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Decisione

30.2006.5

Imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di una strada comunale

6 dicembre 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I progetti definitivi inerenti le due tratte sono stati pubblicati dal

17.12.2001 al 16.1.2001 (inc. no. 88/01) e dal 1° al 30.10.2003 (inc. no.

70/03), ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 4.4.2002

e del 4.11.2003.

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di

miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 14.3 al 12.4.2005

previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.

RI 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 234 ed in tale

veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr.

8'918.74.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal

Municipio con risoluzione del 27.1.2006.

Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, i ricorrenti

hanno contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera sia i

criteri di calcolo dei contributi; da ciò la pedissequa domanda di

annullamento, rispettivamente di riduzione, del contributo.

Con risposta del 3.5.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.

In esito all’udienza di conciliazione del 27.6.2007, risoltasi negativamente,

il Municipio ha prodotto agli atti la documentazione richiesta a completamento

dell’incarto la cui ricezione è stata notificata ai ricorrenti (scritti del

17/26.7.2007). Il Tribunale ha poi suggerito il ritiro del ricorso (scritto

24.9.2007), proposta sulla quale i ricorrenti non hanno preso posizione.

2.

I ricorrenti, senza elevare

l’argomento al rango di specifica censura, dichiarano di non condividere la

classificazione dell’intervento come opera di urbanizzazione generale.

L’appunto è ininfluente ai fini del giudizio; infatti il Tribunale di

espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei

contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la

natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile,

sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo

comunale le cui risoluzioni sono impugnabili, semmai, dinanzi al Consiglio di

Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano

i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995

no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26).

Pertanto in questa sede ogni censura o commento in merito alla natura

dell’opera è irricevibile.

3.

3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare

contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un

vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.

16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,

perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les

contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e

70).

3.2. La nuova strada ai __________ si compone, come rilevato, di due tratte che

si distinguono per gli interventi eseguiti. La prima tratta, lunga ca. ml 270,

è stata costruita completamente a nuovo ed è andata ad occupare superfici

prative oltre che un breve tratto di sentiero pedonale a cavallo del riale __________

(cfr. documentazione fotografica p. 14 ss); previa posa delle infrastrutture è

stato realizzato un campo viabile asfaltato con un calibro iniziale di ml 4.50

ridotto nella parte finale verso ovest a ml 3.50, delimitato mediante

cordonetti e mocche in pietra naturale e completato con le necessarie opere

murarie di sostegno (cfr. progetto pubblicato inc. no. 88/01). Più contenuti

sono invece i lavori eseguiti lungo la seconda tratta che ricalca il tracciato

preesistente (cfr. doc. fotografica p. 1-13); posato un segmento di canalizzazione

per le acque chiare e meteoriche e risanati il sottofondo e la canalizzazione

per le acque miste, in superficie la carreggiata ha mantenuto una larghezza

costante di ml 3.50, è stata interamente pavimentata a nuovo ed anch’essa

finita con delimitazioni e varie opere murarie (cfr. progetto pubblicato inc.

no. 70/03).

Nell’insieme, attuando gli obiettivi del PR, la strada ha creato un

collegamento definitivo tra il tracciato preesistente, che terminava poco prima

della valletta del riale __________, e la piazzetta antistante il cimitero

urbanizzando tutto il settore edificabile a monte del nucleo, in parte già

insediato, secondo criteri lineari, tecnicamente consoni e conformi alla sua

destinazione residenziale. Più particolarmente essa ha urbanizzato alcuni fondi

edificabili, specie quelli ubicati lungo il primo tratto, dotandoli di un

accesso carrozzabile conforme. Per altri fondi invece ha migliorato in modo

evidente lo stato di urbanizzazione; questo è il caso per le proprietà site

nella zona residenziale, e cioè nel comprensorio che si estende attorno al

secondo tratto, già accessibili in passato attraverso il nucleo (Via __________,

Via __________ e __________) ma servite in modo oggettivamente carente poiché

le strade del paese offrono una visuale ridotta, sono alquanto strette, non

consentono l’incrocio di due automobili e difficilmente si prestano al

passaggio di mezzi pesanti; tanto è vero che nel PR approvato il 21.12.2004 il

tracciato attraverso il nucleo è definito come “marciapiede e percorso

prevalentemente pedonale” e, ad eccezione dei veicoli di soccorso e di qualche

autorizzazione particolare per le proprietà che dispongono di un garage nel

nucleo, è chiusa al traffico veicolare. Infine l’opera ha migliorato anche

l’urbanizzazione dei fondi appartenenti al nucleo sgravandoli dai disagi

indotti dal traffico di transito.

La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi

aspetti (art. 4 LCM).

3.3. I ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera

poiché la loro proprietà era già urbanizzata e servita da Via __________, ed

anzi lamentano gli inconvenienti derivati dal traffico veicolare. Essi

rammentano inoltre che il finanziamento dell’opera può essere garantito anche

da altri tributi quali tasse d’allacciamento e d’utenza.

Il mapp. no. 234 è un terreno edificato posto all’angolo tra la nuova strada e Via

__________ ed appartiene al comprensorio residenziale cui si accedeva dal

nucleo. Il fatto che il fondo già usufruisse in passato di un accesso

carrozzabile in sé non basta, tuttavia, ad invalidare la presunzione del

vantaggio particolare; infatti questo è un elemento che non influisce sul

principio dell’assoggettamento ma che va considerato nell’ambito

dell’operazione di riparto dei contributi poiché serve a definire il singolo

vantaggio ai fini di una distribuzione proporzionata dei contributi.

Conta piuttosto che la costruzione della nuova strada, integrata con una misura

di polizia nel nucleo, soddisfa razionalmente le esigenze della zona

residenziale la cui accessibilità era necessariamente condizionata dagli spazi

angusti del nucleo. Il risultato oggettivo consiste nella possibilità di

servirsi di una strada adeguata, comoda ed esteticamente decorosa per

raggiungere il mapp. no. 234. Poco plausibile è l’ipotesi di un aumento delle

immissioni dipendenti dal traffico ritenuto che la proprietà è ubicata verso la

parte finale della nuova strada e che quest’ultima è a fondo cieco; i movimenti

di traffico sono quindi circoscritti, come in passato, alle necessità dei residenti.

La costruzione di una strada è un esempio emblematico di opera di

urbanizzazione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 let. a LCM ed è quindi certamente

escluso che possa essere finanziata mediante tasse di allacciamento o di utenza.

L’assoggettamento del mapp. no. 234 ad un contributo di miglioria è dunque

fondato.

4.

4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il

Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del

riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e

dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Nella fattispecie concreta la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per

il calcolo ammonta a fr. 1'094'032.- e la corrispondente quota prelevabile del

60% (art. 7 LCM), arrotondata, è di fr. 620'000.-.

Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato applicato un metodo di

calcolo che non è di facile ed immediata comprensione, tanto è vero che altri

Considerandi

proprietari hanno lamentato notevoli difficoltà nel tentativo di decifrare il

prospetto pubblicato. La questione è comunque superata giacché, come richiesto

all’udienza del 27.6.2007, il Municipio ha prodotto una relazione tecnica di

dettaglio (relazione luglio 2007) che fornisce tutti i chiarimenti necessari e

che, naturalmente, è stata messa a disposizione anche dei ricorrenti (cfr.

lettera del 26.7.2007).

Stando alla predetta relazione tecnica la ripartizione è fondata sulla

superficie utile lorda (SUL), sul fattore d’interessenza A e sul fattore vantaggio/utilità

B.

La superficie utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del

fondo dato dalla superficie edificabile moltiplicata per l’indice di

sfruttamento. Per i fondi situati nella zona residenziale semi-estensiva è

considerato l’indice di sfruttamento di zona 0.5 come da PR; ai fondi posti in

zona nucleo è applicato invece un indice medio dello 0.8 valutato sulla base

delle costruzioni esistenti; infine ai fondi inseriti nella zona del piano

particolareggiato del nucleo è riconosciuto un indice medio 1 calcolato a

ritroso sulla base delle aree massime di occupazione e delle altezze massime.

Il parametro della SUL è completato con un fattore di correzione r che,

tenuto conto di situazioni particolari, riduce la superficie edificabile; ciò

in particolare quando, a seguito dell’accertamento dei limiti del bosco, alcune

parti di terreno sono state rese edificabili ma, per la presenza di edifici o

per la forma del terreno, l’edificazione è difficoltosa (cfr. relazione tecnica

p. 3-4 nonché allegati 2 e 3).

Il fattore d’interessenza A serve sostanzialmente a caratterizzare

l’utilità della strada per rapporto sia allo stato di urbanizzazione

preesistente sia alle immissioni indotte dal traffico veicolare. Il fattore

risulta da una formula matematica che applica a tutti i fondi i due

coefficienti fissi di interessenza veicolare c (0.8) e di riduzione del

carico veicolare d (0.2) in base ai quali è stabilito quanto pesi

ciascuno dei due coefficienti nel calcolo globale del fattore A ponendo il principio

secondo cui la costruzione della nuova strada in sé conta di più della

riduzione del carico ambientale per talune particelle. I fondi sono poi

differenziati a dipendenza della situazione specifica applicando i medesimi

parametri ma in forma variabile (iv, ir). L’interessenza

veicolare 1 è così applicata ai fondi urbanizzati a nuovo lungo il primo tratto

stradale e l’interessenza veicolare 0.5 ai fondi lungo il secondo tratto già

serviti in passato da Via __________; ai fondi del nucleo che si sono visti

ridurre il carico veicolare è invece riconosciuto l’interesse riduzione del

carico veicolare 1. Sono inoltre applicate ponderazioni puntuali per quei fondi

che presentano caratteristiche particolari (cfr. relazione tecnica p. 5-6).

Il fattore vantaggio/utilità B serve a differenziare i fondi a seconda

sia della percorrenza, vale a dire della lunghezza del tratto d’opera

utilizzato (a partire dal cimitero) per raggiungere ciascun fondo, sia

dell’accessibilità diretta o indiretta, ossia della posizione confinante o

retrostante del fondo. Anch’esso è il prodotto di una formula matematica che

applica a tutti i fondi i tre coefficienti fissi di base e (0.20), del

tratto d’opera utilizzato f (0.70) e di accessibilità diretta g

(0.10) che, come sopra, servono a stabilire il peso di ognuno dei tre

coefficienti nel calcolo globale del fattore B. Essi sono accompagnati dalla

variabile H che considera l’accessibilità diretta o indiretta e dalla

variabile L calcolata proporzionalmente alla lunghezza della strada da

percorrere, ponendo L = 1 alla distanza di 300 ml corrispondenti al

primo tratto della nuova strada. Al coefficiente di base e non è

associata alcuna variabile poiché questo considera unicamente il vantaggio

generale sulla mobilità (cfr. relazione tecnica p. 6-7).

Questo metodo di calcolo, che si fonda non solo su dati oggettivi e

concretamente verificabili ma anche su parametri di ponderazione specifici, si

rivela assai minuzioso. Considerato che la situazione è piuttosto complessa,

vuoi per l’appartenenza dei fondi a tre diverse zone di utilizzazione vuoi per

il differente grado di urbanizzazione preesistente, ben difficilmente le

caratteristiche dei singoli fondi (per rapporto alla funzionalità dell’opera)

avrebbero potuto essere individuate in maniera più dettagliata e marcata

cosicché ogni singolo fondo risulta gravato proporzionalmente al vantaggio

effettivamente tratto dall’opera.

4.3

Le contestazioni dei ricorrenti in merito al calcolo dei contributi sono

invero assai generiche. Essi sostengono che l’imposizione fondata su formule

puramente matematiche o meccaniche è contraria ai principi su cui si basa il

contributo di miglioria e che, per rapporto ad altri fondi, il mapp. no. 234 è

stato discriminato poiché non è stato tenuto conto dello stato di urbanizzazione

preesistente, dell’aggravio fonico ed ambientale e del fatto che la particella

è situata all’imbocco della nuova strada.

4.3.1

Come già rilevato è principio acquisito che l’ente pubblico possa

ricorrere a parametri schematici per ripartire i contributi di miglioria (cfr.

consid. 4.1.). Ciò detto, in concreto, i contributi non si riducono ad un

risultato puramente aritmetico dipendente da una semplice moltiplicazione (fr.

x mq) o divisione (contributo : superficie) ma, come visto, sono frutto di una

meticolosa ponderazione con la conseguenza che nell’insieme gli importi

addebitati individualmente risultano proporzionati all’effettivo vantaggio

tratto da ogni fondo.

4.3.2

Lo stato di urbanizzazione e quindi l’accessibilità preesistente dal

nucleo è considerata con il fattore d’interessenza A. La differenza tra

i fondi che ne risulta è assai marcata perché alle proprietà già urbanizzate

(evidenziate in azzurro nel piano incluso nella relazione tecnica del luglio

2007), tra cui il mapp. no. 234, è riconosciuta un’interessenza iv 0.5 e

cioè ridotta della metà rispetto all’interessenza iv 1 applicata ai

fondi che in precedenza erano sprovvisti di accesso (evidenziati in rosa). A

loro volta queste due classi si differenziano dai fondi posti nel nucleo

(evidenziati in verde) che, non usufruendo della nuova strada, hanno

un’interessenza iv 0 ma in compenso, a differenza delle altre due

classi, si vedono riconoscere un’interessenza ir 1 per la riduzione del

carico veicolare data dallo spostamento del traffico di transito dal nucleo

alla nuova strada. La part. no. 234 non usufruisce della riduzione del carico

veicolare ir poiché non appartiene al nucleo, è ubicata verso la parte

finale della nuova strada ed è esposta, come già in passato, solo ai disagi derivanti

da un traffico di quartiere.

Il grado di interessenza iv, che incide in ragione del 50% sui fondi già

urbanizzati rispetto a quelli urbanizzati a nuovo e che è frutto di un

apprezzamento delle circostanze, potrebbe anche essere discutibile ma non per

questo è da considerarsi errato. A favore della sua attendibilità depone, in

ogni caso, il fatto che i fondi urbanizzati a nuovo, pur essendo privi di

accesso, nel PR erano già assegnati alla zona edificabile e che la nuova strada

era già prevista dal piano viario. Considerato che tali proprietà potevano

quindi vantare concrete possibilità di miglior uso, il loro valore commerciale

non corrispondeva certamente a quello di un semplice terreno agricolo che non è

soggetto a miglior uso ed è quotato ad un massimo di fr. 30.- il mq (RDAT

II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2); in altre parole la loro

rivalutazione non va ponderata per rapporto ad una precedente destinazione

puramente agricola bensì tenendo presente la componente edilizia riconosciuta

dal PR. Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né

destituito di fondamento.

4.3.3

La lunghezza del tratto d’opera utilizzato è considerata nell’ambito del

fattore vantaggio/utilità B, per la proprietà in esame è ben lungi

dall’essere ridotta al solo “imbocco” dell’opera come sostengono i ricorrenti. Infatti

l’accesso al mapp. no. 234 va esaminato non per rapporto al nucleo bensì per

rapporto alla nuova strada; visto che quest’ultima ha inizio dallo spiazzo

antistante il cimitero, il fondo si trova posto nella parte finale del

tracciato. La lunghezza del tratto effettivamente percorso per accedere alla

proprietà (l = ml 455) è dunque maggiore per rapporto ai fondi che,

realmente, sono ubicati all’imbocco, ad esempio i mapp. no. 833 (l = ml 25)

o 5 (l = ml 143), rispettivamente è minore per rapporto, ad esempio, al

limitrofo mapp. no. 239 (l = ml 490) o al mapp. no. 262 posto alla fine

del tracciato (l = ml 535). Non è poi trascurabile che nell’ambito dello

stesso fattore il vantaggio del mapp. no. 234 è ridotto poiché il fondo, non essendo

confinante, è privo di accesso diretto (H = 0), riduzione di cui i fondi

con accesso diretto non hanno, ovviamente, beneficiato.

4.3.4

I ricorrenti lamentano un trattamento discriminatorio per rapporto al

mapp. no. 228 poiché quest’ultimo, benché presenti dimensioni maggiori, è

gravato con un contributo proporzionalmente più basso di quello addebitato al

mapp. no. 234.

Il paragone non è tuttavia pertinente perché la situazione dei due terreni è

differente. Il mapp. no. 228 è imposto sulla superficie totale ma usufruisce

del fattore di correzione superficie r (0.6) poiché, in ragione della

conformazione del terreno e delle costruzioni esistenti, la parte bassa ha

accesso forzato da Via __________ (cfr. relazione tecnica p. 4); ciò non è il

caso per il mapp. no. 234. Per altro verso, e nonostante tale situazione, per

il mapp. no. 228 è comunque considerato l’ampio fronte sulla nuova strada e

quindi l’accessibilità diretta (H = 1) cosicché oltre a non ha beneficiare

della riduzione specifica riconosciuta al mapp. no. 234, la percorrenza considerata

(l = ml 455) è uguale a quella stabilita per il mapp. no. 234 sebbene,

di fatto, sia leggermente inferiore.

Da ciò la differenza nel calcolo del fattore B che è il risultato della

combinazione dei rispettivi (diversi) parametri e coefficienti. Ad ulteriore

dimostrazione del fatto che le caratteristiche di ogni fondo sono state

attentamente valutate e che ciascuno di essi è stato gravato solo

proporzionalmente all’effettivo vantaggio.

4.4

Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della

proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria

a carico del mapp. no. 234 va confermato anche nel suo ammontare.

5.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 23 LCM

e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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