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Decisione

30.2006.54

omettere di sottoporre il veicolo al controllo delle emissioni dei gas di scarico

28 luglio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il __________ in territorio di __________.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103,

106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC.

B. Contro

la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo

giudice sostenendo di non essere “in condizione di pagare una multa di

questo importo”.

C. La

Sezione della circolazione, nelle osservazioni 6 marzo 2006 dichiara di astenersi

dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di

giudizio.

considerato in diritto

1. La

competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la

tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per

l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in

Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione

permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di

gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un

motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas

di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione.

Chiunque

viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra

disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC, v. anche art.

103.

cpv. 1 LCStr).

3.

La

Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere

omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema

antinquinamento.

L'ultimo

servizio di manutenzione è stato effettuato il 19 maggio 2003 ed era scaduto il

19.

maggio 2005 (v. rapporto di contravvenzione 5 gennaio 2006), ossia quasi otto

mesi prima del controllo effettuato dalla polizia cantonale il 4 gennaio 2006.

4.

La

ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo

grado, ma chiede il condono della multa, in quanto non sarebbe “in

condizioni di pagare una multa di questo importo”. Osserva inoltre che è la

prima volta che commette un’infrazione di questo tipo (cfr. ricorso 21 febbraio

2006). Nelle osservazioni 18 gennaio 2006, si giustificava inoltre prevalendosi

della sua buona fede, posto come a suo dire: “La dimenticanza del controllo

di gas di scarico non l’ho fatta apposta, mi traeva in confusione anche il 06

che leggevo nella vignetta” (cfr. osservazioni 18 gennaio 2006).

La

possibile buona fede evocata dalla ricorrente non consente tuttavia di scostarsi

dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come l’omissione rimproverata

all’interessata è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr

e 333 cpv. 3 CP).

Nemmeno

il fatto di aver provveduto in seguito a regolarizzare la situazione (cfr.

osservazioni 18 gennaio 2006) basta – con ogni evidenza – a mandare esente da

pena l'insorgente, tenuto conto che l’infrazione è stata perpetrata per una

durata considerevole: dimostra semmai che nonostante gli asserti problemi

fisici essa era in grado di far eseguire il controllo. Ciò che fa stato è

unicamente il momento in cui è incappata nel controllo di polizia durante il

quale l'agente ha riscontrato che il veicolo non era in regola con le

prescrizioni relative ai controlli sui gas di scarico. Di conseguenza anche tale

argomentazione non giustifica l’annullamento della sanzione.

La decisione impugnata meriterebbe pertanto conferma, la

multa inflitta risultando per altro verso giustificata – di per sé –

dall’entità dell’infrazione.

La

precaria situazione finanziaria evocata dall’insorgente (seppure non chiaramente

documentata) induce nondimeno - tutto ben ponderato - a ridurre la multa

inflittale a fr. 100.-, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere

al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio.

Di

transenna, si osserva che qualora la ricorrente non fosse in grado di pagare in

un'unica volta la sanzione pecuniaria ha la possibilità di chiedere una rateazione

dell'importo all'Ufficio esazione e condoni, competente in materia.

Il

ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di

conseguenza.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96

ONC; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel

senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di

giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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