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Decisione

30.2006.46

circolare con il veicolo avente due copertoni privi di sufficienti rilievi

23 ottobre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 13 gennaio 2006 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

40.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il

veicolo TI __________ avente 2 copertoni privi di sufficienti rilievi

antiscivolanti”.

Fatti accertati l’11 dicembre

2005 in territorio di Ascona.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr, 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice asserendo

di non essere in grado di pagare la multa.

C.La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva

dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4

LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere

giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in

perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono

presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm

di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).

Chiunque

conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione

richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con

l'arresto o con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr).

Per

la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico

difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari

(OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 502.1); nell’evenienza

concreta la CRTE 1 rimprovera al multato di aver messo in circolazione il

veicolo TI __________ con due copertoni privi di sufficienti rilievi

antiscivolanti, comminando, come detto, una multa di fr. 150.-.

3.

Il

ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di

primo grado, ma chiede il condono della multa, in quanto si troverebbe “in

una situazione finanziaria molto disastrata”.

4.

La CRTE 1, dal

canto suo, nelle osservazioni 8 agosto 2006, propone la reiezione del gravame precisando

di aver tenuto conto delle difficoltà finanziarie evocate

del ricorrente nell’applicazione dell’importo della multa, fissato in fr. 150.- anziché 200.- (come prassi

dell’autorità di prime cure per questo tipo di infrazione non contemplata

nell’OMD).

Orbene,

nella fattispecie una riduzione superiore della multa non si giustifica alla

luce dell’adeguamento operato dall’autorità di prime cure, della colpa

ascrivibile all’insorgente e, da ultimo, in considerazione del fatto che egli

potrà chiedere il pagamento dilazionato della multa all'Ufficio esazione e

condoni, competente in materia.

In conclusione, il ricorso va

respinto e la decisione impugnata confermata.

Considerato che il ricorrente

ha provocato la presente decisione, nonostante sia stato reso edotto da questa

autorità, alla luce dei motivi addotti nel gravame, sulla possibilità di

chiedere una rateazione della multa che gli avrebbe consentito di evitare oneri

processuali, si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr;

58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia e

le spese di complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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