30.2006.49
mancata notifica, entro i termini prescritti, della cessazione del rapporto di impiego
23 ottobre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2006.49
Data decisione, Autorità:
23.10.2006, PRPEN
Titolo:
mancata notifica, entro i termini prescritti, della cessazione del rapporto di impiego
NOTIFICA TARDIVA DI DATI PERSONALI
art. 29 RLALPS EXT
art. 45 RLALPS EXT
Incarto
n.
30.2006.49
06 149/803
Bellinzona
23
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso
20 febbraio 2006 presentato da
RI 1,
,
contro
la decisione
3 febbraio 2006 n. 06 149/803 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 16 marzo 2006 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione 3 febbraio
2006, la CRTE 1 ha inflitto a CRTE 1, in qualità di responsabile dell’__________
di Lugano, una multa di fr. 20.- oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.- e
alle spese di fr. 10.- per aver omesso di notificare, nei termini prescritti,
la cessazione del rapporto d’impiego con il cittadino di stati terzi __________,
avvenuta il 30 giugno 2005 (cfr. intimazione di contravvenzione 26 agosto 2005
emessa su segnalazione dell’Ufficio regionale degli stranieri).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29 e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dibattimentale RI 1 è insorta con un ricorso 20 febbraio 2006 nel quale
chiede l'annullamento della multa.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 29
RLaLPS-extra CE/AELS il datore di lavoro notifica, entro 8 giorni al competente
Ufficio regionale degli stranieri, la modifica della ragione sociale, della
sede o dell’indirizzo della ditta, nonché la cessazione dell’impiego della
persona straniera non domiciliata.
Le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2'000.– e nei casi di minima gravità si può
prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45
RLaLPS-extra CE/AELS).
3.
La CRTE 1 rimprovera
come detto alla multata, in qualità di responsabile (membro del comitato)
dell’Associazione __________, di avere contravvenuto all’art. 29 RLaLPS-extra
CE/AELS notificando tardivamente – il 27 luglio 2005 – la cessazione del
rapporto d’impiego con il cittadino di stati terzi __________ avvenuta il 30
giugno 2005.
4.
La ricorrente, dal canto
suo, contesta l’infrazione ascrittale asserendo - come già fatto con le
osservazioni 31 agosto 2005 - che “il signor __________ non era impiegato
dell’__________, bensì risultava essere un utente, assegnato dall’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) alla stessa associazione sulla base
della legge sull’assistenza (Las) perché si avviasse con lo stesso un Programma
di Inserimento Professionale detto appunto PIP. L’associazione __________ ha
sottoscritto in effetti con l’USSI un mandato di prestazione per accogliere,
formare e sostenere l’inserimento professionale di persone al beneficio di
prestazioni dell’assistenza. Per questa funzione la legge (Las) prevede di
pagare all’ente il costo salariale di fr. 2'600.- all’utente stesso (l’organizzatore
essendo il tramite – in questo caso __________). (…). Di conseguenza, la
prestazione del sig. __________ presso __________ è da considerarsi a tutti gli
effetti una prestazione assistenziale sulla base della Las” (cfr. ricorso pag.
1); in proposito nelle osservazioni 31 agosto 2005 - specificando di aver
compilato per errore il formulario di notifica di fine del contratto di lavoro
su richiesta del signor __________ - la ricorrente precisava inoltre che: “la
partecipazione [di quest’ultimo] presso il progetto__________ non è retta
da un contratto di lavoro ai sensi del CCS (recte: CO) e di conseguenza
non comporta richiesta di permessi o notifiche di controllo per gli stranieri”.
A conclusione del
proprio gravame, la ricorrente si duole in sostanza di essere stata vittima di
un vuoto normativo.
5.
L’autorità di prime cure
- pur ammettendo che l’attività esercitata dal cittadino straniero si inseriva
nell’ambito di un programma di inserimento professionale - ha attribuito
all’associazione la qualità di datrice di lavoro ex art. 29 RLaLPS-extra
CE/AELS deducendo dal contratto di inserimento lavorativo in azienda
sottoscritto il 1° ottobre 2004 dall’azienda e il collaboratore (doc. F)
l’esistenza di “un evidente rapporto di subordinazione” (cfr. osservazioni
16.
marzo 2006, punto 4 pag. 3).
6.
Nella fattispecie concreta
si è in presenza di un contratto di inserimento sociale professionale (PIP) giusta
gli art. 31a e segg. Las sottoscritto tra l’utente a beneficio di prestazioni
assistenziali, l’unità amministrativa designata dalla legge - ossia l’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento - e l’ente pubblico o privato che
organizza il programma di inserimento professionale (cfr. art. 31c Las). A
quest’ultimo viene riversato dallo Stato il salario corrisposto all’utente, ciò
che costituisce una prestazione assistenziale speciale a norma dell’art. 20
cpv. lett. d) Las, come rettamente asserito dalla ricorrente. Nondimeno, tra
l’utente e l’ente organizzatore del PIP viene in essere un contratto di lavoro,
con tutti gli obblighi e i diritti che ne derivano per le parti. È infatti
indiscutibile che l’utente fornisce all’organizzatore una prestazione
lavorativa; del resto, lo conferma l’espressione utilizzata dalla ricorrente
medesima laddove parla di “costo salariale”. Peraltro si osserva che ogni
attività lucrativa dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno,
ancorché esercitata a ore, a giornate o addirittura a titolo gratuito, soggiace
all’ordinanza federale che limita l’effettivo degli stranieri (OLS).
7.
Ora, la Legge federale concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e le relative ordinanze, tra
cui l’OLS, come pure la legge cantonale di applicazione alla legislazione
federale in materia di persone straniere, concretizzata dal regolamento qui in
esame (RLaLPS-extra CE/AELS), perseguono evidenti scopi di controllo del flusso
di cittadini stranieri sul territorio nazionale e, per quanto attiene in
particolare ai lavoratori, del rispetto delle condizioni lavorative e salariali
da parte dei datori di lavoro. Per quanto qui interessa, è pacifico che il
rapporto di impiego è disciplinato dalle predette normative e non vi è quindi
alcun vuoto legislativo, come preteso dalla ricorrente. Il signor __________
era del resto al beneficio di un permesso di dimora annuale che lo autorizzava
a lavorare quale operaio alle dipendenze dell’__________.
Va però detto che, visto il
particolare contesto in cui si inserisce il rapporto di impiego, la Sezione dei
permessi in data 10 maggio 2006 ha emanato una disposizione di servizio (n.
08/2006), secondo la quale gli stranieri beneficiari di prestazioni
assistenziali erogate dall’USSI che si apprestano a intraprendere un programma
di inserimento professionale (PIP) a norma dell’art. 31a Las - quale
controprestazione attiva - non necessitano per una durata massima di 12 mesi
(come potrebbe essere il caso in specie, ritenuto che il rapporto di impiego è
stato stipulato per la durata di un anno, benché cessato dopo 9 mesi) del
relativo permesso di lavoro.
Tale direttiva interna è
posteriore ai fatti in esame, per cui occorre esaminare se può essere applicata
a favore della ricorrente in applicazione del principio della lex mitior
(che mantiene la sua validità anche in materia di diritto penale amministrativo;
cfr. Kurt Hauri,
Verwaltungsstrafrecht (VStrR), N. 4 ad art. 2 DPA).
Quest’ultimo presuppone una
modifica della legge a carattere generale. In altri termini, una nuova prassi
cantonale più favorevole, così come il cambiamento della giurisprudenza non
costituiscono una modifica di legge (cfr. Basler Kommentar StGB I, Peter Popp, N. 9 e seg. ad art. 2 CP),
per cui non sono suscettibili di applicarsi a fatti anteriori. Di conseguenza,
la direttiva cantonale in questione - che peraltro non modifica lo scopo
perseguito dalla legislazione federale - non può essere applicata nella
presente fattispecie a discolpa della ricorrente.
Non va poi disatteso che l’autorità
di prime cure ha debitamente tenuto conto delle giustificazioni addotte dalla
ricorrente, riducendo al minimo l’importo della multa.
In queste evenienze, il
ricorso non può essere accolto e la decisione impugnata merita conferma.
L’esito del gravame imporrebbe, per principio, di accollare alla ricorrente
tasse e spese del presente giudizio. Tuttavia, vista la particolarità della
fattispecie, si giustifica – in via eccezionale – di prescindere dal prelievo
di siffatti oneri (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 e 45 RLaLPS-Extra
CE/AELS; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
RI 1, c/o __________, ,
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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