Lexipedia

Decisione

30.2006.50

posteggio fuori dai posti delimitati

23 ottobre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 3 febbraio

2006 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:

“Ha posteggiato il veicolo

TI __________ fuori dai posti delimitati”.

Fatti accertati il 5 ottobre

2005 in territorio di Lugano.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 79 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

in sostanza l'annullamento.

C. Nelle osservazioni 6

marzo 2006 la CRTE 1 propone, per contro, di respingere il ricorso e di confermare

la decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine. Sulle prove offerte, la documentazione prodotta dal

ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non è il caso di procedere

all’audizione personale del medesimo, il ricorso dovendo essere accolto –

comunque sia – per i motivi esposti in appresso.

Considerandi

2.

Per l'art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono

essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1

quarta frase vOSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

Per l'inosservanza di cui

sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS

741.

) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr.

40.

– (infrazione n. 252 lett. a).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato, in applicazione delle predette norme, di avere posteggiato il proprio

veicolo – sul Corso Enrico Pestalozzi – "fuori dai posti delimitati".

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta l’infrazione ascrittagli asserendo di non aver parcheggiato la

propria autovettura, ma di essersi “fermato sul margine destro della linea di

circolazione secondo l’art. 18 ONC, evitando di usare il marciapiede o

disturbare il passaggio di macchine in Via Sempione, rispettando il segnale (n.d.r.:

divieto di parcheggio) e le demarcazioni stradali, proprio secondo l’art. 27

cpv. 1 LCStr, come esattamente presenta lo schema del posto (n.d.r.: da lui

allestito)”. Inoltre precisa di non essersi allontanato dalla vettura,

in modo tale da poterla spostare se fosse stata di disturbo (cfr. ricorso 17

febbraio 2006). Egli lamenta poi il fatto che l’ufficio giuridico prima di

emettere la risoluzione in esame “non si è sforzato minimamente di

chiedersi se vi erano osservazioni da parte [sua] sul rapporto di

contravvenzione, sul quale effettivamente non [ha] avuto il

diritto di esprimersi”. In sostanza, egli fa valere una violazione del suo

diritto di essere sentito.

5.

Con riferimento a quest’ultima

censura, si osserva che per costante giurisprudenza, la notificazione al

denunciato del rapporto di contravvenzione e la presa in considerazione di

eventuali osservazioni presentate costituisce una formalità essenziale che, se

omessa, inficia in ordine la validità dell’intero procedimento per chiara

violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost).

Nella fattispecie, è ben vero

che lo scritto 21 ottobre 2005 inoltrato dal ricorrente alla Polizia comunale

di Lugano a seguito dell’avviso di contravvenzione – quindi nell’ambito della

procedura disciplinare in cui non è data facoltà di presentare osservazioni – è

stato considerato alla stregua di osservazioni, tuttavia non risulta possibile

accertare in questa sede l’avvenuta (necessaria) intimazione del rapporto di

contravvenzione, la trasmissione dello stesso all’indirizzo del ricorrente

essendo verosimilmente avvenuta per lettera semplice e non per mezzo di lettera

raccomandata. Per quanto qui interessa, agli atti non vi sono osservazioni del

ricorrente successive al rapporto di contravvenzione 14 novembre 2005. L’autorità

di primo grado non si è peraltro espressa in proposito.

Così stando le cose e presunta

l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di avvalersi dei propri

predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3 LPContr, appare d’uopo

accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione impugnata deve essere

annullata per vizio procedurale.

6.

Abbondanzialmente, si

osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo all’esame

di merito. In effetti, per dottrina e giurisprudenza, la violazione dell'art.

79.

cpv. 1 quarta frase vOSStr presuppone l'esistenza di posti di parcheggio a

una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad ogni modo,

non oltre eventuali intersezioni (cfr. Bussy/Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª

ed., n. 2 ad art. 79 OSStr; René

Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 2a

ed., n. 811, pag. 370, che specifica che la distanza varia a seconda delle

circostanze locali).

In concreto, dal fascicolo

processuale non è possibile desumere l’esistenza di stalli entro siffatti

limiti, l’agente denunciante non avendo minimamente accennato a una loro

eventuale presenza in loco o nelle vicinanze, né tanto meno ciò risulta dallo

schizzo prodotto dal ricorrente. Da quest’ultimo risulta semmai che egli ha lasciato

la sua vettura in prossimità di un’intersezione, circostanza che costituisce

invero una violazione del divieto di parcheggio ai sensi dei combinati art. 19

cpv. 2 lett. a) e 18 cpv. 2 lett. d) ONC (punibile con una multa disciplinare

di fr. 120.-; infrazione n. 213.1 dell’allegato 1 all’OMD), ritenuto che il

ricorrente non si è fermato allo scopo di far salire o scendere i passeggeri

oppure a caricare o scaricare merci, ma per guardare una vetrina, e che in ogni

caso è vietata la fermata volontaria alle intersezioni, come anche prima e dopo

le stesse a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale (art. 18 cpv. 2 lett. d

ONC).

In tali evenienze, non

ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione

rimproveratagli, s’imporrebbe comunque in definitiva di annullare la decisione

impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

7.

Dovendosi annullare la

decisione in ordine rimane salva la facoltà dell’autorità di prime cure di

riprendere ex novo la procedura con l’emissione di una multa

disciplinare (conformemente all’art. 11 cpv. 1 LMD) avuto riguardo all’esatto capo

d’imputazione.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29 Cost; 3, 27 cpv. 1,

90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

RI 1, ,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster