30.2006.67
Passare con il semaforo rosso, parlare durante la guida senza utilizzare il dispositivo "mani libere", non avere con sé il documento di controllo del gas di scarico.
23 gennaio 2007Italiano10 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2006.67
Data decisione, Autorità:
23.01.2007, PRPEN
Titolo:
Passare con il semaforo rosso, parlare durante la guida senza utilizzare il dispositivo "mani libere", non avere con sé il documento di controllo del gas di scarico.
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
LUCE
TELEFONO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.67
4938/605
Bellinzona
23
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Natalia
Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 marzo 2006
presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
24 febbraio 2006 n. 4938/605 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 17 marzo 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 24
febbraio 2006 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
370.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per
Fatti
i seguenti fatti accertati il 20 novembre 2005 in territorio di __________:
"Alla guida della vettura TI __________ non osservava
una segnalazione semaforica indicante ‘fermata’ (luce rossa) e usava un
telefono senza il dispositivo ‘mani libere’. Inoltre non aveva con sé il
documento inerente i gas di scarico.”
La risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art.
3 cpv. 1, 59a cpv. 4 ONC; 68 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento limitatamente all’infrazione di inosservanza del segnale
semaforico con conseguente riduzione della multa.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Nell’atto ricorsale l’insorgente postula il richiamo
dell’incarto della Sezione della circolazione concernente la risoluzione
impugnata e l’audizione quale testimone di uno degli agenti accertatori.
L’art.
12.
cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di
completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare,
nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non
porterebbe a elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF
125.
I 135 consid. 6c/cc infine con richiami di dottrina e di giurisprudenza;
124.
I 221 consid. 4a). Nella fattispecie nulla osta all’acquisizione agli atti
della documentazione fotografica prodotta dall’insorgente e pacifico risulta
essere il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione, mentre
l’audizione testimoniale richiesta risulta superflua, avendo gli agenti
spiegato lo svolgimento dei fatti nelle contro-osservazioni e non essendo dato
di capire quali ulteriori elementi utili per il giudizio potrebbero fornire.
Nulla
osta pertanto all’esame di ricorso in merito.
3.
Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della
strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto concerne
i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima
frase vOSStr, che corrisponde ora al cpv. 1bis in vigore dal
1° marzo 2006), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase).
Per
l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il
veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. La sua
attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi
riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3
cpv. 1 ONC).
L’art.
59a cpv. 4 ONC stabilisce che il conducente deve sempre portare seco il
documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo su
richiesta agli organi incaricati del controllo.
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
Per
l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le
multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.-
(infrazione n. 309.1). L’impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo
“mani libere” comporta una multa di fr. 100.- (infrazione n. 311), mentre per
l’omissione di recare seco il documento di manutenzione del sistema
antinquinamento la stessa è di fr. 20.- (infrazione n. 100.5).
4.
La Sezione della circolazione - in applicazione delle
predette disposizioni - rimprovera al multato di non essersi fermato con la
propria vettura davanti a un semaforo rosso, nonché di aver impiegato durante
la guida un telefono senza il dispositivo “mani libere”.
L’infrazione
è stata constatata da due agenti della Polizia cantonale, i quali nel loro
rapporto di contro-osservazioni 7 gennaio 2006 hanno precisato che “al
momento dei fatti il denunciato ometteva di fermarsi alla linea di arresto
proseguendo per la sua strada inosservando i segnali luminosi. Si ha provveduto
ad usare i ‘bilux’ unicamente come scopo di richiamo, con l’intenzione di
invitare il denunciato a fermarsi.” (…) “Il denunciato non si è mai
fermato al semaforo rosso, ma unicamente rallentato l’andatura. Inoltre dalla
nostra postazione, abbiamo potuto perfettamente notare che il denunciato, ancor
prima di arrivare al semaforo rosso, utilizzava il telefono senza il
Dispositivo
dispositivo ‘mani libere’ ”.
Inoltre
la Sezione della circolazione rimprovera al multato di non aver recato seco il
documento di manutenzione del sistema antinquinamento ma, come esposto nelle
contro-osservazioni degli agenti sopraccitati, di disporre unicamente
dell’autoadesivo indicante l’avvenuto servizio, il quale però non è
determinante ai fini del controllo.
5. Il
ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso la prima infrazione ascrittagli,
sostenendo, sin dalla prima comparsa scritta, in data 23 dicembre 2005, che “dopo
essermi fermato regolarmente al semaforo rosso dinnanzi alla linea bianca, mi
sono visto abbagliare lateralmente da ‘bilux’, non capendo il motivo di questi
ultimi, siccome regolarmente fermo al semaforo rosso, mi é venuto spontaneo
avanzare, oltrepassando così la linea di arresto bianca credo di ca. 1.0 m. Concludendo,
se i vigili appostati o meglio nascosti, nel parcheggio sulla destra della
carreggiata non mi avessero abbagliato, oltresi senza motivo, non sarei nemmeno
avanzato di quel 1.0 metri rimanendo così nella giusta posizione iniziale.” In
sostanza, egli lamenta un errato accertamento dei fatti per quanto riguarda la
prima contravvenzione, in quanto, a suo dire, il superamento della linea
d’arresto e quindi dell’impianto semaforico sarebbe avvenuto dopo essersi in un
primo tempo fermato regolarmente entro la linea d’arresto e in realtà su
indicazione degli agenti stessi, che gli avrebbero intimato di fermarsi. In
altri termini, egli fa valere di essersi conformato immediatamente alle
istruzioni della polizia come sancito dall’art. 27 cpv. 1 LCStr.
Per il resto riconosce, nel suo ricorso 9 marzo 2006, di
aver usato il telefonino durante la guida senza il necessario dispositivo “mani
libere” e di non aver recato seco il documento di manutenzione del sistema
antinquinamento.
A
sostegno della propria versione, il ricorrente si avvale di una riproduzione
fotografica recante alcune distanze (doc. B), dalla quale desume che se, come
attestato dagli agenti, avesse proseguito per la sua direzione di marcia superando
il segnale semaforico indicante rosso, sarebbe stato impossibilitato ad
arrestare il veicolo nella vicina stazione di servizio, a causa del limitato
spazio di frenata. Osserva inoltre che se effettivamente avesse oltrepassato in
movimento il semaforo non avrebbe potuto notare gli agenti appostati e seguire
le loro indicazioni.
6. Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza
liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,
ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una
presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto
delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta, i fatti descritti non possono
essere frutto della fantasia degli agenti, che si trovavano all’interno dell’autopattuglia
appostata nel parcheggio sul lato destro della carreggiata percorsa dal
ricorrente all’altezza della linea d’arresto – circostanza che si desume
facilmente dal fatto che quest’ultimo ha asserito di essere stato abbagliato
lateralmente da “bilux” allorquando è giunto in quel punto (cfr. osservazioni
23 dicembre 2005) – ed erano quindi ben posizionati per accertare l’infrazione.
Gli
agenti, a differenza del denunciato, non hanno inoltre alcun interesse a
dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,
di subire sanzioni penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella
denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente
foriere e gravide di (nefaste) conseguenze per gli agenti che già solo per
questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non
intravedere nella versione da loro fornita un maggior grado di veridicità e
fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la
cosiddetta Beweiswürdigkeit).
D’altra parte la
versione del ricorrente appare del tutto insostenibile: risulta in effetti
difficile credere che si sia fermato una prima volta entro la linea d’arresto,
per poi avanzare di un metro e arrestarsi nuovamente dopo essere stato
abbagliato. Se gli agenti, come pretende nel gravame, gli avessero intimato di
fermarsi mediante segnali luminosi quando si trovava regolarmente fermo alla
linea d’arresto - ci si potrebbe quindi chiedere il motivo di tale segnalazione
- non si comprende la sua “reazione spontanea” di avanzare di un metro, ben
potendo egli rimanere nella sua posizione regolare.
Ciò che rende ancor più
inverosimile la sua versione è il fatto che per ubbidire prontamente all’ordine
dell’agente __________ sia avanzato fino alla stazione di benzina oltrepassando
il semaforo indicante luce rossa (!), quando aveva la possibilità di fermarsi
nell’ampio parcheggio in cui era appostata la Polizia, tanto più che, per suo
stesso dire, sarebbe ripartito da fermo e che dalle sue affermazioni non emerge
che vi fossero ostacoli che impedissero tale manovra.
Dal rapporto di
contro-osservazioni 7 gennaio 2006 - che seppur succinto fornisce tutti gli
elementi di giudizio - si evince peraltro chiaramente che gli agenti hanno
provveduto a usare i segnali luminosi “unicamente come scopo di richiamo con
l’intenzione di invitare il denunciato a fermarsi”. In altri termini, essi
si sono limitati a rendere edotto il ricorrente, che aveva rallentato senza
tuttavia fermarsi, che il semaforo segnava luce rossa inducendolo ad arrestarsi
entro la distanza di 10 metri dopo la linea d’arresto (manovra agevolata dalla considerevole
distanza esistente tra la linea d’arresto e l’impianto semaforico).
Appare quindi chiaro che il
gesto percepito dal ricorrente non era altro che l’esortazione a volgere lo
sguardo verso il semaforo, ciò che non ha fatto, non avvedendosi che quest’ultimo
era commutato su luce rossa (verosimilmente perché assorbito dalla
conversazione telefonica).
In definitiva, non v’è alcun
motivo di dubitare della versione fornita dagli agenti di Polizia chiaramente
suffragata dagli atti.
7. In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
A
ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente
una multa di fr. 250.- per quanto riguarda
l’infrazione in esame, conformemente a quanto previsto dall’allegato 1
all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 252 lett. a).
Il
ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di
giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; art. 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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