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Decisione

30.2006.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 aprile 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti contestano al Municipio

di aver iniziato i lavori prima di avere la certezza di ottenere i sussidi

federali.

La censura è del tutto inconsistente oltre che tardiva.

Il piano di finanziamento risulta chiaramente dagli atti pubblicati. Infatti con

MM 144.3 del 12.11.2001 il Municipio ha esposto un preventivo di fr. 1'707'000.-

poi aumentato di fr. 193'500.- con MM 224.6 del 10.11.2005. Entrambi i messaggi

sono stati approvati dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 17.12.2001 e

del 28.11.2005 cresciute in giudicato.

La spesa determinante servita per il calcolo ammonta a fr. 1'100'000 (cfr. doc.

3) è dunque conforme e ciò basta ai fini del presente giudizio.

A ciò si aggiunge che la contestazione del piano di finanziamento avrebbe

dovuto essere sollevata, semmai in altra sede. Infatti esso è di competenza

esclusiva del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC) le cui

risoluzioni sono impugnabili dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei

termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le

decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998

no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2). Pertanto,

in questa sede, ogni censura o commento in merito è irricevibile.

4.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso

quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso

della consulenza di un legale.

In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a

carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti, i quali dovranno

Considerandi

corrispondere – sempre in solido – al Comune di __________ adeguate ripetibili.

per

questi motivi

richiamati la Legge sui contributi di

miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dei ricorrenti, con l’obbligo di rifondere al Comune di __________

fr. 300.- a titolo di ripetibili. I ricorrenti ne rispondono con vincolo di

solidarietà.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente La segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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