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30.2006.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 ottobre 2007Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo

in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento n. 1408/71),

a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria

speciale.

I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo

in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del

regolamento n. 1408/71), a meno che siano distaccati.

In generale, i cittadini svizzeri o dell’UE che

esercitano un’attività salariata in due o più Stati dell’UE sono

assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte

dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n.

1408/71).

Se il salariato non lavora nel suo Stato di

residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di

lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento n. 1408/71). Se lavora

per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel

suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).

Per quanto concerne gli indipendenti, i

cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato

dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n.

1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l’indipendente svizzero o dell’UE che

lavora solo in Svizzera, è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b

del regolamento n. 1408/71), a meno di essere distaccato.

Di regola, i cittadini svizzeri o dell’UE che

esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e

nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è

esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è

assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 del

regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato

dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al

principio dell’affiliazione in un solo Stato, N. 2033 delle Direttive UFAS sull’assoggettamento

all'AVS/AI).

Per il N. 2034, i cittadini svizzeri o dell’UE

che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e

un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in

Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi

Stati (tra cui __________) v'è

tuttavia un'eccezione (cfr. N.

2034). In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua

attività salariata e nell'UE

per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente

in uno degli Stati elencati nella Direttiva.

Su queste questioni, cfr. il citato articolo dell'IAS, pagg. 41-47.

Colui che esercita simultaneamente un’attività

sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato

di residenza (N. 2035).

Quando il lavoratore è domiciliato in Svizzera,

la cassa di compensazione verifica se è assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD)

conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente dell’Accordo AELS. Se

le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione competente compila

l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata alle disposizioni

svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia dell’attestato

all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni designate dall’autorità

competente di ogni Stato membro (N. 2036).

Se il lavoratore non è soggetto

all’AVS/AI/IPG/(AD), la cassa di compensazione gli chiederà la presentazione

del formulario E 101 debitamente compilato dall’autorità estera competente al

fine di verificare se è assicurato in uno Stato UE rispettivamente dell’AELS (N.

2037).

Se l’interessato non produce la documentazione,

la Cassa di compensazione si informerà presso l’autorità estera trasmettendo la

domanda sul formulario E 001.

L’assoggettamento all’AVS delle fattispecie non

regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non comunitari che svolgono attività

lavorativa in Paesi non comunitari) viene stabilito sulla base delle

Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste alcuna

Convenzione, l’assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero (N.

2061 delle Direttive sull’assoggettamento).

2.7. Va ancora

evidenziato come a norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal

reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa

indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario

determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri

per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia

mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi

Considerandi

per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente

legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato

lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di

un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività

esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro

non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una

persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA

dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).

In particolare, insolite costruzioni di diritto

civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non

hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

2.8

Di principio

si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando

una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli,

soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere

forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle

Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in

ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La

decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali

il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che

militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa

D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172

consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza

ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi

predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H

59/00).

2.9

Secondo la

giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente

sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato,

utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale

sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese

generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,

RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente

è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica

di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente

quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire

quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è

economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,

è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare

un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a

edizione, pag. 34 segg.; Vischer,

Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)

dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.

347.

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità

di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique

VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che

la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice

delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.;

Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag.

63.

il TFA ha precisato:

"

(…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la

qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine

importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des

conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les

références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande

toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité

de l'appréciation fiscale. (…)."

2.10

Il TFA ha pure

stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non

dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o

su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.

L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di

compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo

principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita

un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata

nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della

qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato

dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura

dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B;

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un assicurato può essere

qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un

altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V

127).

2.11. Giusta l'art.

12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone

obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2

LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che

hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,

impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È

riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di

convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti

(cpv. 3).

L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi

impiega salariati.

Il datore di lavoro è la persona per la quale il

salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per

un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei

contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che

paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera

salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un

lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei

salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

2.12. Per potere

determinare se assoggettare i collaboratori __________, __________, __________

e __________ all'AVS/AI/IPG

svizzera o all'istituto

assicurativo __________ per i redditi conseguiti lavorando per la SA

ricorrente, occorre innanzitutto stabilire il loro statuto contributivo, ossia

se erano - sempre per ciò che concerne l'attività esercitata su suolo svizzero – dipendenti o indipendenti

della nota carrozzeria.

Come visto, infatti, a seconda se il lavoratore

esercita un'attività salariata

o indipendente in uno Stato differente da quello in cui ha la propria residenza

e dove già esercita autonomamente una professione, la legislazione applicabile

cambia (artt. 13 e 14 del regolamento n. 1401/71).

Concretamente, se questi collaboratori hanno

svolto attività indipendente in Svizzera, sono esclusivamente assicurati all'estero. Se, invece, hanno svolto attività

dipendente in Svizzera e attività autonoma in __________, per il reddito

conseguito in Svizzera sono assicurati nel nostro Paese.

L'amministrazione

ha qualificato i citati quattro collaboratori come dipendenti della società

ricorrente sulla base del tipo di lavoro da essi svolto e quindi li ha assoggettati

alle assicurazioni sociali svizzere. Per la Cassa, infatti, i levabolli non

sopporterebbero nessun rischio economico, poiché agirebbero in nome e per conto

della carrozzeria e da essa dipenderebbero nell'organizzazione del lavoro e dal

punto di vista economico.

Agli atti vi sono sei fatture emesse dai levabolli in oggetto

indirizzate alla carrozzeria ricorrente: una di € 4'250.- del 29 agosto 2005 allestita

da __________ relativa alla riparazione da grandine di quattro autovetture

appartenenti a altrettanti proprietari, con l'indicazione del costo della

riparazione per ognuna; un'altra del 20 ottobre 2005 ammontante a € 1'000.- redatta

da __________ per la "riparazione vostre auto grandinate"; due

fatture di __________ del 21 settembre e del 16 novembre 2005 con l'indicazione,

per la prima fattura di € 3'250.- della marca della vettura, del numero di

targa e del costo di ogni riparazione da danni della grandine, mentre l'altra,

di € 4'500.-, si riferisce, in generale, alla "riparazione danni da

grandine su vetture varie". Le ultime due fatture emesse da __________ il

16 settembre ed il 12 novembre 2005 sempre all'indirizzo della carrozzeria

ricorrente, indicano "riparazione bolli vari x grandine eseguito presso di

voi su vostre vettura" per un costo di € 3'550.- rispettivamente

"riparazione vostre auto grandinate, lavorazione eseguita presso di

voi" ammontante a € 4'500.-.

2.13. Dall'audizione dei testi __________ e __________

avvenuta il 4 settembre 2007 (doc. XIII), è emerso che l'attività di levabolli che essi hanno

esercitato nel Cantone Ticino nell'anno 2005 a favore della carrozzeria ricorrente era di tipo indipendente.

__________ ha presentato la sua attività,

chiarendo le modalità con cui eseguiva le riparazioni delle vetture

danneggiate.

Per l'esecuzione delle sue prestazioni, il levabolli utilizzava i suoi

strumenti consistenti in leve che, di regola, ogni levabolli fabbrica per se

stesso o modifica quelle standard che si trovano in commercio, adeguandole poi

alle proprie esigenze. In genere, questa strumentazione viene infatti personalizzata

e quindi non è disponibile, se non nella versione standard commerciale, presso

i garagisti dove va ad eseguire i lavori.

Da un garage all'altro il teste si spostava con il suo furgone in cui teneva gli

strumenti di lavoro necessari, ossia alcuni attrezzi utili allo smontaggio di

parte dei veicoli e, soprattutto, le citate leve, che servono per regolare le

carrozzerie delle automobili.

Visto che il levabolli esercitava la sua attività

presso i garage che lo chiamavano direttamente oppure presso quelli ubicati

nelle zone toccate da grandinate ai quali egli spontaneamente si annunciava

dando la propria disponibilità al lavoro, nemmeno abbisognava di un ufficio –

se non una piccola postazione in casa propria - né di strutture proprie (garage

con elevatori) dove riparare le vetture.

A mente del TCA, quindi, l'interessato

ha sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di

levabolli (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56). Dunque, un rischio aziendale

come richiesto dalla giurisprudenza, tipico di un'attività lucrativa di

carattere indipendente (STFA H 320/01 del 29 dicembre 2003).

Per quanto concerne l'investimento, in sé poco importante, in mezzi propri (furgone ed

attrezzi da lavoro), e la circostanza che gli strumenti erano di proprietà del

levabolli, va rammentato che il Tribunale federale ha già evidenziato che per

natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano

di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello

statuto, va quindi posto l'accento

sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del

rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con

riferimenti; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

A proposito dell'impiego del suo tempo di lavoro, l'assicurato era libero di organizzarsi come meglio credeva, non

essendo infatti vincolato da alcun accordo particolare. Di norma, il garagista

che aveva necessità di riparare le automobili rovinate dalla grandine prendeva

contatto telefonico con il levabolli, al quale venivano descritte le entità dei

danni; poi, senza vedere queste vetture, il teste si recava presso la

ricorrente per eseguire il lavoro.

Le parti si mettevano di solito d'accordo sul periodo per eseguire le

riparazioni, che poteva essere l'indomani o le settimane seguenti. È tuttavia capitato che il

levabolli ha rifiutato dei lavori offerti dalla ricorrente per mancanza di

disponibilità di tempo, poiché impegnato nell'esecuzione di altre committenze.

Di conseguenza, l'interessato disponeva di una grande libertà organizzativa, non

essendo tenuto a recarsi regolarmente presso l'insorgente e non dovendo sottostare ad orari od a particolari direttive.

Anche da questo profilo, non v'è

dipendenza con la SA.

Inoltre, data la sua particolare attività, il levabolli in esame si

è impegnato a fornire le sue prestazioni a più di un solo ed unico committente

identificato nella SA ricorrente, come per esempio ai clienti in __________ (STFA

H 279/00 del 16 dicembre 2002; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 181 n. 110, ad art. 5 LAVS). Egli ha quindi agito proprio alla

stessa stregua di una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente,

che ha diversi clienti.

L'interessato ha poi spiegato a questo Tribunale come avveniva l'attività di riparazione di automobili

danneggiate dalla grandine, suddividendola in tre fasi.

La prima fase di preparazione della vettura

consistente nello smontaggio delle parti che andavano tolte, come il cielo

(soffitto interno dell'automobile)

o i fanali, era eseguita dalla carrozzeria presso cui erano depositati i

veicoli danneggiati.

Il levabolli, da solo e senza l'aiuto dei collaboratori del garage,

interveniva soltanto per l'esecuzione

della seconda fase, ovvero l'effettiva

eliminazione dei segni provocati dalla grandine.

Infine, per l'ultima fase l'automobile

era nuovamente affidata alla carrozzeria, che provvedeva a rimontare i pezzi

tolti, lucidarla, pulirla ed a quant'altro fosse necessario prima di riconsegnarla al proprietario.

In merito all'incidenza della collaborazione prestata dai garagisti all'interessato nell'ambito dello smontaggio rispettivamente del rimontaggio dei pezzi

delle vetture levati per potere permettere al levabolli di procedere con le

leve nella riparazione dei segni lasciati dalla grandine, il TCA osserva che, ad ogni buon conto, l'artefice del lavoro vero e proprio di

riparazione dei danni della grandine rimane il levabolli. Lui soltanto,

specialista, era in grado di ripristinare la carrozzeria delle automobili

rovinate. Quindi, egli eseguiva l'attività principale di eliminazione dei bolli da solo, senza

collaborazione alcuna, che invece richiedeva alla società, ma in minima parte,

unicamente per velocizzare il suo lavoro.

Va ribadita, dunque, la totale indipendenza dell'interessato dalla SA nell'esecuzione della sua attività.

Se è vero che il teste sentito dal TCA usufruiva dei locali della ricorrente,

è anche vero che ciò avveniva soltanto per praticità: sia il levabolli non

disponeva di una sua struttura attrezzata per smontare e rimontare le

automobili da riparare, sia trasportare le vetture ticinesi danneggiate in __________

avrebbe comportato dei costi troppo elevati, come pure l'evasione di complicate ed inutili pratiche

amministrative doganali (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1). Nella

sostanza, infatti, l'interessato

si è comportato come un imprenditore.

Quanto alla responsabilità assunta dall'assicurato nell'eseguire il suo lavoro, egli ha dichiarato che "di contatti

diretti con i proprietari delle auto con riferimento alle riparazioni non ne ho

avuti, il mio cliente era il Garage, rispondo al Garage, se un lavoro non è

eseguito a regola d'arte

lo rifaccio, lo riparo o lo rimborso, ma mai ho fatturato le prestazioni

direttamente al singolo proprietario dell'auto, il quale cliente, se scontento, si rivolge al Garage stesso." (doc. XIII pag. 3).

Nonostante l'assenza di un rapporto con il

beneficiario finale delle sue prestazioni che nell'eseguire la propria attività

l'assicurato ha corso un rischio particolare legato al suo lavoro ed ha dovuto

accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di dovere rifare il lavoro

- gratuitamente - se il proprietario della vettura non fosse stato soddisfatto,

prestando così nuovamente la sua attività ed il suo tempo senza essere però

retribuito (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Egli garantiva infatti personalmente

il buon esito delle sue prestazioni verso la carrozzeria, la quale a sua volta garantiva

al terzo committente la riuscita del lavoro complessivo concordato. Se il

cliente non condivideva il risultato raggiunto dal prestatore d'opera, spettava all'esecutore materiale e non alla società ricorrente rimediare all'insoddisfazione del committente. Tale

circostanza indica dunque l'esistenza, a carico del teste, di un rischio

economico verso la committenza della carrozzeria e, conseguentemente, un

rischio d'incasso nel non

vedersi pagato dall'insorgente

– a sua volta pagata dal cliente – per il lavoro effettuato. Di solito, l'assicurato fatturava le prestazioni alla

fine del periodo di lavoro e la SA lo pagava subito ed in contanti. Egli ha

pertanto sempre fatturato il lavoro effettivamente svolto e non risulta aver

ricevuto alcuna indennità di presenza oppure un indennizzo minimo (citata STF

del 19 marzo 2007, consid. 7.1).

Parimenti il secondo teste, __________, ha in

sostanza confermato queste circostanze (doc. XIII pag. 4).

Anche lui disponeva di una serie di leve

personali e personalizzate che usava per la sua attività, che esercitava dove

veniva chiamato e non presso una sua sede fissa, non avendone una. Quando

giungeva sul posto, il levabolli trovava le automobili già smontate e lui

provvedeva, da solo, unicamente alla riparazione dei danni della grandine; poi

altre persone – ossia i collaboratori del garage presso cui si recava – le

rimontavano, mentre lui passava alla riparazione di un'altra vettura.

La fatturazione avveniva a lavoro compiuto ed il pagamento,

talvolta, giungeva in ritardo. È pure capitato che la carrozzeria gli versasse

degli acconti, ma non con regolarità.

Sebbene i destinatari delle sue prestazioni

fossero i proprietari delle vetture, il levabolli aveva un contratto unicamente

con il garage che l'aveva

interpellato.

Infine, per entrambi i casi vanno considerate

anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto soprattutto

nelle situazioni limite, come quella in esame, in relazione ad assicurati che

esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il

medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che

diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente

che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano

qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a

titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF H 194/05 del 19

marzo 2007, consid. 7.4, STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3

con riferimenti). In tale contesto, va considerato che per rapporto agli altri

clienti - in __________ - l'interessato

è stato qualificato quale un indipendente.

In conclusione, la pluralità della committenza, l'investimento effettuato, l'utilizzo dei propri strumenti di lavoro e

soprattutto la libertà nell'organizzazione

della propria attività – svolta a periodi cadenzati di uno o più giorni fino al

massimo ad una settimana consecutiva -, concorrono al convincimento di questo

Tribunale che la ricorrente, nel caso di specie, non sia da considerare datrice

di lavoro né di __________ né di __________ (STF H 194/05 del 19 marzo 2007 e

STF H 82/05 del 30 gennaio 2007).

In altri termini, nella particolare fattispecie

esaminata dal TCA, i citati

assicurati non vanno ritenuti come dipendenti della carrozzeria in questione,

bensì imprenditori indipendenti.

Sulla scorta delle emergenze istruttoree esposte,

d'avviso di questo Tribunale, che

applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid.

5b pag. 360 e rinviii), vi sono sufficienti elementi di valutazione per ammettere

le stesse modalità d'esecuzione

e d'organizzazione dell'attività di levabolli per __________ e __________,

per qualificarli come indipendenti nei confronti della SA insorgente.

Non va inoltre dimenticato come il compenso da

essi realizzato sia di poco conto (__________: Fr. 4'250.- e __________: Fr. 1'578.-) e sia comunque inferiore a quanto conseguito dagli altri

levabolli interpellati (__________: Fr. 12'098.- e __________: Fr. 12'566.-), i quali non hanno certo tratto dall'attività presso la RI 1 la

loro primaria fonte di sostentamento.

2.14. Questo Tribunale tiene inoltre

a rilevare che dagli atti emerge che il formulario E 101 (“certificato

riguardante la legislazione applicabile” in ambito UE) presentato da __________

(doc. H) – peraltro compilato dallo stesso lavoratore anziché dall'istituzione competente come prevede la

legge, che in specie sarebbe __________ di __________ - ha unicamente attestato

che egli è un lavoratore autonomo e che, sempre come lavoratore autonomo, ha

lavorato dal 19 al 21 settembre 2005 presso la SA ricorrente. Sul formulario è

crociata la risposta "il datore di lavoro di cui al punto 2"

alla domanda "Chi versa la retribuzione al lavoratore distaccato e i

suoi contributi per la sicurezza sociale", intendendo con ciò essere

lui il datore di lavoro di se stesso.

Il formulario E 101 di __________, compilato dall'assicurato ma regolarmente certificato dall'__________ di __________ il 26 ottobre 2005

(doc. G), indica che l'interessato

è un lavoratore autonomo in __________ ed ha chiesto l'autorizzazione per lavorare presso la carrozzeria in questione dal 3

al 28 ottobre 2005. Tuttavia, anche questo certificato – oltretutto redatto a

posteriori - non è stato debitamente compilato in tutte le sue parti, giacché

manca, per esempio, l'indicazione

della legislazione a cui egli doveva essere soggetto per il lavoro svolto in

Svizzera e l'articolo degli

Accordi applicabile.

La ricorrente ha infine presentato in corso di

causa il formulario E 101 di __________ certificato dall'__________ di __________, tuttavia

ininfluente siccome allestito il 27 novembre 2006 e facente riferimento all'attività autonoma svolta per la ditta

insorgente nel mese di agosto, ma senza specificare di quale anno (doc. N).

A prescindere dal fatto che spetta al Paese nel

quale viene svolta l’attività, ossia alla Svizzera, stabilire la qualifica dell’attività

svolta (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4: “Per “attività

subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative

che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato

membro nel cui territorio dette attività vengono svolte”; cfr. anche STCA del 9 ottobre 2006 nella causa D. SA,

inc. n. 30.2006.16, STCA del 12

aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57, STCA dell'8 luglio 2004,

inc. n. 38.2004.13 in RtiD I 2005 pag. 172-173 e le direttive

sull’assoggettamento), va comunque rilevato che le summenzionate attestazioni non

possono essere d'aiuto alla SA

insorgente, poiché ognuno di questi certificati, come visto, presenta delle

inesattezze.

Ritenuto come, a tutti gli effetti, le quattro persone in

questione hanno lavorato presso la carrozzeria della ricorrente realizzando dei

redditi ma senza essersi – talvolta e per taluni - notificate preventivamente

alle autorità ticinesi conformemente agli Accordi bilaterali, questa

circostanza sarà ad ogni buon conto segnalata da questa Corte all'autorità

fiscale competente (Ufficio delle imposte alla fonte) a norma dell'art. 185 LT,

per i necessari, se del caso, approfondimenti dal profilo fiscale.

2.15. Visto quanto

precede, siccome i citati levabolli __________, __________, __________ e __________

svolgono un'attività autonoma nel

loro Paese di residenza (doc. 1) ed anche in Svizzera, come questo Tribunale ha

potuto accertare, essi vanno considerati come indipendenti nei confronti della

società ricorrente in virtù dell'art. 14bis par. 2 del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, queste

persone non vanno assoggettate alla Cassa CO 1 e, pertanto, non devono

versare contributi sociali in Svizzera per l'attività svolta a favore della ricorrente nel 2005.

Vincente in causa, siccome

patrocinata da un legale, alla società ricorrente vanno attribuite ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 9 ottobre 2006 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 è tenuta al versamento alla società ricorrente di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA

compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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