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Decisione

30.2006.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 aprile 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

3.

3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della

proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

3.2. I ricorrenti contestano i criteri di calcolo – segnatamente le classi di

vantaggio - tuttavia senza offrire particolari motivazioni specificatamente sul

perché i criteri adottati non sono corretti: sotto questo profilo il ricorso

del tutto generico, si rileva dunque carente.

3.3. Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita

per il calcolo ammonta a fr. 1'100’000.- e la corrispondente quota del 30% (art

.7 LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 330'000.- (cfr. prospetto e

riassunto dei costi di cui al doc. 3). La ripartizione della quota prelevabile

(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della potenzialità edificatoria dei fondi e

di 4 classi di vantaggio che tengono conto principalmente della posizione dei

sedimi rispetto a Viale M__________.

Il fattore legato alla potenzialità edificatoria è stabilito in base all’indice

di sfruttamento riferibile alle varie zone di PR a cui appartengono le

proprietà imposte: così sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente di

8.0 alla zona RSI, di 6.0 alla zona RSE, di 3.0 al fuori zona e di 0.5 alla

zona AP-EP.

Le differenti classi di vantaggio considerano la posizione dei fondi per

rapporto alla strada: il fattore 1 è stato applicato ai fondi cha hanno accesso

diretto alla strada; il fattore 0.6 a quelli retrostanti ed il fattore 0.3 ai fondi ancora

più retrostanti. Vi è poi il fattore speciale 1.0 che è applicato solo ai mapp.

no. 359 e 360 appartenenti al Comune di __________ e al mapp. no. 1205 di

Considerandi

proprietà del Patriziato.

Il mapp. no. 415 appartiene al comprensorio imposto con il fattore di vantaggio

minimo 0.3 che lo differenzia dai fondi confinanti (1) e da quelli immediatamente

retrostanti (0.6). Vero è che i fattori presentano una certa schematicità ed

è inevitabile che pochi metri bastino per creare quella differenza di cui si

lamentano i ricorrenti; non per questo però il criterio appare discutibile o

addirittura errato. In effetti esso ha il vantaggio di offrire risultati

ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente

differenziazione fra i fondi imposti in base alla distanza, agli accessi e alle

potenzialità edificatorie.

Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della

proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria

a carico del mapp. no. 415 va confermato nel suo ammontare.

4.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso

quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso

della consulenza di un legale.

In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a

carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti, i quali dovranno

corrispondere – sempre in solido – al Comune di __________ adeguate ripetibili.

per

questi motivi

richiamati la Legge sui contributi di

miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dei ricorrenti, con l’obbligo di rifondere al Comune di __________

fr. 300.- a titolo di ripetibili. I ricorrenti ne rispondono con vincolo di

solidarietà.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente La segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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