30.2006.50
posteggio fuori dai posti delimitati
23 ottobre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.50
Data decisione, Autorità:
23.10.2006, PRPEN
Titolo:
posteggio fuori dai posti delimitati
PARCHEGGIO
art. 29 COST
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 79 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2006.50
3698/602
Bellinzona
23
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17
febbraio 2006 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
3 febbraio 2006 n. 3698/602 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 6 marzo 2006 presentate
dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione 3 febbraio
2006 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:
“Ha posteggiato il veicolo
TI __________ fuori dai posti delimitati”.
Fatti accertati il 5 ottobre
2005 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 79 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
in sostanza l'annullamento.
C. Nelle osservazioni 6
marzo 2006 la CRTE 1 propone, per contro, di respingere il ricorso e di confermare
la decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine. Sulle prove offerte, la documentazione prodotta dal
ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non è il caso di procedere
all’audizione personale del medesimo, il ricorso dovendo essere accolto –
comunque sia – per i motivi esposti in appresso.
Considerandi
2.
Per l'art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono
essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1
quarta frase vOSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
Per l'inosservanza di cui
sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
741.
) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr.
40.
– (infrazione n. 252 lett. a).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato, in applicazione delle predette norme, di avere posteggiato il proprio
veicolo – sul Corso Enrico Pestalozzi – "fuori dai posti delimitati".
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta l’infrazione ascrittagli asserendo di non aver parcheggiato la
propria autovettura, ma di essersi “fermato sul margine destro della linea di
circolazione secondo l’art. 18 ONC, evitando di usare il marciapiede o
disturbare il passaggio di macchine in Via Sempione, rispettando il segnale (n.d.r.:
divieto di parcheggio) e le demarcazioni stradali, proprio secondo l’art. 27
cpv. 1 LCStr, come esattamente presenta lo schema del posto (n.d.r.: da lui
allestito)”. Inoltre precisa di non essersi allontanato dalla vettura,
in modo tale da poterla spostare se fosse stata di disturbo (cfr. ricorso 17
febbraio 2006). Egli lamenta poi il fatto che l’ufficio giuridico prima di
emettere la risoluzione in esame “non si è sforzato minimamente di
chiedersi se vi erano osservazioni da parte [sua] sul rapporto di
contravvenzione, sul quale effettivamente non [ha] avuto il
diritto di esprimersi”. In sostanza, egli fa valere una violazione del suo
diritto di essere sentito.
5.
Con riferimento a quest’ultima
censura, si osserva che per costante giurisprudenza, la notificazione al
denunciato del rapporto di contravvenzione e la presa in considerazione di
eventuali osservazioni presentate costituisce una formalità essenziale che, se
omessa, inficia in ordine la validità dell’intero procedimento per chiara
violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost).
Nella fattispecie, è ben vero
che lo scritto 21 ottobre 2005 inoltrato dal ricorrente alla Polizia comunale
di Lugano a seguito dell’avviso di contravvenzione – quindi nell’ambito della
procedura disciplinare in cui non è data facoltà di presentare osservazioni – è
stato considerato alla stregua di osservazioni, tuttavia non risulta possibile
accertare in questa sede l’avvenuta (necessaria) intimazione del rapporto di
contravvenzione, la trasmissione dello stesso all’indirizzo del ricorrente
essendo verosimilmente avvenuta per lettera semplice e non per mezzo di lettera
raccomandata. Per quanto qui interessa, agli atti non vi sono osservazioni del
ricorrente successive al rapporto di contravvenzione 14 novembre 2005. L’autorità
di primo grado non si è peraltro espressa in proposito.
Così stando le cose e presunta
l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di avvalersi dei propri
predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3 LPContr, appare d’uopo
accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione impugnata deve essere
annullata per vizio procedurale.
6.
Abbondanzialmente, si
osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo all’esame
di merito. In effetti, per dottrina e giurisprudenza, la violazione dell'art.
79.
cpv. 1 quarta frase vOSStr presuppone l'esistenza di posti di parcheggio a
una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad ogni modo,
non oltre eventuali intersezioni (cfr. Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª
ed., n. 2 ad art. 79 OSStr; René
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 2a
ed., n. 811, pag. 370, che specifica che la distanza varia a seconda delle
circostanze locali).
In concreto, dal fascicolo
processuale non è possibile desumere l’esistenza di stalli entro siffatti
limiti, l’agente denunciante non avendo minimamente accennato a una loro
eventuale presenza in loco o nelle vicinanze, né tanto meno ciò risulta dallo
schizzo prodotto dal ricorrente. Da quest’ultimo risulta semmai che egli ha lasciato
la sua vettura in prossimità di un’intersezione, circostanza che costituisce
invero una violazione del divieto di parcheggio ai sensi dei combinati art. 19
cpv. 2 lett. a) e 18 cpv. 2 lett. d) ONC (punibile con una multa disciplinare
di fr. 120.-; infrazione n. 213.1 dell’allegato 1 all’OMD), ritenuto che il
ricorrente non si è fermato allo scopo di far salire o scendere i passeggeri
oppure a caricare o scaricare merci, ma per guardare una vetrina, e che in ogni
caso è vietata la fermata volontaria alle intersezioni, come anche prima e dopo
le stesse a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale (art. 18 cpv. 2 lett. d
ONC).
In tali evenienze, non
ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione
rimproveratagli, s’imporrebbe comunque in definitiva di annullare la decisione
impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.
7.
Dovendosi annullare la
decisione in ordine rimane salva la facoltà dell’autorità di prime cure di
riprendere ex novo la procedura con l’emissione di una multa
disciplinare (conformemente all’art. 11 cpv. 1 LMD) avuto riguardo all’esatto capo
d’imputazione.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 29 Cost; 3, 27 cpv. 1,
90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
RI 1, ,
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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