30.2006.53
imposizione di contributi di miglioria per opere di premunizione di un torrente
11 agosto 2006Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.53
Data decisione, Autorità:
11.08.2006, TE
Titolo:
imposizione di contributi di miglioria per opere di premunizione di un torrente
CONTRIBUTI DI MIGLIORIA
art. 13 cpv. 2 LCM
art. 46 LPAMM
Incarto n.
30.2006.53
Lugano
11 agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Presidente del Tribunale di espropriazione
Margherita
De Morpurgo
statuendo
sul ricorso presentato in data 29 luglio 2006 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emanata il 30 maggio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
concernenti le opere di premunizione al torrente __________,
relativamente ai mappali 223 e 227 RFD di __________,
considerato in
fatto e in diritto
che
il Comune di __________ ha provveduto a realizzare delle opere di premunizione
al torrente __________;
che
per la realizzazione di suddette opere il Consiglio comunale di __________, in
data 3 giugno 2002, ha accordato un credito di fr. 720'000.--, fissando la
quota a carico dei proprietari dei fondi interessati al 40% del costo
dell’opera dedotti i sussidi federali e cantonali;
che
sulla base dei dati di costo definitivi risultanti dal consuntivo finale per le
già citate opere, costi ammontanti complessivamente a fr. 684'189.--, il
Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria
pubblicando il prospetto dal 21 marzo 2005 al 20 aprile 2005 ed inviando il 16
marzo 2005 un avviso personale ai contribuenti interessati;
che
RI 1 è proprietario dei mappali n. 223 e 227 RFD di __________ ed in tale veste
è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di complessivi
fr. 3'718.10;
che
il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 30 maggio 2006 menzionante, tra l’altro, anche i
rimedi di diritto;
che
con lettere 31 maggio e 2 giugno 2006 indirizzate al Municipio di __________, RI
1 ha manifestato il suo dissenso dalla predetta decisione chiedendone il
riesame e ventilando, tra l’altro, la possibilità di adire il Tribunale di
espropriazione. Ricevuta la risposta 7 giugno 2006, che confermava il contenuto
della risoluzione del 30 maggio 2006, con ulteriore lettera dell’ 8 giugno 2006
egli si è nuovamente rivolto criticamente al Municipio, tuttavia dichiarando di
non voler ricorrere;
che
ora, con scritto 29 luglio 2006 RI 1 è invece insorto davanti al Tribunale di
espropriazione opponendosi al contributo e specificando che “Se sono in
ritardo è perché il Municipio non mi ha mai dato il vostro indirizzo, e dopo
tanto cercare l’ho trovato sul libro del telefono, ma anche questo non è stato
facile. Ma anche perché ero convinto che dovevo ricorrere ad un’avvocato,
mentre nel frattempo mi è stato detto che non era necessario.”. E ancora “Le
mie argomentazioni le trovate nelle numerose lettere scritte al Municipio,
sempre con risposte negative”;
che
giusta l’art. 48 LPamm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo
richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se
esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che
giusta l’art. 3 LPamm, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un
ricorso, l’autorità esamina d’ufficio l’adempimento dei presupposti
processuali;
che
la competenza del Tribunale di espropriazione, rispettivamente del suo
Presidente per le cause con valore litigioso non superiore ai fr. 5'000.--, è
data dall’art. 13 cpv. 2 LCM; certa è la legittimazione attiva di RI 1 giusta
l’art. 43 Lpamm;
che
sempre secondo l’art. 13 cpv. 2 LCM, il termine per adire il Tribunale di
espropriazione è di 30 giorni dalla notificazione della decisione su reclamo
del Municipio. Detto termine, essendo stabilito dalla legge, è perentorio così
come previsto dall’art. 11 LPamm. L’opposizione 29 luglio 2006 con la quale
l’insorgente contesta la decisione 30 maggio 2006 (recapitata il 31 maggio
2006) del Municipio di __________ appare pertanto manifestamente tardiva;
che
Fatti
i motivi addotti dal ricorrente nello scritto 29.7.2006 a giustificazione del
ritardo sono inconferenti;
che
in effetti la decisione su reclamo del 30.5.2006 adempie ai presupposti
dell’art. 26 LPamm.: oltre ad essere sufficientemente motivata, conclude con
l’indicazione esatta del rimedio giuridico menzionando la facoltà di ricorso,
il Tribunale di espropriazione quale autorità competente ed il termine di 30
giorni per insinuare il ricorso;
che
per consolidata giurisprudenza il ricorrente che inoltra tardivamente un
ricorso, quand’anche non fosse rappresentato da un legale, non può avvalersi ed
invocare una notificazione difettosa, segnatamente l’indicazione incompleta,
insufficiente o errata del rimedio giuridico nella decisione impugnata, se egli
stesso non ha dato prova di un minimo di diligenza ed attenzione sufficienti
per ovviare e colmare la lacuna;
che
nel concreto caso, al di là del fatto che la notificazione manifestamente non è
difettosa, sarebbe bastata una semplice richiesta telefonica al servizio
informazioni oppure alle autorità comunali di __________ o cantonali a
Bellinzona per disporre immediatamente del recapito postale e telefonico del
Tribunale di espropriazione. Altrettanto facilmente la stessa cancelleria del Tribunale
avrebbe poi potuto fornire le occorrenti informazioni sulle formalità da
osservare nell’ambito della procedura ricorsuale in materia di contributi di
miglioria anche sulla questione se fosse necessaria o meno la presenza di un
rappresentante legale;
che
in queste condizioni il ricorrente non può avvalersi con successo della
protezione della buona fede;
che
Considerandi
pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, poiché il termine di
30.
giorni per presentarlo è irrimediabilmente trascorso;
che
abbondanzialmente va pure rilevato come lo scritto 29.7.2006 non ossequi comunque
i requisiti previsti dall’art. 46 LPamm., poichè non è stato insinuato in tante
copie quante sono le parti più una per il giudice, e non contiene la menzione
della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l’indicazione
dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni del
ricorrente;
che,
dato l’esito, questa autorità rinuncia a prelevare una tassa di giustizia e a
porre a carico del ricorrente ulteriori spese.
Per
questi motivi
richiamate la
Legge sui contributi di miglioria (LCM)
la
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.)
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano tasse né spese.
3.
La presente decisione e definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
di __________, __________
per
il Tribunale di espropriazione
la
Presidente
Margherita
De Morpurgo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster