30.2006.47
inosservanza di un segnale luminoso
23 ottobre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2006.47
Data decisione, Autorità:
23.10.2006, PRPEN
Titolo:
inosservanza di un segnale luminoso
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 68 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2006.47
4485/606
Bellinzona
23
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13
febbraio 2006 presentato da
RI 1,
rappr. da:
Sindacato dei consumatori, Bellinzona,
contro
la decisione
10 febbraio 2006 n. 4485/606 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 febbraio 2006 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 10 febbraio 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
60.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo TI __________ non osservava un segnale luminoso”.
Fatti accertati il 14 ottobre
2005 in territorio di Camorino.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 68 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C.La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine. Sulle prove offerte, pacifico risulta essere il richiamo
dell’incarto della CRTE 1, comprensivo degli atti formati dalla Polizia
cantonale.
Considerandi
2.
Occorre poi chinarsi su
una presunta violazione del diritto di essere sentita, e meglio del diritto di
far amministrare le prove offerte, adombrata dalla ricorrente, nella misura in
cui l’autorità di prime cure - così come la polizia cantonale - avrebbe
rifiutato senza alcun valido motivo di assumere agli atti le dichiarazioni di
un teste a suo discarico annunciatosi spontaneamente sul luogo del fermo.
La ricorrente attesta in
effetti sin dall’inizio che il teste avrebbe confermato la versione da lei
fornita (cfr. scritto 28 ottobre 2005 alla Polizia cantonale, osservazioni non
datate al rapporto di contravvenzione, osservazioni 15 gennaio 2006 alle
contro-osservazioni dell’agente denunciante), lamentando il fatto che lo stesso
non è stato verbalizzato e giungendo persino ad affermare - con toni polemici e
sardonici a dire il vero poco appropriati alle circostanze - che sarebbe stato
ridicolizzato dall’agente denunciante.
Per costante giurisprudenza,
l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in
tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano
manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti
di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457, consid. 2b; 115 Ia 97, consid.
5b).
In concreto, l’autorità di
prime cure non ha dato seguito all’audizione testimoniale ritenendo, sulla
scorta del rapporto di contro-osservazioni 23 dicembre 2005, di avere
sufficienti elementi per statuire. In tal modo, l’autorità ha di fatto
proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il
diritto di essere sentito della ricorrente.
Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito che può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
3.
Per l'art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa
significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase vOSStr, che corrisponde ora al
cpv. 1bis in vigore dal 1° marzo 2006), mentre quella verde dà via
libera (cpv. 2 prima frase).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
Per l'inosservanza di segnali
luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
741.
) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).
4.
La CRTE 1 - in
applicazione delle predette disposizioni - rimprovera alla multata di non
essersi fermata con la propria vettura davanti a un semaforo rosso. L’infrazione
è stata constatata da un agente della Polizia cantonale, il quale nel suo
rapporto di contro-osservazioni 23 dicembre 2005 ha precisato che “l’infrazione
commessa dalla succitata è stata vista dagli agenti e di conseguenza hanno
provveduto a fermarla e a intimarle la contravvenzione”.
5.
La ricorrente, dal canto
suo, contesta di aver commesso l’infrazione ascrittale dall’autorità di prima
istanza sostenendo sin dalla prima comparsa scritta che “al segnale luminoso
sono passata purtroppo con il giallo” (cfr. scritto 28 ottobre 2005 agli
atti inoltrato alla Polizia cantonale in sede di procedura disciplinare, la
quale non prevede la possibilità di presentare osservazioni, e - contrariamente
a quanto asserito al punto 4, pag. 2, del gravame - trasmesso all’autorità di
prime cure nell’ambito della procedura ordinaria, avviata con l’intimazione del
rapporto di contravvenzione 13 dicembre 2005). In sostanza, essa lamenta un
errato accertamento dei fatti.
A sostegno della propria
versione, la ricorrente si avvale delle dichiarazioni del signor __________ che
si è annunciato spontaneamente sul luogo del fermo in qualità di teste a suo
discarico. In proposito, non possono non essere messe in evidenza le numerose
contraddizioni in cui cade la ricorrente, nella misura in cui in un primo tempo
sostiene che il teste era alla guida della vettura dietro di lei (cfr. scritto
28.
ottobre 2005), mentre in un secondo tempo afferma che era seguita da
vicinissimo da una pattuglia della polizia (cfr. osservazioni non datate al
rapporto di contravvenzione 13 dicembre 2005, con ogni probabilità, inoltrate
tardivamente atteso che nella procedura in materia di contravvenzioni - al
contrario di quanto asserito in tale scritto - non esistono ferie; cfr. art. 21
LPContr); dulcis in fundo, nelle osservazioni 15 gennaio 2006 non
contesta che il teste si trovava incolonnato a cento metri di distanza (lett.
d, pag. 2). Da notare che nella stessa lettera afferma addirittura che la
polizia sarebbe giunta dalla direzione opposta (lett. e pag. 2).
6.
Di
fronte a versioni contrastanti il giudice
apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,
ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una
presunzione di veridicità e fedefacenza . La valutazione tiene inoltre conto
delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta, non
vi è alcun motivo di dubitare della versione fornita dall’agente, il quale ha
descritto in modo sufficientemente chiaro e circostanziato l’infrazione,
precisando di aver visto l’infrazione. Egli, trovandosi a bordo del veicolo che
seguiva quello della ricorrente, ha di fatto proceduto a una constatazione di
agevole momento, constatazione che ha provocato la reazione immediata della
pattuglia. Non si comprenderebbero altrimenti i motivi che hanno indotto gli
agenti a reagire alla manovra del veicolo antistante, azionando i segnali
prioritari per inseguirlo e farlo accostare. In altri termini, le constatazioni
dell’agente denunciante non possono essere il frutto della sua fantasia. Egli,
a differenza della denunciata, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni
penali e amministrative.
Neppure la dichiarazione del
signor __________ - pur adempiendo i requisiti di imparzialità dal profilo
soggettivo - è atta a scagionare o quantomeno a fornire un ragionevole dubbio
sulla non colpevolezza della ricorrente: la stessa non risulta infatti
attendibile da un profilo oggettivo. In effetti, considerando la posizione in
cui si trovava il teste rispetto alla ricorrente (incolonnato a 100 metri di
distanza, ciò che risulta confermato dalla circostanza che egli è sopraggiunto dopo
che la polizia ha avuto il tempo di fermare la ricorrente e dopo che era già
nato un “piccolo diverbio” con gli agenti; cfr. osservazioni non datate, pag. 1)
- ammesso che potesse scorgere la colorazione del semaforo - appare molto
improbabile che egli fosse in grado di stabilire con una certezza assoluta, superiore
a quella della polizia che seguiva da vicino la ricorrente, se la vettura
condotta da quest’ultima avesse varcato la linea bianca dello stop quando
ancora il semaforo era commutato su luce gialla. La sua eventuale audizione
appare quindi influente ai fini del giudizio e per questo motivo non sarebbe
stata ammessa neppure in questa sede.
Si osserva peraltro che la
circostanza evocata dalla ricorrente secondo cui era seguita da vicinissimo dalla
pattuglia della polizia, per cui un fermo brusco avrebbe occasionato un tamponamento
(cfr. osservazioni non datate al rapporto di contravvenzione) - quasi a voler
giustificare l’infrazione - non è liberatoria. Con questa affermazione la
ricorrente non pretende di essere transitata perché non era più in grado di
fermarsi prima dell’intersezione, ma sembra piuttosto manifestare ulteriormente
il proprio disappunto nei confronti degli agenti di polizia. La sua tesi è
infatti incentrata sul fatto di essere passata con il giallo, circostanza che,
come appurato, non trova riscontri oggettivi.
Alla luce di tutte le
considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente denunciante appare
manifestamente più attendibile, rispetto a quella della ricorrente, motivo per
cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero
potere di apprezzamento sulla base dei riscontri oggettivi di tale accertamento,
che risulta senz’altro essere completo e preciso e quindi tale da potere essere
considerato quale prova materiale inconfutabile o, quantomeno, indizio
sufficientemente preciso da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto
alla colpevolezza della ricorrente.
7.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.
A ragione la CRTE 1 ha
quindi inflitto alla ricorrente la multa di fr. 250.–
prevista dall’OMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle tasse e
spese così come previsto dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1,
Sindacato dei Consumatori, Bellinzona,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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