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Decisione

30.2006.49

mancata notifica, entro i termini prescritti, della cessazione del rapporto di impiego

23 ottobre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 3 febbraio

2006, la CRTE 1 ha inflitto a CRTE 1, in qualità di responsabile dell’__________

di Lugano, una multa di fr. 20.- oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.- e

alle spese di fr. 10.- per aver omesso di notificare, nei termini prescritti,

la cessazione del rapporto d’impiego con il cittadino di stati terzi __________,

avvenuta il 30 giugno 2005 (cfr. intimazione di contravvenzione 26 agosto 2005

emessa su segnalazione dell’Ufficio regionale degli stranieri).

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 29 e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dibattimentale RI 1 è insorta con un ricorso 20 febbraio 2006 nel quale

chiede l'annullamento della multa.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 29

RLaLPS-extra CE/AELS il datore di lavoro notifica, entro 8 giorni al competente

Ufficio regionale degli stranieri, la modifica della ragione sociale, della

sede o dell’indirizzo della ditta, nonché la cessazione dell’impiego della

persona straniera non domiciliata.

Le contravvenzioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.

2'000.– e nei casi di minima gravità si può

prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45

RLaLPS-extra CE/AELS).

3.

La CRTE 1 rimprovera

come detto alla multata, in qualità di responsabile (membro del comitato)

dell’Associazione __________, di avere contravvenuto all’art. 29 RLaLPS-extra

CE/AELS notificando tardivamente – il 27 luglio 2005 – la cessazione del

rapporto d’impiego con il cittadino di stati terzi __________ avvenuta il 30

giugno 2005.

4.

La ricorrente, dal canto

suo, contesta l’infrazione ascrittale asserendo - come già fatto con le

osservazioni 31 agosto 2005 - che “il signor __________ non era impiegato

dell’__________, bensì risultava essere un utente, assegnato dall’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) alla stessa associazione sulla base

della legge sull’assistenza (Las) perché si avviasse con lo stesso un Programma

di Inserimento Professionale detto appunto PIP. L’associazione __________ ha

sottoscritto in effetti con l’USSI un mandato di prestazione per accogliere,

formare e sostenere l’inserimento professionale di persone al beneficio di

prestazioni dell’assistenza. Per questa funzione la legge (Las) prevede di

pagare all’ente il costo salariale di fr. 2'600.- all’utente stesso (l’organizzatore

essendo il tramite – in questo caso __________). (…). Di conseguenza, la

prestazione del sig. __________ presso __________ è da considerarsi a tutti gli

effetti una prestazione assistenziale sulla base della Las” (cfr. ricorso pag.

1); in proposito nelle osservazioni 31 agosto 2005 - specificando di aver

compilato per errore il formulario di notifica di fine del contratto di lavoro

su richiesta del signor __________ - la ricorrente precisava inoltre che: “la

partecipazione [di quest’ultimo] presso il progetto__________ non è retta

da un contratto di lavoro ai sensi del CCS (recte: CO) e di conseguenza

non comporta richiesta di permessi o notifiche di controllo per gli stranieri”.

A conclusione del

proprio gravame, la ricorrente si duole in sostanza di essere stata vittima di

un vuoto normativo.

5.

L’autorità di prime cure

- pur ammettendo che l’attività esercitata dal cittadino straniero si inseriva

nell’ambito di un programma di inserimento professionale - ha attribuito

all’associazione la qualità di datrice di lavoro ex art. 29 RLaLPS-extra

CE/AELS deducendo dal contratto di inserimento lavorativo in azienda

sottoscritto il 1° ottobre 2004 dall’azienda e il collaboratore (doc. F)

l’esistenza di “un evidente rapporto di subordinazione” (cfr. osservazioni

16.

marzo 2006, punto 4 pag. 3).

6.

Nella fattispecie concreta

si è in presenza di un contratto di inserimento sociale professionale (PIP) giusta

gli art. 31a e segg. Las sottoscritto tra l’utente a beneficio di prestazioni

assistenziali, l’unità amministrativa designata dalla legge - ossia l’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento - e l’ente pubblico o privato che

organizza il programma di inserimento professionale (cfr. art. 31c Las). A

quest’ultimo viene riversato dallo Stato il salario corrisposto all’utente, ciò

che costituisce una prestazione assistenziale speciale a norma dell’art. 20

cpv. lett. d) Las, come rettamente asserito dalla ricorrente. Nondimeno, tra

l’utente e l’ente organizzatore del PIP viene in essere un contratto di lavoro,

con tutti gli obblighi e i diritti che ne derivano per le parti. È infatti

indiscutibile che l’utente fornisce all’organizzatore una prestazione

lavorativa; del resto, lo conferma l’espressione utilizzata dalla ricorrente

medesima laddove parla di “costo salariale”. Peraltro si osserva che ogni

attività lucrativa dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno,

ancorché esercitata a ore, a giornate o addirittura a titolo gratuito, soggiace

all’ordinanza federale che limita l’effettivo degli stranieri (OLS).

7.

Ora, la Legge federale concernente

la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e le relative ordinanze, tra

cui l’OLS, come pure la legge cantonale di applicazione alla legislazione

federale in materia di persone straniere, concretizzata dal regolamento qui in

esame (RLaLPS-extra CE/AELS), perseguono evidenti scopi di controllo del flusso

di cittadini stranieri sul territorio nazionale e, per quanto attiene in

particolare ai lavoratori, del rispetto delle condizioni lavorative e salariali

da parte dei datori di lavoro. Per quanto qui interessa, è pacifico che il

rapporto di impiego è disciplinato dalle predette normative e non vi è quindi

alcun vuoto legislativo, come preteso dalla ricorrente. Il signor __________

era del resto al beneficio di un permesso di dimora annuale che lo autorizzava

a lavorare quale operaio alle dipendenze dell’__________.

Va però detto che, visto il

particolare contesto in cui si inserisce il rapporto di impiego, la Sezione dei

permessi in data 10 maggio 2006 ha emanato una disposizione di servizio (n.

08/2006), secondo la quale gli stranieri beneficiari di prestazioni

assistenziali erogate dall’USSI che si apprestano a intraprendere un programma

di inserimento professionale (PIP) a norma dell’art. 31a Las - quale

controprestazione attiva - non necessitano per una durata massima di 12 mesi

(come potrebbe essere il caso in specie, ritenuto che il rapporto di impiego è

stato stipulato per la durata di un anno, benché cessato dopo 9 mesi) del

relativo permesso di lavoro.

Tale direttiva interna è

posteriore ai fatti in esame, per cui occorre esaminare se può essere applicata

a favore della ricorrente in applicazione del principio della lex mitior

(che mantiene la sua validità anche in materia di diritto penale amministrativo;

cfr. Kurt Hauri,

Verwaltungsstrafrecht (VStrR), N. 4 ad art. 2 DPA).

Quest’ultimo presuppone una

modifica della legge a carattere generale. In altri termini, una nuova prassi

cantonale più favorevole, così come il cambiamento della giurisprudenza non

costituiscono una modifica di legge (cfr. Basler Kommentar StGB I, Peter Popp, N. 9 e seg. ad art. 2 CP),

per cui non sono suscettibili di applicarsi a fatti anteriori. Di conseguenza,

la direttiva cantonale in questione - che peraltro non modifica lo scopo

perseguito dalla legislazione federale - non può essere applicata nella

presente fattispecie a discolpa della ricorrente.

Non va poi disatteso che l’autorità

di prime cure ha debitamente tenuto conto delle giustificazioni addotte dalla

ricorrente, riducendo al minimo l’importo della multa.

In queste evenienze, il

ricorso non può essere accolto e la decisione impugnata merita conferma.

L’esito del gravame imporrebbe, per principio, di accollare alla ricorrente

tasse e spese del presente giudizio. Tuttavia, vista la particolarità della

fattispecie, si giustifica – in via eccezionale – di prescindere dal prelievo

di siffatti oneri (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 e 45 RLaLPS-Extra

CE/AELS; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

RI 1, c/o __________, ,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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