Lexipedia

Decisione

30.2006.67

Passare con il semaforo rosso, parlare durante la guida senza utilizzare il dispositivo "mani libere", non avere con sé il documento di controllo del gas di scarico.

23 gennaio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti fatti accertati il 20 novembre 2005 in territorio di __________:

"Alla guida della vettura TI __________ non osservava

una segnalazione semaforica indicante ‘fermata’ (luce rossa) e usava un

telefono senza il dispositivo ‘mani libere’. Inoltre non aveva con sé il

documento inerente i gas di scarico.”

La risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art.

3 cpv. 1, 59a cpv. 4 ONC; 68 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l’annullamento limitatamente all’infrazione di inosservanza del segnale

semaforico con conseguente riduzione della multa.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente

e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è

pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Nell’atto ricorsale l’insorgente postula il richiamo

dell’incarto della Sezione della circolazione concernente la risoluzione

impugnata e l’audizione quale testimone di uno degli agenti accertatori.

L’art.

12.

cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di

completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare,

nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non

porterebbe a elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF

125.

I 135 consid. 6c/cc infine con richiami di dottrina e di giurisprudenza;

124.

I 221 consid. 4a). Nella fattispecie nulla osta all’acquisizione agli atti

della documentazione fotografica prodotta dall’insorgente e pacifico risulta

essere il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione, mentre

l’audizione testimoniale richiesta risulta superflua, avendo gli agenti

spiegato lo svolgimento dei fatti nelle contro-osservazioni e non essendo dato

di capire quali ulteriori elementi utili per il giudizio potrebbero fornire.

Nulla

osta pertanto all’esame di ricorso in merito.

3.

Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della

strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto concerne

i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima

frase vOSStr, che corrisponde ora al cpv. 1bis in vigore dal

1° marzo 2006), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase).

Per

l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il

veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. La sua

attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi

riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3

cpv. 1 ONC).

L’art.

59a cpv. 4 ONC stabilisce che il conducente deve sempre portare seco il

documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo su

richiesta agli organi incaricati del controllo.

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

Per

l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le

multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.-

(infrazione n. 309.1). L’impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo

“mani libere” comporta una multa di fr. 100.- (infrazione n. 311), mentre per

l’omissione di recare seco il documento di manutenzione del sistema

antinquinamento la stessa è di fr. 20.- (infrazione n. 100.5).

4.

La Sezione della circolazione - in applicazione delle

predette disposizioni - rimprovera al multato di non essersi fermato con la

propria vettura davanti a un semaforo rosso, nonché di aver impiegato durante

la guida un telefono senza il dispositivo “mani libere”.

L’infrazione

è stata constatata da due agenti della Polizia cantonale, i quali nel loro

rapporto di contro-osservazioni 7 gennaio 2006 hanno precisato che “al

momento dei fatti il denunciato ometteva di fermarsi alla linea di arresto

proseguendo per la sua strada inosservando i segnali luminosi. Si ha provveduto

ad usare i ‘bilux’ unicamente come scopo di richiamo, con l’intenzione di

invitare il denunciato a fermarsi.” (…) “Il denunciato non si è mai

fermato al semaforo rosso, ma unicamente rallentato l’andatura. Inoltre dalla

nostra postazione, abbiamo potuto perfettamente notare che il denunciato, ancor

prima di arrivare al semaforo rosso, utilizzava il telefono senza il

Dispositivo

dispositivo ‘mani libere’ ”.

Inoltre

la Sezione della circolazione rimprovera al multato di non aver recato seco il

documento di manutenzione del sistema antinquinamento ma, come esposto nelle

contro-osservazioni degli agenti sopraccitati, di disporre unicamente

dell’autoadesivo indicante l’avvenuto servizio, il quale però non è

determinante ai fini del controllo.

5. Il

ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso la prima infrazione ascrittagli,

sostenendo, sin dalla prima comparsa scritta, in data 23 dicembre 2005, che “dopo

essermi fermato regolarmente al semaforo rosso dinnanzi alla linea bianca, mi

sono visto abbagliare lateralmente da ‘bilux’, non capendo il motivo di questi

ultimi, siccome regolarmente fermo al semaforo rosso, mi é venuto spontaneo

avanzare, oltrepassando così la linea di arresto bianca credo di ca. 1.0 m. Concludendo,

se i vigili appostati o meglio nascosti, nel parcheggio sulla destra della

carreggiata non mi avessero abbagliato, oltresi senza motivo, non sarei nemmeno

avanzato di quel 1.0 metri rimanendo così nella giusta posizione iniziale.” In

sostanza, egli lamenta un errato accertamento dei fatti per quanto riguarda la

prima contravvenzione, in quanto, a suo dire, il superamento della linea

d’arresto e quindi dell’impianto semaforico sarebbe avvenuto dopo essersi in un

primo tempo fermato regolarmente entro la linea d’arresto e in realtà su

indicazione degli agenti stessi, che gli avrebbero intimato di fermarsi. In

altri termini, egli fa valere di essersi conformato immediatamente alle

istruzioni della polizia come sancito dall’art. 27 cpv. 1 LCStr.

Per il resto riconosce, nel suo ricorso 9 marzo 2006, di

aver usato il telefonino durante la guida senza il necessario dispositivo “mani

libere” e di non aver recato seco il documento di manutenzione del sistema

antinquinamento.

A

sostegno della propria versione, il ricorrente si avvale di una riproduzione

fotografica recante alcune distanze (doc. B), dalla quale desume che se, come

attestato dagli agenti, avesse proseguito per la sua direzione di marcia superando

il segnale semaforico indicante rosso, sarebbe stato impossibilitato ad

arrestare il veicolo nella vicina stazione di servizio, a causa del limitato

spazio di frenata. Osserva inoltre che se effettivamente avesse oltrepassato in

movimento il semaforo non avrebbe potuto notare gli agenti appostati e seguire

le loro indicazioni.

6. Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza

liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore

dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,

ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una

presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto

delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta, i fatti descritti non possono

essere frutto della fantasia degli agenti, che si trovavano all’interno dell’autopattuglia

appostata nel parcheggio sul lato destro della carreggiata percorsa dal

ricorrente all’altezza della linea d’arresto – circostanza che si desume

facilmente dal fatto che quest’ultimo ha asserito di essere stato abbagliato

lateralmente da “bilux” allorquando è giunto in quel punto (cfr. osservazioni

23 dicembre 2005) – ed erano quindi ben posizionati per accertare l’infrazione.

Gli

agenti, a differenza del denunciato, non hanno inoltre alcun interesse a

dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,

di subire sanzioni penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella

denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente

foriere e gravide di (nefaste) conseguenze per gli agenti che già solo per

questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non

intravedere nella versione da loro fornita un maggior grado di veridicità e

fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la

cosiddetta Beweiswürdigkeit).

D’altra parte la

versione del ricorrente appare del tutto insostenibile: risulta in effetti

difficile credere che si sia fermato una prima volta entro la linea d’arresto,

per poi avanzare di un metro e arrestarsi nuovamente dopo essere stato

abbagliato. Se gli agenti, come pretende nel gravame, gli avessero intimato di

fermarsi mediante segnali luminosi quando si trovava regolarmente fermo alla

linea d’arresto - ci si potrebbe quindi chiedere il motivo di tale segnalazione

- non si comprende la sua “reazione spontanea” di avanzare di un metro, ben

potendo egli rimanere nella sua posizione regolare.

Ciò che rende ancor più

inverosimile la sua versione è il fatto che per ubbidire prontamente all’ordine

dell’agente __________ sia avanzato fino alla stazione di benzina oltrepassando

il semaforo indicante luce rossa (!), quando aveva la possibilità di fermarsi

nell’ampio parcheggio in cui era appostata la Polizia, tanto più che, per suo

stesso dire, sarebbe ripartito da fermo e che dalle sue affermazioni non emerge

che vi fossero ostacoli che impedissero tale manovra.

Dal rapporto di

contro-osservazioni 7 gennaio 2006 - che seppur succinto fornisce tutti gli

elementi di giudizio - si evince peraltro chiaramente che gli agenti hanno

provveduto a usare i segnali luminosi “unicamente come scopo di richiamo con

l’intenzione di invitare il denunciato a fermarsi”. In altri termini, essi

si sono limitati a rendere edotto il ricorrente, che aveva rallentato senza

tuttavia fermarsi, che il semaforo segnava luce rossa inducendolo ad arrestarsi

entro la distanza di 10 metri dopo la linea d’arresto (manovra agevolata dalla considerevole

distanza esistente tra la linea d’arresto e l’impianto semaforico).

Appare quindi chiaro che il

gesto percepito dal ricorrente non era altro che l’esortazione a volgere lo

sguardo verso il semaforo, ciò che non ha fatto, non avvedendosi che quest’ultimo

era commutato su luce rossa (verosimilmente perché assorbito dalla

conversazione telefonica).

In definitiva, non v’è alcun

motivo di dubitare della versione fornita dagli agenti di Polizia chiaramente

suffragata dagli atti.

7. In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

A

ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente

una multa di fr. 250.- per quanto riguarda

l’infrazione in esame, conformemente a quanto previsto dall’allegato 1

all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 252 lett. a).

Il

ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di

giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; art. 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale

federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster