30.2006.51
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15 ottobre 2007Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2006.51
Data decisione, Autorità:
15.10.2007, TCA
Titolo:
Qualifica dello statuto contributivo di levabolli su vetture.Accordi bilaterali.Ha propri strumenti di lavoro e più committenti,non ha ufficio,è libero di organizzarsi,è l'artefice delle riparazioni di veicolo.Lui solo,specialista,sa riparare le carrozzerie.È indipendente.Non va assoggettato in CH.
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN PAESE UE
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN SVIZZERA
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI
ESENZIONE DAL PAGAMENTO AVS IN SVIZZERA
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
LEX LOCI LABORIS
NOZIONE O DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INDIPENDENTE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI SALARIATO
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 1a let. a CEE1408/71
art. 13 CEE1408/71
art. 14 CEE1408/71
art. 14bis cpv. 2 CEE1408/71
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 12 LAVS
art. 11 LPGA
art. 12 LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.51
TB
Lugano
15 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 novembre 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre
2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Nell'ambito di un controllo del conteggio dei
salari relativo al periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005 presso RI 1, affiliata
come datrice di lavoro, nell'agosto
2006 la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per un totale di Fr. 64'092.-
(doc. D). Essa ha ritenuto che la somma corrisposta a quattro collaboratori
della società fosse da considerare come salario da attività dipendente, mentre
l'importo forfetario versato a __________
(Fr. 33'600.-), non
giustificato, fosse da riprendere siccome giudicato integrazione di salario.
1.2. Con
tassazione d'ufficio del 16 agosto 2006 (doc. C) la Cassa ha fissato in Fr. 9'525,65 i contributi paritetici dovuti dalla
SA.
L'opposizione del 14 settembre 2006 (doc. E)/2 ottobre 2006 (doc. F)
interposta dalla società contro la qualifica di dipendente dei suoi
collaboratori e contro la ripresa del rimborso forfetario di spese del 2002 è
stata parzialmente accolta dall'amministrazione con la decisione su opposizione del 9 ottobre 2006
(doc. A).
Secondo la Cassa, i levabolli __________, __________,
__________ e __________ non sono affiliati presso di essa quale indipendenti e
sono domiciliati all'estero,
dove esercitano un'attività
indipendente. Nel Cantone Ticino, invece, essi vanno considerati come
dipendenti della citata carrozzeria, poiché non hanno sopportato alcun rischio
economico, hanno agito in nome e per conto della carrozzeria e dipendevano
dalla stessa nell'organizzazione
del lavoro e dal punto di vista economico. Pertanto, in virtù degli Accordi
bilaterali, vista questa doppia attività (indipendente in __________ e
dipendente sul nostro territorio), i quattro collaboratori devono essere
assoggettati in Svizzera al pagamento dei contributi sociali, ma soltanto per l'attività esercitata nel nostro Cantone alle
dipendenze della RI 1.
La ripresa di Fr. 8'400.- per il 2002 è stata ridotta a Fr. 4'000.-.
1.3. Con ricorso
dell'8 novembre 2006 (doc. I)
la società, patrocinata dalla RA 1, ha impugnato davanti al TCA questa decisione, chiedendo che i
quattro summenzionati collaboratori siano qualificati come indipendenti per l'attività svolta a suo favore e, quindi, che
siano annullate le riprese dei loro onorari, sottoposti al prelievo dei
contributi in Svizzera. A suo dire, questi collaboratori possiedono conoscenze
specifiche, non dipendono economicamente da alcuno (se non da loro stessi),
apportano il loro materiale per l'attività di levabolli, non hanno nessun rapporto di lavoro né di
subordinazione con la carrozzeria che li interpella e, siccome sono degli
specialisti, rispondono del lavoro effettuato fornendo la loro garanzia. Sono
ingaggiati su chiamata, non hanno un rapporto di subordinazione con la
carrozzeria in esame, conservano una propria autonomia gestionale e logistica e
non prestano la loro attività per un periodo di tempo continuato. Quali
prestatori sporadici di servizi in Svizzera a titolo d'indipendenti, i levabolli vanno assoggettati alla legislazione
vigente nel Paese in cui risiedono.
1.4. Riaffermando
le motivazioni già espresse, il 20 novembre 2006 (doc. III) la Cassa ha postulato
la reiezione del ricorso invocando l'art. 14quater del Regolamento CEE 1408/71.
Ha inoltre richiamato l'opinione della Commissione professionale paritetica nel ramo delle
carrozzerie del Cantone Ticino (doc. 2).
1.5. La
ricorrente ha prodotto i certificati E 101 che attestano che i quattro
lavoratori sono autonomi (indipendenti) in __________ e che pagano gli oneri
sociali nel loro paese di residenza (docc. M-P).
La Cassa ha ribadito che per qualificare lo
statuto dell'attività svolta su
suolo svizzero fanno stato le disposizioni AVS svizzere, riconfermandosi quindi
nella risposta di causa.
Il 4 settembre 2007 (doc. XIII) il Tribunale ha
sentito quali testi i levabolli __________ e __________. Gli altri due, convocati
regolarmente, non si sono presentati siccome erano all'estero per impegni di lavoro (doc. XI). Le parti ed il TCA sono stati concordi nel rinunciare alla
loro audizione (doc. XIII pag. 6).
considerato in diritto
In ordine
2.1. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2,
DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni
formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto
modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione
intertemporale, stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al
principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano
immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF
130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce
alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla RI 1 per
un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per l'anno 2002) sia posteriore (2003-2005).
Le decisioni (formale e su opposizione) sono
invece state entrambe emanate nel corso del 2006. Pertanto, mentre per quanto
concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA
e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi
dovuti sono applicate le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31
dicembre 2002 per il primo anno ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003
per gli altri tre anni revisionati dalla Cassa.
Nel merito
2.2. La Cassa ha
ripreso il salario versato dalla ricorrente a __________, __________, __________
e __________ poiché li ha qualificati, per l'attività svolta nel nostro Paese nel 2005, come dipendenti della SA.
Occorre dunque verificare se lo statuto
contributivo dei predetti collaboratori sia qualificabile come dipendente
oppure come indipendente della citata carrozzeria.
Visto che si tratta di quattro cittadini __________
residenti in __________ che hanno svolto un'attività lucrativa a favore della ricorrente, avente sede in
Svizzera, va preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla
fattispecie.
2.3. Sono
assicurate in conformità della LAVS, tra le altre, le persone fisiche che
esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso
femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del
21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare il suo Allegato II regolante
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 seg. consid.
3, DTF 128 V 315 con riferimenti). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato
II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in
unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11)
Ratione temporis sono
applicabili sia l'ALC che il
regolamento n. 1408/71. Infatti, la decisione del 16 agosto 2006 e la decisione
su opposizione del 9 ottobre 2006 concernono delle riprese per contributi
dovuti nel 2005, ovvero per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, STFA I 667/05 del 24
luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V 48 consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3;
Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/ 03];
SVR 2004 AHV n. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03];
cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00,
Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono quindi pure applicabili ratione
personae. Gli assicurati sono di nazionalità __________ e pertanto cittadini
di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Inoltre, in qualità di
lavoratori autonomi o subordinati, essi sono stati soggetti alla legislazione __________
e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione con
l'art. 1 lett. a del
regolamento n. 1408/71). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è
senz'altro dato (STF C 124/06 del
25 gennaio 2007, consid. 4.3).
Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae, ritenuto che il regolamento
n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza
sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le
prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di
disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
2.4. Il titolo II
del regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a
determinare la legislazione applicabile. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio
dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste
dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un
solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla
legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul
territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui
dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro
Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del
regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in
virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132
V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid.
5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),
"Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale
con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in
RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux,
“Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à
l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et
ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag.
131 segg.).
2.5. L’art. 1 a
lett. a del regolamento n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato”
e “lavoratore autonomo” (STCA
del 9 ottobre 2006 nella causa D. SA, inc. n. 30.2006.16).
Alla luce di tale definizione, sono segnatamente
considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da
assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di
sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (STFA I 667/05
del 24 luglio 2006, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union
européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte di Giustizia delle Comunità europee
(CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere definita
secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in
considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la
caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una
persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra persona e sotto
la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quale
percepisce una rimunerazione (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4).
Per “attività subordinata” e “attività
autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate
tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui
territorio le dette attività vengono svolte (STFA I 667/05 del 24 luglio
2006,consid. 6.4.4; cfr. STCA
del 9 ottobre 2006, inc. n. 30.2006.16, STCA del 12 aprile 2006, inc. n. 35.2005.57, STCA dell'8 luglio 2004,
inc. n. 38.2004.13 in RtiD I 2005 pag. 172-173)
Sono più in generale da considerare come lavoratori
tutti coloro che, in quanto tali (DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente
dalla loro denominazione e dall’esercizio (attuale) di un’attività
professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione
di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (STFA del 24 luglio 2006 nella
causa M., I 667/05, consid. 6.4.4; STCA del 9 ottobre 2006 nella causa D. SA, inc. n. 30.2006.16).
2.6. Le Direttive
sull’assoggettamento, al N. 2011 rilevano che l’ALC, come visto, prevede
l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del regolamento n.
1408/71).
Fatti
I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo
in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento n. 1408/71),
a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria
speciale.
I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo
in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del
regolamento n. 1408/71), a meno che siano distaccati.
In generale, i cittadini svizzeri o dell’UE che
esercitano un’attività salariata in due o più Stati dell’UE sono
assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte
dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n.
1408/71).
Se il salariato non lavora nel suo Stato di
residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di
lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento n. 1408/71). Se lavora
per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel
suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n. 1408/71).
Per quanto concerne gli indipendenti, i
cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato
dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento n.
1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
Invece, l’indipendente svizzero o dell’UE che
lavora solo in Svizzera, è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b
del regolamento n. 1408/71), a meno di essere distaccato.
Di regola, i cittadini svizzeri o dell’UE che
esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e
nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è
esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è
assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 del
regolamento n. 1408/71).
I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente
un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato
dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al
principio dell’affiliazione in un solo Stato, N. 2033 delle Direttive UFAS sull’assoggettamento
all'AVS/AI).
Per il N. 2034, i cittadini svizzeri o dell’UE
che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e
un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in
Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi
Stati (tra cui __________) v'è
tuttavia un'eccezione (cfr. N.
2034). In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua
attività salariata e nell'UE
per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente
in uno degli Stati elencati nella Direttiva.
Su queste questioni, cfr. il citato articolo dell'IAS, pagg. 41-47.
Colui che esercita simultaneamente un’attività
sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato
di residenza (N. 2035).
Quando il lavoratore è domiciliato in Svizzera,
la cassa di compensazione verifica se è assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD)
conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente dell’Accordo AELS. Se
le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione competente compila
l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata alle disposizioni
svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia dell’attestato
all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni designate dall’autorità
competente di ogni Stato membro (N. 2036).
Se il lavoratore non è soggetto
all’AVS/AI/IPG/(AD), la cassa di compensazione gli chiederà la presentazione
del formulario E 101 debitamente compilato dall’autorità estera competente al
fine di verificare se è assicurato in uno Stato UE rispettivamente dell’AELS (N.
2037).
Se l’interessato non produce la documentazione,
la Cassa di compensazione si informerà presso l’autorità estera trasmettendo la
domanda sul formulario E 001.
L’assoggettamento all’AVS delle fattispecie non
regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non comunitari che svolgono attività
lavorativa in Paesi non comunitari) viene stabilito sulla base delle
Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste alcuna
Convenzione, l’assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero (N.
2061 delle Direttive sull’assoggettamento).
2.7. Va ancora
evidenziato come a norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal
reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa
indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario
determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri
per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia
mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi
Considerandi
per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente
legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato
lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di
un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività
esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro
non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una
persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA
dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).
In particolare, insolite costruzioni di diritto
civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non
hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.8
Di principio
si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando
una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige
la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli,
soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere
forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle
Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in
ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La
decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali
il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che
militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa
D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172
consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza
ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi
predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H
59/00).
2.9
Secondo la
giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente
sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato,
utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale
sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese
generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,
RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente
è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica
di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente
quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire
quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è
economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,
è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare
un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a
edizione, pag. 34 segg.; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)
dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.
347.
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità
di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique
VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che
la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice
delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.;
Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag.
63.
il TFA ha precisato:
"
(…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la
qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine
importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des
conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les
références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande
toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité
de l'appréciation fiscale. (…)."
2.10
Il TFA ha pure
stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non
dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o
su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.
L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di
compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo
principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita
un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata
nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della
qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato
dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura
dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B;
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un assicurato può essere
qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un
altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da
un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V
127).
2.11. Giusta l'art.
12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,
impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È
riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi
impiega salariati.
Il datore di lavoro è la persona per la quale il
salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per
un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei
contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che
paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera
salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un
lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei
salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
2.12. Per potere
determinare se assoggettare i collaboratori __________, __________, __________
e __________ all'AVS/AI/IPG
svizzera o all'istituto
assicurativo __________ per i redditi conseguiti lavorando per la SA
ricorrente, occorre innanzitutto stabilire il loro statuto contributivo, ossia
se erano - sempre per ciò che concerne l'attività esercitata su suolo svizzero – dipendenti o indipendenti
della nota carrozzeria.
Come visto, infatti, a seconda se il lavoratore
esercita un'attività salariata
o indipendente in uno Stato differente da quello in cui ha la propria residenza
e dove già esercita autonomamente una professione, la legislazione applicabile
cambia (artt. 13 e 14 del regolamento n. 1401/71).
Concretamente, se questi collaboratori hanno
svolto attività indipendente in Svizzera, sono esclusivamente assicurati all'estero. Se, invece, hanno svolto attività
dipendente in Svizzera e attività autonoma in __________, per il reddito
conseguito in Svizzera sono assicurati nel nostro Paese.
L'amministrazione
ha qualificato i citati quattro collaboratori come dipendenti della società
ricorrente sulla base del tipo di lavoro da essi svolto e quindi li ha assoggettati
alle assicurazioni sociali svizzere. Per la Cassa, infatti, i levabolli non
sopporterebbero nessun rischio economico, poiché agirebbero in nome e per conto
della carrozzeria e da essa dipenderebbero nell'organizzazione del lavoro e dal
punto di vista economico.
Agli atti vi sono sei fatture emesse dai levabolli in oggetto
indirizzate alla carrozzeria ricorrente: una di € 4'250.- del 29 agosto 2005 allestita
da __________ relativa alla riparazione da grandine di quattro autovetture
appartenenti a altrettanti proprietari, con l'indicazione del costo della
riparazione per ognuna; un'altra del 20 ottobre 2005 ammontante a € 1'000.- redatta
da __________ per la "riparazione vostre auto grandinate"; due
fatture di __________ del 21 settembre e del 16 novembre 2005 con l'indicazione,
per la prima fattura di € 3'250.- della marca della vettura, del numero di
targa e del costo di ogni riparazione da danni della grandine, mentre l'altra,
di € 4'500.-, si riferisce, in generale, alla "riparazione danni da
grandine su vetture varie". Le ultime due fatture emesse da __________ il
16 settembre ed il 12 novembre 2005 sempre all'indirizzo della carrozzeria
ricorrente, indicano "riparazione bolli vari x grandine eseguito presso di
voi su vostre vettura" per un costo di € 3'550.- rispettivamente
"riparazione vostre auto grandinate, lavorazione eseguita presso di
voi" ammontante a € 4'500.-.
2.13. Dall'audizione dei testi __________ e __________
avvenuta il 4 settembre 2007 (doc. XIII), è emerso che l'attività di levabolli che essi hanno
esercitato nel Cantone Ticino nell'anno 2005 a favore della carrozzeria ricorrente era di tipo indipendente.
__________ ha presentato la sua attività,
chiarendo le modalità con cui eseguiva le riparazioni delle vetture
danneggiate.
Per l'esecuzione delle sue prestazioni, il levabolli utilizzava i suoi
strumenti consistenti in leve che, di regola, ogni levabolli fabbrica per se
stesso o modifica quelle standard che si trovano in commercio, adeguandole poi
alle proprie esigenze. In genere, questa strumentazione viene infatti personalizzata
e quindi non è disponibile, se non nella versione standard commerciale, presso
i garagisti dove va ad eseguire i lavori.
Da un garage all'altro il teste si spostava con il suo furgone in cui teneva gli
strumenti di lavoro necessari, ossia alcuni attrezzi utili allo smontaggio di
parte dei veicoli e, soprattutto, le citate leve, che servono per regolare le
carrozzerie delle automobili.
Visto che il levabolli esercitava la sua attività
presso i garage che lo chiamavano direttamente oppure presso quelli ubicati
nelle zone toccate da grandinate ai quali egli spontaneamente si annunciava
dando la propria disponibilità al lavoro, nemmeno abbisognava di un ufficio –
se non una piccola postazione in casa propria - né di strutture proprie (garage
con elevatori) dove riparare le vetture.
A mente del TCA, quindi, l'interessato
ha sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di
levabolli (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56). Dunque, un rischio aziendale
come richiesto dalla giurisprudenza, tipico di un'attività lucrativa di
carattere indipendente (STFA H 320/01 del 29 dicembre 2003).
Per quanto concerne l'investimento, in sé poco importante, in mezzi propri (furgone ed
attrezzi da lavoro), e la circostanza che gli strumenti erano di proprietà del
levabolli, va rammentato che il Tribunale federale ha già evidenziato che per
natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano
di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello
statuto, va quindi posto l'accento
sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del
rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con
riferimenti; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
A proposito dell'impiego del suo tempo di lavoro, l'assicurato era libero di organizzarsi come meglio credeva, non
essendo infatti vincolato da alcun accordo particolare. Di norma, il garagista
che aveva necessità di riparare le automobili rovinate dalla grandine prendeva
contatto telefonico con il levabolli, al quale venivano descritte le entità dei
danni; poi, senza vedere queste vetture, il teste si recava presso la
ricorrente per eseguire il lavoro.
Le parti si mettevano di solito d'accordo sul periodo per eseguire le
riparazioni, che poteva essere l'indomani o le settimane seguenti. È tuttavia capitato che il
levabolli ha rifiutato dei lavori offerti dalla ricorrente per mancanza di
disponibilità di tempo, poiché impegnato nell'esecuzione di altre committenze.
Di conseguenza, l'interessato disponeva di una grande libertà organizzativa, non
essendo tenuto a recarsi regolarmente presso l'insorgente e non dovendo sottostare ad orari od a particolari direttive.
Anche da questo profilo, non v'è
dipendenza con la SA.
Inoltre, data la sua particolare attività, il levabolli in esame si
è impegnato a fornire le sue prestazioni a più di un solo ed unico committente
identificato nella SA ricorrente, come per esempio ai clienti in __________ (STFA
H 279/00 del 16 dicembre 2002; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 181 n. 110, ad art. 5 LAVS). Egli ha quindi agito proprio alla
stessa stregua di una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente,
che ha diversi clienti.
L'interessato ha poi spiegato a questo Tribunale come avveniva l'attività di riparazione di automobili
danneggiate dalla grandine, suddividendola in tre fasi.
La prima fase di preparazione della vettura
consistente nello smontaggio delle parti che andavano tolte, come il cielo
(soffitto interno dell'automobile)
o i fanali, era eseguita dalla carrozzeria presso cui erano depositati i
veicoli danneggiati.
Il levabolli, da solo e senza l'aiuto dei collaboratori del garage,
interveniva soltanto per l'esecuzione
della seconda fase, ovvero l'effettiva
eliminazione dei segni provocati dalla grandine.
Infine, per l'ultima fase l'automobile
era nuovamente affidata alla carrozzeria, che provvedeva a rimontare i pezzi
tolti, lucidarla, pulirla ed a quant'altro fosse necessario prima di riconsegnarla al proprietario.
In merito all'incidenza della collaborazione prestata dai garagisti all'interessato nell'ambito dello smontaggio rispettivamente del rimontaggio dei pezzi
delle vetture levati per potere permettere al levabolli di procedere con le
leve nella riparazione dei segni lasciati dalla grandine, il TCA osserva che, ad ogni buon conto, l'artefice del lavoro vero e proprio di
riparazione dei danni della grandine rimane il levabolli. Lui soltanto,
specialista, era in grado di ripristinare la carrozzeria delle automobili
rovinate. Quindi, egli eseguiva l'attività principale di eliminazione dei bolli da solo, senza
collaborazione alcuna, che invece richiedeva alla società, ma in minima parte,
unicamente per velocizzare il suo lavoro.
Va ribadita, dunque, la totale indipendenza dell'interessato dalla SA nell'esecuzione della sua attività.
Se è vero che il teste sentito dal TCA usufruiva dei locali della ricorrente,
è anche vero che ciò avveniva soltanto per praticità: sia il levabolli non
disponeva di una sua struttura attrezzata per smontare e rimontare le
automobili da riparare, sia trasportare le vetture ticinesi danneggiate in __________
avrebbe comportato dei costi troppo elevati, come pure l'evasione di complicate ed inutili pratiche
amministrative doganali (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1). Nella
sostanza, infatti, l'interessato
si è comportato come un imprenditore.
Quanto alla responsabilità assunta dall'assicurato nell'eseguire il suo lavoro, egli ha dichiarato che "di contatti
diretti con i proprietari delle auto con riferimento alle riparazioni non ne ho
avuti, il mio cliente era il Garage, rispondo al Garage, se un lavoro non è
eseguito a regola d'arte
lo rifaccio, lo riparo o lo rimborso, ma mai ho fatturato le prestazioni
direttamente al singolo proprietario dell'auto, il quale cliente, se scontento, si rivolge al Garage stesso." (doc. XIII pag. 3).
Nonostante l'assenza di un rapporto con il
beneficiario finale delle sue prestazioni che nell'eseguire la propria attività
l'assicurato ha corso un rischio particolare legato al suo lavoro ed ha dovuto
accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di dovere rifare il lavoro
- gratuitamente - se il proprietario della vettura non fosse stato soddisfatto,
prestando così nuovamente la sua attività ed il suo tempo senza essere però
retribuito (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Egli garantiva infatti personalmente
il buon esito delle sue prestazioni verso la carrozzeria, la quale a sua volta garantiva
al terzo committente la riuscita del lavoro complessivo concordato. Se il
cliente non condivideva il risultato raggiunto dal prestatore d'opera, spettava all'esecutore materiale e non alla società ricorrente rimediare all'insoddisfazione del committente. Tale
circostanza indica dunque l'esistenza, a carico del teste, di un rischio
economico verso la committenza della carrozzeria e, conseguentemente, un
rischio d'incasso nel non
vedersi pagato dall'insorgente
– a sua volta pagata dal cliente – per il lavoro effettuato. Di solito, l'assicurato fatturava le prestazioni alla
fine del periodo di lavoro e la SA lo pagava subito ed in contanti. Egli ha
pertanto sempre fatturato il lavoro effettivamente svolto e non risulta aver
ricevuto alcuna indennità di presenza oppure un indennizzo minimo (citata STF
del 19 marzo 2007, consid. 7.1).
Parimenti il secondo teste, __________, ha in
sostanza confermato queste circostanze (doc. XIII pag. 4).
Anche lui disponeva di una serie di leve
personali e personalizzate che usava per la sua attività, che esercitava dove
veniva chiamato e non presso una sua sede fissa, non avendone una. Quando
giungeva sul posto, il levabolli trovava le automobili già smontate e lui
provvedeva, da solo, unicamente alla riparazione dei danni della grandine; poi
altre persone – ossia i collaboratori del garage presso cui si recava – le
rimontavano, mentre lui passava alla riparazione di un'altra vettura.
La fatturazione avveniva a lavoro compiuto ed il pagamento,
talvolta, giungeva in ritardo. È pure capitato che la carrozzeria gli versasse
degli acconti, ma non con regolarità.
Sebbene i destinatari delle sue prestazioni
fossero i proprietari delle vetture, il levabolli aveva un contratto unicamente
con il garage che l'aveva
interpellato.
Infine, per entrambi i casi vanno considerate
anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto soprattutto
nelle situazioni limite, come quella in esame, in relazione ad assicurati che
esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il
medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che
diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente
che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano
qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a
titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF H 194/05 del 19
marzo 2007, consid. 7.4, STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3
con riferimenti). In tale contesto, va considerato che per rapporto agli altri
clienti - in __________ - l'interessato
è stato qualificato quale un indipendente.
In conclusione, la pluralità della committenza, l'investimento effettuato, l'utilizzo dei propri strumenti di lavoro e
soprattutto la libertà nell'organizzazione
della propria attività – svolta a periodi cadenzati di uno o più giorni fino al
massimo ad una settimana consecutiva -, concorrono al convincimento di questo
Tribunale che la ricorrente, nel caso di specie, non sia da considerare datrice
di lavoro né di __________ né di __________ (STF H 194/05 del 19 marzo 2007 e
STF H 82/05 del 30 gennaio 2007).
In altri termini, nella particolare fattispecie
esaminata dal TCA, i citati
assicurati non vanno ritenuti come dipendenti della carrozzeria in questione,
bensì imprenditori indipendenti.
Sulla scorta delle emergenze istruttoree esposte,
d'avviso di questo Tribunale, che
applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid.
5b pag. 360 e rinviii), vi sono sufficienti elementi di valutazione per ammettere
le stesse modalità d'esecuzione
e d'organizzazione dell'attività di levabolli per __________ e __________,
per qualificarli come indipendenti nei confronti della SA insorgente.
Non va inoltre dimenticato come il compenso da
essi realizzato sia di poco conto (__________: Fr. 4'250.- e __________: Fr. 1'578.-) e sia comunque inferiore a quanto conseguito dagli altri
levabolli interpellati (__________: Fr. 12'098.- e __________: Fr. 12'566.-), i quali non hanno certo tratto dall'attività presso la RI 1 la
loro primaria fonte di sostentamento.
2.14. Questo Tribunale tiene inoltre
a rilevare che dagli atti emerge che il formulario E 101 (“certificato
riguardante la legislazione applicabile” in ambito UE) presentato da __________
(doc. H) – peraltro compilato dallo stesso lavoratore anziché dall'istituzione competente come prevede la
legge, che in specie sarebbe __________ di __________ - ha unicamente attestato
che egli è un lavoratore autonomo e che, sempre come lavoratore autonomo, ha
lavorato dal 19 al 21 settembre 2005 presso la SA ricorrente. Sul formulario è
crociata la risposta "il datore di lavoro di cui al punto 2"
alla domanda "Chi versa la retribuzione al lavoratore distaccato e i
suoi contributi per la sicurezza sociale", intendendo con ciò essere
lui il datore di lavoro di se stesso.
Il formulario E 101 di __________, compilato dall'assicurato ma regolarmente certificato dall'__________ di __________ il 26 ottobre 2005
(doc. G), indica che l'interessato
è un lavoratore autonomo in __________ ed ha chiesto l'autorizzazione per lavorare presso la carrozzeria in questione dal 3
al 28 ottobre 2005. Tuttavia, anche questo certificato – oltretutto redatto a
posteriori - non è stato debitamente compilato in tutte le sue parti, giacché
manca, per esempio, l'indicazione
della legislazione a cui egli doveva essere soggetto per il lavoro svolto in
Svizzera e l'articolo degli
Accordi applicabile.
La ricorrente ha infine presentato in corso di
causa il formulario E 101 di __________ certificato dall'__________ di __________, tuttavia
ininfluente siccome allestito il 27 novembre 2006 e facente riferimento all'attività autonoma svolta per la ditta
insorgente nel mese di agosto, ma senza specificare di quale anno (doc. N).
A prescindere dal fatto che spetta al Paese nel
quale viene svolta l’attività, ossia alla Svizzera, stabilire la qualifica dell’attività
svolta (STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4: “Per “attività
subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative
che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato
membro nel cui territorio dette attività vengono svolte”; cfr. anche STCA del 9 ottobre 2006 nella causa D. SA,
inc. n. 30.2006.16, STCA del 12
aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57, STCA dell'8 luglio 2004,
inc. n. 38.2004.13 in RtiD I 2005 pag. 172-173 e le direttive
sull’assoggettamento), va comunque rilevato che le summenzionate attestazioni non
possono essere d'aiuto alla SA
insorgente, poiché ognuno di questi certificati, come visto, presenta delle
inesattezze.
Ritenuto come, a tutti gli effetti, le quattro persone in
questione hanno lavorato presso la carrozzeria della ricorrente realizzando dei
redditi ma senza essersi – talvolta e per taluni - notificate preventivamente
alle autorità ticinesi conformemente agli Accordi bilaterali, questa
circostanza sarà ad ogni buon conto segnalata da questa Corte all'autorità
fiscale competente (Ufficio delle imposte alla fonte) a norma dell'art. 185 LT,
per i necessari, se del caso, approfondimenti dal profilo fiscale.
2.15. Visto quanto
precede, siccome i citati levabolli __________, __________, __________ e __________
svolgono un'attività autonoma nel
loro Paese di residenza (doc. 1) ed anche in Svizzera, come questo Tribunale ha
potuto accertare, essi vanno considerati come indipendenti nei confronti della
società ricorrente in virtù dell'art. 14bis par. 2 del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, queste
persone non vanno assoggettate alla Cassa CO 1 e, pertanto, non devono
versare contributi sociali in Svizzera per l'attività svolta a favore della ricorrente nel 2005.
Vincente in causa, siccome
patrocinata da un legale, alla società ricorrente vanno attribuite ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 9 ottobre 2006 è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 è tenuta al versamento alla società ricorrente di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA
compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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