Lexipedia

Decisione

30.2006.59

imposizione di contributi di miglioria per opere di formazione di un nuovo marciapiede

12 luglio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti rimproverano al

Municipio una mancanza di chiarezza quo ai costi per la costruzione del

marciapiede.

La censura è del tutto inconsistente oltre che tardiva.

Le spese in oggetto risultano chiaramente dagli atti pubblicati. Infatti con MM

10/2000 il Municipio ha esposto un preventivo di fr. 1'452’172.-, importo

aggiornato a fr. 1'454'000.- con MM 12/2001. Entrambi i messaggi sono stati

approvati dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 18.12.2000 e del 5.6.2001

cresciute in giudicato. La spesa determinate per il calcolo dei contributi di

fr. 1'449'003.60 (cfr. prospetto) è dunque conforme e ciò basta ai fini del

presente giudizio.

A ciò si aggiunge che la contestazione dei costi avrebbe dovuto essere

sollevata, semmai, in altra sede. Infatti il piano di finanziamento, di cui fa

parte il preventivo, è di competenza esclusiva del legislativo comunale (art.

13 cpv. 1 let. g LOC) le cui risoluzioni sono impugnabili nelle forme e nei termini

sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni

degli organi comunali (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b,

I-1999 no. 41 c. 4, II-2000 no. 50 c. 3). Pertanto, dinanzi al Tribunale di

espropriazione, ogni censura in merito è irricevibile.

4.

In secondo luogo i ricorrenti

sostengono che l’aggiunta delle moderazioni del traffico ha profondamente

snaturato il progetto approvato nel 2002 motivo per cui il prelievo di

contributi di miglioria andava preventivamente vagliato ed approvato nuovamente

dal legislativo.

I ricorrente fraintendono tuttavia la portata della procedura d’imposizione.

Quest’ultima non riguarda le opere nel loro complesso bensì solamente il nuovo

marciapiede, unico manufatto la cui esecuzione, che include le spese vive e di

acquisto dei sedimi (art. 6 cpv. 1 LCM), è soggetta al prelievo di contributi

di miglioria. Ciò conformemente alla risoluzione definitiva del Consiglio di

Stato del 31.5.2000 stando alla quale le altre opere previste dal primo progetto

in parte sono semplici manutenzioni ed in parte sono soggette a contributi di

costruzione in base alla LALIA (cfr. ris. citata). Ciò conformemente, anche, al

successivo MM 10/2001 che proponeva il prelievo di contributi per il solo

marciapiede in ragione del 30% della spesa, e del MM 12/2001 di aggiornamento

del credito. Entrambi i messaggi sono stati approvati dal Consiglio Comunale

con risoluzioni del 18.12.2000 e del 5.6.2001 cresciute in giudicato.

Pertanto il fatto che in un secondo tempo il Comune abbia ampliato il concetto

dell’intervento mettendo in atto anche le misure di moderazione è del tutto

ininfluente, non da ultimo poiché per tali misure non è mai stato proposto il

prelievo di contributi di miglioria (cfr. MM 29/2002 e ris. CC del 16.12.2002).

La censura è dunque infondata.

5.

5.1. Affinché sia imponibile

l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed

art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere

economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo

traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del

13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT

II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione

nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von

Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im

Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer,

Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,

Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991

no. 64, II-1998 no. 29).

Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,

p. 64 ss; Blumer, Abgaben fèr Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer

Baugestez, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi,

op. cit., p. 66 e 70).

5.2. Secondo i ricorrenti il marciapiede non è un’opera autonoma ma va

considerato come parte integrante delle misure di moderazione del traffico;

infatti, privo spigoli, esso è sistematicamente invaso da veicoli con la

conseguenza che non crea alcuna zona di salvaguardia o di protezione per i

pedoni, né migliora l’accesso al fondo e l’utilizzo pedonale della strada.

Tali contestazioni, del tutto generiche, non bastano tuttavia ad invalidare la

presunzione del vantaggio particolare. Dal confronto tra lo stato precedente i

lavori e quello attuale (cfr. documentazione fotografica prodotta dal Comune e

Considerandi

dal ricorrente), risulta infatti chiaramente che i fondi serviti, tra cui anche

il mapp. no. 143, hanno tratto un beneficio concreto dalla costruzione del

marciapiede grazie al quale il tracciato stradale è stato adeguato alle

esigenze della zona ed alla sua destinazione residenziale. Lo conferma,

peraltro, il fatto che sono stati interposti solo tre ricorsi su un

comprensorio imposto assai vasto.

Pur scegliendo, in linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di

opere stradali, una soluzione che preferisce una parziale convivenza ad una

rigida separazione tra gli utenti della strada (cfr. relazione tecnica inc. no.

29/03), il Comune ha mantenuto il marciapiede ad una quota sensibilmente rialzata

rispetto al sedime stradale, lo ha allargato a m 2 e provvisto di una bordura;

perciò, anche se privo di cesure, il marciapiede è ben delimitato ed offre uno

spazio ampiamente sufficiente e sicuro per i pedoni. Inoltre la sua eventuale

invasione da parte di un veicolo non è continua ma limitata all’incrocio

occasionale ed ai punti in cui è stato creato un restringimento stradale; il

pedone sul marciapiede gode comunque sempre della precedenza.

In queste condizioni il vantaggio particolare non può ragionevolmente essere

contestato.

E’ vero che l’aggiunta delle moderazioni ha modificato completamente l’aspetto

e la percorribilità della strada; gli inconvenienti lamentati dai ricorrente

sono riconducibili, sostanzialmente, a questa modifica non alla presenza del

marciapiede come tale che non pregiudica in alcun modo l’accesso al mapp. 143

né l’uso della strada o la sicurezza dei pedoni. D'altronde il riassetto

disciplina e pone dei limiti alla circolazione favorendo di riflesso la

sicurezza del traffico veicolare e pedonale. Gli utenti ed i confinanti non

hanno che da adeguarsi trattandosi di misure che vanno a loro vantaggio. Affrontando

la strada con la dovuta prudenza e nel rispetto del limite di velocità dei 30

km/h i moderatori sono ben visibili e quindi evitabili. Semmai sarà compito del

Comune di adottare all’occorrenza le opportune misure di polizia.

Ciò considerato l’assoggettamento del mapp. no. 143 ad un contributo di

miglioria è dunque fondato.

6.

I ricorrenti contestano infine la

spesa determinante per il calcolo dei contributi di miglioria elencando tutta

una serie di importi che andrebbero decurtati.

A torto, tuttavia, poiché l’art. 6 cpv. 1 LCM sancisce espressamente che la

spesa determinante si compone delle spese totali d’esecuzione e d’acquisto

dell’opera, incluse quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti,

la direzione lavori e gli interessi di costruzione.

Per il resto vale quanto già rilevato al considerando 3: il piano finanziario

approvato dal legislativo comunale e cresciuto in giudicato in questa non è più

impugnabile.

7.

All’udienza del 22.5.2007 i

ricorrenti hanno rilevato che la part. no. 365 è stata tralasciata nel

prospetto ed hanno chiesto che l’errore sia corretto considerandola nella

ripartizione dei costi.

In effetti la part. no. 365 è inclusa nel comprensorio imponibile (cfr. piano

del perimetro dei contribuenti) ma non figura nell’elenco dei contribuenti

(cfr. prospetto dei contributi di miglioria). Si tratta manifestamente di una svista

sanabile questa sede, ritenuto che la posizione del fondo può essere stabilita

per confronti con le part. no. 150 e 358 e dunque applicando i seguenti

parametri:

sup. edificabile netta 1008

indice di sfruttamento 0.5

L1 386

L2 219

L3 5

presenza marciapiede 0

fattore di utilità 319.20

fattore interesse 2

A 223.84

Quota Q 112'815.36

Ne risulta una nuova somma Qi di 11'750'039.67 che, una volta applicata alla

formula di calcolo, riduce il contributo per il mapp. no. 143 a fr. 2'879.70.

8.

La tassa di giustizia e le spese sono

poste interamente a carico dei ricorrenti (art. 31 LPamm. per il rinvio di cui

all’art. 23 LCM), ritenuto che la riduzione del contributo è minima e quindi

non determina una ripartizione delle spese di giudizio. Per lo stesso motivo

non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 143 è ridotto a fr.

2'879.70.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster