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Decisione

30.2006.48

Non osservare il segnale 'Divieto di circolazione per gli autoveicoli'

11 settembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 27

gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:

“Alla guida del veicolo TI __________

non osservava il segnale ‘Divieto di circolazione per gli autoveicoli’ ”.

Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 1 lett. a

OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La

Sezione della circolazione, nelle osservazioni 28 febbraio 2006, dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.

12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia (prima frase). L’art. 19 cpv.

1.

lett. a OSStr precisa poi che il segnale “Divieto di circolazione per gli

autoveicoli” (2.03) vieta il passaggio ai veicoli a motore a ruote disposte

simmetricamente compresi i motoveicoli con carrozzino laterale.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

Per l’inosservanza di un

segnale di prescrizione “Divieto di circolazione per gli autoveicoli”, l’elenco

allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione

pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.3).

3.

La Sezione della

circolazione ha multato il ricorrente – in applicazione delle predette norme –

per non aver osservato il segnale “Divieto di circolazione per gli autoveicoli”.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non contesta di aver transitato nonostante il vigente divieto, ma si

giustifica asserendo che: “mi sono recato dalla Sig.ra __________, abitante

nella strada con “Divieto di circolazione per gli autoveicoli”, ed in

seguito mi sono fermato nel luogo dove mi è stata intimata la multa” (cfr.

ricorso 13 febbraio 2006).

Nelle osservazioni 28 novembre

2005, egli specificava che: “Il mattino del __________ stavo recandomi in

visita da una nostra amica, la signora __________ che abita in quella zona. Non

avendola trovata, ho colto l’occasione di trovarmi in una zona interessante dal

punto di vista micologico, ho parcheggiato l’auto su un sedime privato e mi

sono inoltrato nel bosco per espletare, quale membro VAPKO, un lavoro di

volontariato (raccolta di funghi) patrocinato dal Laboratorio cantonale e sotto

l’egida dell’Ufficio della natura e del paesaggio”. A comprova di ciò, allegava

copia dell’autorizzazione a raccogliere funghi rilasciata il __________ dal

predetto Ufficio; inoltre, con il ricorso 13 febbraio 2006 produceva un’

“attestazione” di pari data sottoscritta dalla signora __________.

5.

In

sostanza, egli si avvale delle eccezioni al divieto di circolazione previste

dall’art. 17 cpv. 3 OSStr (contraddistinte dall’iscrizione “servizio a

domicilio permesso” su una tavola complementare posta sotto al segnale di

divieto) a favore dei cosiddetti “confinanti indiretti”, ossia che consentono

il passaggio dei veicoli delle persone che si recano in visita ai confinanti o

per eseguire lavori sui fondi vicini (cfr. osservazioni 28 novembre 2005).

Considerato che su quel tratto di strada il servizio a domicilio è autorizzato dall’apposita tavola complementare (circostanza

non contestata dall’agente denunciante), egli ritiene che poteva transitare malgrado il vigente divieto, poiché,

a suo dire, si sarebbe recato dalla signora __________

per renderle visita. Data l’assenza di quest’ultima, egli si è quindi fermato nel

luogo dove gli è stata intimata la multa per eseguire un lavoro di volontariato

debitamente autorizzato dal Cantone.

Orbene,

nessuna delle giustificazioni addotte dal ricorrente è liberatoria.

Quanto

all’asserta visita alla conoscente, tenuto conto che, per sua stessa ammissione,

ella non era in casa, lo scopo per il quale era semmai autorizzato a circolare

su quel tratto di strada era venuto meno. Di conseguenza, era tenuto ad

abbandonare immediatamente la strada oggetto di divieto.

Ci

si può invero chiedere se egli si sia realmente recato dalla signora __________,

la dichiarazione scritta di quest’ultima essendo silente sull’episodio

specifico e comunque in contraddizione con quanto asserito dal ricorrente

medesimo.

Per

giustificare il fatto che il di lui veicolo non era stazionato presso il suo

domicilio, bensì a circa 1 km di distanza (come si evince dal rapporto

di contro-osservazioni 12 novembre (recte: dicembre) 2005 dell’agente

denunciante, circostanza non contestata dall’insorgente),

la conoscente ha specificato che “specialmente nelle belle giornate [i coniugi

__________] lasciano l’automobile in basso e si recano al mio domicilio a piedi”.

Sennonché, il multato non ha mai preteso di aver raggiunto l’abitazione

della donna a piedi, ma ha sottolineato di aver parcheggiato nel luogo dove gli

è stata intimata la multa solamente in seguito, poiché non l’aveva trovata,

percorrendo quindi la tratta in auto. Tale incongruenza dà invero adito a qualche

dubbio circa l’attendibilità della dichiarazione prodotta.

Appare comunque strano che il

ricorrente, pur avendo colloquiato telefonicamente con l’agente in due

occasioni (cfr. osservazioni 26 dicembre 2005), non abbia mai accennato

all’asserta visita.

6.

Per contro, volendo

ammettere che egli si sia recato sul luogo dell’infrazione unicamente per

raccogliere funghi (ciò che appare più probabile), non può in ogni caso

prevalersi dell’eccezione di aver eseguito un lavoro consentito dall’art. 17

cpv. 3 OSStr.

In

effetti, la nozione di “lavori sui fondi vicini” a norma dell’art.17 cpv. 3

OSStr deve essere interpretata in modo restrittivo: i lavori devono

essere in rapporto diretto con il fondo, legati a un luogo determinato e

impossibili da svolgere altrove (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, commentare, 3e éd., n. 2.2. ad art. 17 OSR).

Nel

caso concreto, emerge anzitutto dalle affermazioni del ricorrente che non si è

recato espressamente in detto luogo per effettuare il lavoro in rassegna, bensì

per rendere visita alla signora __________, senza tuttavia trovarla. È quindi solo

in un secondo tempo che ha deciso di approfittare dell’occasione di trovarsi in

una zona “interessante dal punto di vista micologico” per raccogliere funghi, circolando

nuovamente con il proprio veicolo fino al punto in cui ha ricevuto la multa nonostante

il divieto; questo nuovo spostamento ha modificato lo scopo per il quale la

strada veniva utilizzata, rendendolo illecito.

È inoltre pacifico che, in

assenza di qualsivoglia indicazione in senso contrario, l’attività espletata

dal ricorrente poteva essere svolta altrove. Le condizioni dell’art. 17 cpv. 3

OSStr non risultano pertanto adempiute. In altri termini, neppure il lavoro di volontariato lo autorizzava a lasciare

la sua vettura sul tratto di strada delimitato dal divieto, ritenuto che nelle

vie il cui accesso è riservato ai soli confinanti (diretti o indiretti) solo

questi ultimi sono autorizzati a parcheggiare (cfr. Bussy/Rusconi, ibidem).

7.

In conclusione, il

ricorrente non può prevalersi delle eccezioni

previste per i confinanti indiretti e neppure evoca ulteriori circostanze che

consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

La

multa inflitta corrisponde, peraltro, a quanto previsto per questa infrazione

dall’allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031,

numero 304.3).

Ciò

posto, il ricorso - infondato - deve essere respinto, seguito da tassa

di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 19 cpv. 1 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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