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Decisione

30.2006.47

inosservanza di un segnale luminoso

23 ottobre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 10 febbraio 2006 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

60.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

veicolo TI __________ non osservava un segnale luminoso”.

Fatti accertati il 14 ottobre

2005 in territorio di Camorino.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 68 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C.La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine. Sulle prove offerte, pacifico risulta essere il richiamo

dell’incarto della CRTE 1, comprensivo degli atti formati dalla Polizia

cantonale.

Considerandi

2.

Occorre poi chinarsi su

una presunta violazione del diritto di essere sentita, e meglio del diritto di

far amministrare le prove offerte, adombrata dalla ricorrente, nella misura in

cui l’autorità di prime cure - così come la polizia cantonale - avrebbe

rifiutato senza alcun valido motivo di assumere agli atti le dichiarazioni di

un teste a suo discarico annunciatosi spontaneamente sul luogo del fermo.

La ricorrente attesta in

effetti sin dall’inizio che il teste avrebbe confermato la versione da lei

fornita (cfr. scritto 28 ottobre 2005 alla Polizia cantonale, osservazioni non

datate al rapporto di contravvenzione, osservazioni 15 gennaio 2006 alle

contro-osservazioni dell’agente denunciante), lamentando il fatto che lo stesso

non è stato verbalizzato e giungendo persino ad affermare - con toni polemici e

sardonici a dire il vero poco appropriati alle circostanze - che sarebbe stato

ridicolizzato dall’agente denunciante.

Per costante giurisprudenza,

l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in

tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano

manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti

di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457, consid. 2b; 115 Ia 97, consid.

5b).

In concreto, l’autorità di

prime cure non ha dato seguito all’audizione testimoniale ritenendo, sulla

scorta del rapporto di contro-osservazioni 23 dicembre 2005, di avere

sufficienti elementi per statuire. In tal modo, l’autorità ha di fatto

proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il

diritto di essere sentito della ricorrente.

Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito che può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

3.

Per l'art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa

significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase vOSStr, che corrisponde ora al

cpv. 1bis in vigore dal 1° marzo 2006), mentre quella verde dà via

libera (cpv. 2 prima frase).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

Per l'inosservanza di segnali

luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS

741.

) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).

4.

La CRTE 1 - in

applicazione delle predette disposizioni - rimprovera alla multata di non

essersi fermata con la propria vettura davanti a un semaforo rosso. L’infrazione

è stata constatata da un agente della Polizia cantonale, il quale nel suo

rapporto di contro-osservazioni 23 dicembre 2005 ha precisato che “l’infrazione

commessa dalla succitata è stata vista dagli agenti e di conseguenza hanno

provveduto a fermarla e a intimarle la contravvenzione”.

5.

La ricorrente, dal canto

suo, contesta di aver commesso l’infrazione ascrittale dall’autorità di prima

istanza sostenendo sin dalla prima comparsa scritta che “al segnale luminoso

sono passata purtroppo con il giallo” (cfr. scritto 28 ottobre 2005 agli

atti inoltrato alla Polizia cantonale in sede di procedura disciplinare, la

quale non prevede la possibilità di presentare osservazioni, e - contrariamente

a quanto asserito al punto 4, pag. 2, del gravame - trasmesso all’autorità di

prime cure nell’ambito della procedura ordinaria, avviata con l’intimazione del

rapporto di contravvenzione 13 dicembre 2005). In sostanza, essa lamenta un

errato accertamento dei fatti.

A sostegno della propria

versione, la ricorrente si avvale delle dichiarazioni del signor __________ che

si è annunciato spontaneamente sul luogo del fermo in qualità di teste a suo

discarico. In proposito, non possono non essere messe in evidenza le numerose

contraddizioni in cui cade la ricorrente, nella misura in cui in un primo tempo

sostiene che il teste era alla guida della vettura dietro di lei (cfr. scritto

28.

ottobre 2005), mentre in un secondo tempo afferma che era seguita da

vicinissimo da una pattuglia della polizia (cfr. osservazioni non datate al

rapporto di contravvenzione 13 dicembre 2005, con ogni probabilità, inoltrate

tardivamente atteso che nella procedura in materia di contravvenzioni - al

contrario di quanto asserito in tale scritto - non esistono ferie; cfr. art. 21

LPContr); dulcis in fundo, nelle osservazioni 15 gennaio 2006 non

contesta che il teste si trovava incolonnato a cento metri di distanza (lett.

d, pag. 2). Da notare che nella stessa lettera afferma addirittura che la

polizia sarebbe giunta dalla direzione opposta (lett. e pag. 2).

6.

Di

fronte a versioni contrastanti il giudice

apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore

dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,

ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una

presunzione di veridicità e fedefacenza . La valutazione tiene inoltre conto

delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta, non

vi è alcun motivo di dubitare della versione fornita dall’agente, il quale ha

descritto in modo sufficientemente chiaro e circostanziato l’infrazione,

precisando di aver visto l’infrazione. Egli, trovandosi a bordo del veicolo che

seguiva quello della ricorrente, ha di fatto proceduto a una constatazione di

agevole momento, constatazione che ha provocato la reazione immediata della

pattuglia. Non si comprenderebbero altrimenti i motivi che hanno indotto gli

agenti a reagire alla manovra del veicolo antistante, azionando i segnali

prioritari per inseguirlo e farlo accostare. In altri termini, le constatazioni

dell’agente denunciante non possono essere il frutto della sua fantasia. Egli,

a differenza della denunciata, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non

corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni

penali e amministrative.

Neppure la dichiarazione del

signor __________ - pur adempiendo i requisiti di imparzialità dal profilo

soggettivo - è atta a scagionare o quantomeno a fornire un ragionevole dubbio

sulla non colpevolezza della ricorrente: la stessa non risulta infatti

attendibile da un profilo oggettivo. In effetti, considerando la posizione in

cui si trovava il teste rispetto alla ricorrente (incolonnato a 100 metri di

distanza, ciò che risulta confermato dalla circostanza che egli è sopraggiunto dopo

che la polizia ha avuto il tempo di fermare la ricorrente e dopo che era già

nato un “piccolo diverbio” con gli agenti; cfr. osservazioni non datate, pag. 1)

- ammesso che potesse scorgere la colorazione del semaforo - appare molto

improbabile che egli fosse in grado di stabilire con una certezza assoluta, superiore

a quella della polizia che seguiva da vicino la ricorrente, se la vettura

condotta da quest’ultima avesse varcato la linea bianca dello stop quando

ancora il semaforo era commutato su luce gialla. La sua eventuale audizione

appare quindi influente ai fini del giudizio e per questo motivo non sarebbe

stata ammessa neppure in questa sede.

Si osserva peraltro che la

circostanza evocata dalla ricorrente secondo cui era seguita da vicinissimo dalla

pattuglia della polizia, per cui un fermo brusco avrebbe occasionato un tamponamento

(cfr. osservazioni non datate al rapporto di contravvenzione) - quasi a voler

giustificare l’infrazione - non è liberatoria. Con questa affermazione la

ricorrente non pretende di essere transitata perché non era più in grado di

fermarsi prima dell’intersezione, ma sembra piuttosto manifestare ulteriormente

il proprio disappunto nei confronti degli agenti di polizia. La sua tesi è

infatti incentrata sul fatto di essere passata con il giallo, circostanza che,

come appurato, non trova riscontri oggettivi.

Alla luce di tutte le

considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente denunciante appare

manifestamente più attendibile, rispetto a quella della ricorrente, motivo per

cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero

potere di apprezzamento sulla base dei riscontri oggettivi di tale accertamento,

che risulta senz’altro essere completo e preciso e quindi tale da potere essere

considerato quale prova materiale inconfutabile o, quantomeno, indizio

sufficientemente preciso da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto

alla colpevolezza della ricorrente.

7.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.

A ragione la CRTE 1 ha

quindi inflitto alla ricorrente la multa di fr. 250.–

prevista dall’OMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle tasse e

spese così come previsto dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1,

Sindacato dei Consumatori, Bellinzona,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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