30.2006.45
Circolazione con autocarro sovraccarico
7 agosto 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2006.45
Data decisione, Autorità:
07.08.2006, PRPEN
Titolo:
Circolazione con autocarro sovraccarico
DIMENSIONE E PESO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.45
3597/690
Bellinzona
7
agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 febbraio
2006 presentato da
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione
3 febbraio 2006 n. 3597/690 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 28 aprile 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 3
febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per il seguente motivo:
“Ha circolato con
l’autocarro TI __________ sovraccarico.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96
cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione, nelle sue osservazioni 28 aprile 2006, propone, per contro, che
il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 29 cpv. 1
LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di
sicurezza e conformi alle prescrizioni. L’art. 30 cpv. 2 LCStr, stabilisce che
gli stessi non devono essere sovraccaricati (prima frase).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
Chiunque conduce un veicolo,
di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle
circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l’arresto o con
la multa. La stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile
come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera
intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle
prescrizioni (art. 93 cifra 2 LCStr).
Chiunque non osserva le
limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso
del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in
virtù della presente legge o nel singolo caso, è punito con l’arresto o con la
multa (art. 96 cifra 1 seconda frase LCStr).
3.
La
Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle
predette norme – di avere circolato con l’autocarro sovraccarico.
Dal
rapporto di contravvenzione 18 dicembre 2005 si evince infatti un peso del
veicolo, dedotta una tolleranza del 3% per imprecisione della pesatura
(percentuale stabilita dalle istruzioni relative ai controlli del peso dei
veicoli stradali da parte della polizia emanate dall’Ufficio federale delle
strade, in vigore dal 1° gennaio 2005), di 27490 kg in luogo dei 25000 kg
consentiti, per un’eccedenza di 2490 kg.
4.
Il
ricorrente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo
grado, né contesta le misurazioni esperite dalla polizia, ma sostiene, a torto,
che la stessa contravvenzione sarebbe “stata intimata doppiamente (n.d.r.: a
lui e al proprio datore di lavoro) e quindi in modo abusivo” (cfr. ricorso,
pag. 2).
Tuttavia,
il ricorrente disattende che si tratta di due contravvenzioni distinte: una è
stata indirizzata a lui quale conducente del veicolo e concerne il fatto di
aver circolato con l’autocarro sovraccarico, l’altra al signor RA 1 nella sua
qualità di detentore (e datore di lavoro) per
aver tollerato tale situazione di irregolarità, senza impedire al proprio
dipendente di circolare con l’autocarro sovraccarico.
L’argomentazione
sollevata dal ricorrente non è quindi pertinente in quanto l’autorità di prime
cure ha sanzionato due fattispecie diverse emettendo a giusto titolo due
decisioni. Va peraltro rimarcato che sia le intimazioni di contravvenzione (n.
3276.
e 3277), sia le successive risoluzioni dipartimentali (n. 3031/605 e
3597/690) contenevano una chiara e differenziata descrizione dei fatti.
5.
Il
ricorrente si giustifica poi asserendo che “nel cantiere in cui è avvenuto
il carico di materiale non era possibile effettuare il controllo del peso e
inoltre si trattava di materiale il cui peso era difficile da valutare”
(cfr. ricorso, pag. 2).
La
giustificazione addotta non è tuttavia liberatoria o tale da sminuire la sua
responsabilità. Anzi, sapendo a priori che il peso del materiale era difficile
da quantificare, avrebbe dovuto effettuare un apprezzamento prudenziale del carico,
restando, se del caso, al di sotto del peso massimo consentito. Egli non poteva
permettersi di speculare sul margine di tolleranza stabilito dalle direttive: agendo
in tale maniera, ha assunto il rischio di eccedere in grave misura ai limiti
fissati dalla legge e ha pertanto negletto scientemente le più elementari
regole di diligenza. D’altronde, l’infrazione è punibile anche qualora sia
commessa per negligenza (art. 93 cifra 2, 100 cpv. 1 LCStr).
Aggiungasi che il ricorrente
non ha neppure specificato il tipo di materiale che trasportava, limitandosi ad
asserire che non era facile da valutare. Tuttavia, tale asserzione non consente a questo giudice di farsi un’idea sull’effettiva difficoltà di valutazione
del peso, per cui non appare suscettibile di influire sull’esito del giudizio.
6.
Da ultimo e marginalmente, egli si duole del fatto che
l’autorità ha considerato a torto che nei termini di legge non sono
state inoltrate osservazioni, ignorando in tal modo quelle presentate il 23
dicembre 2005 e il 9 gennaio 2006. Egli adombra in sostanza una violazione del
diritto di essere sentito. A suo dire, “il termine di 15 giorni indicato per
l’inoltro delle osservazioni è stato rispettato in quanto la scadenza stessa
risulta essere il 9.1.2006, considerando i giorni festivi dal 20.12.2005” (cfr.
ricorso, pag. 2). A torto.
Infatti,
l’art. 21 LPContr sancisce espressamente che nella procedura contravvenzionale
non esistono ferie, per cui le osservazioni 9 gennaio 2006 risultano a priori
tardive. Le stesse, peraltro, non contengono alcuna giustificazione, ma si
limitano a rinviare alle osservazioni 23 dicembre 2005 presentate nell’ambito
del procedimento parallelo a carico del datore di lavoro.
Proprio
perché riferite alla contravvenzione n. 3276 ascritta al datore di lavoro RA 1
(cfr. intestazione dello scritto 23 dicembre 2005, doc. D), le osservazioni 23
dicembre 2005 non sono state prese in considerazione per l’emanazione della
risoluzione qui in esame che verte invece sulla procedura avviata in pari data
nei confronti del ricorrente (n. 3277; doc. C). V’è da credere che il datore di
lavoro sia incorso in una svista, poiché ha omesso di estendere tali osservazioni
all’infrazione commessa dal ricorrente, malgrado abbia ricevuto direttamente la
relativa intimazione di contravvenzione (come confermato nello scritto 9
gennaio 2006).
È
quindi a giusta ragione e senza violare il diritto di essere sentito del
ricorrente che l’autorità di prime cure ha considerato che “nei termini di
legge non sono state presentate osservazioni”.
A
ogni buon conto, la convinzione cui perviene questo giudice sulla base degli
atti non muterebbe anche tenendo conto della giustificazione contenuta nel
predetto scritto (e ribadita nel gravame).
7.
Ciò
posto, nulla induce a scostarsi dalla decisione impugnata, la sanzione inflitta
essendo altresì adeguata all’entità dell’infrazione commessa e alle circostanze
del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei
limiti di legge. Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da
tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv.
2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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