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Decisione

30.2006.7

Imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di una strada comunale

6 dicembre 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I progetti definitivi inerenti le due tratte sono stati pubblicati dal

17.12.2001 al 16.1.2001 (inc. no. 88/01) e dal 1° al 30.10.2003 (inc. no.

70/03), ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 4.4.2002

e del 4.11.2003.

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di

miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 14.3 al 12.4.2005

previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.

RI 1 è proprietario del mapp. no. 230 ed in tale veste è stato assoggettato al

pagamento di un contributo di miglioria di fr. 4'229.11.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal

Municipio con risoluzione del 27.1.2006.

Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, il ricorrente ha

contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, perché il

fondo era già urbanizzato, sia i criteri di calcolo dei contributi poiché oltre

ad essere difficilmente comprensibili sono anche discrimitarori. Pertanto egli

ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata ed il

rinvio degli atti al Municipio affinché elabori un nuovo prospetto, ed in via

subordinata la riduzione del contributo

Con risposta del 3.5.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.

In esito all’udienza di conciliazione del 27.6.2007, risoltasi negativamente,

il Municipio ha prodotto agli atti la documentazione richiesta a completamento

dell’incarto la cui ricezione è stata notificata al ricorrente (scritti del

17/26.7.2007). Il Tribunale ha poi suggerito il ritiro del ricorso (scritto del

24.9.2007), proposta che il ricorrente ha rifiutato (scritto del 13.11.2007).

2.

2.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.

16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,

perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les

contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e

70).

2.2. La nuova strada ai __________ si compone, come rilevato, di due tratte che

si distinguono per gli interventi eseguiti. La prima tratta, lunga ca. ml 270,

è stata costruita completamente a nuovo ed è andata ad occupare superfici

prative oltre che un breve tratto di sentiero pedonale a cavallo del riale __________

(cfr. documentazione fotografica p. 14 ss); previa posa delle infrastrutture è

stato realizzato un campo viabile asfaltato con un calibro iniziale di ml 4.50

ridotto nella parte finale verso ovest a ml 3.50, delimitato mediante

cordonetti e mocche in pietra naturale e completato con le necessarie opere

murarie di sostegno (cfr. progetto pubblicato inc. no. 88/01). Più contenuti

sono invece i lavori eseguiti lungo la seconda tratta che ricalca il tracciato

preesistente (cfr. doc. fotografica p. 1-13); posato un segmento di

canalizzazione per le acque chiare e meteoriche e risanati il sottofondo e la

canalizzazione per le acque miste, in superficie la carreggiata ha mantenuto

una larghezza costante di ml 3.50, è stata interamente pavimentata a nuovo ed

anch’essa finita con delimitazioni e varie opere murarie (cfr. progetto

pubblicato inc. no. 70/03).

Nell’insieme, attuando gli obiettivi del PR, la strada ha creato un

collegamento definitivo tra il tracciato preesistente, che terminava poco prima

della valletta del riale __________, e la piazzetta antistante il cimitero

urbanizzando tutto il settore edificabile a monte del nucleo, in parte già

insediato, secondo criteri lineari, tecnicamente consoni e conformi alla sua

destinazione residenziale. Più particolarmente essa ha urbanizzato alcuni fondi

edificabili, specie quelli ubicati lungo il primo tratto, dotandoli di un

accesso carrozzabile conforme. Per altri fondi invece ha migliorato in modo

evidente lo stato di urbanizzazione; questo è il caso per le proprietà site nella

zona residenziale, e cioè nel comprensorio che si estende attorno al secondo

tratto, già accessibili in passato attraverso il nucleo (Via __________, Via __________

e __________) ma servite in modo oggettivamente carente poiché le strade del

paese offrono una visuale ridotta, sono alquanto strette, non consentono

l’incrocio di due automobili e difficilmente si prestano al passaggio di mezzi

pesanti; tanto è vero che nel PR approvato il 21.12.2004 il tracciato

attraverso il nucleo è definito come “marciapiede e percorso prevalentemente

pedonale” e, ad eccezione dei veicoli di soccorso e di qualche autorizzazione

particolare per le proprietà che dispongono di un garage nel nucleo, è chiusa

al traffico veicolare. Infine l’opera ha migliorato anche l’urbanizzazione dei

fondi appartenenti al nucleo sgravandoli dai disagi indotti dal traffico di

transito.

La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi

aspetti (art. 4 LCM).

2.3. Il ricorrente contesta di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera

poiché la sua proprietà era già convenientemente urbanizzata e servita da un

accesso sufficiente.

Il mapp. no. 230 è un terreno di 560 mq edificato posto ai margini del nucleo

lungo Via __________ ed appartiene al comprensorio residenziale cui si accedeva

dal nucleo. Il fatto che il fondo già usufruisse in passato di un accesso

carrozzabile in sé non basta, tuttavia, ad invalidare la presunzione del

vantaggio particolare; infatti questo è un elemento che non influisce sul

principio dell’assoggettamento ma che va considerato nell’ambito

dell’operazione di riparto dei contributi poiché serve a definire il singolo

vantaggio ai fini di una distribuzione proporzionata dei contributi.

Conta piuttosto che la costruzione della nuova strada, integrata con una misura

di polizia nel nucleo, soddisfa razionalmente le esigenze della zona

residenziale la cui accessibilità era necessariamente condizionata dagli spazi

angusti del nucleo. Il risultato oggettivo consiste nella possibilità di

servirsi di una strada adeguata, comoda ed esteticamente decorosa per

raggiungere il mapp. no. 230.

L’assoggettamento del mapp. no. 230 ad un contributo di miglioria è dunque

fondato.

3.

3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il

Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del

riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e

dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

3.2. Nella fattispecie concreta la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per

il calcolo ammonta a fr. 1'094'032.- e la corrispondente quota prelevabile del

60% (art. 7 LCM), arrotondata, è di fr. 620'000.-.

Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato applicato un metodo di

calcolo che non è di facile ed immediata comprensione; considerato che negli

atti pubblicati non figurava un rapporto esplicativo, a giusta ragione il

ricorrente, come anche altri proprietari, ha lamentato le notevoli difficoltà

incontrate nel tentativo di decifrare il prospetto. La questione è comunque

superata giacché, come richiesto all’udienza del 27.6.2007, il Municipio ha

prodotto una relazione tecnica di dettaglio (relazione luglio 2007) che

fornisce tutti i chiarimenti necessari e che, naturalmente, è stata messa a

disposizione anche del ricorrente (cfr. lettera del 26.7.2007).

Stando alla predetta relazione tecnica la ripartizione è fondata sulla

superficie utile lorda (SUL), sul fattore d’interessenza A e sul fattore

vantaggio/utilità B.

La superficie utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del

fondo dato dalla superficie edificabile moltiplicata per l’indice di

sfruttamento. Per i fondi situati nella zona residenziale semi-estensiva è

considerato l’indice di sfruttamento di zona 0.5 come da PR; ai fondi posti in

zona nucleo è applicato invece un indice medio dello 0.8 valutato sulla base

delle costruzioni esistenti; infine ai fondi inseriti nella zona del piano

particolareggiato del nucleo è riconosciuto un indice medio 1 calcolato a

ritroso sulla base delle aree massime di occupazione e delle altezze massime.

Il parametro della SUL è completato con un fattore di correzione r che,

tenuto conto di situazioni particolari, riduce la superficie edificabile; ciò

in particolare quando, a seguito dell’accertamento dei limiti del bosco, alcune

parti di terreno sono state rese edificabili ma, per la presenza di edifici o

Considerandi

per la forma del terreno, l’edificazione è difficoltosa (cfr. relazione tecnica

p. 3-4 nonché allegati 2 e 3).

Il fattore d’interessenza A serve sostanzialmente a caratterizzare

l’utilità della strada per rapporto sia allo stato di urbanizzazione

preesistente sia alle immissioni indotte dal traffico veicolare. Il fattore

risulta da una formula matematica che applica a tutti i fondi i due

coefficienti fissi di interessenza veicolare c (0.8) e di riduzione del

carico veicolare d (0.2) in base ai quali è stabilito quanto pesi

ciascuno dei due coefficienti nel calcolo globale del fattore A ponendo il

principio secondo cui la costruzione della nuova strada in sé conta di più

della riduzione del carico ambientale per talune particelle. I fondi sono poi

differenziati a dipendenza della situazione specifica applicando i medesimi

parametri ma in forma variabile (iv, ir). L’interessenza

veicolare 1 è così applicata ai fondi urbanizzati a nuovo lungo il primo tratto

stradale e l’interessenza veicolare 0.5 ai fondi lungo il secondo tratto già

serviti in passato da Via __________; ai fondi del nucleo che si sono visti

ridurre il carico veicolare è invece riconosciuto l’interesse riduzione del

carico veicolare 1. Sono inoltre applicate ponderazioni puntuali per quei fondi

che presentano caratteristiche particolari (cfr. relazione tecnica p. 5-6).

Il fattore vantaggio/utilità B serve a differenziare i fondi a seconda

sia della percorrenza, vale a dire della lunghezza del tratto d’opera

utilizzato (a partire dal cimitero) per raggiungere ciascun fondo, sia

dell’accessibilità diretta o indiretta, ossia della posizione confinante o

retrostante del fondo. Anch’esso è il prodotto di una formula matematica che

applica a tutti i fondi i tre coefficienti fissi di base e (0.20), del

tratto d’opera utilizzato f (0.70) e di accessibilità diretta g

(0.10) che, come sopra, servono a stabilire il peso di ognuno dei tre

coefficienti nel calcolo globale del fattore B. Essi sono accompagnati dalla

variabile H che considera l’accessibilità diretta o indiretta e dalla

variabile L calcolata proporzionalmente alla lunghezza della strada da

percorrere, ponendo L = 1 alla distanza di 300 ml corrispondenti al primo

tratto della nuova strada. Al coefficiente di base e non è associata

alcuna variabile poiché questo considera unicamente il vantaggio generale sulla

mobilità (cfr. relazione tecnica p. 6-7).

Questo metodo di calcolo, che si fonda non solo su dati oggettivi e

concretamente verificabili ma anche su parametri di ponderazione specifici, si

rivela assai minuzioso. Considerato che la situazione è piuttosto complessa,

vuoi per l’appartenenza dei fondi a tre diverse zone di utilizzazione vuoi per

il differente grado di urbanizzazione preesistente, ben difficilmente le

caratteristiche dei singoli fondi (per rapporto alla funzionalità dell’opera)

avrebbero potuto essere individuate in maniera più dettagliata e marcata

cosicché ogni singolo fondo risulta gravato proporzionalmente al vantaggio

effettivamente tratto dall’opera.

3.3

Il ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di

calcolo – intese a stigmatizzare complessivamente la ponderazione inadeguata

dello stato di urbanizzazione precedente del fondo e quindi la ripartizione

discriminatoria dei contributi – che tuttavia non sono condivisibili.

3.3.1

Anzitutto, lo scopo del fattore della SUL non è di considerare lo stato

di urbanizzazione preesistente, bensì di accertare un puro dato edilizio vale a

dire il potenziale edificatorio di ciascun fondo a seconda della sua superficie

e degli indici di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM; relazione tecnica p. 3-4).

Naturalmente il criterio della SUL non è fine a sé stesso e concorre a

determinare il contributo nella misura in cui è combinato con i fattori d’interessenza

A e di vantaggio/utilità B che, questi si, sono precipuamente

finalizzati ad individuare e differenziare le singole proprietà in ragione

della loro posizione e delle caratteristiche intrinseche per rapporto alla

funzionalità dell’opera.

3.3.2

Secondo il ricorrente nel prospetto non è stata tenuta in debita

considerazione la differenza sostanziale esistente tra la classe di fondi già

provvisti di accesso e la classe di fondi urbanizzati a nuovo. Infatti, a suo

avviso, i terreni posti lungo il primo tratto stradale hanno acquisito

carattere edilizio solo con la costruzione della nuova strada e di conseguenza

la rivalutazione di cui hanno beneficiato è di gran lunga maggiore a quella riconosciuta

nel prospetto.

Lo stato di urbanizzazione e quindi l’accessibilità preesistente dal nucleo è

considerata con il fattore d’interessenza A. La distinzione tra i fondi

che ne risulta è assai marcata perché alle proprietà già urbanizzate

(evidenziate in azzurro nel piano incluso nella relazione tecnica), tra cui il

mapp. no. 230, è riconosciuta un’interessenza iv 0.5 e cioè ridotta

della metà rispetto all’interessenza iv 1 applicata ai fondi che in

precedenza erano sprovvisti di accesso (evidenziati in rosa). A loro volta

questi comprensori si differenziano dai fondi posti nel nucleo (evidenziati in

verde) che, non usufruendo della nuova strada, hanno un’interessenza iv

0.

ma in compenso, a differenza delle altre due classi, si vedono riconoscere

un’interessenza ir 1 per la riduzione del carico veicolare data dallo

spostamento del traffico di transito dal nucleo alla nuova strada.

Il grado di interessenza iv, che incide in ragione del 50% sui fondi già

urbanizzati rispetto a quelli urbanizzati a nuovo e che è frutto di un

apprezzamento delle circostanze, potrebbe anche essere discutibile ma non per

questo è da considerarsi errato. A favore della sua attendibilità depone, in

ogni caso, il fatto che i fondi urbanizzati a nuovo, pur essendo privi di accesso,

nel PR erano già assegnati alla zona edificabile e che la nuova strada era già

prevista dal piano viario. Considerato che tali proprietà potevano quindi

vantare concrete possibilità di miglior uso, il loro valore commerciale non

corrispondeva certamente a quello di un semplice terreno agricolo che non è

soggetto a miglior uso ed è quotato ad un massimo di fr. 30.- il mq (RDAT

II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2); in altre parole la loro

rivalutazione non va ponderata per rapporto ad una precedente destinazione

puramente agricola bensì tenendo presente la componente edilizia riconosciuta

dal PR. Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né

destituito di fondamento.

3.3.3

Sempre secondo il ricorrente confrontando i fattori di interessenza e di

utilità applicati al mapp. no. 230 ed ai mapp. no. 13 e 1233 si dovrebbe

necessariamente concludere che al primo, già accessibile edificabile ed

edificato, ridonda maggiore utilità rispetto agli altri due fondi che sono

stati urbanizzati a nuovo.

Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile.

Al mapp. no. 230 è applicato il fattore d’interessenza A dello 0.4 pari

alla metà di quello pertinente ai mapp. no. 13 e 1233 (0.8) cosicché

manifestamente è riconosciuto un vantaggio assai inferiore riconducibile allo

stato di urbanizzazione preesistente ed all’accessibilità già data da Via

Soriscio. Con il fattore vantaggio/utilità B si individua invece la differenza

riscontrabile nella lunghezza del tratto d’opera utilizzato; infatti per il

mapp. no. 230, ubicato verso la parte finale del tracciato stradale,

necessariamente la percorrenza effettiva è maggiore (l = ml 225)

rispetto ai mapp. no. 13 (l = ml 195) e 1233 (l = ml 72).

Nell’ambito dello stesso fattore il vantaggio del mapp. no. 230 è però anche

ridotto poiché non ha accesso diretto alla nuova strada (H = 0),

riduzione di cui non usufruiscono i mapp. no. 13 e 1233 in quanto confinanti (H

= 0). Infine, ed in aggiunta, è doveroso menzionare lo scarto tra la superficie

computata del mapp. no. 230 (mq 557) e quella dei mapp. no. 13 (mq 1290) e 1233

(mq 248) trattandosi di un parametro che incide sulla ripartizione. In

definitiva la combinazione di tutti gli elementi di ponderazione porta ad un

aggravio che al mq risulta essere di gran lunga inferiore rispetto ai fondi

presi a paragone; pertanto la censura del ricorrente è inconsistente.

Ciò detto il paragone con i mapp. no. 13 e 1233 non è comunque pertinente

proprio perché questi fondi appartengono ad una realtà differente. Piuttosto il

mapp. no. 230 andrebbe confrontato con le proprietà che sono incluse nel suo

stesso comprensorio e che, analogamente, erano già accessibili dal nucleo e da

Via __________: ad esempio con i mapp. no. 234 o 228 che hanno il medesimo fattore

di interessenza A ma che, essendo direttamente accessibili, hanno un fattore

utilità/vantaggio B maggiore. Anzi il fatto stesso che il mapp. no. 230 è

differenziato per la sua particolare situazione risulta dalla lettura del

prospetto là dove il fattore L (0.75) è dimezzato per rapporto al mapp.

no. 234 (L = 1.52) poiché, disponendo di un garage, è autorizzato ad

accedere anche dal nucleo (cfr. consid. 2.2). Ciò ad ulteriore dimostrazione

del fatto che le singole caratteristiche del fondo sono state attentamente

valutate.

3.3.4

Il ricorrente rammenta che il Tribunale federale ha affermato il

principio secondo cui, nel determinare il contributo di miglioria, non si può

fare astrazione dell’ammontare al mq del contributo imposto ai singoli fondi.

Di conseguenza, riproponendo il confronto con i mapp. no. 13 e 1233, sostiene

che il contributo al mq addebitato al mapp. no. 230 è eccessivo.

La giurisprudenza citata (TF 27.5.2005 N.2P.95/2004 peraltro parzialmente

pubblicata in RtiD II-2005 no. 25) è ben nota a questo Tribunale e si

riferisce ad una fattispecie nella quale, in sintesi, il metodo di riparto non

operava distinzioni sufficientemente marcate a dipendenza della situazione dei

fondi imposti e della funzionalità dell’opera ciò che di riflesso comportava

anche un appiattimento dei singoli importi al mq.

Un quadro, questo, ben diverso dalla fattispecie in esame nella quale il metodo

di riparto è zeppo di fattori valutativi ed i contributi non si riducono ad un

risultato puramente aritmetico dipendente da una semplice moltiplicazione (fr.

x mq) o divisione (contributo : superficie) ma, come visto, sono frutto di una

meticolosa ponderazione con la conseguenza che nell’insieme gli importi

addebitati individualmente risultano proporzionati all’effettivo vantaggio

tratto da ogni fondo.

3.4

Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della

proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria

a carico del mapp. no. 230 va confermato anche nel suo ammontare.

4.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31

LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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