30.2006.48
Non osservare il segnale 'Divieto di circolazione per gli autoveicoli'
11 settembre 2006Italiano8 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2006.48
Data decisione, Autorità:
11.09.2006, PRPEN
Titolo:
Non osservare il segnale 'Divieto di circolazione per gli autoveicoli'
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.48
2862/602
Bellinzona
11
settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 febbraio
2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione
27 gennaio 2006 n. 2862/602 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 28 febbraio 2006
presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 27
gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:
“Alla guida del veicolo TI __________
non osservava il segnale ‘Divieto di circolazione per gli autoveicoli’ ”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 1 lett. a
OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La
Sezione della circolazione, nelle osservazioni 28 febbraio 2006, dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia (prima frase). L’art. 19 cpv.
1.
lett. a OSStr precisa poi che il segnale “Divieto di circolazione per gli
autoveicoli” (2.03) vieta il passaggio ai veicoli a motore a ruote disposte
simmetricamente compresi i motoveicoli con carrozzino laterale.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
Per l’inosservanza di un
segnale di prescrizione “Divieto di circolazione per gli autoveicoli”, l’elenco
allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione
pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.3).
3.
La Sezione della
circolazione ha multato il ricorrente – in applicazione delle predette norme –
per non aver osservato il segnale “Divieto di circolazione per gli autoveicoli”.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non contesta di aver transitato nonostante il vigente divieto, ma si
giustifica asserendo che: “mi sono recato dalla Sig.ra __________, abitante
nella strada con “Divieto di circolazione per gli autoveicoli”, ed in
seguito mi sono fermato nel luogo dove mi è stata intimata la multa” (cfr.
ricorso 13 febbraio 2006).
Nelle osservazioni 28 novembre
2005, egli specificava che: “Il mattino del __________ stavo recandomi in
visita da una nostra amica, la signora __________ che abita in quella zona. Non
avendola trovata, ho colto l’occasione di trovarmi in una zona interessante dal
punto di vista micologico, ho parcheggiato l’auto su un sedime privato e mi
sono inoltrato nel bosco per espletare, quale membro VAPKO, un lavoro di
volontariato (raccolta di funghi) patrocinato dal Laboratorio cantonale e sotto
l’egida dell’Ufficio della natura e del paesaggio”. A comprova di ciò, allegava
copia dell’autorizzazione a raccogliere funghi rilasciata il __________ dal
predetto Ufficio; inoltre, con il ricorso 13 febbraio 2006 produceva un’
“attestazione” di pari data sottoscritta dalla signora __________.
5.
In
sostanza, egli si avvale delle eccezioni al divieto di circolazione previste
dall’art. 17 cpv. 3 OSStr (contraddistinte dall’iscrizione “servizio a
domicilio permesso” su una tavola complementare posta sotto al segnale di
divieto) a favore dei cosiddetti “confinanti indiretti”, ossia che consentono
il passaggio dei veicoli delle persone che si recano in visita ai confinanti o
per eseguire lavori sui fondi vicini (cfr. osservazioni 28 novembre 2005).
Considerato che su quel tratto di strada il servizio a domicilio è autorizzato dall’apposita tavola complementare (circostanza
non contestata dall’agente denunciante), egli ritiene che poteva transitare malgrado il vigente divieto, poiché,
a suo dire, si sarebbe recato dalla signora __________
per renderle visita. Data l’assenza di quest’ultima, egli si è quindi fermato nel
luogo dove gli è stata intimata la multa per eseguire un lavoro di volontariato
debitamente autorizzato dal Cantone.
Orbene,
nessuna delle giustificazioni addotte dal ricorrente è liberatoria.
Quanto
all’asserta visita alla conoscente, tenuto conto che, per sua stessa ammissione,
ella non era in casa, lo scopo per il quale era semmai autorizzato a circolare
su quel tratto di strada era venuto meno. Di conseguenza, era tenuto ad
abbandonare immediatamente la strada oggetto di divieto.
Ci
si può invero chiedere se egli si sia realmente recato dalla signora __________,
la dichiarazione scritta di quest’ultima essendo silente sull’episodio
specifico e comunque in contraddizione con quanto asserito dal ricorrente
medesimo.
Per
giustificare il fatto che il di lui veicolo non era stazionato presso il suo
domicilio, bensì a circa 1 km di distanza (come si evince dal rapporto
di contro-osservazioni 12 novembre (recte: dicembre) 2005 dell’agente
denunciante, circostanza non contestata dall’insorgente),
la conoscente ha specificato che “specialmente nelle belle giornate [i coniugi
__________] lasciano l’automobile in basso e si recano al mio domicilio a piedi”.
Sennonché, il multato non ha mai preteso di aver raggiunto l’abitazione
della donna a piedi, ma ha sottolineato di aver parcheggiato nel luogo dove gli
è stata intimata la multa solamente in seguito, poiché non l’aveva trovata,
percorrendo quindi la tratta in auto. Tale incongruenza dà invero adito a qualche
dubbio circa l’attendibilità della dichiarazione prodotta.
Appare comunque strano che il
ricorrente, pur avendo colloquiato telefonicamente con l’agente in due
occasioni (cfr. osservazioni 26 dicembre 2005), non abbia mai accennato
all’asserta visita.
6.
Per contro, volendo
ammettere che egli si sia recato sul luogo dell’infrazione unicamente per
raccogliere funghi (ciò che appare più probabile), non può in ogni caso
prevalersi dell’eccezione di aver eseguito un lavoro consentito dall’art. 17
cpv. 3 OSStr.
In
effetti, la nozione di “lavori sui fondi vicini” a norma dell’art.17 cpv. 3
OSStr deve essere interpretata in modo restrittivo: i lavori devono
essere in rapporto diretto con il fondo, legati a un luogo determinato e
impossibili da svolgere altrove (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, commentare, 3e éd., n. 2.2. ad art. 17 OSR).
Nel
caso concreto, emerge anzitutto dalle affermazioni del ricorrente che non si è
recato espressamente in detto luogo per effettuare il lavoro in rassegna, bensì
per rendere visita alla signora __________, senza tuttavia trovarla. È quindi solo
in un secondo tempo che ha deciso di approfittare dell’occasione di trovarsi in
una zona “interessante dal punto di vista micologico” per raccogliere funghi, circolando
nuovamente con il proprio veicolo fino al punto in cui ha ricevuto la multa nonostante
il divieto; questo nuovo spostamento ha modificato lo scopo per il quale la
strada veniva utilizzata, rendendolo illecito.
È inoltre pacifico che, in
assenza di qualsivoglia indicazione in senso contrario, l’attività espletata
dal ricorrente poteva essere svolta altrove. Le condizioni dell’art. 17 cpv. 3
OSStr non risultano pertanto adempiute. In altri termini, neppure il lavoro di volontariato lo autorizzava a lasciare
la sua vettura sul tratto di strada delimitato dal divieto, ritenuto che nelle
vie il cui accesso è riservato ai soli confinanti (diretti o indiretti) solo
questi ultimi sono autorizzati a parcheggiare (cfr. Bussy/Rusconi, ibidem).
7.
In conclusione, il
ricorrente non può prevalersi delle eccezioni
previste per i confinanti indiretti e neppure evoca ulteriori circostanze che
consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.
La
multa inflitta corrisponde, peraltro, a quanto previsto per questa infrazione
dall’allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031,
numero 304.3).
Ciò
posto, il ricorso - infondato - deve essere respinto, seguito da tassa
di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 19 cpv. 1 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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