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Decisione

30.2006.55

imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di posteggi pubblici

29 agosto 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

30.2006.55

Data decisione, Autorità:

29.08.2006, TE

Titolo:

imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di posteggi pubblici

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

art. 13 cpv. 2 LCM

Incarto n.

30.2006.55

Lugano

29 agosto 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Presidente del Tribunale di espropriazione

Avv.

Margherita De Morpurgo

statuendo

sul ricorso presentato in data 11/14 agosto 2006 da

RI

1

nell'ambito

della procedura d'imposizione di contributi di miglioria

concernenti le opere di realizzazione dei posteggi pubblici a C__________

relativamente

al mappale 411 RFD di S__________

Letti

ed esaminati gli atti,

considerato in

fatto e in diritto

che

il Comune di __________ ha provveduto a realizzare 16 nuovi posteggi pubblici

in zona C__________. I lavori di costruzione si sono conclusi con il relativo

collaudo in data 14 giugno 2006;

che

Considerandi

per la realizzazione di suddetta opera il Consiglio comunale di __________, in

data 15 dicembre 2003, ha concesso un credito di costruzione di fr. 453'900.--,

fissando all’80% della spesa determinante a preventivo, il prelievo di

contributi di miglioria. Successivamente, nel corso della seduta del 24 ottobre

2005, il legislativo comunale ha modificato la percentuale di prelievo,

riducendola al 60% delle spese nette a consuntivo dell’opera, definita di

urbanizzazione generale;

che

sulla base dei dati di costo definitivi risultanti dal consuntivo finale per le

già citate opere, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di

contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 1. dicembre 2005 al 2

gennaio 2006 ed inviando il 29 novembre 2005 un avviso personale ai

contribuenti interessati;

che

RI 1 è proprietario del mappale no. 411 ed in tale veste è stato assoggettato

al pagamento di un contributo di miglioria;

che

con scritto inviato per lettera raccomandata dell’11 agosto 2006 ed

esprimendosi in lingua tedesca il proprietario si è aggravato a questo

Tribunale. Nel merito il ricorrente contesta il contributo sostanzialmente per

carenza di vantaggio particolare;

che

giusta l’art. 3 della Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.)

applicabile per il rinvio generico di cui all’art. 23 della Legge sui

contributi di miglioria (LCM) – prima di entrare nel merito di un’istanza o di

un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza;

che

a norma dell’art. 13 LCM contro il prospetto dei contributi è dato reclamo

all’autorità che lo ha elaborato, ovvero al Municipio, entro 30 giorni dalla

scadenza del termine di pubblicazione. Quindi, contro la decisione su reclamo,

è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro 30 giorni dalla sua

intimazione;

che

pertanto, considerato che il Tribunale di espropriazione è competente a

statuire solo in seconda istanza e che in concreto il precedente rimedio

giuridico non è stato esaurito, il ricorso in oggetto è irricevibile;

che

in applicazione dell’art. 4 LPamm. lo scritto è trasmesso d’ufficio, per

evasione, al Municipio di S__________, che dovrà valutare il merito delle

contestazioni e, prima ancora, la tempestività del gravame;

che,

naturalmente, il proprietario avrà la facolta di impugnare la conseguente

decisione municipale interponendo ricorso dinanzi a questo Tribunale nella

forma prevista dagli art. 8 e 46 LPamm;

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati gli art. 13 e 23

LCM, nonché 3 segg. LPamm.,

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Gli atti sono trasmessi d’ufficio per

competenza al Municipio di S__________.

3. Non si prelevano tasse né spese.

4. Intimazione a:

-

-

per

il Tribunale di espropriazione

la

Presidente

Margherita

De Morpurgo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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