che egli si assumeva una perdita di guadagno tipica di un
lavoratore indipendente, né risulta dunque un rischio aziendale come richiesto
dalla giurisprudenza, tipico di un’attività lucrativa di carattere indipendente
(STFA del 29 dicembre 2003 nella causa B., H 320/01).
14. Non
va da ultimo dimenticato che __________ è azionista (insieme alla moglie detiene
il 50% delle azioni) e direttore della società insorgente. Ciò significa che il
rapporto fra la ricorrente ed il collaboratore è di tutto rilievo e
particolarmente intenso.
In qualità di direttore, egli
percepisce un regolare stipendio da parte della SA. Anche fiscalmente l'assicurato
stesso si è considerato come un dipendente della SA, prova ne è che ha dedotto
le usuali poste specifiche per i dipendenti.
Il TCA ha inoltre già avuto modo si rammentare
che l’attività di direttore ha le tipiche caratteristiche di un’attività
dipendente (STCA del 27
settembre 2004, inc. n. 30.2004.13+14), come emerge del resto dalle Direttive sul
salario determinante (DSD) edite dall'UFAS.
Esse prevedono infatti
che le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una persona
giuridica fanno parte del salario determinante (N. 2028) e che gli organi di
persone giuridiche sono in particolare i membri dell’amministrazione (come i
membri del consiglio d’amministrazione delle società anonime) e terzi a cui è
stata trasferita totalmente o parzialmente la gestione o la rappresentanza
della società (come i direttori), i membri del comitato di associazioni i
membri del consiglio di fondazione e i membri degli organi di controllo (N.
2030).
È peraltro evidente
che, di regola, un direttore di una società si trova in rapporto di
subordinazione con la medesima, essendo vincolato da direttive e regole che si
vede costretto a rispettare.
In un altro caso
trattato dalla scrivente Corte l'8 agosto 2005 (inc. n. 30.2005.104), l'assicurato non solo era direttore amministrativo e finanziario della
società, ma aveva pure la responsabilità dell'export della ricorrente. Inoltre, il rapporto di subordinazione nei
confronti della società, derivante dalle numerose giornate dedicate all'attività di collaboratore della ricorrente,
dalla dipendenza finanziaria nei confronti della medesima, nonché dal fatto che
è pure diventato membro del CdA e Direttore generale delle vendite, hanno fatto
sì che il TCA l'abbia considerato esercitare un'attività dipendente per la SA.
15. Anche
nel caso in esame l'assicurato ha esercitato l'attività di direttore alle dipendenze
della società ricorrente. Inoltre, egli ha esercitato un'attività indipendente
tramite la sua ditta individuale. Gli introiti indicati come provenienti da
attività indipendente sono stati Fr. 57'955.- nel 2002, Fr. 50'205.- nell'anno
2003 e Fr. 54'675.- nel 2004 (docc. B1-B3) fiscalmente diventati Fr. 43'466.-
nel 2002, Fr. 37'654.- nell'anno 2003 e Fr. 38'273.- nell'anno 2004, importi comprensivi,
dei Fr. 20'000.- versati annualmente dalla ricorrente.
Nella misura in cui la pretesa attività
indipendente è stata svolta a favore della SA va ritenuto la forte
interdipendenza evidenziata ciò che fa sì che per l'attività esercitata dal
lic. oec. __________ per conto dell'insorgente, l'assicurato debba
essere considerato come un suo dipendente.
Vanno infatti considerate
anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto soprattutto
nelle situazioni limite, come quella in esame, in relazione ad assicurati che
esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il
medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF
del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che
diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente
che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano
qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a
titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF del 19 marzo 2007,
H 194/05, consid. 7.4, STFA del 17 febbraio 2005, H 12/04, consid. 3 e 4.2.3
con riferimenti). In tale contesto va considerato che per rapporto all'attività di direttore della società
ricorrente, l'assicurato è
stato qualificato quale dipendente.
In
conclusione, gli altri elementi sollevati dall'insorgente a comprova della qualifica dell'attività del
collaboratore quale indipendente non sono decisivi per la determinazione dei
rapporti nel periodo in oggetto.
Considerate tutte le
circostanze evidenziate, le tesi ricorsuali non possono essere seguite. I
diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in
materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di
dipendenza fra __________ e la società RI 1 anche nell'ambito delle attività amministrative e contabili svolte su mandato
del CdA della SA. Le caratteristiche di un'attività salariata sono infatti
predominanti rispetto alle ragioni per considerare l'assicurato quale imprenditore
autonomo.
Di conseguenza, la
decisione su opposizione della Cassa che ha qualificato l'assicurato come
dipendente risulta corretta e deve essere confermata.
16. Resta
da verificare se i salari percepiti negli anni 2003-2005 ed il bonus nel 2004,
soltanto accreditati contabilmente dall'insorgente, ma non effettivamente versati al dipendente __________,
siano da considerare ugualmente come reddito determinante di quest'ultimo, sul quale prelevare i contributi
sociali.
Va a questo proposito
rammentato che il N. 1009 DSD prevede che una retribuzione può anche non essere
versata, ma semplicemente accreditata. In tal caso si considera che essa è conseguita
mediante l'accreditamento e i contributi sono dovuti da quel momento.
Secondo il N. 1010
DSD, si considera che la retribuzione accreditata è conseguita quando
corrisponde a un credito avente valore economico e del quale il salariato può
disporre. Le retribuzioni accreditate, che costituiscono una semplice
aspettativa di salario, non sono considerate retribuzioni conseguite (per
esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano valore effettivo solo se gli
affari del datore di lavoro evolvono favorevolmente).
Se eccezionalmente un
salariato non riceve retribuzione per il lavoro prestato in qualità di
dipendente, non si può presumere l'esistenza di una retribuzione pari a quella
usualmente pagata in circostanze simili (nessun salario fittizio). Pertanto non
devono essere versati contributi salariali (N. 1011 DSD).
Le disposizioni citate
sono state adottate sulla base di giurisprudenza federale datata, ma ancora
recentemente confermata.
L'Alta Corte, in una
sentenza del 30 gennaio 1957 nella causa J. G., H 163/56, pubblicata in RCC
1957 pag. 178, ha avuto modo di rilevare che i contributi sono dovuti
dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento in cui un
salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco importa
l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del
regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione.
L'Alta Corte ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito mediante
iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito
contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i
casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa
di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario messo
in conto non modifica il debito contributivo.
Considerandi
In un'altra sentenza pubblicata in RCC 1958, pag.
393, la nostra Massima Istanza ha rilevato che nel caso in cui un salariato acconsenta
a che la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che essa sia
stata realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo, a
causa di difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una semplice
aspettativa di salario.
Nella sentenza del 9
luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha
ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il
lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al
momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato
al lavoratore dipendente.
In una sentenza del 7
dicembre 2001 nella causa J., H 186/01, il TFA ha ancora confermato il
principio secondo il quale il salario è considerato realizzato quando lo stesso
è accreditato al lavoratore dipendente:
"
(…)
Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés
qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu
provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont retenues lors de
chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même
temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de paiement du salaire,
convenues entre employeur et employé, demeurent sans incidence sur la
perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de travail
peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du salaire sur
un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse, un revenu est
réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au moment où il est
porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4). (…).".
In data 13 settembre
2004, H 78/03, nella causa R., il TFA, a proposito del pagamento di contributi
nel caso in cui il salario non è stato versato, ha affermato:
" (…) 6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito
contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono
essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da
attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227
consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88
consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato
realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.
6.2.1
Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il
salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile
dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag.
205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110
V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen
in dem Zeitpunkt, in welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben
worden ist"). Se,
eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata
nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può
pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel
momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori
interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera
aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n.
4.9
). La deroga
alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al momento della
registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo Tribunale in
casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata in STFA
1957.
pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la situazione di un
direttore, al tempo stesso amministratore delegato della società datrice di
lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria della ditta, si era
visto unicamente registrare contabilmente il salario di due anni senza per
contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva inoltre pure
concesso dei prestiti alla società in questione). In quella vertenza, il
Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della particolarità
del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo notare che
l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale
situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari
allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si
fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al
salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva
dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88
consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).
6.2.2
In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse anche
in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza inedita
del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare quale
mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta nella
rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto che la
datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli
inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio
che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le
sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la
realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del
fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società;
sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18
dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente
alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati
unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo
temporale che della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento
che le pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che
un debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di risarcimento, non potevano
essere insorti.
6.2.3
Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle sentenze
più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione alla
regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento
può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo se ne sono date le
condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza errato volere
dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un principio generale
atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare affrettatamente una pretesa
salariale esigibile, fondata su un regolare contratto di lavoro, quale semplice
aspettativa per il solo fatto che il datore di lavoro versa in una situazione
di illiquidità. Volendo statuire diversamente, infatti, si finirebbe per
avvantaggiare - o comunque incentivare simili comportamenti -
ingiustificatamente quei datori di lavoro, rispettivamente i loro organi, che,
oltre a non versare i contributi sociali, omettono pure di onorare il lavoro
dei loro dipendenti (privilegiando ad esempio le pretese di altri creditori),
rispetto a chi invece, anche se con mille difficoltà, si impegna a retribuire
(solo, ma pur sempre) il salario. Come giustamente fatto notare dalla Corte
cantonale, l'ammissione generalizzata di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe
quindi doppiamente i lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi
retribuito il proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro
spettanze previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso
dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II
pag. 534).
7.
7.1
Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati da
parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I
salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori
nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal
datore di lavoro.
7.2
Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa
poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque
realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella
sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva
omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il
mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un
periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la
controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le
tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione
dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società
per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della
fallita - ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone
coinvolte fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e
dovessero aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse
dall'esito futuro degli affari della società.
7.3
In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la
controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario,
si può ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante
valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito
salariale notificato alla Cassa di compensazione configurasse una vera e
propria realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza realizzato
anche il relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere addebitato il
danno derivante." (sottolineature della
redattrice)
Infine, nella recente
STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che anche se
una retribuzione non viene versata nel periodo di competenza cui si riferisce,
ma semplicemente accreditata in vista di un successivo pagamento, essa è da
considerare siccome acquisita già nel momento in cui è sorta. Ne consegue che
già con l'allibramento della posta che dovrà essere versata risultano dovuti i
contributi sociali, ritenuto altresì che le modalità di pagamento del salario
convenuto sono irrilevanti ai fini dell'esigibilità del pagamento dei
contributi alle assicurazioni sociali (cfr. citata STFA del 7 dicembre 2001,
consid. 3a).
In quel caso, nel 2002
la società ha versato all'assicurato
un importo e solo nel 2003 gli ha corrisposto, a saldo delle pretese riguardanti
il risultato 2002, la differenza. Tuttavia, dalla documentazione contabile agli
atti risultava che tale somma era riferita alla gestione aziendale 2002 della
SA, di cui peraltro l'interessato era membro del consiglio di amministrazione
dal 2002. Per il TF, l'importo versato a saldo andava quindi assoggettato ai
contributi sociali riferiti all'anno 2002.
In concreto, la
ricorrente ammette di aver accreditato in contabilità l'importo litigioso, ma fa valere, comprovandolo mediante la
produzione delle sue dichiarazioni fiscali, che si tratterebbe di una mera
aspettativa salariale della quale non può disporre (doc. G).
Come emerge tuttavia
dalla STFA del 13 settembre 2004, l’eccezione alla regola che considera di
principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento può
giustificarsi solo restrittivamente e solo in circostanze assai
particolari. La società deve trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Non è
sufficiente che, temporaneamente, abbia problemi di liquidità. Inoltre,
l’omessa retribuzione dell’attività lucrativa non deve concernere unicamente
una parte dei dipendenti.
Nel caso in oggetto, l'insorgente non fa valere di trovarsi in
gravi ed irrimediabili difficoltà finanziarie.
Soprattutto, la misura
concerne unicamente una sola persona, oltretutto membro del Consiglio di
amministrazione e direttore della società stessa. Dagli atti emerge infatti che
gli altri dipendenti, fra i quali la moglie dell'assicurato in esame, anch'ella membro del CdA, hanno percepito regolarmente il loro salario. Tuttavia,
quand'anche si ammettesse che
la moglie del direttore non abbia ricevuto interamente i suoi stipendi (doc.
XI), resta il fatto che agli altri (tutti) i dipendenti della SA insorgente,
per poter beneficiare della summenzionata eccezione evidenziata dal TF, non
deve essere stato versato lo stipendio, ciò che non si è comunque configurato
in specie.
Non vi sono pertanto
agli atti elementi che comprovino l'esistenza di una mera aspettativa della
rimunerazione né degli stipendi di __________ per il periodo 2003-2005 né del
bonus percepito dal medesimo per il 2004. Si può di conseguenza ritenere, con
il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale configura una
vera e propria realizzazione dello stipendio.
17.
In
conclusione, i redditi versati all'assicurato dalla società insorgente durante
il periodo gennaio 2002-dicembre 2005 per l'attività amministrativa, contabile e fiscale svolta per suo conto ([Fr.
20'000.- x 4] + Fr. 10'644.- = Fr. 90'644.-) vanno pertanto considerati come suo salario determinante, su cui
la ricorrente, sua datrice di lavoro, è tenuta a versare, in virtù dell'art. 14
LAVS, i contributi paritetici fissati dalla Cassa di compensazione.
In queste condizioni,
la decisione impugnata va interamente confermata, mentre il ricorso deve essere
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà
essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha
ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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