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Decisione

30.2006.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 aprile 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995

no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007

no. 29 c. 4.4.2). Pertanto in questa sede ogni censura o commento in merito

alla natura dell’opera è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.

Al di là di queste considerazioni può comunque essere rilevato che il beneficio

tratto dalla collettività è già stato considerato nella misura in cui,

individuando l’intervento su Viale M__________ come opera di urbanizzazione

generale, essa si assume la maggior parte dei costi (70%) mentre la quota a

carico dei privati è ridotta al minimo imponibile del 30% (art. 7 cpv. 1 LCM).

3.

3.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.

16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,

perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les

contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 66 e 70).

3.2. Secondo la ricorrente, essendo Viale M__________ già da diversi anni una

strada con un calibro sufficiente, un’adeguata illuminazione ed asfaltata, la sua

sistemazione non porta alcun particolare beneficio per i proprietari dei fondi

confinanti.

Tale ragionamento, del tutto generico, unito all’opinione meramente soggettiva

che lo stato stradale preesistente fosse adeguato al bisogno, non bastano

tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. In effetti un

tale vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di un’opera di

urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di

un’opera esistente secondo uno standard minimo (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è

ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada con il

rifacimento dell’asfaltatura e delle infrastrutture poiché si riflette

positivamente sulla viabilità (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi,

op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

In concreto la trasformazione radicale subita da Viale M__________ grazie ai lavori

è palese. Le opere eseguite, che manifestamente vanno ben al di là di una

normale manutenzione, sostanzialmente hanno comportato il rifacimento totale di

tutto il tratto stradale secondo un concetto di percorrenza innovativo in linea

con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opera stradali che ad una rigida

separazione degli spazi preferiscono la convivenza tra gli utenti della strada.

Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato

stradale, dal profilo funzionale l’intervento ha migliorato l’agibilità e la

qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura

ed ha adeguato la strada alle esigenze della zona ed alla sua destinazione a

carattere residenziale.

E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le

proprietà servite, tra le quali si annovera anche il mapp. no. 361 poiché

direttamente confinante con il tratto di strada sul quale l’ente pubblico è

intervenuto. Ciò nell’ottica sia dell’accessibilità pedonale sia di quella

veicolare.

Neppure l’affermazione della ricorrente, secondo cui alcuni alberi posati renderebbero

difficoltoso l’accesso alla part. no 361 (cfr. verbale d’udienza 4.12.2007), invalida

la presunzione del vantaggio particolare. Del resto, la posa di alcuni alberi

all’inizio/fine della zona di restringimento è finalizzata ad attirare

l’attenzione dell’utente sull’approssimarsi della limitazione del campo viabile

(cfr. MM 144.3 del 12.11.2001), contribuendo così a rendere la circolazione

veicolare più sicura.

Ne consegue che l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è

fondato.

4.

4.1. La ricorrente contesta,

seppure in modo vago, il piano del perimetro in quanto a suo avviso fissato in

modo troppo restrittivo.

4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria.

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla

facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque

ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità

d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla

destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del

contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale

valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p.

95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).

Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel

tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un

certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

4.3. Il piano del perimetro è delimitato ad ovest dall’intersezione con la

strada cantonale, ad est dalla piazza di giro degli autobus, a nord dal limite

della zona boschiva e a sud dal limite dei sedimi che per gli spostamenti gravitano

in modo preponderante su Viale M__________. Il confine meridionale del

perimetro viene cosi a trovarsi a circa metà strada tra Viale M__________ e Via

__________.

La ricorrente sostiene che la profondità del piano è “alquanto limitata” ma non

indica quali altre proprietà avrebbero pure tratto un vantaggio dall’opera e

quindi avrebbero dovuto essere incluse nel perimetro. Sotto questo profilo la

Considerandi

censura è quindi a tal punto generica da non consentire alcun raffronto.

In ogni caso, nella misura in cui la contestazione alludesse alle proprietà

poste oltre il limite meridionale del perimetro, va rilevato che questi fondi

sono assai lontani dall’opera e usufruiscono di altri accessi ben più razionali

rispetto a Viale M__________. Per questa categoria di utenti il percorso da Viale

M__________ potrebbe rappresentare, semmai, solo una scelta di ripiego,

peraltro poco funzionale, cosicché il vantaggio non può essere definito

specifico, ma si confonde con quello collettivo.

Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio

della parità di trattamento.

5.

5.1

Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono

nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della

proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2

La ricorrente contesta la spesa determinante sostenendo che parte della stessa

è da addebitare ad una manutenzione straordinaria del fondo stradale.

A prescindere dall’irricevibilità della censura siccome rivolta al piano di

finanziamento (cfr. consid. 2. e rinvii), va rilevato che dalla spesa presa in

considerazione per il calcolo dei contributi sono già state dedotte alcune opere

individuate come semplici manutenzioni quali: la “quotaparte manutenzione

pavimentazione”, la “quotaparte manutenzione illuminazione”, la “quota

segnaletica 30 km/h e staccionata”, nonché la “quantificazione quota

sussidio cantonale” (cfr. doc. 3).

5.3

Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita

per il calcolo ammonta a fr. 1'100’000.- e la corrispondente quota del 30% (art

.7 LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 330'000.- (cfr. prospetto e

riassunto dei costi di cui al doc. 3). La ripartizione della quota prelevabile

(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della potenzialità edificatoria dei fondi e di

4.

classi di vantaggio che tengono conto principalmente della posizione dei

sedimi rispetto a Viale M__________.

Il fattore legato alla potenzialità edificatoria è stabilito in base all’indice

di sfruttamento riferibile alle varie zone di PR a cui appartengono le

proprietà imposte: così sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente di

8.0

alla zona RSI, di 6.0 alla zona RSE, di 3.0 al fuori zona e di 0.5 alla

zona AP-EP.

Le differenti classi di vantaggio considerano la posizione dei fondi per

rapporto alla strada: il fattore 1 è stato applicato ai fondi cha hanno accesso

diretto alla strada; il fattore 0.6 a quelli retrostanti ed il fattore 0.3 ai fondi ancora

più retrostanti. Vi è poi il fattore speciale 1.0 che è applicato solo ai mapp.

no. 359 e 360 appartenenti al Comune di __________ e al mapp. no. 1205 di

proprietà del Patriziato.

Tale metodo, per quanto semplicistico, è fondato su criteri di riparto

realistici, oggettivi e facilmente verificabili. Nel complesso esso offre risultati

ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente

differenziazione fra i fondi imposti in base alla distanza confinante o

retrostante, agli accessi e alle potenzialità edificatorie.

5.4

La ricorrente ha contestato i criteri di riparto del contributo.

Essa sostiene, anzitutto, che il contributo imposto al mapp. no. 1205 di proprietà

del Patriziato è irrisorio poiché che le opere eseguite su Viale M__________ servono

essenzialmente per migliorare l’accesso al parco giochi presente sul fondo.

Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile già solo per il fatto che Viale M__________

serve non solo il parco giochi ma anche un ampio comprensorio edificabile e

densamente insediato. Per di più il mapp. no. 1205 è stato inserito nella

classe di vantaggio con fattore 1 ed è quindi stato parificato a tutti i fondi

che hanno accesso diretto alla strada. E’ ovvio, tuttavia, che ai fini del

calcolo non si poteva prescindere dalla considerazione che il fondo è attribuito

alla zona AP-EP per cui uno sfruttamento diverso da quello attuale non è

ipotizzabile; da ciò l’applicazione di un fattore di correzione di 0.5 per

distinguere il fondo dalle proprietà che sono invece edificabili. Su tali basi i

parametri applicati non appaiono quindi destituiti di fondamento.

Secondo la ricorrente, inoltre, nel calcolo del contributo non si è tenuto conto

che alcuni alberi rendono difficoltoso l’accesso al mapp. no. 361.

L’alberatura, che è una componente del progetto, costituisce un elemento nuovo

che unito ad altre misure disciplina e pone dei limiti alla circolazione; d’altronde

lo scopo primario delle opere su Viale M__________ è di moderare il traffico

per rendere più sicura la circolazione veicolare e pedonale. Tuttavia in nessun

modo l’alberatura pregiudica l’accesso ai fondi confinanti. Certo l’utente è

costretto a prestare una maggiore attenzione ed a ridurre la sua velocità. Ma

adeguandosi al nuovo regime ed affrontando la strada con la dovuta prudenza non

incontrerà difficoltà degne di nota. Non vi è dunque alcun motivo per

riconoscere un fattore di riduzione.

Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della

proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria

a carico del mapp. no. 361 va confermato nel suo ammontare.

6.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso

quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso

della consulenza di un legale.

In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a

carico della ricorrente in quanto soccombente, la quale dovrà corrispondere al

Comune di __________ adeguate ripetibili.

per

questi motivi

richiamati la Legge sui contributi di

miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico della ricorrente, con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 300.-

a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente La segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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