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Decisione

30.2006.57

imposizione di contributi di miglioria per opere di formazione di un nuovo marciapiede

12 luglio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,

p. 64 ss; Blumer, Abgaben fèr Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer

Baugestez, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi,

op. cit., p. 66 e 70).

3.2. La ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare affermando che

il marciapiede ha peggiorato la situazione anziché migliorarla; in particolare in

caso di incrocio di due veicoli uno di essi invade il marciapiede di modo che l’accesso

ai suoi fondi è reso più difficile e la sicurezza dei pedoni è compromessa. Essa

rimprovera pure al Municipio di non aver considerato gli inconvenienti connessi

con l’opera specie le accresciute difficoltà nelle manovre di entrata ed uscita

dai fondi e l’aumento dei rischi per l’incolumità delle persone e delle cose.

Tali contestazioni, del tutto generiche, non bastano tuttavia ad invalidare la

presunzione del vantaggio particolare. Dal confronto tra lo stato precedente i

lavori (cfr. doc. fotografica prodotta dal Comune) e quello attuale, risulta infatti

chiaramente che i fondi serviti, tra cui anche i mapp. no. 319 e 320

direttamente confinanti, hanno tratto un beneficio concreto dalla costruzione

del marciapiede grazie al quale il tracciato stradale è stato adeguato alle

esigenze della zona ed alla sua destinazione residenziale. Lo conferma,

peraltro, il fatto che sono stati interposti solo tre ricorsi su un

comprensorio imposto assai vasto.

Pur scegliendo, in linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di

opere stradali, una soluzione che preferisce una parziale convivenza ad una

rigida separazione tra gli utenti della strada (cfr. relazione tecnica inc. no.

29/03), il Comune ha mantenuto il marciapiede ad una quota sensibilmente

rialzata rispetto al sedime stradale, lo ha allargato a m 2 e provvisto di una

bordura; perciò, anche se privo di cesure, il marciapiede è ben delimitato ed offre

uno spazio ampiamente sufficiente e sicuro per i pedoni. Inoltre la sua

eventuale invasione da parte di un veicolo non è continua ma limitata

all’incrocio occasionale ed ai punti in cui è stato creato un restringimento

stradale; il pedone sul marciapiede gode comunque sempre della precedenza.

In queste condizioni il vantaggio particolare non può ragionevolmente essere

contestato.

E’ vero che l’aggiunta delle moderazioni ha modificato completamente l’aspetto

e la percorribilità della strada; gli inconvenienti lamentati dalla ricorrente

sono riconducibili, sostanzialmente, a questa modifica non alla presenza del

marciapiede come tale che non pregiudica in alcun modo l’accesso ai mapp. 319 e

320. D'altronde il riassetto disciplina e pone dei limiti alla circolazione

favorendo di riflesso la sicurezza del traffico veicolare e pedonale. Gli

utenti ed i confinanti non hanno che da adeguarsi trattandosi di misure che

vanno a loro vantaggio. E, se come sostiene la ricorrente, qualche paletto moderatore

è stato danneggiato, ciò non può essere dovuto che alla velocità eccessiva del

conducente poiché affrontando la strada con la dovuta prudenza e nel rispetto

del limite di velocità dei 30 km/h i paletti sono ben visibili e quindi

evitabili. Semmai sarà compito del Comune di adottare all’occorrenza le

opportune misure di polizia.

Ciò considerato l’assoggettamento dei mapp. no. 319 e 320 ad un contributo di

miglioria è dunque fondato.

4.

La ricorrente censura infine la

mancanza di chiarezza dei costi per la costruzione del marciapiede.

La censura è del tutto inconsistente oltre che tardiva.

Considerandi

Le spese in oggetto risultano chiaramente dagli atti pubblicati. Infatti con MM

10/2000 il Municipio ha esposto un preventivo di fr. 1'452’172.-, importo

aggiornato a fr. 1'454'000.- con MM 12/2001. Entrambi i messaggi sono stati

approvati dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 18.12.2000 e del 5.6.2001

cresciute in giudicato. La spesa determinate per il calcolo dei contributi di

fr. 1'449'003.60 (cfr. prospetto) è dunque conforme e ciò basta ai fini del

presente giudizio.

A ciò si aggiunge che la contestazione dei costi avrebbe dovuto essere

sollevata, semmai, in altra sede. Infatti il piano di finanziamento, di cui fa

parte il preventivo, è di competenza esclusiva del legislativo comunale (art.

13.

cpv. 1 let. g LOC) le cui risoluzioni sono impugnabili nelle forme e nei

termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le

decisioni degli organi comunali (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no.

29.

c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2000 no. 50 c. 3). Pertanto, dinanzi al

Tribunale di espropriazione, ogni censura in merito è irricevibile.

5.

Il Tribunale, che giudica con

pieno potere cognitivo (art. 13 cpv. 2 LCM), ha constatato che nella stesura

del prospetto il Comune è incorso in un errore. Infatti la part. no. 365 è

inclusa nel comprensorio imponibile (cfr. piano del perimetro dei contribuenti)

ma non figura nell’elenco dei contribuenti (cfr. prospetto dei contributi). Si

tratta manifestamente di una svista sanabile questa sede, ritenuto che la

posizione del fondo può essere stabilita per confronti con le part. no. 150 e

358.

e dunque applicando i seguenti parametri:

sup. edificabile netta 1008

indice di sfruttamento 0.5

L1 386

L2 219

L3 5

presenza marciapiede 0

fattore di utilità 319.20

fattore interesse 2

A 223.84

Quota Q 112'815.36

Ne risulta una nuova somma Qi di 11'750'039.67 che, una volta applicata alla

formula di calcolo, riduce il contributo per il mapp. no. 319 a fr. 14'832.50 e

quello per il mapp. no. 320 a fr. 17'274.10.

6.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste interamente a carico della ricorrente in quanto parte soccombente

(art. 31 LPamm. per il rinvio di cui all’art. 23 LCM), ritenuto che la

riduzione del contributo è minima e quindi non può incidere sulla ripartizione

delle spese di giudizio, e che viene effettuata d’ufficio e non in ragione di

una specifica censura della ricorrente. Per lo stesso motivo non si assegnano

ripetibili.

per

questi motivi

richiamata La

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza

i contributi di miglioria sono ridotti:

per il mapp. no. 319 a fr. 14'832.50

per il mapp. no. 320 a fr. 17'274.10

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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