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Decisione

30.2006.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 aprile 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti contestano la natura

dell’opera individuando nell’intervento una semplice manutenzione (art. 3 cpv.

4 LCM).

La censura trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con

pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2

LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il

piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo

di competenza esclusiva del legislativo comunale, le cui risoluzioni sono

impugnabili, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini

sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni

degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c.

4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).

Pertanto in questa sede ogni censura o commento in merito alla natura

dell’opera è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.

3.

3.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.

16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,

perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les

contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 66 e 70).

3.2. Secondo i ricorrenti, essendo Viale M__________ una strada già perfettamente

funzionante, la sua sistemazione non porta alcun particolare beneficio per i

proprietari dei fondi confinanti.

Tale ragionamento, del tutto generico, unito all’opinione meramente soggettiva

che lo stato stradale preesistente fosse adeguato al bisogno, non bastano

tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. In effetti un

tale vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di un’opera di

urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di

un’opera esistente secondo uno standard minimo (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è

ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada con il

rifacimento dell’asfaltatura e delle infrastrutture poiché si riflette

positivamente sulla viabilità (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi,

op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

In concreto la trasformazione radicale subita da Viale M__________ grazie ai

lavori è palese. Le opere eseguite, che manifestamente vanno ben al di là di

una normale manutenzione, hanno comportato il rifacimento totale di tutto il

tratto stradale secondo un concetto di percorrenza innovativo in linea con gli

orientamenti comunemente ammessi in tema di opera stradali che ad una rigida

separazione degli spazi preferiscono la convivenza tra gli utenti della strada.

Esse sono consistite nel rifacimento totale della pavimentazione, nella

sistemazione della rotonda esistente e dei posteggi di fronte allo stabile

servizi, e nella posa di un nuovo impianto di illuminazione, di alcuni alberi e

di una specifica segnaletica. A corollario l’area riservata ai pedoni è stata

evidenziata, rispetto al resto della carreggiata, con una manda di mocche e di

conseguenza, essendo delimitata, offre uno spazio sufficiente e sicuro; inoltre

l’invasione di tale area da parte di un veicolo non è continua ma limitata

all’incrocio occasionale ed ai punti in cui è stato creato un restringimento

stradale, ed il pedone gode comunque sempre della precedenza.

Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato

stradale, dal profilo funzionale l’intervento ha quindi migliorato l’agibilità

e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più

sicura ed ha adeguato la strada alle esigenze della zona ed alla sua destinazione

a carattere residenziale. E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un

vantaggio particolare per le proprietà servite, tra le quali si annovera anche

il mapp. no. 362 poiché direttamente confinante con la strada. Ciò nell’ottica

sia dell’accessibilità pedonale sia di quella veicolare.

Nel principio l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è dunque

fondato.

4.

4.1. I ricorrenti contestano il

piano del perimetro e ne chiedono l’ampliamento a tutto il territorio che si

estende fino a Via __________, in quanto a loro avviso pure i fondi all’interno

di tale zona traggono beneficio dalle opere eseguite su Viale M__________.

4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria.

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla

facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque

ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità

d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla

destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del

contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale

valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p.

Considerandi

95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).

Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel

tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un

certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

4.3

Il piano del perimetro è delimitato ad ovest dall’intersezione con la

strada cantonale, ad est dalla piazza di giro degli autobus, a nord dal limite

della zona boschiva e a sud dal limite dei sedimi che per gli spostamenti

gravitano in modo preponderante su Viale M__________. Il limite meridionale del

perimetro viene cosi a trovarsi a circa metà strada tra Viale M__________ e Via

__________.

Quanto alle proprietà che i ricorrenti vorrebbero incluse nel perimetro, la

censura è a tal punto generica da non consentire un raffronto concreto. In ogni

caso i fondi appartenenti all’area menzionata sono assai lontani dall’opera ed

usufruiscono di altri accessi ben più razionali rispetto a Viale M__________.

Per questa categoria di utenti il percorso da Viale M__________ potrebbe rappresentare,

semmai, solo una scelta di ripiego, peraltro poco funzionale, cosicché il

vantaggio non può essere definito specifico, ma si confonde con quello

collettivo.

Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio

della parità di trattamento.

5.

5.1

Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della

proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2

I ricorrenti contestano la spesa determinante sostenendo che parte della

stessa è da addebitare ad una manutenzione straordinaria del fondo stradale.

A prescindere dall’irricevibilità della censura siccome rivolta al piano di

finanziamento (cfr. consid. 2. e rinvii), va rilevato che dalla spesa presa in

considerazione per il calcolo dei contributi sono già state dedotte alcune

opere individuate come semplici manutenzioni quali: la “quotaparte manutenzione

pavimentazione”, la “quotaparte manutenzione illuminazione”, la “quota

segnaletica 30 km/h e staccionata”, nonché la “quantificazione quota

sussidio cantonale” (cfr. doc. 3).

5.3

Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita

per il calcolo ammonta a fr. 1'100’000.- e la corrispondente quota del 30% (art

.7 LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 330'000.- (cfr. prospetto e

riassunto dei costi di cui al doc. 3). La ripartizione della quota prelevabile

(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della potenzialità edificatoria dei fondi e

di 4 classi di vantaggio che tengono conto principalmente della posizione dei

sedimi rispetto a Viale M__________.

Il fattore legato alla potenzialità edificatoria è stabilito in base all’indice

di sfruttamento riferibile alle varie zone di PR a cui appartengono le

proprietà imposte: così sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente di

8.0

alla zona RSI, di 6.0 alla zona RSE, di 3.0 al fuori zona e di 0.5 alla

zona AP-EP.

Le differenti classi di vantaggio considerano la posizione dei fondi per

rapporto alla strada: il fattore 1 è stato applicato ai fondi cha hanno accesso

diretto alla strada; il fattore 0.6 a quelli retrostanti ed il fattore 0.3 ai fondi ancora

più retrostanti. Vi è poi il fattore speciale 1.0 che è applicato solo ai mapp.

no. 359 e 360 appartenenti al Comune di __________ e al mapp. no. 1205 di

proprietà del Patriziato.

Tale metodo, per quanto semplicistico, è fondato su criteri di riparto

realistici, oggettivi e facilmente verificabili. Nel complesso esso offre

risultati ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente

differenziazione fra i fondi imposti in base alla distanza confinante o

retrostante, agli accessi e alle potenzialità edificatorie.

Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della

proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria

a carico del mapp. no. 362 va confermato nel suo ammontare.

6.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso

quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso

della consulenza di un legale.

In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a

carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti, i quali dovranno

corrispondere – sempre in solido – al Comune di __________ adeguate ripetibili.

per

questi motivi

richiamati la Legge sui contributi di

miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dei ricorrenti, con l’obbligo di rifondere al Comune di __________

fr. 300.- a titolo di ripetibili. I ricorrenti ne rispondono con vincolo di

solidarietà.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente La segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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