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Decisione

30.2006.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 aprile 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

4.

4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono

nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della

proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per

il calcolo ammonta a fr. 1'100’000.- e la corrispondente quota del 30% (art .7

LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 330'000.- (cfr. prospetto e riassunto

dei costi di cui al doc. 3). La ripartizione della quota prelevabile (art. 8

LCM) è avvenuta sulla base della potenzialità edificatoria dei fondi e di 4

classi di vantaggio che tengono conto principalmente della posizione dei sedimi

rispetto a Viale M__________.

Il fattore legato alla potenzialità edificatoria è stabilito in base all’indice

di sfruttamento riferibile alle varie zone di PR a cui appartengono le

proprietà imposte: così sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente di

8.0 alla zona RSI, di 6.0 alla zona RSE, di 3.0 al fuori zona e di 0.5 alla

zona AP-EP.

Le differenti classi di vantaggio considerano la posizione dei fondi per

rapporto alla strada: il fattore 1 è stato applicato ai fondi cha hanno accesso

diretto alla strada; il fattore 0.6 a quelli retrostanti ed il fattore 0.3 ai fondi ancora

più retrostanti. Vi è poi il fattore speciale 1.0 che è applicato solo ai mapp.

no. 359 e 360 appartenenti al Comune di __________ e al mapp. no. 1205 di

proprietà del Patriziato.

Per la proprietà del ricorrente ne è risultato un contributo di fr. 9'988.95.

Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di una

specifica censura del ricorrente, il Municipio, attribuendo l’intero fondo alla classe di vantaggio

3 (ossia con fattore 0.3), ha ridotto il contributo a fr. 6'839.05.

4.3. Il ricorrente contesta, anzitutto, il fattore legato all’edificabilità

applicato al mapp. no. 434, poiché trascura che il fondo è utilizzato a scopo

agricolo (vigneto). L’argomento non è, tuttavia, pertinente poiché nell’ambito

dell’imposizione di contributi di miglioria determinante non è la destinazione

che il proprietario ha scelto di dare al proprio fondo, bensì lo sfruttamento

ammesso dal PR; è questo un criterio sancito dalla legge stessa in base alla

Considerandi

quale per i terreni edificabili si deve tener conto del diverso indice di

sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM). Il mapp. no. 434 è assegnato alla zona edificabile

RSE ed è quindi corretto tener conto della potenzialità edificatoria prescindendo

invece dallo sfruttamento agricolo attuale.

Sempre secondo il ricorrente, inoltre, nel calcolo del contributo non si è

tenuto in debita considerazione che il fondo è retrostante e che per accedervi

egli percorre altre strade. Tuttavia, come già rilevato, la posizione

retrostante del mapp. no. 434 rispetto a Viale M__________ è considerata riconoscendo

il fattore di vantaggio minimo 0.30 che lo differenzia dai fondi confinanti (1)

e da quelli immediatamente retrostanti (0.6). In sede di reclamo questo fattore

è stato esteso a tutto il terreno ciò che ha comportato una riduzione del

contributo.

Vero

è che i fattori presentano una certa schematicità ed è inevitabile che pochi

metri bastino per creare una differenza; non per questo però il criterio appare

discutibile o addirittura errato. In effetti esso ha il vantaggio di offrire

risultati ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente

differenziazione fra i fondi imposti in base alla distanza, agli accessi e alle

potenzialità edificatorie.

Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della

proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria

a carico del mapp. no. 434 va confermato nel suo ammontare.

5.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso

quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso

della consulenza di un legale.

In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a

carico del ricorrente in quanto soccombente, il quale dovrà corrispondere al

Comune di __________ adeguate ripetibili.

per

questi motivi

richiamati la Legge sui contributi di

miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del ricorrente, l’obbligo di rifondere al Comune di __________

fr. 300.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente La segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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