Lexipedia

Decisione

30.2006.45

Circolazione con autocarro sovraccarico

7 agosto 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 3

febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per il seguente motivo:

“Ha circolato con

l’autocarro TI __________ sovraccarico.”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96

cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione, nelle sue osservazioni 28 aprile 2006, propone, per contro, che

il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 29 cpv. 1

LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di

sicurezza e conformi alle prescrizioni. L’art. 30 cpv. 2 LCStr, stabilisce che

gli stessi non devono essere sovraccaricati (prima frase).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

Chiunque conduce un veicolo,

di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle

circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l’arresto o con

la multa. La stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile

come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera

intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle

prescrizioni (art. 93 cifra 2 LCStr).

Chiunque non osserva le

limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso

del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in

virtù della presente legge o nel singolo caso, è punito con l’arresto o con la

multa (art. 96 cifra 1 seconda frase LCStr).

3.

La

Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle

predette norme – di avere circolato con l’autocarro sovraccarico.

Dal

rapporto di contravvenzione 18 dicembre 2005 si evince infatti un peso del

veicolo, dedotta una tolleranza del 3% per imprecisione della pesatura

(percentuale stabilita dalle istruzioni relative ai controlli del peso dei

veicoli stradali da parte della polizia emanate dall’Ufficio federale delle

strade, in vigore dal 1° gennaio 2005), di 27490 kg in luogo dei 25000 kg

consentiti, per un’eccedenza di 2490 kg.

4.

Il

ricorrente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo

grado, né contesta le misurazioni esperite dalla polizia, ma sostiene, a torto,

che la stessa contravvenzione sarebbe “stata intimata doppiamente (n.d.r.: a

lui e al proprio datore di lavoro) e quindi in modo abusivo” (cfr. ricorso,

pag. 2).

Tuttavia,

il ricorrente disattende che si tratta di due contravvenzioni distinte: una è

stata indirizzata a lui quale conducente del veicolo e concerne il fatto di

aver circolato con l’autocarro sovraccarico, l’altra al signor RA 1 nella sua

qualità di detentore (e datore di lavoro) per

aver tollerato tale situazione di irregolarità, senza impedire al proprio

dipendente di circolare con l’autocarro sovraccarico.

L’argomentazione

sollevata dal ricorrente non è quindi pertinente in quanto l’autorità di prime

cure ha sanzionato due fattispecie diverse emettendo a giusto titolo due

decisioni. Va peraltro rimarcato che sia le intimazioni di contravvenzione (n.

3276.

e 3277), sia le successive risoluzioni dipartimentali (n. 3031/605 e

3597/690) contenevano una chiara e differenziata descrizione dei fatti.

5.

Il

ricorrente si giustifica poi asserendo che “nel cantiere in cui è avvenuto

il carico di materiale non era possibile effettuare il controllo del peso e

inoltre si trattava di materiale il cui peso era difficile da valutare”

(cfr. ricorso, pag. 2).

La

giustificazione addotta non è tuttavia liberatoria o tale da sminuire la sua

responsabilità. Anzi, sapendo a priori che il peso del materiale era difficile

da quantificare, avrebbe dovuto effettuare un apprezzamento prudenziale del carico,

restando, se del caso, al di sotto del peso massimo consentito. Egli non poteva

permettersi di speculare sul margine di tolleranza stabilito dalle direttive: agendo

in tale maniera, ha assunto il rischio di eccedere in grave misura ai limiti

fissati dalla legge e ha pertanto negletto scientemente le più elementari

regole di diligenza. D’altronde, l’infrazione è punibile anche qualora sia

commessa per negligenza (art. 93 cifra 2, 100 cpv. 1 LCStr).

Aggiungasi che il ricorrente

non ha neppure specificato il tipo di materiale che trasportava, limitandosi ad

asserire che non era facile da valutare. Tuttavia, tale asserzione non consente a questo giudice di farsi un’idea sull’effettiva difficoltà di valutazione

del peso, per cui non appare suscettibile di influire sull’esito del giudizio.

6.

Da ultimo e marginalmente, egli si duole del fatto che

l’autorità ha considerato a torto che nei termini di legge non sono

state inoltrate osservazioni, ignorando in tal modo quelle presentate il 23

dicembre 2005 e il 9 gennaio 2006. Egli adombra in sostanza una violazione del

diritto di essere sentito. A suo dire, “il termine di 15 giorni indicato per

l’inoltro delle osservazioni è stato rispettato in quanto la scadenza stessa

risulta essere il 9.1.2006, considerando i giorni festivi dal 20.12.2005” (cfr.

ricorso, pag. 2). A torto.

Infatti,

l’art. 21 LPContr sancisce espressamente che nella procedura contravvenzionale

non esistono ferie, per cui le osservazioni 9 gennaio 2006 risultano a priori

tardive. Le stesse, peraltro, non contengono alcuna giustificazione, ma si

limitano a rinviare alle osservazioni 23 dicembre 2005 presentate nell’ambito

del procedimento parallelo a carico del datore di lavoro.

Proprio

perché riferite alla contravvenzione n. 3276 ascritta al datore di lavoro RA 1

(cfr. intestazione dello scritto 23 dicembre 2005, doc. D), le osservazioni 23

dicembre 2005 non sono state prese in considerazione per l’emanazione della

risoluzione qui in esame che verte invece sulla procedura avviata in pari data

nei confronti del ricorrente (n. 3277; doc. C). V’è da credere che il datore di

lavoro sia incorso in una svista, poiché ha omesso di estendere tali osservazioni

all’infrazione commessa dal ricorrente, malgrado abbia ricevuto direttamente la

relativa intimazione di contravvenzione (come confermato nello scritto 9

gennaio 2006).

È

quindi a giusta ragione e senza violare il diritto di essere sentito del

ricorrente che l’autorità di prime cure ha considerato che “nei termini di

legge non sono state presentate osservazioni”.

A

ogni buon conto, la convinzione cui perviene questo giudice sulla base degli

atti non muterebbe anche tenendo conto della giustificazione contenuta nel

predetto scritto (e ribadita nel gravame).

7.

Ciò

posto, nulla induce a scostarsi dalla decisione impugnata, la sanzione inflitta

essendo altresì adeguata all’entità dell’infrazione commessa e alle circostanze

del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei

limiti di legge. Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da

tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv.

2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster