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Decisione

30.2006.53

imposizione di contributi di miglioria per opere di premunizione di un torrente

11 agosto 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi addotti dal ricorrente nello scritto 29.7.2006 a giustificazione del

ritardo sono inconferenti;

che

in effetti la decisione su reclamo del 30.5.2006 adempie ai presupposti

dell’art. 26 LPamm.: oltre ad essere sufficientemente motivata, conclude con

l’indicazione esatta del rimedio giuridico menzionando la facoltà di ricorso,

il Tribunale di espropriazione quale autorità competente ed il termine di 30

giorni per insinuare il ricorso;

che

per consolidata giurisprudenza il ricorrente che inoltra tardivamente un

ricorso, quand’anche non fosse rappresentato da un legale, non può avvalersi ed

invocare una notificazione difettosa, segnatamente l’indicazione incompleta,

insufficiente o errata del rimedio giuridico nella decisione impugnata, se egli

stesso non ha dato prova di un minimo di diligenza ed attenzione sufficienti

per ovviare e colmare la lacuna;

che

nel concreto caso, al di là del fatto che la notificazione manifestamente non è

difettosa, sarebbe bastata una semplice richiesta telefonica al servizio

informazioni oppure alle autorità comunali di __________ o cantonali a

Bellinzona per disporre immediatamente del recapito postale e telefonico del

Tribunale di espropriazione. Altrettanto facilmente la stessa cancelleria del Tribunale

avrebbe poi potuto fornire le occorrenti informazioni sulle formalità da

osservare nell’ambito della procedura ricorsuale in materia di contributi di

miglioria anche sulla questione se fosse necessaria o meno la presenza di un

rappresentante legale;

che

in queste condizioni il ricorrente non può avvalersi con successo della

protezione della buona fede;

che

Considerandi

pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, poiché il termine di

30.

giorni per presentarlo è irrimediabilmente trascorso;

che

abbondanzialmente va pure rilevato come lo scritto 29.7.2006 non ossequi comunque

i requisiti previsti dall’art. 46 LPamm., poichè non è stato insinuato in tante

copie quante sono le parti più una per il giudice, e non contiene la menzione

della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l’indicazione

dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni del

ricorrente;

che,

dato l’esito, questa autorità rinuncia a prelevare una tassa di giustizia e a

porre a carico del ricorrente ulteriori spese.

Per

questi motivi

richiamate la

Legge sui contributi di miglioria (LCM)

la

Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.)

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano tasse né spese.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

di __________, __________

per

il Tribunale di espropriazione

la

Presidente

Margherita

De Morpurgo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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