30.2006.54
omettere di sottoporre il veicolo al controllo delle emissioni dei gas di scarico
28 luglio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2006.54
Data decisione, Autorità:
28.07.2006, PRPEN
Titolo:
omettere di sottoporre il veicolo al controllo delle emissioni dei gas di scarico
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 106 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.54
4382/603
Bellinzona
28
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 febbraio
2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione
10 febbraio 2006 n. 4382/603 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 6 marzo 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La
Sezione della circolazione, con
decisione 10 febbraio 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.–, oltre
alla tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–, per il seguente
motivo:
“Ha
omesso di sottoporre il veicolo __________ entro il termine prescritto,
al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle
vigenti disposizioni federali.”
Fatti
accertati il __________ in territorio di __________.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103,
106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC.
B. Contro
la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo
giudice sostenendo di non essere “in condizione di pagare una multa di
questo importo”.
C. La
Sezione della circolazione, nelle osservazioni 6 marzo 2006 dichiara di astenersi
dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di
giudizio.
considerato in diritto
1. La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per
l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in
Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione
permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di
gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un
motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas
di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione.
Chiunque
viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra
disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC, v. anche art.
103.
cpv. 1 LCStr).
3.
La
Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere
omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema
antinquinamento.
L'ultimo
servizio di manutenzione è stato effettuato il 19 maggio 2003 ed era scaduto il
19.
maggio 2005 (v. rapporto di contravvenzione 5 gennaio 2006), ossia quasi otto
mesi prima del controllo effettuato dalla polizia cantonale il 4 gennaio 2006.
4.
La
ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo
grado, ma chiede il condono della multa, in quanto non sarebbe “in
condizioni di pagare una multa di questo importo”. Osserva inoltre che è la
prima volta che commette un’infrazione di questo tipo (cfr. ricorso 21 febbraio
2006). Nelle osservazioni 18 gennaio 2006, si giustificava inoltre prevalendosi
della sua buona fede, posto come a suo dire: “La dimenticanza del controllo
di gas di scarico non l’ho fatta apposta, mi traeva in confusione anche il 06
che leggevo nella vignetta” (cfr. osservazioni 18 gennaio 2006).
La
possibile buona fede evocata dalla ricorrente non consente tuttavia di scostarsi
dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come l’omissione rimproverata
all’interessata è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr
e 333 cpv. 3 CP).
Nemmeno
il fatto di aver provveduto in seguito a regolarizzare la situazione (cfr.
osservazioni 18 gennaio 2006) basta – con ogni evidenza – a mandare esente da
pena l'insorgente, tenuto conto che l’infrazione è stata perpetrata per una
durata considerevole: dimostra semmai che nonostante gli asserti problemi
fisici essa era in grado di far eseguire il controllo. Ciò che fa stato è
unicamente il momento in cui è incappata nel controllo di polizia durante il
quale l'agente ha riscontrato che il veicolo non era in regola con le
prescrizioni relative ai controlli sui gas di scarico. Di conseguenza anche tale
argomentazione non giustifica l’annullamento della sanzione.
La decisione impugnata meriterebbe pertanto conferma, la
multa inflitta risultando per altro verso giustificata – di per sé –
dall’entità dell’infrazione.
La
precaria situazione finanziaria evocata dall’insorgente (seppure non chiaramente
documentata) induce nondimeno - tutto ben ponderato - a ridurre la multa
inflittale a fr. 100.-, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere
al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio.
Di
transenna, si osserva che qualora la ricorrente non fosse in grado di pagare in
un'unica volta la sanzione pecuniaria ha la possibilità di chiedere una rateazione
dell'importo all'Ufficio esazione e condoni, competente in materia.
Il
ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di
conseguenza.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96
ONC; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel
senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di
giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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